ISSN 2039-1676


9 dicembre 2014 |

Da Roma a Bruxelles: la Corte EDU applica i principi della sentenza Torreggiani anche alle condizioni di detenzione in Belgio

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 25 novembre 2014, Vasilescu c. Belgio

Per consultare la sentenza Vasilescu c. Belgio, nella versione ufficiale in francese disponibile sul sito della Corte, clicca qui

 

1. Con la pronuncia resa il 25 novembre 2014, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'Uomo ha accolto il ricorso per violazione dell'art 3 Cedu sollevato da un cittadino rumeno che era stato ristretto nelle carceri belghe. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto, all'unanimità, che le condizioni materiali di detenzione nei penitenziari di Anvers e Merksplas erano contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti, e hanno condannato il Belgio a corrispondere al ricorrente la somma di 10.000 euro a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha altresí rilevato come il sovraffollamento carcerario, nonché i problemi di igiene e la fatiscenza degli stabilimenti penitenziari in Belgio, abbiano carattere strutturale e non attengano unicamente alla situazione personale lamentata dal ricorrente. Pertanto la Corte ha raccomandato allo Stato, in primo luogo, l'adozione di misure generali al fine di garantire condizioni detentive conformi all'art. 3 della Convenzione e, in secondo luogo, l'introduzione di uno strumento di ricorso effettivo attraverso il quale i detenuti possano evitare il protrarsi di una violazione in atto o ottenere il miglioramento delle condizioni di trattenimento.

 

2. Già da queste premesse emerge come  la condanna subita dal Belgio presenti numerose analogie con quella recentemente inflitta all'Italia dalla nota sentenza pilota Torreggiani (sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia), della quale infatti la pronuncia qui in esame richiama puntualmente tutti i passaggi chiave. In quell' occasione, lo ricordiamo, I giudici di Strasburgo avevano rilevato che la condizione di sovrappopolazione che affliggeva le carceri del nostro Paese costituiva una violazione strutturale e sistemica dell'art. 3 CEDU, ed avevano pertanto ingiunto all'Italia, da un lato, di introdurre provvedimenti diretti a incidere sulle cause del sovraffollamento carcerario e, dall'altro, di introdurre un sistema di ricorsi in grado di "riparare alle violazioni in atto", idonei cioè a fare cessare la situazione lesiva in corso (rimedi preventivi) e a risarcire i detenuti dei danni subiti (rimedi compensativi).

 

3. Tornando al caso in esame, i fatti da cui trae origine il ricorso risalgono all'ottobre 2011, quando il ricorrente veniva arrestato e posto in carcerazione preventiva presso il penitenziario di Anvers. Qui veniva costretto a dormire su un materasso posto a contatto diretto con il suolo, in una cella di 8 m² condivisa con altri due detenuti. Nel novembre dello stesso anno, il ricorrente veniva poi trasferito nel carcere di Merksplas dove gli veniva assegnata, dapprima, una cella priva di acqua corrente e servizi igienici in condivisione con un altro detenuto e, successivamente, un'altra cella di 16 m² condivisa con altri tre detenuti.

La Corte Edu ha accolto la parte del ricorso relativa alla violazione dell'articolo 3 CEDU sotto il profilo delle condizioni materiali di detenzione. I giudici hanno infatti rilevato come per diverse settimane il ricorrente fosse stato ristretto in uno spazio individuale inferiore ai parametri raccomandati dal CPT per le celle collettive - fissati in 4 m² - e che per 15 giorni lo spazio vitale concessogli fosse stato perfino inferiore a 3 m². Questo ultimo parametro, lo ricordiamo, è da solo sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte. Nel caso di specie, l'insufficienza dello spazio personale a disposizione risultava aggravata dal fatto che lo stesso ricorrente avesse dovuto dormire su un materasso posto a diretto contatto col pavimento per diverse settimane, in violazione della regola stabilita dallo stesso CPT: "un detenuto, un letto".

Per quanto riguarda la situazione igienico-sanitaria, la Corte ha constatato che il ricorrente non avesse potuto sempre disporre dell'accesso ai servizi igienici conformemente alle raccomandazioni del CPT. Infine, le condizioni descritte risultavano  ulteriormente peggiorate dall'esposizione al fumo passivo a cui il ricorrente era stato sottoposto in cella.

 

4. Come anticipato, la Corte osserva che i problemi derivanti dal sovraffollamento carcerario in Belgio, cosi come i problemi igienici e il degrado degli edifici penitenziari, abbiano carattere strutturale. Tanto è vero che, nonostante condizioni di detenzione del tutto analoghe a quelle lamentate dal ricorrente fossero già state denunciate per molti anni da parte di osservatori nazionali e  internazionali, tuttora - constata la Corte - non si riscontra alcuna evoluzione positiva.

