ISSN 2039-1676


19 marzo 2015

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo in materia di non punibilità per speciale tenuità del fatto

Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67)

Il testo del decreto legislativo è aggiornato alla rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, n. 68

 

1. Dopo l'approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema proposto dal ministro della giustizia Orlando - avvenimento del quale la nostra Rivista aveva dato conto qualche giorno fa (clicca qui per accedere alla notizia; clicca qui, invece, per accedere alla Relazione allo schema di decreto, alla relazione tecnica ed all'analisi tecnico-normativa e di impatto che corredano lo schema) - è stato ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in data 18 marzo, il testo definitivo del decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dando attuazione all'art. 1, c. 1, l. m) della legge 28 aprile 2014, n. 67. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2015 e reca modifiche tanto al codice penale quanto a quello di procedura penale.

 

2. Per quanto riguarda, in particolar modo, le modifiche al codice penale, viene introdotto un nuovo art. 131 bis c.p., rubricato 'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto'. La disposizione stabilisce, al primo comma, che 'nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale'.

La norma prevede poi, al secondo comma, una serie di casi nei quali l'offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che dunque esulano dall'ambito applicativo del primo comma: 'quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona'.

Il terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, statuendo che il requisito dell'abitualità è integrato 'nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate'.

Il quarto comma del nuovo art. 131 bis, infine, statuisce che: 'ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69' e che 'la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante'.

 

3. Per quanto concerne, invece, le modifiche al codice di procedura penale:

- l'art. 2, c. 1, l. a) del decreto inserisce al c. 1 dell'art. 411 c.p.p., dopo le parole 'condizione di procedibilità', l'espressione 'che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto'; la l. b) del c. 1 dell'art. 2 del decreto, poi, aggiunge all'art. 411 c.p. un comma 1 bis, che stabilisce che: 'se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5';

- l'art. 3 del decreto modifica l'art. 469 c.p.p., al quale è aggiunto un nuovo comma 1 bis, a tenore del quale: 'la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare';

- sempre l'art. 3 introduce poi un nuovo art. 651 bis c.p.p., rubricato 'efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno' e che così stauisce: 'la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del  prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato'.

 

4. L'art. 4 del decreto introduce infine una serie di modifiche alle vigenti disposizioni in materia di casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative, disponendo in sostanza l'iscrizione delle sentenze di proscioglimento ai sensi del nuovo art. 131-bis c.p.