ISSN 2039-1676


18 novembre 2016 |

Particolare tenuità del fatto: condanne irrevocabili risalenti nel tempo possono escludere, anziché fondare, l’abitualità del comportamento

Nota a Tribunale Torino, IV Sez. pen., 5 ottobre 2016, Giudice Reynaud

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1. Con la sentenza che si segnala il Tribunale di Torino ha assolto un imputato dal reato di furto applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e affermando il seguente principio di diritto: «un’interpretazione finalistica e costituzionalmente orientata dell’art. 131 bis c.p. esclude che precedenti penali troppo risalenti possano ragionevolmente fondare un giudizio di attuale abitualità del comportamento illecito ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità».

 

2. Essendosi l’imputato impossessato di un giubbotto da uomo del valore di 39,99 euro, sottraendolo da un supermercato (furto “semplice” punito con la pena massima edittale di tre anni), il giudice non ha ritenuto problematica una valutazione di particolare tenuità dell’offesa mediante i criteri delle modalità della condotta e della esiguità del danno. Sotto il primo profilo, ha ritenuto che «le modalità della condotta e il grado di colpevolezza non destano particolare allarme, posto che l’imputato si è rivelato essere un ladro assai ingenuo, non avendo neppure tolto (come di regola accade in casi similari) il dispositivo antitaccheggio del giubbotto asportato, così determinando inesorabilmente l’attivazione dell’allarme acustico al momento del passaggio alla barriera delle casse e la conseguente, immediata, scoperta del fatto». Per quanto riguarda l’esiguità del danno, il giudice ha ritenuto che il danno concretamente arrecato alla persona offesa fosse assai modesto, posto che il prezzo di vendita era inferiore a 40 euro e che l’articolo non era stato danneggiato e immediatamente restituito alla direttrice del supermercato per essere rimesso in vendita.

 

3. Problematico risultava invece il giudizio relativo alla non abitualità del comportamento, con riferimento alla presunzione di abitualità prevista dal terzo comma dell’art. 131 bis c.p., secondo cui deve ritenersi abituale il comportamento di chi “abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”. All’imputato, infatti, era stata contestata recidiva specifica e reiterata, in considerazione del fatto che dal casellario giudiziario risultavano alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, ed in particolare quattro condanne risalenti agli anni 1987, 1988, 1992 e 1993. E sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13681 del 2016, la suddetta preclusione scatta non solo nell’ipotesi in cui più reati della stessa indole siano oggetto del procedimento in corso, ma anche quando vi siano dei precedenti giudiziari, e più precisamente quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello oggetto del procedimento in corso, accertati con sentenza irrevocabile di condanna[1]. Stando alla norma e all’interpretazione datane dalle Sezioni Unite, nel caso in esame si sarebbe dovuto pertanto escludere l’applicabilità della causa di non punibilità, proprio perché le precedenti condanne irrevocabili erano addirittura quattro.

 

4. Tuttavia, il Tribunale, pur condividendo le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, ha reputato necessaria qualche precisazione con riferimento al “tempo” in cui risultano essere stati commessi i reati potenzialmente integrativi del requisito della abitualità della condotta illecita. In particolare, si è ritenuto che «il silenzio serbato sul punto dalla disposizione normativa non appare dirimente, essendo necessario procedere ad un’interpretazione finalistica (e anche costituzionalmente orientata)». In questa prospettiva, «il giudizio sulla abitualità deve essere attualizzato al momento della decisione», con la conseguenza che «non possono essere utilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati (e, dunque, di abitualità della condotta, come pure di pericolosità sociale), precedenti penali risalenti e seguiti da un lungo lasso temporale in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbia dato concreta prova di buona condotta».

 

5. A supporto della propria soluzione si è fatto notare come nella valutazione della pericolosità sociale “il fattore tempo” viene spesso preso in considerazione in moltissime discipline normative. Così, ad esempio, l’abitualità nel delitto presunta dalla legge (art. 102 c.p.) postula la considerazione di fatti criminosi commessi, al massimo, in un periodo temporale di venti anni. Inoltre, nella sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, comma 5, c.p., si è precisato che rigidi automatismi sanzionatori sono del tutto privi di ragionevolezza perché inadeguati a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e “dal tempo di commissione dei precedenti reati”[2].

 