Ecco allora che,  esattamente come avvenuto nel caso Torreggiani, il profilo di maggior interesse della pronuncia riguarda proprio le misure generali raccomandate allo Stato convenuto per ovviare alla violazione strutturale dell'art. 3 CEDU. A tale proposito, la Corte riafferma la propria costante giurisprudenza secondo cui dall'art. 46 CEDU, interpretato alla luce dell'art. 1 CEDU, discende l'obbligo a carico dello Stato soccombente di mettere in opera le misure individuali (relative alla posizione del singolo ricorrente) e le misure generali (relative alla generalità di coloro che si trovino in situazioni analoghe) necessarie a porre rimedio alla violazione.

 

5. Il tema del rapporto tra provvedimenti che incidono  sul piano individuale e le condizioni materiali di detenzione offerte dal sistema carcerario nel suo complesso emerge nel caso di specie anche in punto di ricevibilità del ricorso. Ancora una volta, come avvenuto nell'ambito sentenza Torreggiani, l'esame dei rimedi giurisdizionali interni costituisce uno degli snodi essenziale dell'argomentazione della Corte.

Nel caso di specie, il Governo belga aveva eccepito l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, adducendo il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sotto tre diversi profili. In primo luogo, il ricorrente avrebbe potuto avvalersi del ricorso di cui all'articolo 584 del codice di procedura civile (action en référé). Tale strumento assegna infatti al giudice civile un potere assai ampio di intervento su situazioni urgenti in cui si registra una violazione di diritti individuali (recita infatti la norma in questione: "Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire [...] Il peut notamment [...] ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir"). In secondo luogo, il governo eccepisce il mancato esperimento della domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni ai sensi del codice civile. In terzo luogo, il Belgio sostiene che il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi tanto al CPAS (Centro pubblico di azione sociale) per ottenere un aiuto finanziario, quanto alla Commissione di Vigilanza istituita presso il carcere dove era ristretto.

La Corte riporta testualmente i passaggi pertinenti della sentenza Torreggiani (§ 68) ricordando che, nella valutazione dell'effettività dei rimedi interni aventi ad oggetto le cattive condizioni detentive, la questione fondamentale è stabilire se la persona interessata possa ottenere dai giudici nazionali una riparazione diretta ed appropriata, e non semplicemente una tutela indiretta dei diritti sanciti dall'articolo 3 della Convenzione.

Ne deriva che le azioni esclusivamente risarcitorie non possono essere considerate da sole sufficienti, dal momento che sono prive di effetto «preventivo», nel senso che non possono impedire il protrarsi della violazione dedotta o consentire ai detenuti di ottenere un miglioramento delle condizioni materiali di detenzione.

Rispetto al rimedio di cui all'articolo 584 del codice di procedura civile belga, i giudici europei rilevano come, sebbene esso appaia idoneo a rimediare ad una situazione lesiva dei diritti di un detenuto a livello individuale, con specifico riferimento al caso esaminato esso non possa tuttavia considerarsi efficace. Sostiene infatti la Corte che, poichè le censure non riguardano misure individuali adottate all'interno del carcere -  quali sanzioni disciplinari, trasferimenti o altri provvedimenti aventi come destinatario un singolo detenuto - bensì le generali condizioni materiali in cui si svolge la detenzione in Belgio - quali il sovraffollamento carcerario, i problemi igienici e la fatiscenza delle strutture penitenziarie - l'Amministrazione competente avrebbe avuto difficoltà ad eseguire una pronuncia in accoglimento delle doglianze del ricorrente.

 

6. In conclusione, sembra opportuno evidenziare come la Corte abbia valutato ancora una volta in modo stringente il parametro dell'effettività del ricorsi offerti nell'ambito degli ordinamenti interni, valutando la concreta incidenza che possono produrre nell'ambito della realtà carceraria. È in questa cornice che emerge con evidenza il legame inscindibile intercorrente tra i rimedi di carattere invididuale e quelli di carattere generale; un legame che come visto innerva le pronunce della Corte in materia di sovraffollamento tanto nel merito quanto in punto di ricevibilità.

Si tratta di una considerazione che rimanda, ancora una volta, alla sentenza Torreggiani, dove proprio l'assenza di efficacia cogente dei ricorsi disponibili nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria  aveva portato la Corte EDU a giudicare ineffettivo il procedimento di cui all'art. 35 ord. pen. A ben vedere, infatti, il giudizio d'ineffettività del rimedio nazionale allora esperibile dipendeva anche dalla situazione contingente di sovrappopolazione carceraria, che rendeva nella pratica ineseguibili le ordinanze del magistrato di sorveglianza volte a fare cessare le violazioni dell'art. 3 CEDU determinate dall'insufficienza dello spazio a disposizione del detenuto (Torreggiani c. Italia, § 54-55) (sul punto, cfr. Martufi, La Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione dell'art. 3 CEDU senza il previo esperimento dei rimedi ad hoc introdotti dal legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento, in questa Rivista, 7.11.2014)

Invero, pare difficile ipotizzare - sia a livello teorico, che a livello pratico - una misura individuale in grado di garantire una tutela effettiva contro il sovraffollamento nell'ambito di un sistema carcerario... cronicamente sovraffollato.