ISSN 2039-1676


07 ottobre 2014 |

Ricadute della sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i giudici inglesi denunciano il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane.

Westminster Magistrates' Court, 17 marzo 2014: The Court of Appeal, Palermo, Italy v. Domenico Rancadore

1. La sentenza pilota della Corte di Strasburgo, Torreggiani e altri c. Italia, ha inciso pesantemente sull'immagine e sulla credibilità dello Stato italiano a livello internazionale: una recente pronuncia inglese nega l'estradizione in Italia di un condannato per l'esecuzione della pena nella struttura carceraria di destinazione, causa l'elevato rischio di trattamenti disumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU.

 

2. Il caso origina dalla richiesta avanzata dalla Procura di Palermo alla Westminster Magistrates' Court di Londra in ordine all'estradizione di Domenico Rancadore, arrestato lo scorso agosto nella capitale britannica dalla polizia inglese su indicazione delle autorità italiane dopo venti anni di latitanza e condannato in contumacia a sette anni di reclusione in associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altri gravi delitti.

Ricercato dal 1994 e annoverato tra i latitanti più pericolosi, al momento dell'arresto, Rancadore è un uomo anziano di sessantacinque anni, affetto da gravi patologie, incompatibili con uno stato prolungato di detenzione.

Dinnanzi alla Westminster Magistrates' Court si pongono, quindi, due questioni da risolvere: la prima è legata alla legittimità della richiesta in base alle procedure di arresto europeo; la seconda attiene alle condizioni carcerarie italiane e ai rischi di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani e degradanti.

Se la sussistenza dei requisiti della richiesta di estradizione non solleva particolari profili critici rispetto all'Extradiction Act del 2003, la decisione circa la compatibilità delle strutture carcerarie italiane rispetto agli standard di tutela enunciati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia impegna il giudice Howard Riddle in un attento e capillare esame del sistema penitenziario italiano.

Una bozza di sentenza in senso favorevole all'estradizione era già stata elaborata: il giudice Riddle reputava sufficienti le rassicurazioni dell'Italia in ordine allo stato del sistema carcerario italiano e agli interventi intrapresi per eliminare le deficienze strutturali e sistematiche in esecuzione della sentenza Torreggiani e altri c. Italia.

Se non che, con sentenza dell'11 marzo 2014, l'High Court of Justice Queen's Bench Division Administrative Court riscontra la violazione dell'art. 3 CEDU nel caso Badre v. Court of Florence e, per l'effetto,  rigetta la richiesta di estradizione avanzata nei confronti del cittadino somalo Hayle Abdi Badre per il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nella struttura carceraria italiana.

La Corte inglese, nel caso ultimo citato, considera il fenomeno del sovraffollamento carcerario come una problematica fortemente diffusa, sistematica e strutturale, ovverosia una sorta di chronic malfunction gravante sull'intero sistema penitenziario italiano nel suo complesso e, pertanto, nega la concessione dell'estradizione che comporterebbe una pressoché certa violazione dei diritti umani dell'estradando in violazione dell'art. 3 CEDU[1].

In forza del precedente della più alta Corte, dunque, il giudice Riddle muta la propria decisione: "However Hayle Abdi Badre v. Court of Florence [2014] EWHC 614 changes my decision. The judgment of the administrative court is binding on me. The higher court accepted that a similar assurance given in that case was in good faith, but was not sufficient"[2].

A ben vedere, infatti, dalla motivazione della sentenza, emerge chiaramente che il giudice Riddle era rimasto positivamente persuaso dalle rassicurazioni del Governo italiano anche in considerazione dell'antica tradizione intercorrente tra i due Stati in tema di estradizione e, che il riesame della decisione sia dipeso dalla sopraggiunta sentenza della più alta Corte inglese e dal mutamento del contesto internazionale alla luce del dictum della sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia.

Pertanto, il giudice rigetta l'istanza di estradizione di Domenico Rancadore nei confronti dello Stato italiano, giudicando sussistente un elevato rischio di trattamenti disumani ed degradanti in violazione degli standard di tutela sanciti dalla CEDU e di cui lo Stato italiano è tenuto ad attuare in esecuzione della sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia.

 

3. Ecco allora che la sentenza pilota della Corte di Strasburgo assume una portata tale da esplicare i propri effetti al di là delle previsioni della Corte stessa: non solo incide direttamente sullo Stato destinatario della condanna, ma acquista un significato anche nei confronti delle relazioni internazionali intercorrenti tra gli Stati membri della Convenzione. La sentenza della Corte inglese, qui in commento, ne è un chiaro esempio.

Per effetto della sentenza pilota, gli Stati membri sono autorizzati a negare l'estradizione, per il rischio concreto di una violazione dell'art. 3 CEDU da parte dello stato richiedente.

Una ragione in più perché lo Stato italiano si sforzi di dare piena attuazione, con risposte concrete, strutturali e sistematiche alla sentenza Torreggiani e altri c. Italia: a esigerlo non è più soltanto la Corte di Strasburgo, ma l'intera comunità internazionale.

 

 

 


[1] Cfr.: High Court of Justice Queen's Bench Division Administrative Court, 11 marzo 2014, [2014] EWHC 614 (Admin), § 88. A tal proposito, è interessante segnalare un'altra recente pronuncia dei giudice inglesi in tema di violazione dell'art. 3 CEDU da parte dello Stato italiano: cfr.:  The Supreme Court, 19 febbraio 2014, [2012] EWHA Civ. 1336. In questa pronuncia, la Corte Suprema inglese sospende l'applicazione del regolamento di Dublino n. 343/2000  in tema di diritto di asilo nei confronti dello Stato italiano: il caso origina dall'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo di primo grado, sulla domanda formulata da quattro cittadini, tre eritrei e un iraniano circa il ritorno in Italia come richiedenti asilo. Se la Corte di Appello autorizza il rientro nello Stato italiano, la Suprema Corte annulla la sentenza di secondo grado con rinvio al Tribunale amministrativo al fine di interpretare le norme del Regolamento di Dublino in modo conforme alle disposizioni della CEDU. L'art. 4 CEDU deve essere letto in combinato disposto con l'art. 3 CEDU: il rientro in uno Stato del richiedente il diritto di asilo deve essere escluso in tutti i casi di elevato rischio di violazione dei diritti umani siano esse sistematiche e strutturali ovvero connesse al caso di specie.

[2] Cfr.: High Court of Justice Queen's Bench Division Administrative Court, 11 marzo 2014, [2014] EWHC 614 (Admin), § 88.