ISSN 2039-1676


20 marzo 2012 |

Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 46, Pres. Quaranta, Est. Silvestri (tutela dei diritti dei detenuti: ammesso il conflitto di attribuzione tra magistratura di sorveglianza e Ministro della giustizia)

Ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Magistrato di Sorveglianza di Roma contro il Ministro della giustizia in ordine al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di ottemperare a un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza mirante a tutelare il diritto all'informazione, ex art. 21 Cost., dei detenuti in regime di 41 bis ord. pen.

Con l'ordinanza n. 46, depositata il 7 marzo 2012 e che può leggersi qui in allegato, la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia. A seguito di reclamo presentato ai sensi degli artt. 35 e 69 ord. pen. da un detenuto nei confronti del provvedimento con cui il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria aveva disposto che fosse preclusa, per tutti i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. pen., nella Casa circondariale di Rebibbia, la ricezione dei programmi televisivi irradiati sui canali «Rai Sport» e «Rai Storia», il Magistrato di sorveglianza, dopo aver condotto il procedimento regolato dall'art. 14-ter ord. pen., aveva provveduto con ordinanza del 9 maggio 2011, stabilendo che l'oscuramento delle trasmissioni aveva effettivamente leso il diritto soggettivo dei detenuti ad essere informati, riconosciuto dall'art. 21 Cost. ed esplicitamente tutelato dagli artt. 18 e 18-ter ord. pen. Di conseguenza, aveva annullato il provvedimento dell'amministrazione, con l'ordine di ripristinare la possibilità per il reclamante di assistere ai programmi trasmessi sui canali indicati.

Per parte sua, l'amministrazione non aveva proceduto alla riattivazione del segnale di «Rai Storia» e di «Rai Sport»: invero, il Ministro della giustizia aveva disposto con decreto del 14 luglio 2011 la «non esecuzione» del provvedimento giudiziale adottato in esito al reclamo.

A seguito di un secondo reclamo, il Magistrato di Roma aveva promosso, nel novembre del 2011, conflitto di attribuzioni davanti alla Corte, lamentando una lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Magistrato di sorveglianza, quale giudice della tutela dei diritti soggettivi dei detenuti.

La Corte ha ammesso il conflitto, riconoscendo la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

Per un verso, ha riconosciuto la legittimazione del Magistrato di sorveglianza, sulla scorta dell'indubbia natura giurisdizionale della funzione assolta dal magistrato di sorveglianza nell'ambito della procedura di reclamo attualmente regolata dagli artt. 69 e 14-ter ord. penit. Sul lato passivo, ha affermato la legittimazione esclusiva del Ministro della giustizia, quale titolare delle attribuzioni inerenti all'esecuzione delle pene detentive, escludendo quella del Presidente del Consiglio

Per altro verso, la Corte ha riconosciuto la rilevanza costituzionale del conflitto.