18 gennaio 2013 |
Emergenza carceri: la circolare del Procuratore della Repubblica di Milano dopo la sentenza della Corte edu nel caso Torreggiani v. Italia
Proc. Milano, 15 gennaio 2013, Est. Bruti Liberati
Pubblichiamo un ulteriore documento riguardo al tema del sovraffollamento delle carceri, reso drammaticamente attuale dalla sentenza della Corte edu che la nostra Rivista ha già pubblicato con un commento di Francesco Viganò.
La riflessione sta già orientandosi, tra l'altro, su alcuni aspetti essenziali dell'opera complessiva di adeguamento che lo Stato italiano è chiamato a prestare dopo la sentenza. Si pone il tema della «giustiziabilità» del diritto dei detenuti a non subire trattamenti inumani o degradanti. Il nodo dei rapporti tra magistrato di sorveglianza ed Amministrazione penitenziaria, sotto il profilo dell'obbligo della seconda di dare esecuzione ai provvedimenti del primo per la tutela dei diritti soggettivi dei detenuti, dovrebbe venire al pettine innanzi alla Consulta. Con ordinanza del 7 marzo 2012, n. 46, pubblicata dalla nostra Rivista con un commento di Mitja Gialuz, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Magistrato di sorveglianza di Roma dopo che il Ministro pro tempore della giustizia, con provvedimento del 14 luglio 2011, aveva rifiutato espressamente di dare esecuzione ad un provvedimento definitivo, mirato ad interrompere un comportamento della Direzione di un istituto penitenziario ritenuto lesivo di un diritto soggettivo del detenuto ricorrente.
Per altro verso, la Cassazione sta orientandosi verso l'individuazione del giudice civile ordinario quale giudice della tutela risarcitoria per il danno recato in sede penitenziaria ai diritti soggettivi dei detenuti. Proprio oggi abbiamo dato notizia di una decisione recentissima della Prima sezione penale della Corte. Ma si può menzionare anche una decisione quasi altrettanto recente della Cassazione civile (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19331 del 08/11/2012, in C.e.d. Cass., n. 624182), ove si è stabilito che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen., spetta a chi è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale che appariva legittimo al momento in cui fu adottato, ma che deve esperire l'ordinaria azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria, colui il quale, invece, alleghi di essere stato ingiustamente detenuto non per errore scusabile, ma per colpa o dolo del personale dell'Amministrazione stessa.