ISSN 2039-1676


28 marzo 2013 |

Sollevata ancora questione di illegittimità  costituzionale dell'art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada imboccata dal Tribunale di Venezia per rispondere al problema del sovraffollamento carcerario

Nota a Trib. Sorveglianza di Milano, ord. 12 marzo 2013 (dep. 18 marzo 2013), Pres. ed est. Fadda

 

1. Ad un mese di distanza dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia, già pubblicata su questa Rivista, con scheda di Francesco Viganò, anche il Tribunale di sorveglianza di Milano ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, l'ipotesi in cui "la stessa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità", per violazione degli artt. 27 co. 3, 117 co. 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 Cedu), 2 e 3 Cost.

 

2. Le cadenze argomentative dell'ordinanza sono analoghe a quelle del provvedimento del giudice veneziano: esclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 147 c.p., per il carattere tassativo delle ipotesi di rinvio ivi previste, il Tribunale si preoccupa di dimostrare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

La questione è rilevante, in primo luogo, perché il detenuto dispone di uno spazio inferiore ai 3 mq, quindi di uno spazio così esiguo da integrare di per sé, secondo i parametri adottati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, una violazione dell'art. 3 Cedu (cfr., con riferimento al nostro ordinamento, le sentenze Sulejmanovich  e Torreggiani, quest'ultima pubblicata su questa Rivista - clicca qui per accedere al provvedimento); in secondo luogo, perché il richiedente  non può in alcun modo sottrarsi alle condizioni detentive degradanti in cui si trova: trattandosi di detenuto condannato per reati di cui all'art. 4 bis o.p. non può infatti accedere in alcun modo a misure alternative o a benefici penitenziari che gli consentano un'esecuzione extra-muraria della pena detentiva.

La questione, poi, non è manifestamente infondata, perché l'art. 147 c.p., nella parte in cui esclude la propria applicabilità all'ipotesi qui considerata, si pone in contrasto con un principio inderogabile, quale è quello dell' umanità della pena, così come sancito dagli artt. 27 co. 3 Cost. e 117 Cost., nella parte in cui recepisce l'art. 3 Cedu nell'interpretazione di cui si è detto.  

 

3. Come l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia, anche l'ordinanza in esame rivela una crescente attenzione della magistratura di sorveglianza rispetto al grave problema del sovraffollamento carcerario: questi provvedimenti dimostrano, infatti, l'impegno dei giudici ad operare 'in prima persona' - secondo le indicazioni contenute nella sentenza Torreggiani - al fine di rinvenire nell'ordinamento dei rimedi effettivi, per far cessare  la violazione dei diritti fondamentali dei detenuti all'interno dei nostri istituti penitenziari.

 

4. Un'ultima considerazione, che vuole rappresentare uno spunto per riflessioni più articolate sul punto, ha a che fare con la particolare pericolosità del detenuto nel caso in esame: secondo quanto si evince dall'ordinanza, il richiedente è soggetto condannato ad una pena di lunga durata per reati di estrema gravità (artt. 416 bis c.p., 630 c.p.,  74 t.u. stup......).

Ora, proprio la necessità di dover soddisfare anche ineludibili esigenze di prevenzione speciale è ció che ha convinto la magistratura di sorveglianza, in entrambe le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale,  a guardare al rinvio facoltativo ex art. 147 c.p., anziché al rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p., come possibile rimedio alla violazione dei diritti della persona derivante da sovraffollamento.

Solo il rinvio facoltativo, infatti, attribuendo al tribunale di sorveglianza un vaglio discrezionale circa l'applicabilità della misura, consente di "negare il provvedimento - cosí si legge nell'ordinanza che qui pubblichiamo - se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".

Se questa, da un lato, appare come una soluzione ragionevole, dall'altro solleva delicati quesiti circa la legittimità di un bilanciamento di interessi, quando sia in gioco il bene supremo della dignità della persona (e del suo connesso diritto a non subire pene inumane o degradanti): accertata la violazione di un diritto inderogabile, e individuato il rimedio per far cessare la violazione, può l'ordinamento attribuire al giudice il potere di non applicare quel rimedio, per soddisfare esigenze di difesa sociale?

Un interrogativo a cui la Corte costituzionale dovrà ora rispondere.