ISSN 2039-1676


30 gennaio 2015

Le Sezioni unite sulle conseguenze dell'omessa comunicazione delle facoltà  difensive prima dei controlli alcolimetrici

Cass., Sez. Un., u.p. 29 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. P.m. contro Bianchi (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione (clicca qui per leggere il testo dell'ordinanza di rimessione):

 

« Se, ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, la nullità a regime intermedio conseguente al mancato avvertimento della persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia  in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto, ovvero immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. ».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente soluzione: «Negativa. La nullità deve essere eccepita dalla parte entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.».

 

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)