ISSN 2039-1676


04 novembre 2014 |

Ricadute della sentenza Torreggiani: i giudici svizzeri concedono l'estradizione, valutando positivamente gli sforzi compiuti dal legislatore italiano per ridurre il sovraffollamento

Tribunale federale della Confederazione svizzera, 12 maggio 2014, Pres. Fonjallaz, DTF 1C_176/2014

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1. Di recente su questa Rivista è stata pubblicata una breve nota alla sentenza della Westminster Magistrates' Court del 17 marzo 2014, con cui i giudici inglesi negavano all'Italia l'estradizione di Domenico Rancadore a causa dell'endemico sovraffollamento carcerario, stigmatizzato dalla sentenza Torreggiani e altri c. Italia dell'8 gennaio 2013 (clicca qui per accedere al provvedimento ed alla relativa scheda di accompagnamento).

 

2. In questa recente pronuncia del Tribunale federale della Confederazione svizzera del 12 maggio 2014, la Corte suprema concede all'Italia l'estradizione di un soggetto ricercato, premiando le recenti riforme normative che, a detta dei giudici, costituiscono indice di una seria presa in carico del legislatore italiano del problema del sovraffollamento e di una sua concreta volontà di intervenire in maniera urgente ed incisiva sulle criticità della realtà carceraria[1].

 

3. Il caso de quo trae origine dalla richiesta di estradizione avanzata dall'Italia all'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) di un ricercato dalle autorità italiane per reati in materia di sostanze stupefacenti. L'interessato ricorre al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) chiedendo l'annullamento del provvedimento dispositivo dell'estradizione, lamentando la mancanza di garanzie formali circa le condizioni detentive asseritamente irrispettose degli standard di tutela secondo l'art. 3 CEDU.

Il TPF, con sentenza del 21 marzo 2014, accoglie parzialmente il ricorso, condizionando l'esecuzione dell'estradizione alla presentazione da parte delle autorità italiane di garanzie formali circa il pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU con riferimento delle condizioni detentive. Pur riconoscendo gli sforzi profusi dal legislatore italiano per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, secondo i giudici elvetici, nelle more della scadenza del termine per ottemperare a quanto statuito dalla sentenza Torreggiani, "conviene richiedere e ottenere, da parte delle competenti autorità roganti, una garanzia secondo la quale, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, verranno assicurate le condizioni detentive nel pieno rispetto dell'art. 3 CEDU"[2]. La Corte, pertanto, invita l'UFG a fissare un termine massimo di 30 giorni dal momento del passaggio in giudicato della sentenza in cui le autorità italiane prestino le garanzie formali richieste.

 

4. Avverso la pronuncia del TPF, l'UFG ricorre al Tribunale federale della Confederazione svizzera (in seguito : DTF) - con ricorso in materia di diritto pubblico - chiedendo la riforma della decisione impugnata e l'estradizione immediata del ricercato.

Nell'argomentare la propria decisione, il DTF esamina la propria giurisprudenza specifica in materia di estradizione da cui emerge una stretta relazione tra la concessione dell'estradizione e la sussistenza nello Stato richiedente di comprovati standard di tutela in ossequio al disposto dell'art. 3 CEDU. Secondo questa logica, gli Stati vengono ripartiti in tre grandi categorie. Nella prima categoria rientrano gli Stati con una "provata cultura dello stato di diritto", segnatamente i Paesi occidentali, i quali, sotto il profilo dell'art. 3 CEDU - si afferma - non presenterebbero alcun rischio per le persone perseguite, tanto che, nei loro confronti, l'estradizione non è subordinata alla richiesta di alcuna garanzia formale. Nella seconda categoria si ascrivono gli Stati, nei quali sussistono seri rischi che la persona ricercata possa subire maltrattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU. Il rischio teorico di per sé, però, non viene considerato sufficiente per rifiutare l'estradizione: in caso contrario, l'autore del reato potrebbe procurarsi l'impunità con la fuga all'estero[3]. L'esecuzione dell'estradizione, dunque, diventa possibile tramite la presentazione di garanzie formali con cui lo Stato richiedente si impegna a rispettare gli standard di tutela di cui all'art. 3 CEDU, nel caso in cui la richiesta di estradizione venga accolta.

Nella terza categoria, infine, rientrano gli Stati in cui il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani è talmente elevato da non poter essere evitato, nemmeno con l'ausilio delle garanzie diplomatiche[4]. In questi casi, quindi, l'estradizione non può mai essere disposta in ragione della peculiare attenzione che la giurisprudenza del DTF riserva per il rispetto delle norme della CEDU nell'ambito della detenzione[5].

La sentenza Torreggiani e altri c. Italia ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario, in Italia,  ha un carattere strutturale e sistemico, ma, poiché, secondo la Corte suprema, lo Stato italiano rientra per costante giurisprudenza del DTF nei Paesi con "provata cultura dello stato di diritto" e risulta da apprezzare lo sforzo da esso profuso per risolvere la problematica del sovraffollamento carcerario, attraverso interventi e misure, che la Corte suprema considera incisivi, l'estradizione può essere concessa senza la richiesta di ulteriori particolari oneri formali[6].

La prova dell'incisività delle recenti misure sarebbe confermata anche dalla valutazione della situazione carceraria effettuata l'8 aprile 2014 dal Segretario del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che evidenzia una costante diminuzione del numero dei detenuti vittime del sovraffollamento carcerario.

