ISSN 2039-1676


25 maggio 2012 |

Il rischio che, nel Paese che ha chiesto l'estradizione, vengano utilizzate prove estorte mediante tortura può dar luogo a una violazione potenziale dell'art. 6 Cedu

Nota a Corte EDU, sent. 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (ric. n. 8139/09)

 

Lo scorso 9 maggio un comitato di cinque giudici della Corte EDU ha respinto la richiesta di rinvio alla grande camera proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 43 § 1 Cedu, facendo così acquisire carattere di definitività alla sentenza resa dalla quarta sezione il 17 gennaio 2012 nel caso Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (allegata in calce a queste brevi note).

La vicenda all'origine del ricorso può essere brevemente riassunta come segue.

Il sig. Othman (altresì noto come Abu Qatada), di nazionalità giordana, era arrivato nel Regno Unito nel 1993, dove aveva ottenuto l'asilo politico principalmente in ragione del fatto che, tra il 1988 e il 1991, era stato a più riprese privato della libertà e torturato dalle autorità giordane.

Nell'ottobre 2002, nondimeno, egli era stato sottoposto a detenzione preventiva come sospetto terrorista ai sensi dell'Anti-Terrorism, Crime and Security Act (una legislazione d'emergenza adottata dal Regno Unito all'indomani dell'11 settembre, in deroga all'art. 5 § 1 Cedu); e quando, nel marzo 2005, tale forma di detenzione veniva dichiarata incompatibile con i diritti umani dalla House of Lords (con argomentazioni poi fatte in gran parte proprie dalla grande camera della Corte EDU nella pronuncia A e altri c. Regno Unito del 19 febbraio 2009, ric. n. 3455/05), era stato rilasciato su cauzione e gli era stato applicato un control order in base al Prevention of Terrorism Act del 2005 [cfr. sul punto L. Beduschi, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto alla libertà personale (art. 5 Cedu e art. 2 Prot. 4), in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2011, p. 266].

Mentre era pendente il suo ricorso avverso il suddetto control order, tuttavia, gli era stato notificato un provvedimento in cui le autorità inglesi manifestavano la loro intenzione di estradarlo in Giordania, dove nel frattempo aveva riportato due sentenze contumaciali di condanna per aver preso parte a due attentati terroristici (avvenuti rispettivamente in Israele e in Giordania nel 1998 e nel 2000).

Dopo aver inutilmente proposto appello avverso tale provvedimento prima alla Special Immigration Appeals Commission (SIAC) e poi alla House of Lords, il sig. Othman - che si trova attualmente nel carcere di Long Lartin, nel Worcestershire - adiva infine la Corte EDU, lamentando in particolare che, nel caso in cui fosse stato dato seguito alla richiesta di estradizione in Giordania, egli sarebbe stato esposto al serio rischio di essere torturato o comunque sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (in violazione dell'art. 3 Cedu), e così pure alla possibilità di essere nuovamente processato per i fatti per i quali aveva già riportato condanna in absentia e, in seguito, condannato sulla base di prove estorte a sé o ad altri mediante tortura (in violazione dell'art. 6 Cedu).

La quarta sezione della Corte, nella pronuncia del 17 gennaio, ha per la prima volta riscontrato una violazione potenziale dell'art. 6 Cedu, accogliendo le doglianze del ricorrente in merito al possibile utilizzo a suo carico di prove ottenute attraverso il ricorso alla tortura (e rilevando, per inciso, come entrambe le condanne da questi riportate si fondassero essenzialmente sulle dichiarazioni rese sotto tortura da alcuni dei coimputati).

I giudici di Strasburgo hanno invece escluso la violazione potenziale dell'art. 3 Cedu, ritenendo che gli accordi intervenuti tra il Regno Unito e la Giordania nel 2005 e le assicurazioni diplomatiche offerte dalle autorità giordane fossero - per ampiezza e grado di dettaglio, nonché per il fatto che i rapporti bilaterali tra i due Pesi erano sempre stati solidi - sufficienti a proteggere il ricorrente, in caso di estradizione, dal rischio di sottoposizione a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu.

La Corte ha rigettato, altresì, le doglianze proposte sulla base dell'art. 13 Cedu (in relazione all'ineffettività della procedura davanti alla SIAC) e dell'art. 5 Cedu (in relazione alla durata della custodia cautelare), mentre non ha ritenuto necessario esaminare le altre lamentate violazioni dell'art. 6 Cedu.

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Pur se non scevra da qualche ambiguità, la pronuncia, che ha dato origine a un ampio dibattito nel Regno Unito, va a nostro avviso salutata con favore per un triplice ordine di ragioni:

a) in primo luogo perché, al § 267, la Corte ha posto le basi per il superamento del discutibilissimo principio, affermato nella sentenza Gäfgen c. Germania del 30 giugno 2008 (ric. n. 22978/05), secondo cui solo le prove ottenute tramite il ricorso alla tortura, e non anche quelle estorte attraverso la sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, devono essere considerate inutilizzabili [cfr. sul punto S. Maffei, Il mantello della legge. Male captum, bene retentum e dottrina del ritrovamento inevitabile in una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, in P. Corso - E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Piacenza, 2010, vol. II, pp. 349 ss.]: si legge infatti al citato paragrafo che «the Court considers that the admission of torture evidence is manifestly contrary, not just to the provisions of Article 6, but to the most basic international standards of a fair trial. It would make the whole trial not only immoral and illegal, but also entirely unreliable in its outcome. It would, therefore, be a flagrant denial of justice if such evidence were admitted in a criminal trial. The Court does not exclude that similar considerations may apply in respect of evidence obtained by other forms of ill-treatment which fall short of torture. However, on the facts of the present case (see paragraphs 269-271 below), it is not necessary to decide this question»;

b) in secondo luogo perché, ai §§ 183-189, la Corte ha stilato una sorta di elenco dei fattori intrinseci ed estrinseci in base ai quali valutare l'idoneità a scongiurare il rischio di sottoposizione a tortura e a trattamenti inumani o degradanti delle assicurazioni diplomatiche offerte dallo Stato richiedente l'estradizione: nella giurisprudenza precedente, invece, la Corte si era spesso accontentata dell'intervento di queste ultime (qualunque fosse il loro contenuto e comunque fossero formulate) per escludere la violazione potenziale dell'art. 3 Cedu;

c) in terzo luogo, perché lo schermo dell'art. 6 Cedu potrà in futuro essere utilizzato - com'è stato in questo caso - per offrire indirettamente protezione al diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti nelle ipotesi in cui non è possibile fugare del tutto il dubbio che, laddove si proceda all'estradizione, il ricorrente possa in effetti andare incontro a una violazione dell'art. 3 Cedu.