ISSN 2039-1676


11 maggio 2015

Alle Sezioni unite alcune delle questioni problematiche in materia di particolare tenuità del fatto

 

Informiamo i nostri lettori che la terza Sezione penale della Corte di cassazione, con tre distinte ordinanze deliberate, in altrettanti procedimenti, il 7 maggio 2015, ha rimesso alle Sezioni unite della Corte medesima la trattazione di alcuni dei problemi insorti nella fase di prima applicazione del nuovo art. 131-bis cod. pen., introdotto ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e pertinente com'è noto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità.

Alcuni dei temi riguardano in particolare il giudizio di legittimità, ma ve n'è almeno uno di interesse generale.

Nel procedimento n. 2787/2015, infatti, l'intervento del massimo Collegio è stato sollecitato a proposito del seguente quesito: "se il concorso formale di reati escluda l'applicabilità dell'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto in relazione alla previsione di cui all'art. 131-bis, comma 3, ultima parte, cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28/2015". La previsione richiamata, quale elemento problematico in punto di ammissibilità dell'applicazione, è quella che definisce comportamento abituale - come tale non suscettibile di qualificazione come fatto tenue -  il "caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Varie altre questioni, come accennato, riguardano il giudizio di legittimità. La prima concerne tutti i ricorsi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, che pongono ovviamente un problema di ammissibilità della deduzione  del tema nella fase in cui dovrebbe considerarsi chiusa la valutazione del merito della regiudicanda. Nel procedimento n. 44571/14 è stato quindi posto il seguente quesito formale: "se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima volta la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. introdotto con normativa successiva alla presentazione del ricorso".  Naturalmente, l'eventuale soluzione affermativa del quesito introdurrebbe con immediatezza un secondo problema, di grandissima rilevanza teorica e pratica: "se, in caso di ritenuta ammissibilità della nuova prospettazione in sede di legittimità, rientri nei poteri della Corte la valutazione di meritevolezza ai fini dell'applicabilità dell'istituto o debba, in ogni caso, disporsi l'annullamento con rinvio", allo scopo di consentire che l'apprezzamento circa il merito della questione sia condotto dalla giurisdizione territoriale. È appena il caso di notare che, nel caso fosse esclusa  una "competenza " generalizzata della Cassazione per il vaglio dell'ipotetica tenuità, occorrerebbe fissare condizioni minime per la selezione dei giudizi ove il problema assume una apprezzabile concretezza, sempreché non voglia ipotizzarsi un effetto generalizzato di annullamento per tutti i casi in cui venga dedotta l'astratta possibilità di applicazione dell'istituto. Sarà decisiva, in questa prospettiva, anche la determinazione assunta circa il regime di rilevabilità della fattispecie, e cioè se la questione debba essere esaminata su deduzione difensiva  o possa se del caso essere esaminata anche d'ufficio:  il tema compare per altro, come subito si vedrà, solo nel quesito formale relativo al terzo dei procedimenti trattati dalla Sezione.

In particolare, nel giudizio 52394/14, la Corte ha declinato il problema nella specifica prospettiva del rapporto tra "giudicato sostanziale" e sopravvenienze suscettibili in astratto di influire nel trattamento della singola fattispecie. Infatti, si  è posto il quesito "se, a fronte di ricorso  inammissibile  perché manifestamente infondato, sia consentito alla Corte valutare, anche d'ufficio, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., introdotto con normativa successiva alla presentazione del ricorso".

Pubblicheremo le ordinanze di rimessione non appena saranno depositate. È appena il caso di ricordare ai lettori come non sia detto che i ricorsi vengano effettivamente trattati dalle Sezioni unite, posto che la legge consente al Primo Presidente della Cassazione di restituire gli atti alla sezione di provenienza quando non ritenga sussistere le condizioni legittimanti la rimessione (art.172 disp. att. cod. proc. pen.). Daremo ovviamente notizia anche dell'eventuale fissazione dei giudizi. (G.L.)