ISSN 2039-1676


20 febbraio 2013 |

Alla ricerca di un rimedio giurisdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità  costituzionale della vigente disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena detentiva

Trib. Sorveglianza Venezia, ord. 13 febbraio 2013, Pres. Pavarin, Est. Bortolato

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1. Dopo la sentenza n. 4772/13 (Vizzari) della Corte di cassazione (clicca qui per accedere alla scheda pubblicata nella nostra Rivista), che affronta il problema della tutela risarcitoria in caso di violazione del diritto di cui all'art. 3 CEDU conseguente alle condizioni di sovraffollamento carcerario, l'ordinanza qui pubblicata si occupa invece del versante 'preventivo' della tutela del diritto del detenuto a non subire in carcere una pena inumana e degradante, secondo le fondamentali indicazioni fornite dalla ormai notissima sentenza pilota della Corte EDU Torreggiani c. Italia, dello scorso 8 gennaio 2013 (clicca qui per accedere alla scheda relativa).

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, investito del ricorso di un detenuto condannato in via definitiva mirante ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena proprio in ragione delle condizioni di sovraffollamento del carcere di Padova nel quale si trova attualmente ristretto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., che disciplina le ipotesi di differimento facoltativo della pena, nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui "la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità", per contrasto con gli articoli 27 co. 3, 117 co. 1 (in relazione all'art. 3 CEDU nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo), nonché 2 e 3 Cost.

 

2. Rinviando qui alla motivazione del provvedimento per ogni dettaglio, merita qui soltanto evidenziare come il Tribunale ritenga di non poter superare, in via di interpretazione conforme alla CEDU, il carattere tassativo delle ipotesi di differimento della pena previste dall'art. 147 c.p. (e a fortiori dallo stesso art. 146, relativo alle ipotesi di differimento obbligatorio), con conseguente necessario coinvolgimento del giudice delle leggi affinché provveda, attraverso una pronuncia additiva, a estendere l'ambito di applicazione della norma codicistica all'ipotesi in cui le condizioni concrete di esecuzione della pena risultino incompatibili con il diritto del detenuto di cui all'art. 3 CEDU, secondo la lettura ribadita dalla Corte europea con riferimento proprio al nostro paese nel caso Torreggiani.

La questione di costituzionalità prospettata è, secondo il Tribunale, rilevante nel caso di specie, dal momento che il detenuto in questione - al quale non potrebbe essere concesso allo stato alcun beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario, ancorché non si tratti di persona di spiccata pericolosità sociale - si trova attualmente collocato in una cella condivisa con altri due detenuti di dimensioni appena superiori ai 9 mq; e pertanto dispone individualmente, considerato l'ingombro provocato dai numerosi mobili presenti nella cella, di uno spazio ben inferiore ai 3 mq indicati dalla Corte europea come la dimensione minima al di sotto della quale deve sempre presumersi la violazione del diritto di cui all'art. 3 CEDU.

La questione non è, infine, manifestamente infondata, in relazione non solo ai parametri 'interni' rappresentati dagli artt. 2 e 3 (sotto il profilo della violazione della dignità umana e sociale del detenuto) e dall'art. 27 co. 3 Cost. (sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo della pena), ma anche - e soprattutto - al dovere di rispetto degli obblighi internazionali discendente dall'art. 117 co. 1 Cost., e segnatamente degli obblighi imposti a carico dell'ordinamento italiano dalla sentenza Torreggiani c. Italia più volte citata, che vincola il nostro paese a dotarsi dei rimedi idonei a prevenire o far cessare le violazioni dell'art. 3 CEDU, oltre che per assicurare ristoro pecuniario contro le avvenute violazioni. Obblighi questi ultimi - sottolinea giustamente il Tribunale - che incombono, come la stessa Corte europea ha autorevolmente rammentato, su tutti gli organi e poteri dello Stato italiano: compresa dunque la magistratura, ordinaria e (per quanto di competenza) costituzionale, chiamate a fare tutto il possibile per evitare il prodursi o il protrarsi di violazioni del diritto convenzionale in questione.

 

3. L'ordinanza qui pubblicata costituisce, all'evidenza, un tentativo di individuare in via pretoria un rimedio effettivo contro la violazione del diritto fondamentale del detenuto a un trattamento penitenziario umano e non degradante, secondo le indicazioni fissate dalla Corte europea nella sentenza Torreggiani. Tale rimedio non può, realisticamente, che essere ricercato in soluzioni alternative rispetto alla carcerazione: come osserva giustamente il Tribunale, il rimedio offerto dal reclamo ex art. 35 ord. pen. da parte di un detenuto che miri a essere trasferito in una cella non sovraffollata, e comunque a essere alloggiato in condizioni compatibili con l'art. 3 CEDU, finirebbe - anche ammesso che l'amministrazione penitenziaria possa e voglia eseguire il provvedimento del Magistrato di sorveglianza - per trasferire il problema sul detenuto destinato a prendere il posto nella cella in cui si trovava prima il compagno uscito vittorioso dal procedimento di reclamo.

La strada del rinvio dell'esecuzione della pena costituisce, per l'appunto, una di queste possibili strade: una strada che, specie nella versione del rinvio facoltativo, presenterebbe il vantaggio di attribuire al giudice un potere discrezionale nella selezione dei condannati ai quali concedere il beneficio, nel quadro di un bilanciamento caso per caso tra le esigenze di tutela della collettività e dei dritti fondamentali del condannato. Un bilanciamento, insomma, non dissimile da quelli ai quali è chiamato il giudice della cautela allorché deve decidere sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 175 co. 4 e ss. c.p.p.

Se questa strada sia praticabile dovrà, ora, dirlo la Corte costituzionale: nella fiduciosa (ma in verità non troppo ottimistica) attesa di un intervento strutturale da parte del legislatore, una volta superata la presente temperie elettorale.