ISSN 2039-1676


15 gennaio 2019 |

Il reato di tortura

Un’ombra ben presto sarai: come il nuovo reato di tortura rischia il binario morto

Il contributo costituisce il testo, rivisto e ampliato, di un articolo pubblicato in Studi sulla questione criminale, n. 2 del 2018 (Carocci ed.). Ringraziamo l'Editore per l'autorizzazione alla ripubblicazione. Trattandosi di contributo già accettato in altra sede editoriale, non è stato sottoposto alla consueta procedura di peer review.

 

Abstract. Acclamata da taluni come la rottura di un tabù, perché per la prima volta la parola “tortura” è scritta nel codice penale, la legge 14 luglio 2017, n. 110 pone molti interrogativi: innanzitutto, sulla capacità della fattispecie di reato introdotta (art. 613-bis c.p.) di porsi come effettiva risposta agli obblighi di incriminazione gravanti sull’Italia a seguito del recepimento (senza riserve) della Convenzione ONU, avvenuto con Legge 3 novembre 1988 n. 498. Il contributo non ha pretesa di esaustività ma si propone di esaminare, sinteticamente, le disposizioni introdotte dalla L. 110/2017, fornendo spunti di riflessione per una possibile evoluzione migliorativa del testo, nel solco delle indicazioni giunte anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le sentenze sul G8 di Genova e sulle vicende del carcere di Asti, nonché delle osservazioni critiche abbattutesi sulla nuova legge ad opera del Comitato ONU contro la Tortura (analogamente a quanto già evidenziato in relazione alla normativa francese), per il quale il reato italiano non è in linea con la Convenzione. La nuova fattispecie di tortura viene scomposta e analizzata nei suoi elementi strutturali, rispetto a ciascuno dei quali ci si pone nella prospettiva della sua concreta applicabilità pratica. Quanto al nucleo centrale delle nuove disposizioni (l’incriminazione della tortura quale atto che deve estrinsecarsi in una pluralità di condotte gravi di violenza o minaccia e cagionare acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile) le prospettive, de iure condito, non appaiono incoraggianti; la claudicante costruzione dogmatica non consente di essere ottimisti quanto alla capacità dissuasiva di una fattispecie di reato che non sembrerebbe applicabile a fatti come quelli del G8. Tuttavia, pur nella sua complessità, il reato di nuovo conio non sfugge alla possibilità di un sindacato costituzionale, che in questa sede viene, sia pur brevemente, prospettata in relazione a diversi parametri.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il reato di tortura: il soggetto. – 3. La condotta. – 4. L’evento. –  5.  L’elemento soggettivo. – 6. L’art. 613-bis, II comma: fattispecie autonoma? – 7. Il caveat del terzo comma. – 8. Le aggravanti dei commi IV e V. – 9. L’ art. 613-ter c.p. – 10. La modifica all'articolo 191 c.p.p. – 11. La modifica all'articolo 19 del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286. – 12. L’esclusione dalle immunità diplomatiche e l’estradizione. – 13. Quello che non c’è: la prescrizione; la tutela delle vittime. – 14. Illuminare l’ombra: guardare avanti.