ISSN 2039-1676


21 settembre 2012 |

Intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica da parte della Procura di Palermo: la Consulta dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Corte cost., 19 settembre 2012, n. 218, Pres. Quaranta, Est. Silvestri e Frigo

Pubblichiamo in allegato l'ordinanza con la quale la Corte costituzionale, nella nota vicenda delle intercettazioni telefoniche di conversazioni cui ha preso parte il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, effettuate sull'utenza telefonica di altra persona e disposte nell'ambito di un procedimento penale pendente davanti alla Procura di Palermo, ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

La vicenda e la questione della quale è stata investita la Corte costituzionale, in breve, è la seguente: intercettate casualmente le conversazioni del Presidente Napolitano, secondo la Procura di Palermo, trattandosi di comunicazioni irrilevanti ai fini del procedimento penale nel cui ambito erano state disposte le intercettazioni, se ne dovrebbe disporre la distruzione secondo le formalità di legge e, pertanto, con autorizzazione del G.i.p., sentite le parti (art. 268 c.p.p.) Secondo il ricorrente Presidente della Repubblica, invece, dall'immunità prevista dall'art. 90 Cost. a beneficio del Presidente della Repubblica, e dalla disciplina dell'art. 7 l. n. 219 del 1989, che vieta in modo assoluto le intercettazioni a carico del Presidente medesimo, finché è in carica, conseguirebbe che le intercettazioni  di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorchè 'indirette' od 'occasionali', dovrebbero ritenersi radicalmente vietate; con la conseguenza che la relativa documentazione dovrebbe essere immediatamente distrutta ai sensi dell'art. 271 c.p.p., trattandosi di intercettazioni "fuori dai casi consentiti dalla legge". Di qui la richiesta del Presidente della Repubblica, rivolta alla Corte costituzionale: "dichiarare che non spetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo 'omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali di conversazioni del Presidente della Repubblica' di cui si discute, nè valutarne la '(ir)rilevanza', sottoponendole all''udienza stralcio' disciplinata dall'art. 268 c.p.p.".

Va ricordato ai lettori quel che la Corte precisa: l'ordinanza ha il valore di una delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso, concernente l'esistenza della materia di un conflitto, fermo restando che "tale valutazione preliminare lascia impregiudicata ogni ulteriorie e diversa determinazione, anche in relazione alla stessa ammissibilità del ricorso", rinviata a un'udienza attesa in tempi brevi, vista l'istanza di sollecita trattazione del ricorso da parte del Presidente della Repubblica.