28 gennaio 2014 |
Una importante sentenza della Corte EDU in materia di tortura e immunità dello Stato di fronte a una giurisdizione straniera
Nota a C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 gennaio 2014, Jones e a. c. Regno Unito, ric. nn. 34356/06 e 40528/06
Per leggere la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in nota, clicca qui.
1. Dopo oltre dieci anni, lo scorso 14 gennaio la Corte EDU ha finalmente reso il suo giudizio nel caso Jones c. Regno Unito. Purtroppo la tanto attesa sentenza non va nella direzione auspicata dagli avvocati e dalle numerose organizzazioni per i diritti umani intervenute nel procedimento di fronte alla Corte di Strasburgo: i giudici hanno infatti deciso che i ricorrenti, tre cittadini britannici che furono vittime di tortura nel 2000-2001 in Arabia Saudita, non possano adire le corti britanniche al fine di ottenere il realtivo risarcimento dallo Stato saudita o dai suoi funzionari.
2. Quanto, brevemente, ai fatti oggetto del giudizio, la causa è stata intentata da tre cittadini britannici, Ronald Jones, Alexander Mitchell e Leslie Walker (un quarto, William Sampson, con doppia nazionalità inglese e canadese, è morto prima della sentenza), che nel 2000-2001 furono arrestati in Arabia Saudita e falsamente accusati di avere partecipato ad una campagna di bombardamenti a Riad. Detenuti per periodi tra i due mesi (Jones) fino a due anni e mezzo (gli altri tre), ciascuno di loro appena rientrato in patria ha denunciato di avere subito torture e gravissimi maltrattamenti, incluse violenze sessuali e somministrazioni di droghe ad effetto psicotico, durante il periodo di carcerazione in Arabia Saudita. Azioni legali sono quindi state intraprese nel Regno Unito, sia nei confronti dello Stato saudita, nella persona del Ministro dell'interno del tempo, sia nei confronti degli individui considerati responsabili delle torture subite dai quattro ricorrenti.
Nessuna delle varie azioni legali, finalizzate al risarcimento del danno, ha avuto tuttavia esito positivo in Gran Bretagna: la denuncia presentata nel 2002 da Jones contro il Ministro dell'interno saudita fu rigettata nel febbraio del 2003 sulla base della dottrina della immunità dello Stato. Similmente, la denuncia presentata da Mitchell, Sampson e Walker contro i quattro individui sospettati di essere i diretti responsabili delle torture loro inflitte, fu rigettata a febbraio del 2004 per i medesimi motivi.
Pronunciandosi sull'appello presentato dai ricorrenti, la House of Lords nel 2006 decise che nessuna delle denunce presentate fosse accoglibile in quando lo Stato (l'Arabia Saudita in questo caso) gode di immunità davanti alle corti di uno Stato terzo (il Regno Unito in questo caso), così come i suoi funzionari.
Avverso tale decisione i quattro britannici proponevano ricorso alla Corte EDU, dolendosi essenzialmente della violazione dell'art. 6 par. 1 Cedu, a tenore del quale "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti".
Molte organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, Redress, Interights e Justice hanno presentato opinioni innanzi alla Corte e hanno contribuito al dibattito in merito a quale sia l'attuale posizione del diritto internazionale in materia di immunità, posizione affatto univoca (come si vedrà brevemente in seguito). Per stessa ammissione dei giudici, infatti, si tratta di una materia in divenire, ove la pratica degli Stati è in uno "state of flux", e presenta in casi simili evidenze sia di riconoscimento sia di rigetto dell'immunità ratione materiae (cf. par. 214 della sentenza).
3. In estrema sintesi, la Corte ha concluso nel senso che il Regno Unito non ha violato la Convenzione, ed in particolare il diritto all'accesso a un giudice desumibile dall'art. 6 (1) CEDU. Secondo i giudici di Strasburgo, l'approccio adottato dalle corti inglesi, inclusa la House of Lords, non sarebbe stato "manifestamente erroneo", ancorché gli stessi giudici riconsocano che lo stato del diritto internazionale in materia di immunità dello Stato sia in divenire. I giudici di Strasburgo hanno quindi confermato la posizione già adottata nel caso Al-Adsani del 2011, secondo cui riconoscere l'immunità dello Stato estero non costituisce una restrizione ingiustificata del diritto di adire una corte.
4. Come la precedente sentenza, la decisone in parola è già stata oggetto di diverse critiche (si vedano, tra gli altri, Lorna McGreggor e William Dodge ) In particolare, è stato giustamente messo in luce che i giudici di Strasburgo, nel giungere alla conclusione che nessuna violazione del diritto di adire una corte sia stata integrata nel caso Jones dai giudici inglesi, hanno mancato di tenere in conto se vi fossero o meno alternative a disposizione dei ricorrenti. Come in Al-Adsani, i giudici della Corte EDU si sono limitati ad affermare che in linea di principio "occorre verificare che le limitazioni applicate [al diritto di accedere a una corte in virtù del riconoscimento dell'immunità] non restringano o riducano l'accesso [a un giudice] rimasto all'individuo in modo o a tal punto da danneggiare la vera essenza del diritto [di cui all'art. 6(1) CEDU]" (cf. par. 193). Tuttavia, a fronte di tale importante affermazione, nessuna analisi è stata condotta dai giudici per verificare se nel caso in parola vi fossero effettivamente alternative percorribili dai ricorrenti per fare valere ed ottenere un risarcimento per le gravi torture subite in Arabia Saudita.
