ISSN 2039-1676


07 febbraio 2012 |

La sentenza della Corte internazionale di giustizia sui crimini nazisti: illegittime le sentenze italiane di condanna dello Stato tedesco

Corte internazionale di giustizia, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), sent. 3 febbraio 2012

NOTA REDAZIONALE: Segnaliamo qui ai lettori la sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja, della quale hanno dato ampiamente notizia i quotidiani nazionali nei giorni scorsi, che si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Repubblica federale tedesca contro l'Italia in relazione, in particolare, alle sentenze di condanna dello Stato tedesco pronunciate dai giudici italiani, e confermate dalla Cassazione, al risarcimento dei danni cagionati a danno di cittadini italiani dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale.

La sentenza ha ritenuto - come si vedrà dalla breve scheda qui in calce - che le pronunce dei giudici italiani abbiano violato l'immunità di cui gode lo Stato tedesco in base al diritto internazionale, e ha conseguentemente stabilito, tra l'altro, che l'Italia "dovrà fare in modo, attraverso un appropriato intervento legislativo o con altro idoneo strumento, che le decisioni delle proprie corti [...] che hanno violato l'immunità di cui gode lo Stato tedesco in base al diritto internazionale cessino di avere effetto".

La questione non ha invero dirette implicazioni penalistiche, ma pone delicati problemi in ordine al rapporto tra il giudicato nazionale (nella specie, civile) e il diritto internazionale, come autoritativamente interpretato dalla Corte internazionale di giustizia (che è organo giurisdizionale, come è noto, collocato nel quadro giuridico delle Nazioni Unite, e le cui pronunce sono certamente vincolanti per il nostro Paese): problemi, dunque, che anche il penalista è sempre più spesso chiamato ad affrontare nell'ambito delle sue competenze (e basti pensare alla recente sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale, nella quale è stato affrontato appunto il problema del contrasto tra il giudicato penale di condanna e il diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come autoritativamente interpretato - in quel caso - dalla Corte EDU di Strasburgo).

Sotto diverso profilo, la sentenza affonta solo un aspetto della spinosa e complessa questione della responsabilità per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti nel corso di operazioni militari all'estero.

Per ciò che concerne la responsabilità penale degli individui, è persino ovvio rammentare in questa sede che tale responsabilità è oggetto specifico del diritto penale internazionale, naturalmente entro i limiti di competenza ratione tempori, materiae e territori delle corti internazionali attualmente operanti (tribunali ad hoc e Corte penale internazionale: quest'ultima con sede parimenti all'Aja, ma ben distinta dalla Corte internazionale di giustizia che ha pronunciato la sentenza qui segnalata); una competenza che, come è altrettanto risaputo, non si estende ai crimini di guerra compiuti durante la seconda guerra mondiale (già giudicati dai Tribunali internazionali di Norimberga e Tokyo). Sul punto, conviene qui soltanto sottolineare come la competenza di tali corti internazionali non sia esclusiva, ma sia destinata ad operare in chiave di complementarietà rispetto alle giurisdizioni nazionali, che sono dunque chiamate ad assicurare in prima battuta la tutela penale contro i crimini in questione, esercitando in concreto il loro ius puniendi contro i responsabili; il che presuppone, evidentemente, che ciascuno Stato si doti di un'adeguata normativa penale, sul piano sostanziale e processuale, per poter perseguire questi crimini - ciò che l'Italia ancora non ha fatto, nonostante gli obblighi in questo senso discendenti dallo Statuto di Roma del 1998 (istitutivo della Corte penale internazionaleo) pur immediatamente ratificato dal nostro Paese.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità dello Stato per i crimini in questione, possono qui essere soltanto segnalati gli importanti e recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sta faticosamente pervenendo all'enucleazione di una responsabilità degli Stati firmatari della Convenzione europea (CEDU) per le violazioni dei diritti convenzionali (uccisioni arbitrarie, torture, illegittime privazioni della libertà personale, abusi sessuali, etc.) commesse nell'ambito di operazioni belliche (comunque qualificate: come missioni di peace keeping o peace enforcement, ovvero interventi bellici tout court) al di fuori del loro territorio sovrano: violazioni di regola integrate nell'ipotesi di crimini di guerra o contro l'umanità perpetrati dai propri militari.

