ISSN 2039-1676


17 ottobre 2011 |

Corte cost., 12 ottobre 2011, n. 266, Pres. e Rel. Quaranta (guida in stato di ebbrezza: rapporti tra sospensione della patente di guida disposta in via provvisoria dal prefetto e sanzione amministrativa accessoria inflitta dal giudice penale)

Manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell'art. 186, co. 2 c. strada, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui consente che alla violazione di un unico precetto conseguano due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità  giudiziarie

Con l’ordinanza n. 266/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Osimo – in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 Cost. – «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» – il divieto di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche – conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie»:
 
a) la sospensione provvisoria della patente di guida (fino a due anni), «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (…) della patente di guida», disposta dall’autorità amministrativa (il Prefetto), ai sensi dell’art. 223 c. strada, con provvedimento avverso il quale è ammessa opposizione davanti al Giudice di pace (come nel caso del giudizio a quo);
 
b) la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per il predetto reato, irrogata dal giudice penale (il Tribunale in composizione monocratica) per periodi di tempi diversi a seconda del tasso alcolemico accertato.
 
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione dopo aver ricordato come, nella propria giurisprudenza, abbia ripetutamente affermato che «sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall’art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale» all’esito dell’accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista. Infatti, «pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli» (ex multis, ordinanza n. 344 del 2004).
 
La Corte ha pertanto ribadito che «gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse»  misure della sospensione cautelare e di quella sanzionatoria, risultano denunciati anche nella presente occasione, come già in passato da altri giudici a quibus, «esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica», che tende impropriamente a sovrapporre i due istituti (ordinanza n. 167 del 1998). E tali rilievi, già in passato utilizzati dalla Corte per escludere un contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., ben possono essere impiegati per superare anche la censura di violazione dell’art. 111 Cost., sollevata dall’odierno rimettente sempre sulla base dell’errato rilievo che le disposizioni poste a confronto contemplerebbero «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie».