29 maggio 2013 |
Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni casuali di un componente del Parlamento
Cass., Sez. II, ud. 16.11.2012 (dep. 22.2.2013), n. 8739, Pres. Esposito, Rel. Cammino, Ric. L.M.
1. Il provvedimento della Corte di Cassazione in esame costituisce applicazione pratica della necessità di distinguere - alla luce del regime introdotto, per l'attuazione dell'art. 68 Cost., dalla l. 20 giugno 2003, n. 140 - tra intercettazioni "dirette", "indirette", "casuali o fortuite" del parlamentare.
Il regime processuale applicabile, infatti, è profondamente diverso.
Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge, nel caso si intenda direttamente o consapevolmente procedere ad intercettazioni nei confronti di un parlamentare, sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza; si richiede invece - secondo l'art. 6 - l'autorizzazione c.d. successiva per le intercettazioni c.d. casuali o fortuite. Laddove l'autorizzazione richiesta non sia regolarmente prestata, gli elementi di prova reperiti dalle attività di captazione non saranno, in alcun modo, utilizzabili nei confronti del parlamentare; diverso, però, il regime di utilizzabilità degli stessi elementi nei confronti dell'interlocutore c.d. terzo.
Infatti, com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 6, commi 2°, 5° e 6°, della legge n. 140/2003, nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dai componenti del Parlamento le cui conversazioni o comunicazioni fossero state intercettate (sent. n. 390 del 2007).
Dal provvedimento della Cassazione, qui in esame, emerge come il regime di utilizzabilità delle conversazioni intercettate si atteggi allora in modo diverso non solo dal punto di vista soggettivo - nei confronti del soggetto c.d. terzo o del parlamentare - ma anche a seconda della natura, con riferimento a quest'ultimo, della captazione: "diretta", "indiretta" o "casuale".
2. Per meglio comprendere la portata applicativa della pronuncia della Suprema Corte, è più che opportuno ripercorrere - seppur in estrema sintesi - lo sviluppo del procedimento.
Nei confronti dell'imputato L. M., sottoufficiale dei Carabinieri, il 13 giugno 2011 era disposta dal Giudice delle indagini preliminari di Napoli custodia cautelare in carcere (poi non eseguita a causa della latitanza dell'imputato) per reati di concussione e corruzione; l'ordinanza era pure confermata dal Tribunale del riesame ma poi annullata con rinvio, per vizi della motivazione, dalla Suprema Corte.
E non a caso. Infatti, in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli annullava l'ordinanza impugnata ritenendo, tra l'altro, insuperabili i rilievi critici espressi dalla Cassazione sull'insufficiente dimostrazione del legame concorsuale tra la condotta del ricorrente e quella dei coimputati.
3. Proponeva allora ricorso per Cassazione l'Ufficio del Pubblico Ministero, sostenendo come l'apparentemente insormontabile lacuna probatoria derivasse in realtà dall'erronea interpretazione degli artt. 4 e 6 della legge 140/2003, in base alla quale erano state ritenute inutilizzabili - e quindi non considerate ai fini della prova dei fatti - le conversazioni telefoniche, intercorse tra L. M. e il coimputato, intercettate in un momento successivo all'identificazione di quest'ultimo quale parlamentare della Repubblica. La sanzione di inutilizzabilità era stata ritenuta operante non solo nei confronti del deputato ma anche nei confronti del soggetto c.d. "terzo" - L. M., appunto - sulla base della prudenziale considerazione che, una volta identificato il parlamentare, le intercettazioni fossero non più "casuali" nei confronti di quest'ultimo, ma sostanzialmente "indirette".
La Pubblica Accusa sottolineava come fossero state ignorate le statuizioni della giurisprudenza costituzionale - con particolare riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 390/2007, n. 113/2010 e n. 114/2010 - la quale, pur tenendo conto del pericolo che un'intercettazione solo formalmente diretta nei confronti di soggetti non parlamentari potesse tradursi in un'elusione delle prerogative costituzionali, aveva anche sottolineato il rischio di un paradossale privilegio per coloro che si fossero trovati ad interloquire con i componenti delle Camere, e aveva quindi individuato la necessità, per ritenere davvero "indirette" le intercettazioni di comunicazioni comunque coinvolgenti questi ultimi, di un quid pluris rispetto alla mera non occasionalità delle conversazioni ed al coinvolgimento del parlamentare nel reato attribuito al terzo, come, ad es., la prosecuzione delle attività di captazione sebbene non più necessarie per accertare la responsabilità dei soggetti c.d. terzi direttamente intercettati. In sostanza, si imporrebbe la necessità di verificare caso per caso se, e quando, l'intercettazione di un soggetto diverso dal parlamentare sia in realtà finalizzata ad intercettare indirettamente il parlamentare.
Secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero, la considerata data del 10 settembre 2010 - cioè quella dell'intervenuta identificazione dell'interlocutore quale parlamentare - non sarebbe stata di per sé - in assenza di altri elementi - per nulla significativa del momento in cui fosse divenuto prevedibile intercettare "indirettamente" il parlamentare medesimo, intercettando "direttamente" il terzo né, tantomeno, poteva costituire linea di demarcazione tra elementi di prova utilizzabili o meno.
4. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato proprio con riferimento al motivo della mancata valutazione, da parte del Tribunale di Napoli nel giudizio di rinvio, delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza dell'imputato L. M. successivamente all'identificazione dell'interlocutore parlamentare; mancata valutazione che avrebbe avuto conseguenze radicali sul piano probatorio.
Si tratta, essenzialmente, di chiarire se, nel caso concreto, le comunicazioni escluse dalla base cognitiva della decisione avessero natura di intercettazioni casuali o meno e se, quindi, fosse o non applicabile il regime di inutilizzabilità nei confronti del soggetto terzo.
Infatti, non è da escludersi a priori l'utilizzabilità processuale nei confronti del terzo di intercettazioni disposte in luogo o su utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte - casualmente - un parlamentare, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia stato identificato.
Certamente, con riferimento alle intercettazioni c.d. casuali o fortuite, l'autorizzazione successiva della camera di appartenenza è necessaria solo ai fini dell'utilizzabilità nei confronti del parlamentare.
La Cassazione rinvia, ovviamente, a quanto stabilito dalla già citata sentenza n. 390/2007 della Corte costituzionale, che per negare che il regime di inutilizzabilità si estendesse a soggetti diversi dal componente del Parlamento, aveva affermato come la disciplina delle intercettazioni c.d. casuali non potesse che esulare, per una ragione logica, dalle garanzie di cui all'art. 68 co. 3° Cost.: per il carattere imprevisto dell'interlocutore parlamentare, sarebbe infatti impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva ex art. 4 l. 140/2003, che trova invece applicazione tutte le volte in cui il parlamentare è individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi (c.d. intercettazione indiretta).
Rientrano nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva sia le intercettazioni c.d. dirette - cui il parlamentare è sottoposto, non solo quale indagato ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi a lui appartenenti o nella sua disponibilità, sia quelle c.d. indirette, intese come captazioni effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali, in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano - per quanto indirettamente - finalizzate a captare proprio ed anche le conversazioni del parlamentare.
5. La Corte individua il vizio originario di interpretazione nella prima ordinanza applicativa della misura e si sofferma dunque analiticamente sul percorso argomentativo del G.i.p., riconoscendo come la copiosa giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulle c.d. intercettazioni "casuali" sia stata da quest'ultimo analizzata, peraltro, con scrupolo ed attenzione, per poi essere recepita dal Tribunale del Riesame.
Ritiene effettivamente sia stata ben considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2010, laddove ammette che «nell'ambito di attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, in cui la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente, nel caso in cui emergano, dall'attività di intercettazione, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato ed il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può escludere che le ulteriori intercettazioni possano risultare finalizzate a captare anche le conversazioni dell'interlocutore parlamentare, con la conseguenza che le successive captazioni diventerebbero mirate, e quindi indirette, con relativa necessità di autorizzazione preventiva».
Altrettanto puntuale sarebbe stato il riferimento alla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 114/2010, laddove detta i parametri ed i criteri in base ai quali dedurre se un'intercettazione sia o meno "casuale": la natura dei rapporti tra gli interessati; il tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero di conversazioni intercorse; l'arco di tempo nella quale l'attività di captazione è avvenuta (si vedano anche Corte cost. n. 263/2010 e n. 171/2011, nonché Cass. nn. 34244/2010, Lombardo).
