Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) variamo a seconda del tasso alcolemico - espresso in grammi di alcool per litro di sangue: g/l - accertato nel conducente. La legge, in particolare, dà rilievo a tre soglie (cfr. le lettere a, b e c dell'art. 186, comma 2 C.d.S.):
a) la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l; in questo caso era prevista fino al recente passato la pena dell’ammenda, che è però stata sostituita, ad opera della legge n. 29 luglio 2010 n. 120, da una sanzione amministrativa pecuniaria (con conseguente depenalizzazione dell'illecito);
b) la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l; in questa ipotesi il fatto integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell'ammenda e dell'arresto;
c) la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; in questo caso la legge prevede che il fatto sia sanzionato con le pene congiunte dell'ammenda e dell'arresto (comminate in misura maggiore), oltre che con la confisca obbligatoria del veicolo.
Poiché la legge individua le diverse soglie di tasso alcolemico facendo esclusivo riferimento a valori decimali (0,5; 0,8; 1,5), si è posto in giurisprudenza il problema della rilevanza o meno dei valori centesimali di grammo/litro, al fine di individuare la fascia di riferimento.
Un tasso alcolemico accertato pari a 0,81 g/l, in altre parole, comporta il superamento della soglia di 0,8 g/l (attribuendo così al fatto rilevanza penale ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b C.d.S.), ovvero quella soglia deve intendersi superata quando il valore è di 0,9 g/l o più?
Quest'ultima tesi, che nega rilevanza ai centesimi di g/l, è stata sostenuta nella giurisprudenza di merito, dove si è affermato che l’utilizzo da parte del legislatore dei soli valori decimali dovrebbe portare a concludere per l’irrilevanza dei centesimi di alcool per grammo/litro.
Così, ad esempio, una sentenza del Tribunale di Alessandria del 19 luglio 2010 (in Corr. merito 2010, p. 1072, con annotazione di Gatta) ha ricondotto nell'ipotesi (oggi depenalizzata) di cui all'art. 186, comma 2, lett a) C.d.S. un fatto di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,89 g/l, affermando di non poter ritenere realizzata l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. posto che “la legge non indica espressamente il secondo valore decimale, sicché non appare impossibile supporre che la seconda fascia sanzionatoria venga in considerazione solo a partire dal tasso alcolemico di 0.9 g/l (e non a partire da quello di 0,81 g/l)”.
La Corte di Cassazione si è tuttavia espressa, all'opposto, nel senso della rilevanza dei valori centesimali (ad oggi, con tre sentenze, che possono leggersi nel documento allegato in calce) .
Con una prima sentenza (n. 12904, del 4 marzo 2010) la Cassazione ha in particolare affermato che il tasso alcolemico di 1,51 g/l deve essere fatto rientrare nella soglia di cui all’art 186, comma 2, lett. c) C.d.S.
A sostegno della tesi della rilevanza dei valori centesimali la S.C. ha rilevato come la tesi opposta “comporta di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 186. Pertanto, […] il valore da superiore a 1,5 g/l, viene elevato a superiore a 1,6 g/l.”
E' questo un risultato che contrasta con la volontà del legislatore che, riformando con la legge n. 160 del 2007 la disciplina della guida in stato di ebbrezza, mediante l'introduzione delle suddette soglie di tasso alcolemico, ha perseguito l'obiettivo di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione di alcolici.
D'altra parte, gli strumenti utilizzati per accertare il tasso alcolemico (etilometri) erano in grado di rilevare i centesimi di g/l già al tempo della riforma del 2007.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una seconda sentenza della S.C. (n. 32055 del 7 luglio 2010), con la quale è stata affermata la riconducibilità entro la fascia di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. di un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l.
Da ultimo, con una terza sentenza (n. 38130 del 14 ottobre 2010) la Corte di Cassazione, ribadendo che nel momento in cui il legislatore ha adottato la disciplina de qua gli strumenti di misurazione del tasso alcolemico esprimevano indicazioni in termini di centesimi di g/l, ha concluso che “non vi è alcun dato razionale che possa indurre a ritenere che il legislatore, attraverso la mancata indicazione della seconda cifra decimale, abbia voluto approssimare ai soli decimi di grammo/litro le indicazioni che gli strumenti di misurazione esprimono in centesimi”, concludendo pertanto che “le misurazioni da 0,81 in poi, essendo superiori alla misura limite di 0,8, si collocano nell’ambito dell’illecito di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.”.