ISSN 2039-1676


20 dicembre 2010

Trib. Milano, 20.12.2010 (ord.), GIP Gennari (procedura di distruzione documenti ex art. 240 c.p.p.)

Ancora sulle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di distruzione di documenti ex art. 240 c.p.p.

DOCUMENTI ANONIMI ED ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONI ILEGALI – PROCEDURA DI DISTRUZIONE – Presupposti della procedura – Istanza di distruzione di documenti contenenti informazioni la cui origine illecita non sia certa – Inaccoglibilità
 
Il provvedimento di distruzione dei documenti ai sensi dell’art. 240 co. 4 c.p.p. presuppone l'illegittimità della raccolta delle informazioni confluite nei documenti di cui si chiede la distruzione; illegittimità che deve essere certa, dal momento che la distruzione dei documenti priva di fatto l'imputato di ogni utile possibilità di difesa nel corso del processo, precludendogli in particolare di dimostrare l'origine lecita delle informazioni riportate nel documento. Il procedimento di cui all'art. 240 c.p.p. è, tuttavia, strutturalmente inidoneo - nonostante le integrazioni apportate alla disciplina legislativa dalla sentenza n. 173/2009 della Corte costituzionale - a consentire che un simile accertamento si svolga nel pieno rispetto dei diritti della difesa. Ne consegue in particolare che, ove le parti contestino i presupposti della distruzione e chiedano di poter articolare prove a sostegno dell'origine lecita delle informazioni contenuti nei documenti di cui il p.m. chiede la distruzione, la relativa istanza non potrà essere accolta. (Massima a cura di Chiara Gaio).
 
Riferimenti normativi: C.p.p. art. 240