 

5.  Le successive pronunce in materia di estradizione appaiono in linea con la sentenza del DTF del 12 maggio 2014. Con sentenza del 5 giugno 2014 (RR.2014.148+R.P.2014.48), il TPF dispone l'estradizione in Italia di un soggetto ricercato per triplice omicidio aggravato e porto illegale di armi, decisione confermata poi anche dal DTF con sentenza del 27 giugno 2014[7]. Anche la pronuncia del TPF del 14 agosto 2014 ribadisce i principi già espressi in precedenza dalla giurisprudenza del DTF e concede l'estradizione all'Italia di un soggetto ricercato per associazione per delinquere e  introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, senza la richiesta di peculiari oneri formali[8].

 

6. L'esame della recente giurisprudenza svizzera in materia di estradizione aggiunge un prezioso tassello nel quadro di insieme dei rapporti internazionali degli altri Stati in relazione all'Italia: ne esce una visione parzialmente rivalutata, segnale di un apprezzamento del fervore normativo ed istituzionale che si è concentrato nell'ultimo periodo intorno alla problematica del sovraffollamento carcerario.

Dai giudici inglesi a quelli svizzeri, la prospettiva muta in positivo e le recenti riforme introdotte nella scorsa estate assurgono a garanzia formale del rispetto dei diritti fondamentali della persona del detenuto secondo quanto sancito dall'art. 3 CEDU. È pur sempre una valutazione provvisoria, una sorta di incoraggiamento per gli interventi compiuti e allo stesso tempo un forte monito per il legislatore italiano: un passo indietro sul fronte del sovraffollamento carcerario rischia, infatti, di comportare un giudizio pesantemente negativo sul piano internazionale, che, in termini concreti, può implicare, tra i molteplici aspetti, anche la mancata concessione dell'estradizione per violazione dei diritti fondamentali, secondo gli standard di tutela imposti dalla CEDU.

 


[1] Le riforme cui si fa cenno sono il decreto legge n. 78/2013, convertito in legge n. 94/2013; il decreto legge n. 146/2013, convertito in legge n. 10/2014;  il decreto legge n. 36/2014, convertito in legge n. 79/2014; la legge n. 67/2014 in materia di "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"; da ultimo, successivo alla pronuncia, il decreto legge n. 92/2014, convertito in legge n. 117/2014. Per un approfondimento cfr. A. Della Bella, Emergenza carceri e sistema penale, Torino, 2014; A. Pasculli -Ventura, La nuova legge svuota carceri. Misure urgenti a tutela dei diritti dei detenuti, Roma, 2014: testi citati dalla stessa Corte suprema in sentenza quali punti di riferimento dei recenti interventi normativi.

[2] Tribunale penale federale, 21 marzo 2014 (RR. 2014. 30) - Pres. Blätter , p. 8, par. 2.4.

Di segno diametralmente opposto è, invece, la pronuncia del 16 ottobre 2013 (RR.2013.229), con cui il TPF conferma l'estradizione in Italia di un ricercato per corruzione internazionale. In questa occasione, il TPF ritiene che le garanzie formali rilasciate spontaneamente e, posteriori alla sentenza Torreggiani, dal Ministero della Giustizia italiano siano sufficienti ad assicurare, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, il pieno rispetto delle condizioni detentive secondo gli standard di tutela di cui all'art. 3 CEDU.

Il TPF, nella sentenza del 21 marzo 2014, cita la propria precedente pronuncia del 16 ottobre 2013 e motiva la diversa decisione in ragione delle circostanze concrete del procedimento oggetto di giudizio: in questa occasione, infatti, non era stata presentata da parte delle autorità italiane alcuna forma di garanzia e, dall'altra, l'UFG  non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso.

[3] Sul punto, il DTF cita il caso di un ricorso avverso l'esecuzione dell'estrazione nella Federazione Russa: l'interessato si opponeva all'estradizione in forza della sentenza pilota della Corte EDU, Ananyev c. Russia, 10 gennaio 2012, la quale aveva evidenziato il mancato rispetto degli standard di tutela di cui all'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni detentive. In questo caso, il solo rischio di trattamenti inumani e degradanti non è di per sé sufficiente a negare l'estradizione, la quale viene concessa solamente previa presentazione di garanzie formali da parte dello Stato richiedente. Cfr. Tribunale federale della Confederazione svizzera, 27 marzo 2014, DTF 1C_104/2014;

[4] Il problema del sovraffollamento carcerario non è estraneo neppure alla Confederazione svizzera, anche se il fenomeno viene circoscritto al carcere ginevrino di Champ-Dollon in cui si lamenta una situazione di grave e cronico sovraffollamento carcerario. Sul punto, si è pronunciato il DTF con sentenza del 26 febbraio 2014 (DTF 1B_369/2013);

[5] Tribunale federale della Confederazione svizzera, 26 febbraio 2014, DTF 1B_369/2013;

[6] Ciò anche in ragione della pronuncia del TPF del 16 ottobre 2013 (cit. sopra in nota n. 4);

[7] Tribunale penale federale, 5 giugno 2014, (RR.2014.148+R.P.2014.48),pronuncia confermata da Tribunale federale della Confederazione svizzera, 27 giugno 2014, DTF 1C_317/2014;

[8] Tribunale penale federale, 14 agosto 2014, (RH.2014.10+RR.2014.186).