29 marzo 2013
Per le Sezioni Unite è penalmente rilevante l'omesso versamento sia delle ritenute effettuate nel corso del 2004, sia dell'IVA incassata nel corso del 2005
Cass., Sez. un., 28 marzo 2013, Pres. Lupo, Rel. Cortese , ric. Romano (informazione provvisoria) Cass., Sez. un., 28 marzo 2013, Pres. Lupo, Rel. Cortese, ric. Favellato (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alle pubbliche udienze del 28 marzo 2013, le Sezioni unite hanno affrontato, nell'ambito di due distinti procedimenti, le seguenti e collegate questioni:
« Se l'art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed entrato in vigore il 4 luglio 2006, si applichi anche agli omessi versamenti dell'Iva per l'anno 2005, da effettuarsi nel corso del 2005, e non versati alla scadenza del 27 dicembre 2006, prevista dal citato art. 10 ter, oppure se in tale ipotesi l'illecito debba ritenersi comunque consumato alle singole scadenze del 2005 e sia quindi punibile con le sole sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471» (proc. 42955/11, ric. Romano)
« Se l'art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005, si applichi anche agli omessi versamenti delle ritenute relative all'anno 2004, da effettuarsi nel corso del 2004 e non versati alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno 2004 (nel caso di specie, 31 ottobre 2005), oppure se in tale ipotesi l'illecito debba ritenersi comunque consumato alle singole scadenze del 2004 e sia quindi punibile con le sole sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471». (proc. n. 7087/2012, ric. Favellato)
Secondo l'informazione provvisoria diffusa, per entrambi i quesiti è stata adottata la prima soluzione.
La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.
La motivazione dei provvedimenti sarà pubblicata dopo il deposito della relativa sentenza.
Il tema è stato più volte trattato dalla nostra Rivista, anche in specifico rapporto all'attesa pronuncia delle Sezioni unite di cui diamo notizia, in particolare attraverso i contributi di Alfio Valsecchi che possono essere consultati, unitamente ad altro materiale correlato, mediante i link che compaiono sulla destra dello schermo. (Guglielmo Leo)