6. Le conclusioni a cui perviene il Tribunale meritano apprezzamento. Già la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla pericolosità sociale in termini escludenti l’applicabilità della particolare tenuità del fatto ha suscitato non poche perplessità risultando distonica rispetto alla ratio di un istituto che, essendo orientato ad espungere dal penalmente rilevante fatti che in concreto presentano un esiguo disvalore oggettivo, non può essere connesso alla personalità del soggetto[3]. Inoltre, il legislatore ha addirittura previsto al terzo comma dell’art. 131-bis c.p. delle vere e proprie presunzioni di abitualità/pericolosità sociale, e non si può fare a meno di ricordare come la stessa giurisprudenza costituzionale sia sempre più orientata ad eliminare siffatte presunzioni. E se le Sezioni Unite hanno offerto un’interpretazione volta a ridimensionare la portata applicativa di tale presunzione, precisando che devono sussistere almeno due precedenti sentenze irrevocabili di condanna, la sentenza in esame finisce per ridimensionare anche il carattere presuntivo della preclusione, ritenendo comunque necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale quanto meno sulla base della distanza che intercorre tra le precedenti condanne e il nuovo reato, con la conseguenza che se tali precedenti sono eccessivamente distanti nel tempo si può addirittura concludere che il soggetto non sia più socialmente pericoloso. In sostanza, senza opporsi all’idea che si possa attribuire rilevanza alla pericolosità sociale, tuttavia si ribadisce il principio che tale pericolosità non può essere presunta, ma deve essere il frutto di un giudizio concreto, e in un siffatto giudizio concreto la distanza che può intercorrere tra precedenti penali e il fatto per il quale si procede può essere addirittura espressione dell’assenza di una pericolosità sociale che nega l’abitualità del comportamento.

 

7. A questo punto, nell’interpretazione della preclusione di cui al terzo comma dell’art. 131 bis c.p. relativa alla commissione di più reati della stessa indole resta un profilo particolarmente problematico, quello relativo al reato continuato. La giurisprudenza si è infatti ormai assestata nel senso che la continuazione è espressione di abitualità[4]. A ben vedere, il problema dei rapporti tra continuazione e pericolosità sociale si era già posto in tema di recidiva, allorquando una parte della giurisprudenza negava che si potesse applicare la continuazione in presenza di recidiva. Quattro brevi considerazioni al riguardo. Anzitutto, si deve osservare che la mera commissione di una pluralità di reati non può essere considerata di per sé espressiva di maggiore pericolosità sociale, poiché ogni volta che si è in presenza di un concorso materiale di reati si dovrebbe concludere nel senso di un aggravamento del trattamento sanzionatorio. In secondo luogo, è proprio il requisito del medesimo disegno criminoso che rendendo la pluralità di reati riconducibile a un’unica deliberazione criminosa, valutata positivamente dall’ordinamento in quanto espressione di una volontà che si pone una sola volta in contrasto con le pretese legislative, fa sì che non si possa parlare di abitualità espressiva di maggiore pericolosità sociale. Inoltre, e conseguentemente, si deve osservare come vi sia una sorta di irrazionalità nel momento in cui si ammette l’applicazione della particolare tenuità del fatto rispetto al concorso formale di reati e la si esclude per il reato continuato[5]: vero che nel concorso formale v’è una sola condotta, mentre nel reato continuato v’è invece una pluralità di condotte, è anche vero che il nostro ordinamento tende ad equiparare i due istituti proprio per la presenza di un’unica deliberazione criminosa che contraddice l’idea di una pericolosità sociale. Detto diversamente, se il reato continuato fosse espressione anche di pericolosità sociale, il suo trattamento dovrebbe essere differenziato in termini deteriori non solo dal concorso formale, ma anche da quello materiale. Infine, si deve osservare come nell’ambito di un reato continuato possano venire in gioco anche reati di indole diversa, per esempio contro la persona e contro il patrimonio, e come quindi possa trovare applicazione l’istituto, anche perché per escludere in tali ipotesi l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. si dovrebbe fare riferimento ad un concetto di “stessa indole” da apprezzare in termini soggettivi, ma tale scelta ermeneutica si porrebbe ancora una volta in tensione con la ratio oggettiva dell’istituto che induce a privilegiare un’interpretazione oggettiva della stessa indole, come precisato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Con la conseguenza che in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione non sembrano sussistere ragioni per escludere l’applicazione della particolare tenuità del fatto, dovendosi precisare che se nel caso concreto vi sono più reati che risultano tenui la causa di non punibilità può essere applicata soltanto a quello che cronologicamente è stato commesso per primo.

 

[1] Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016-6 aprile 2016, T., in questa rivista; anche in Giur. it., 2016, 1729, con nota di R. Bartoli, La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto, ivi, 2016, 1731 ss.

[2] Corte cost., 23 luglio 2015, n. 185, in questa rivista; anche in Giur. it., 2015, 2484, con nota di R. Bartoli, Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 c.p.: la Corte costituzionale demolisce l’ultimo automatismo, ivi, 2015, 2484 ss.

[3] Sul punto, sia consentito rinviare a R. Bartoli, L’esclusione per la particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 667 ss.

[4] Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2016-29 settembre 2016, Laraia, in CED Cass., n. 40650/2016; Cass. pen., Sez. III, 24 aprile 2015-30 novembre 2015, Crudo, ivi, 47256/2015; Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2015-27 novembre 2015, Derossi, ivi, n. 47039/2015; Cass. pen., Sez. V, 15 maggio 2015-11 novembre 2015, Catapano, ivi, n. 45190/2015; Cass. pen., Sez. III, 1° luglio 2015-30 ottobre 2015, Amodeo, ivi, n. 43816/2015; Cass. pen., Sez. Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015-13 luglio 2015, Gau, ivi, n. 29897/2015.

[5] In tal senso, v. Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2015-27 novembre 2015, n. 47039/2015, cit.