Il "diritto dei diritti umani" (human rights law) sembra così divenire la branca del diritto internazionale deputata, in primis, ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva delle vittime contro lo Stato i cui agenti si siano resi responsabili di simili violazioni del diritto internazionale umanitario, e dello stesso diritto penale internazionale (si vedano, da ultimi, i casi Al Skeini c. Regno Unito e Al-Jedda c. Regno Unito, decisi dalla Cort EDU lo scorso 7 luglio 2011, sui quali cfr. C. Meloni, Un'importante pronuncia della Corte di Strasburgo in materia di diritti umani nell'ambito di missioni militari all'estero, in questa Rivista, nonché F. Viganò, "Tutela dei diritti fondamentali e operazioni militari all'estero: le sentenze Al-Skeini e Al-Jedda della Corte europea dei diritti umani", in www.associazionedei costituzionalisti.it; e si veda, altresì, la recentissima decisione di ammissibilità nel ricorso interstatale Georgia c. Russia II, del 13 dicembre 2011, menzionata nel monitoraggio della giurisprudenza della Corte EDU relativo al dicembre 2011 in questa Rivista).

Tutto ciò non è senza ripercussioni nel diritto interno degli Stati contraenti, che sono vincolati ex art. 13 CEDU ad assicurare in prima battuta una tutela giurisdizionale effettiva ai diritti convenzionali dei privati all'interno della rispettiva giurisdizione. Ne consegue che, se il trend della giurisprudenza della Corte EDU dovesse consolidarsi nel prossimo futuro, saranno i tribunali dello Stato parte della CEDU al quale le violazioni dei diritti umani sono imputabili (id est, lo Stato occupante) a dover garantire il risarcimento dei danni provocati alle vittime residenti nei territori occupati dalle proprie forze militari, ancorché limitatamente ai fatti commessi successivamente alla ratifica della CEDU da parte dello Stato medesimo: senza alcuna frizione, dunque, con il principio dell'immunità dello Stato di fronte ad altre giurisdizioni, ora riaffermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso qui segnalato.

Per scaricare il testo del comunicato stampa della Corte (contenete in calce anche informazioni sintetiche sulla Corte internazionale di giustizia), clicca qui.

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La Corte Internazionale di Giustizia è stata chiamata a dirimerere una controversia tra Germania ed Italia originata da talune sentenze di condanna pronunciate dai giudici italiani negli anni 2004-2011, ove lo stato tedesco veniva condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle vittime di crimini di guerra commessi dal Terzo Reich su suolo italiano nel corso della seconda guerra mondiale, ed in particolare negli anni 1943-45.

I tribunali italiani avevano altresí ritenuto che fossero eseguibili in Italia simili sentenze di condanna pronunciate da giudici greci, relative ad analoghi crimini commessi sul territorio greco negli stessi anni. La C.I.G. autorizzava dunque la Grecia ad intervenire nel procedimento tra Germania ed Italia come Stato non-parte, limitatamente alla parte di contenzioso che la riguardava.

Con la sentenza del 3 febbraio scorso, la C.I.G. a larga maggioranza (12 voti a 3) ha ritenuto che l'Italia  abbia violato l'obbligo di rispettare le immunitá di cui la Repubblica Federale Tedesca gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal regime nazista tra il 1943 e il 1945

La Corte ha ritenuto che l'immunità della Germania sia stata altresí violata dall'ipoteca giudiziale iscritta nei confronti di una proprietà immobiliare tedesca in italia (Villa Vigoni), adottato a garanzia del pagamento dei risarcimenti alle vittime, e dall'aver dichiarato eseguibili in Italia le sentenze di condanna al risarcimento dei danni emesse in Grecia e relative a crimini ivi commessi (14 voti a 1).

Infine, la C.I.G. ha richiamato l'Italia ad adottare gli adeguati provvedimenti legislativi o le altre misure necessarie ad annullare l'efficacia delle decisioni delle corti italiane in violazione della immunitá  dello stato tedesco. (scheda a cura di Chantal Meloni)