ISSN 2039-1676


18 gennaio 2013 |

La Cassazione sul risarcimento da lesione dei diritti dei detenuti: un importante seguito alla sentenza Torreggiani c. Italia della Corte EDU

Cass. pen., sez. I, sent. 15 gennaio 2013 (informazione provvisoria)

Pubblichiamo immediatamente la notizia di decisione assunta dalla prima sezione penale della Cassazione nella camera di consiglio del 15 gennaio sulla questione "se rientri tra i poteri del magistrato di sorveglianza, investito da reclamo ai sensi degli articoli 35 e 69 legge 26/6/1975 n. 354, pronunciarsi sulla domanda di condanna dell'amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni derivanti da lesione dei diritti del detenuto".

La questione è divenuta di scottante attualità dopo la sentenza della Corte EDU Torreggiani c. Italia (sulla quale cfr. la scheda pubblicata nei giorni scorsi dalla nostra Rivista: clicca qui per accedervi), con la quale la Corte, rilevata l'esistenza di una sistematica violazione nelle carceri italiane del diritto dei detenuti a non subire trattamenti inumani o degradanti in conseguenza delle generali condizioni di sovraffollamento in cui le carceri versano, ha disposto che entro il prossimo anno il nostro ordinamento dovrà dotarsi di un rimedio in grado di garantire una tutela effettiva del diritto convenzionale in questione. La sentenza della Corte aveva altresì dato conto, in motivazione, dell'esistenza di almeno una pronuncia di un Tribunale di sorveglianza, che aveva accolto la domanda di condanna dell'amministrazione penitenziaria al risarcimento del danno non patrimoniale subito da un detenuto collocato in un istituto penitenziario sovraffollato; pronuncia contro la quale l'Avvocatura dello Stato aveva peraltro proposto tardivamente ricorso per cassazione, che era stato dichiarato inammissibile.

La prima sezione interviene oggi, evidentemente, a proposito del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato avverso un altro provvedimento analogo, accogliendo il ricorso e sciolgiendo il quesito di cui sopra in senso negativo, "trattandosi di materia riservata agli organi della giurisdizione civile".

Di grande interesse saranno certamente le motivazioni della sentenza, delle quali la nostra Rivista darà conto immediatamente. L'affermazione sembra comunque preludere - ma la cautela è, ovviamente, d'obbligo - all'affermazione secondo cui, in assenza di disposizioni ad hoc, non potrebbe che essere il giudice civile l'organo compentente a conoscere di eventuali pretese risarcitorie nei confronti dell'amministrazioni penitenziaria che si fondino sull'asserita violazione di un diritto soggettivo, come quello che deriva direttamente in capo ai detenuti dall'art. 3 CEDU (che è, non lo si dimentichi, norma immediatamente precettiva nell'ordinamento, in forza della legge n. 848/1955 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione): anche per l'ovvia ragione che solo in un ordinario giudizio civile l'amministrazione potrebbe essere citata come parte convenuta ed esercitare appieno il proprio sacrosanto diritto di difesa.

Resterà altresì da verificare se la via che sembra ora indicare la Cassazione consentirà di adeguare lo stato del diritto italiano all'obbligo ora impostoci della Corte europea, la quale insiste sulla dimensione di necessaria effettività della tutela giurisdizionale dei diritti convenzionali: che implica, certo, la tutela risarcitoria ex post, ma che esige altresì una tutela preventiva, intesa quale capacità del rimedio di far cessare eventuali violazioni in essere.

E la sentenza sarà, in ogni caso, una preziosa occasione per riflettere sulla questione di fondo - i cui confini spaziano ben oltre la questione del rimedio giurisdizionale contro il sovraffollamento carcerario - relativo alla possibilità di riconoscere una volta per tutte in via ermeneutica, sulla base anche di una diretta applicazione dell'art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), che il giudice civile è - in difetto di specifiche normative derogatorie - il giudice generale dei diritti: il giudice, cioè, cui è naturalmente affidata la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, primi fra tutti quelli riconosciuti dalla CEDU e dalla stessa Costituzione.

Prospettiva, questa, che spalancherebbe finalmente importanti orizzonti di tutela - ad es. - nel diritto dell'immigrazione, ove manca allo stato un rimedio generale di habeas corpus contro le illegittime compressioni della libertà personale degli stranieri disposte dall'autorità di polizia (si pensi alle detenzioni irregolari dei migranti nei centri di prima accoglienza, non autorizzate né convalidate nemmeno dal giudice di pace), e ove manca clamorosamente un'autorità giurisdizionale - con funzioni parallele e analoghe a quelle svolte dalla magistratura di sorveglianza rispetto ai detenuti negli istituti penitenziari - in grado di controllare il rispetto dei diritti fondamentali degli internati nei centri di identificazione e di espulsione, gli autentici orrori del nostro stato di diritto. Più ancora, verosimilmente, di quanto non lo siano le nostre carceri, immediato oggetto dell'infamante pronuncia europea dei giorni scorsi.