ISSN 2039-1676


14 ottobre 2015 |

Non punibilità per particolare tenuità del fatto e presunzione di innocenza

 

Abstract. Il provvedimento di archiviazione, la sentenza di proscioglimento o assoluzione per non punibilità per particolare tenuità del fatto chiudono il procedimento penale senza una formale dichiarazione di colpevolezza. Tuttavia, questi provvedimenti presuppongono l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e la sua ascrivibilità all'autore e determinano o possono determinare, per legge o in via esegetica, alcuni effetti pregiudizievoli per il prosciolto. Il presente contributo rappresenta una riflessione "ad alta voce" circa la compatibilità della nuova causa di non punibilità con la CEDU, e, precisamente, con il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, § 2, CEDU.

 

SOMMARIO: 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto: natura giuridica ed elementi costitutivi. - 2. Gli effetti dell'archiviazione, del proscioglimento o dell'assoluzione per non punibilità per particolare tenuità del fatto. - 3. La presunzione di innocenza di cui all'art. 6, § 2, della CEDU: brevi cenni. - 4. Gli effetti della non punibilità per particolare tenuità del fatto sono compatibili con la presunzione di innocenza di cui all'art. 6, § 2, della CEDU? - 5. Prospettive de iure condito e de iure condendo.