ISSN 2039-1676


30 settembre 2011 |

Per le Sezioni unite spetta al giudice civile la cognizione di controversie sull'obbligo di pagamento di determinate spese processuali (inf. provv. )

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Cortese, Ric. Pislor

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nella camera di consiglio del 29 settembre 2011, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali».
 
Secondo l’informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente risposta: «
la domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali va proposta al giudice civile nelle forma dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. Il giudice penale che ne sia eventualmente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione deve dichiarare l’inammissibilità dell’istanza in quanto non riconducibile a motivi proponibili con tale incidente e può in concreto, ove organo giudiziario diverso da quello competente sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., difettare anche di competenza funzionale; non può invece mai dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, non potendosi porre problemi di giurisdizione nell’ambito della giurisdizione ordinaria».
 
La motivazione della sentenza sarà pubblicata dopo il relativo deposito.