A fronte di tali criteri e del caso concreto - in cui vi era una progressiva emersione di indizi anche nei confronti del parlamentare, ed in cui si percepiva una relazione di interlocuzione abituale tra la persona intercettata e quella garantita ex art. 68 Cost. - il G.i.p. si sarebbe allora posto, in modo critico e problematico, la questione dell'individuazione del momento in cui le indagini avevano iniziato ad avere il parlamentare quale espresso destinatario, ritenendo che «solo le intercettazioni intervenute dopo questa soglia possono definirsi indirette», laddove le prime comunicazioni dovevano essere considerate occasionali o fortuite e, come tali, utilizzabili verso i terzi. Agli occhi della Corte, il G.i.p. avrebbe poi ritenuto come il carattere "indiretto" dell'intercettazione non potesse essere colto che solo a seguito delle prime captazioni e di un monitoraggio sufficientemente lungo, a prescindere da qualsivoglia presunzione assoluta circa tale carattere; non aveva sottovalutato, infine, come, essendo il terzo intercettato a sua volta indagato, il confine tra intercettazioni dirette e casuali risultasse ancor più evanescente «perché l'atto di indagine si rivolge in primo luogo e direttamente verso il terzo ed è più probabile che l'ascolto del parlamentare sia fortuito».
La Suprema Corte sottolinea però come il G.i.p., a fronte di un quadro di supposta incertezza - «dinanzi all'estrema difficoltà di individuare il momento in cui le captazioni direttamente rivolte verso altri indagati potrebbero sembrare anche mirate verso il parlamentare» - abbia comunque optato per una soluzione prudenziale ed iper- garantista.
Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, il G.i.p. ha infatti ritenuto, precauzionalmente, la "casualità" delle intercettazioni fino al 10 settembre 2010, mentre, da quella data - momento dell'identificazione del parlamentare - ha ritenuto si trattasse ormai di captazioni indirette, con conseguente inutilizzabilità sia nei confronti del titolare diretto che del terzo.
Secondo la Corte, il G.i.p. avrebbe fornito congrua ed articolata motivazione circa la causalità delle iniziali intercettazioni - ovvero fino all'identificazione del parlamentare - sottolineando come l'indagine, dall'origine direttamente ed espressamente rivolta verso chi usava l'utenza intestata - ovvero il terzo L.M. - si sarebbe solo in seguito, nello sviluppo delle investigazioni, rivolta verso il parlamentare.
Per contro - e qui si appunta la censura della suprema Corte - esprimendosi in termini dubbiosi e generici «con giudizio sicuramente opinabile e compiuto a posteriori», ritenendo «di dare la prevalenza all'esigenza di salvaguardare l'Istituzione parlamentare» e di fissare la data «nel dubbio ...... in modo garantista» - il G.i.p. aveva poi invece qualificato come "indirette" le intercettazioni intervenute successivamente all'identificazione del parlamentare: sull'apodittico e non provato presupposto che, da quest'ultimo momento, l'investigazione avesse cambiato indirizzo, dirigendosi espressamente alla captazione delle conversazioni del deputato, al fine di acquisire indizi di reità nei suoi confronti, in assenza di autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza.
6. La Corte ritiene invece che una serie di elementi addotti nel ricorso della Pubblica accusa - le intercettazioni erano cominciate da poche settimane e riguardavano una vicenda diversa, l'imputato non era stato ancora identificato in quanto usava l'utenza cellulare di altra persona, il deputato era stato poi indagato formalmente, con iscrizione ex art. 335 c.p.p., solo il 1° settembre 2011 - potrebbero far escludere, se valutati sulla base dei criteri individuati nelle sentenze costituzionali di cui si è detto e dalla stessa Cassazione, il carattere indiretto delle conversazioni intercettate il 23 settembre, il 15 e il 23 ottobre 2010 ovvero successivamente all'individuazione del parlamentare.
Ritiene, allora, sia necessario un ulteriore esame di merito degli elementi individuati nel ricorso della Pubblica accusa: verificata in concreto la natura indiretta o casuale delle intercettazioni, potrebbe imporsi un diverso regime di utilizzabilità e quindi una nuova valutazione delle stesse alla luce degli altri elementi indiziari già considerati idonei dal giudice del rinvio.