ISSN 2039-1676


23 gennaio 2012 |

Chiarimenti delle Sezioni unite sul procedimento per la contestazione dei provvedimenti di liquidazione delle spese processuali (e sulla sorte delle risalenti condanne in solido al relativo pagamento)

Cass., Sez. un., 29.9.2011 (dep. 12.1.2012), n. 491 , Pres. Lupo, Rel. Cortese, ric. Pislor (le contestazioni concernenti l'esistenza ed i profili quantitativi  dell'obbligo di pagare le spese processuali devono essere mosse, dal condannato, mediante opposizione innanzi al giudice civile)

Le Sezioni Unite penali erano state chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell'incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, proposta con le forme dell'incidente di esecuzione. Per altro, pur essendo stata conclusivamente cristallizzata una sola questione controversa oggetto di rimessione, in realtà dalla motivazione e dalle stesse conclusioni dell'ordinanza di rimessione si evinceva inequivocabilmente l'intenzione di evidenziare anche la sussistenza di un potenziale contrasto circa la natura della condanna alle spese e il valore delle norme che la regolano.

Le Sezioni unite hanno risposto ai quesiti con la sentenza n. 491, depositata il 12 gennaio 2012.

Sono stati in proposito affermati i seguenti principi di diritto:

(a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.;

(b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell'incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull'istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla nuova proposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata;

(c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale;

(d) l'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.