ISSN 2039-1676


21 luglio 2010

Trib. Milano, 21.07.2010 (ord.), GIP Gennari (procedura di distruzione)

La persona offesa dall'illecita raccolta di informazioni ha diritto di estrarre copia dei documenti che la riguardano nella procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p.

DOCUMENTI ANONIMI ED ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONI ILEGALI – PROCEDURA DI DISTRUZIONE – Parte offesa – Diritto a ottenere copia dei documenti che la riguardano individualmente – Sussistenza
 
Nell'ambito del procedimento incidentale di distruzione di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni di cui all'art. 240 c.p.p., deve estendersi alla persona offesa dall'attività di raccolta illegale il diritto - già riconosciuto  all'indagato, in relazione ai documenti asseritamente formati attraverso detta raccolta illegale, dalla sentenza n. 15598/07 della Corte di Cassazione - di ottenere copia di tutti i documenti che concernono anche la propria posizione soggettiva, fermo restando l'obbligo a carico della persona offesa medesima di distruggere le copie di tali documenti nell'ipotesi in cui la procedura incidentale dovesse concludersi con un'ordinanza di distruzione, e fermo restando - medio tempore - l'obbligo a carico della stessa di osservare i medesimi obblighi di custodia che gravano sul pubblico ministero ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p.p. 

Riferimenti normativi:
C.p.p. art. 240
 
DOCUMENTI ANONIMI ED ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONI ILEGALI – PROCEDURA DI DISTRUZIONE – Istanza di distruzione del p.m. – Requisiti
 
Nell'ambito del procedimento incidentale di distruzione di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni di cui all'art. 240 c.p.p., il pubblico ministero è tenuto a inviare al giudice per le indagini preliminari per la distruzione solo i supporti informatici che siano stati realmente oggetto di analisi, e di specificare in relazione a ciascun documento o supporto informatico quali siano i contenuti che devono essere distrutti e per quale ragione (Massime a cura di Chiara Gaio).

Riferimenti normativi:
C.p.p. art. 240