ISSN 2039-1676


30 settembre 2011

Omesso versamento delle ritenute (art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000): assolto il liquidatore della società  decotta nominato un mese prima della scadenza del versamento e impossibilitato ad adempiere

Trib. Milano, 28.4.2011, Giud. Mannucci (imp. R.)

 
OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE – LIQUIDATORE DI SOCIETA’ DECOTTA – impossibilità ad adempiere – esclusione della responsabilità
 
Non risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute (art. 10 bis d.lgs. 74/2000), per mancanza dell’obbligo giuridico di adempiere, ovvero per inesigibilità della condotta determinata da causa di forza maggiore con conseguente esclusione del reato sotto il profilo oggettivo, il liquidatore di una società in stato di decozione che, nominato un mese prima della scadenza del termine ultimo per il versamento delle ritenute (30 settembre), con nomina pubblicata solo il giorno prima della scadenza di detto termine, non adempia all’obbligo fiscale in quanto impossibilitato a causa del debito complessivo della società, dell’assenza di qualsiasi liquidità e dell’impossibilità di accedere al credito bancario. (Massima a cura di Alfio Valsecchi)
 
Riferimenti normativi: art. 10 bis d.lgs. 74/2000