30 novembre 2011
Sulla violenza sessuale con abuso della condizione di inferiorità psichica della vittima (a proposito del rapporto psichiatra-paziente)
Tribunale di Lecco, 24.3.2011 (dep. 7.4.2011), Pres. ed Est. Ceron
Massima a cura di Sara Turchetti
VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - ABUSO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA - Inferiorità psichica - Valutazione - Differenziale di potere tra soggetto che subisce l'induzione e soggetto forte.
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di induzione a compiere o subire atti sessuali. In particolare, nel rapporto tra il medico psichiatra e la propria paziente l'inferiorità psichica deve essere valutata in concreto, con riguardo al differenziale di potere tra soggetto forte e soggetto debole.
Riferimenti normativi: |
c.p. art. 609 bis, comma 2, n. 1 |
Nota: per l'applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'art. 609 bis, co. 2, n. 1 c.p., l'inferiorità psichica del soggetto passivo prescinde da patologie mentali e deve essere accertata in riferimento al differenziale di potere tra soggetto forte e soggetto debole v., da ultimo, Cass. 22.10.1010, n. 44978 in DeJure; Cass. 12.6.2007, n. 32255, in DeJure.