ISSN 2039-1676


20 dicembre 2011 |

La Cassazione ritiene ammissibile l'opposizione parziale al decreto penale emesso per una pluralità  di reati, a condizione che le relative pene siano state partitamente indicate dal giudice

Cass. pen., Sez. III, 29.9.2011 (dep. 2.12.2011), n. 45019, Pres. Ferrua, Rel. Marini

1. Con una interessante e, per quanto consta, innovativa pronuncia la Cassazione ha stabilito che l'opposizione avverso un decreto penale relativo a plurimi fatti di reato è ammissibile anche limitatamente ad alcuni di essi, sempre che la relativa pena sia individuata in modo autonomo nel decreto. Il giudice investito del successivo giudizio dovrà limitare la sua cognizione ai soli fatti oggetto della opposizione, e dunque revocare il decreto solo in parte qua, mentre per i reati non opposti il decreto penale e la statuizione in esso contenuta manterranno la loro piena efficacia.

2. La decisione della Corte censura la contrastante prospettazione del giudice di merito, che, a seguito della opposizione espressamente proposta dall'imputato avverso una soltanto delle tre imputazioni formulate nel decreto penale, aveva ritenuto, senza peraltro esplicitare le ragioni del mancato rilievo dato alla diversa volontà dell'opponente, di revocare interamente il decreto e di pronunciare su tutti i fatti di reato (confermando, per quelli originariamente non opposti, la pena irrogata dal GIP).

Il Supremo Collegio muove dall'assunto che la funzione di controllo sulla correttezza e fondatezza della decisione, che è propria della opposizione, la rende assimilabile ad un mezzo di impugnazione, e argomentando sulla base della immanenza nel codice di rito di un favor separationis, che trova espressione negli artt. 17 e 18 c.p.p., sostiene l'applicabilità a tale istituto dei principi richiamati agli artt. 569 e ss. del codice in tema di interesse ad impugnare e formazione del giudicato sui capi non oggetto di impugnazione.

3. Un forte elemento testuale a sostegno della frazionabilità della opposizione, e dunque della pronuncia contenuta nel decreto penale, viene del resto dalla previsione contenuta negli artt. 463  e 464 u.c. c.p.p. a proposito del decreto penale emesso nei confronti di più soggetti ma opposto da alcuni soltanto di essi. La Corte ricorda che in questo caso l'efficacia del decreto rimane sospesa anche nei confronti dei non opponenti fino alla pronuncia definitiva, e che nel caso di proscioglimento per insussistenza del fatto, perché il fatto non è previsto come reato o perché esiste una causa di giustificazione il giudice revoca il decreto anche nei confronti dei coimputati che non hanno proposto opposizione.

Il supremo Collegio non esplicita l'ulteriore passaggio per il quale proprio le norme citate evidenziano, a contrario, che nel caso di proscioglimento per cause diverse da quelle indicate il decreto penale dovrà essere revocato soltanto nei confronti degli opponenti, rimanendo quindi perfettamente valido ed efficace nei confronti degli altri imputati. Dalla disciplina descritta deve dunque desumersi che, come sottolinea la Corte, non esiste nel nostro ordinamento, come pacificamente non esisteva sotto la vigenza del codice abrogato, un principio di inscindibilità della pronuncia contenuta nel decreto penale.

4. A chiosa della decisione si rileva che la peculiare natura della opposizione, che come ricordato è assimilabile ad una impugnazione, consente, nel caso di richiesta del giudizio abbreviato a seguito di opposizione parziale, di derogare al principio della globalità che si assume regoli l'accesso al rito alternativo in questione1. Non sussiste, infatti, in questo caso, il pericolo di eludere la funzione acceleratoria e deflattiva del rito speciale, come avverrebbe se, nel caso di rito abbreviato c.d. tipico, l'imputato potesse scegliere di accedere al rito premiale soltanto per alcune imputazioni, dovendosi invece per le restanti celebrare il dibattimento. Al contrario, nel caso della opposizione parziale a decreto penale la scelta del rito abbreviato solo per tali fatti comporta il passaggio in giudicato delle statuizioni non opposte2. L'inammissibilità dell'opposizione parziale obbligherebbe invece a svolgere una non necessaria attività processuale, in aperta violazione delle norme di diritto dell'Unione e costituzionali sulla ragionevole durata del processo.


1  Ex multis, Cass., Sez. II, 27 marzo 2008, n. 20575, Di Paola, in C.E.D. Cass., n. 240510.

2    Analogamente è stata ritenuta ammissibile la scelta del rito abbreviato solo per alcune imputazioni, quando per le altre l'imputato chieda l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., giacché in questo modo non viene elusa la finalità deflattiva alla quale è riconnesso l'effetto premiale: Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, F., in C.E.D. Cass., n. 248792.