ISSN 2039-1676


06 luglio 2017

Il Parlamento approva in via definitiva la legge che introduce il delitto di tortura nel codice penale

Proposta di legge C 2168-B

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

Clicca qui per consultare il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella versione trasmessa dal Senato della Repubblica (il testo appena approvato è riportato nella colonna di destra).

Clicca qui per consultare una breve scheda illustrativa del provvedimento pubblicato sul sito ufficiale della Camera dei deputati.

 

1. Segnaliamo ai lettori che la Camera dei deputati ieri, 5 luglio 2017, ha approvato definitivamente la proposta di legge C 2168-B che introduce nell’ordinamento italiano il delitto di tortura.

Numerosi sono i contributi pubblicati sulle pagine di questa rivista che hanno accompagnato il travagliato iter che ha portato all’approvazione del delitto di tortura, contributi cui il lettore può facilmente accedere scorrendo la colonna di sinistra di questa pagina.

Confidando di poter fornire quanto prima un commento più articolato e approfondito a questa importante novità legislativa, ci limitiamo qui a segnalare che il provvedimento appena licenziato dal Parlamento introduce nel Titolo XII (Delitti contro la persona), Sezione III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale, i reati di tortura (art. 613 bis) e di istigazione alla tortura (art. 613 ter).

 

2. In particolare, il nuovo art. 613 bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni «chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa», se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

L'art. 613 bis c.p., nei successivi commi, prevede poi alcune fattispecie aggravate del reato di tortura:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni (comma 2); la fattispecie aggravata non si applica - aggiunge la norma con precisazione niente affatto perspicua - se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti (comma 3);

- se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate sino a un terzo, se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà (comma 4);

- se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta, e se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell’ergastolo.

 

3. Il nuovo art. 613 ter c.p. punisce invece con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.

 

4. Segnaliamo infine che la legge approvata dalla Camera introduce anche le seguenti ulteriori importanti novità:

- viene aggiunto un nuovo comma 2 bis all’art. 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale;

- viene aggiunto un nuovo comma 1 bis all’art. 19 del Testo Unico delle disposizioni in tema di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Nell’effettuare tale valutazione – precisa la nuova norma – si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

- si esclude il riconoscimento di ogni forma di immunità per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale, e si prevede un obbligo di estradizione dello straniero verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale. (Tommaso Trinchera)