ISSN 2039-1676


22 dicembre 2011

Va sentita come testimone nelle forme ordinarie la persona cui potrebbe essere ascritto un reato mai posto ad oggetto di indagini ed ormai estinto per prescrizione

Tribunale di Milano, Sez. IV, 10 novembre 2011, C. (ord.), Pres. Magi

Massima a cura di Anna Maria Capitta

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - Persona non indagata e non più assoggettabile ad indagini riguardo ad un reato estinto per intervenuta prescrizione - Equiparazione al soggetto la cui posizione è stata definita con provvedimento di archiviazione - Procedimento per un reato connesso - Assunzione della qualità di testimone ordinario - Sussistenza.

La persona formalmente non indagata, e da considerare non più assoggettabile ad indagini per un reato connesso a quello per cui si procede, atteso il tempo trascorso dalla commissione del reato che potrebbe esserle ascritto, assume una veste processuale parificabile a quella della persona nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, e deve dunque essere sentita come testimone secondo le forme ordinarie.  

Riferimenti normativi:                c.p.p. artt. 197; 197-bis; 210; 63 c. 2; 411