5. La sentenza della Corte si Strasburgo presenta un ulteriore profilo molto criticabile, che ha a che fare con la portata della immunità ratione materiae di cui godono gli Stati davanti alle corti interne degli Stati terzi (confermata in materia civile in via definitiva dalla ICJ nel caso Germania c. Italia: clicca qui per accedere alla scheda a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista). Nel caso qui all'esame i giudici hanno esteso tale immunità in modo da ricomprendere anche le eventuali responsabilità di funzionari statali. Con le parole dei giuridici: "il diritto dello Stato alla immunità non può essere eluso portando in giudizio i suoi funzionari o agenti" (cf. § 213). Anche sotto questo specifico profilo, la Corte riconosce, d'altra parte, che vi è un "sostegno crescente " a favore della posizione che riconosce l'esistenza di una regola speciale o di un'eccezione in diritto internazionale pubblico per i casi concernenti cause civili promosse contro funzionari statali almeno in materia di tortura (cfr. ancora § 213).
Tale affermazione lascia pensare che i giudici stessi stiano suggerendo ai ricorrenti di rivolgersi alla Grand Chamber per riesaminare la questione in modo più approfondito. Tale suggerimento implicito diviene addirittura esplicito nella opinione concorrente del Giudice Bianku ("It is with great hesitation that I voted in favour of the majority's conclusions in the present judgment. Although the developments in the area under consideration are presented in a very balanced way, I think that almost thirteen years after delivery, with a very narrow majority, of the judgment in Al-Adsani v. the United Kingdom [GC], no. 35763/97, ECHR 2001-XI, during which the subject matter has been the subject of very significant developments, the case should have been relinquished to the Grand Chamber in order to give it the opportunity to consider whether Al-Adsani still remains good law").
6. Che il caso Jones c. Regno Unito non sia stato assegnato alla Grande Camera appare, alla luce della sentenza in commento, un'occasione sprecata per la Corte EDU: come notato dalla Giudice Kalaydejieva nella sua opinione dissenziente, esso rappresentava la prima occasione in cui i giudici sono stati confrontati esplicitamente con la domanda se singoli funzionari statali (quindi non solo lo Stato in quanto tale) possano beneficiare dell'immunità in procedimenti civili aventi ad oggetto casi di tortura.
Il discorso è alquanto complesso e non è certo questa la sede per approfondirlo in modo conclusivo, ma in effetti argomenti a favore della irrilevanza delle immunità ratione materiae nei confronti di singoli individui, funzionari statali, che siano accusati di avere commesso torture sono ricavabili dalla più recente prassi in materia penale. Come ricorda Lorna McGregor, vi sono almeno due argomenti che sono stati utilizzati finora dalle corti per escludere o limitare l'immunità in materia penale per funzionari dello Stato che si siano macchiati del crimine di tortura: il primo è che l'immunità (davanti alle corti di uno Stato terzo) non si conclilia con il concorrente obbligo dello Stato di esercitare la giurisdizione universale su quel medesimo caso (si vedano gli argomenti in tal senso di Akande e Shah). Il secondo, e ancora più convincente, argomento è invece incentrato sul significato del riconoscimento del principio della responsabilità penale individuale in campo internazionale. Che la tortura costituisca un crimine internazionale che comporta la responsabilità penale diretta dei suoi autori morali e materiali, anche davanti alle corti nazionali, non può essere revocato in dubbio (basti pensare alla Convenzione Onu contro la Tortura).
Nello stesso senso si è nettamente espressa, non a caso, la Giudice Kalaydejieva nella sua opinione dissenziente:"I find it difficult to 'accept that general differences between criminal and civil law justif[y] a distinction in the application of immunity in the two contexts', especially in view of developments in this field, not least following the findings of the House of Lords in the case of Pinochet (No. 3) that there would be 'no immunity from criminal prosecution in respect of an individual officer who had committed torture abroad in an official context.' I also find it 'not easy to see why civil proceedings against an alleged torturer could be said to involve a greater interference in the internal affairs of a foreign State than criminal proceedings against the same person' and also 'incongruous that if an alleged torturer was within the jurisdiction of the forum State, he would be prosecuted pursuant to Article 5(2) of the Torture Convention and no immunity could be claimed, but the victim of the alleged torture would be unable to pursue any civil claim'.
Come emerge chiaramente nel passaggio qui riportato, esiste in effetti un paradosso nella soluzione adottata dai giudici nel caso Jones c. Regno Unito, consistente nel fatto che se un sospetto torturatore (funzionario o agente dello Stato), si trovasse nel territorio di un altro Stato, quest'ultimo sarebbe tenuto, in base all'art. 5(2) della Convenzione Onu contro la Tortura, a procedere penalmente nei sui confronti senza che nessuna immunità possa essere riconosciuta all'imputato, mentre la vittima delle stesse torture non potrebbe agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno.
Inoltre, non convince il ragionamento dei giudici per cui "dato che un atto non può essere compiuto dallo Stato in quanto tale ma solo da individui che agiscono per conto dello Stato, quando lo Stato può invocare l'immunità allora il punto di partenza deve essere che la immunità ratione materiae si applica agli atti di [tortura] commessi dai funzionari dello Stato" (§ 202). Come giustamente notato dalla Giudice Kalaydejieva, tale conclusione è errata dal punto di vista del diritto internazionale, che non solo riconosce la tortura come un atto attribuibile all'individuo (che infatti ne risponde personalmente, anche penalmente), ma obbliga gli Stati a identificare e punire i singoli individui responsabili di torture.
7. Alla luce della criticabile interpretazione fornita dalla Corte EDU su un tema tanto rilevante è dunque auspicabile che la Corte possa riesaminare presto la questione in seno alla Grand Chamber, per dirimere i pesanti dubbi rimasti ancora irrisolti e correggere, se possibile, una interpretazione che rischia di estendere eccessivamente l'immunità, cosí causando l'impunitá per gravi fatti di tortura, anziché tutelare i diritti delle vittime di questo crimine.