ISSN 2039-1676


25 ottobre 2010

Trib. Milano, 25.10.2010 (ord.), GIP Gennari (procedura di distruzione)

Deve essere respinta la richiesta di distruzione ex art. 240 c.p.p. di documenti contenenti informazioni false, provenienti da fonti c.d. "aperte", ovvero delle quali l'indagato contesti l'origine illecita

DOCUMENTI ANONIMI ED ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONI ILEGALI – PROCEDURA DI DISTRUZIONE – Documenti concernenti informazioni false, provenienti da fonti c.d. aperte o delle quali l'indagato contesti l'origine illecita – Istanza di distruzione del p.m. – Inaccoglibilità
 
L’art. 240 c.p.p. impone la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni vere o ritenute tali da chi le raccoglie. Pertanto, non sono assoggettabili a tale disciplina i documenti contenenti notizie palesemente false, ovvero formati attraverso la raccolta di informazioni reperibili da chiunque ovvero delle quali l'indagato assuma l'origine lecita. Il procedimento incidentale di cui all'art. 240 c.p.p. non può costituire, infatti, la sede per svolgere un'istruttoria sull'origine lecita o illecita di tali informazioni, istruttoria che dovrà essere svolta invece nel procedimento principale con garanzie piene per la difesa, le quali presuppongono la possibilità di confrontarsi con i documenti contenenti le informazioni asseritamente raccolte con modalità illecite. Tali garanzie non possono essere surrogate dall'indicazione, nel verbale di distruzione che dovrebbe essere formato ai sensi dell'art. 240 c.p.p. così come integrato ai sensi della sentenza n. 173/2009 della Corte costituzionale, delle "circostanze relative all'attività asseritamente illecita", con inclusione dei "dati conoscitivi sulla natura e sulle caratteristiche formali dei documenti, supporti ed atti (con esclusione, ai sensi del comma 6, di ogni riferimento alle informazioni in esse contenute) [...] in correlazione alle circostanze di luogo, di tempo e di contesto della loro acquisizione". (Massima a cura di Chiara Gaio).
Riferimenti normativi:
C.p.p. art. 240