1. La vicenda processuale scaturisce dal reclamo di un detenuto che ha adito il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Lecce per vedersi riconosciuta la lesione dei diritti soggettivi previsti dagli artt. 1, 5, 6, 12, l. 354/1975 (legge di ordinamento penitenziario, in seguito O.P.), artt. 6, 7 d.P.R. n. 230/2000 (Regolamento di attuazione O.P.), art. 3 CEDU, artt. 2, 3, 27 Cost.e la conseguente liquidazione di un equo indennizzo. In particolare, il reclamante lamenta di essere stato ristretto in condizioni irrispettose della dignità umana, in violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali e tradotti nella legge di ordinamento pentenziario: sarebbe, infatti, stato ristretto per 18 ore al giorno in una cella di 11,50 mq con altri due detenuti, scarsamente illuminata e dotata di servizi privi di acqua calda.
2. Il Giudice, dopo aver richiamato la decisione n. 26/99 della Corte Cost. per sottolineare che l’ingresso in carcere non può importare per il detenuto la perdita dei propri diritti fondamentali, ma solo una loro parziale compressione nei limiti dell’art. 27, III comma, Cost., ritiene spetti alla Magistratura di Sorveglianza il ruolo di fondamentale guardiano di tali diritti, azionabili attraverso la procedura per reclamo. Per fondare tale significativa affermazione il Giudice si trova a dover risolvere due questioni pregiudiziali: la prima relativa alla sussistenza in capo al giudice ordinario della giurisdizione in materia di rapporti tra amministrazione penitenziaria e detenuto; la seconda, logicamente consequenziale, attinente alla possibilità per il Magistrato di Sorveglianza, ritenuto il giudice ordinario dotato di “giurisdizione esclusiva” in materia, di condannare l’amministrazione penitenziaria al risarcimento del danno per la lesione dei diritti fondamentali del detenuto.
2.1. In primis, il Magistrato di Sorveglianza esclude che le controversie tra l’amministrazione penitenziaria e il detenuto in materia di lesione dei diritti fondamentali di quest’ultimo appartengano alla giurisdizione amministrativa: infatti, secondo il giudicante, non vi sono, a seguito dell’introduzione del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/10), gli elementi per fondare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo non vertendo la controversia né su di una materia a giurisdizione esclusiva di tale giudice né sulla lesione di un interesse legittimo. Riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, il decidente afferma pianamente che «proprio la centralità che assume a livello sistemico il Magistrato di Sorveglianza consente di concludere per la sussistenza di una giurisdizione esclusiva di quest’ultimo su tutte le controversie aventi ad oggetto la violazione di diritti come potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale, recata da atti dell'amministrazione ad esso preposta».
2.2. Riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Magistrato di Sorveglianza, il Giudice leccese risolve positivamente anche la seconda questione pregiudiziale, relativa alla possibilità in capo al Magistrato di Sorveglianza non solo di accertare la lesione dei diritti del detenuto, assicurandone eventualmente una tutela in forma diretta, ma anche di liquidare il danno scaturente dalla violazione, senza la necessità di adire il giudice civile. Tra le principali ragioni che militano a favore di tale soluzione, adotte dal Giudice, vi sono il principio di concentrazione delle forme di tutela giurisdizionale dinanzi ad un unico giudice (riconosciuto da Corte Cost., sent. n. 191/06), la necessità di garantire la ragionevole durata del processo e di evitare un possibile conflitto di giudicati.
2.3. La successiva criticità che pone il decidente attiene alla compatibilità della procedura per reclamo ex artt. 14 ter, 35 e 69 O.P. con i principi del giusto processo codificati negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. In particolare, il Giudice non manca di rilevare come la procedura per reclamo adottata per verificare la sussistenza di un diritto risarcitorio del detenuto nei confronti dell’amministrazione penitenziaria – in sostanza, utilizzata per l’esercizio di un’azione civile di danno – ponga alcune criticità quanto al diritto al contraddittorio, che non sarebbe garantito all’amministrazione penitenziaria, che è convenuta dell’azione risarcitoria pur non rivestendo il ruolo di parte nel procedimento per reclamo, e in ordine alla pubblicità dell’udienza. Anche tali profili problematici sono superati dal decidente. Infatti, il Magistrato ritiene rispettato il contraddittorio, ammettendo, in virtù del generico riferimento alla partecipazione del difensore contenuto nel III comma dell’art. 14 ter O.P., la presenza in udienza del difensore dell’amministrazione penitenziaria. Più complesso il percorso argomentativo per riconoscere la possibilità alle parti di richiedere lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica, trattandosi di un’interpretazione costituzionalmente orientata contra legem, dato il chiaro disposto del secondo comma del citato art. 14 ter O.P. che prevede esplicitamente si proceda in camera di consiglio. Sul punto il decidente ritiene direttamente applicabile l’art. 6 CEDU, data la sua corrispondenza con l’art. 47 della Carta di Nizza e considerando che il procedimento pendente tratti una materia regolata dal diritto dell’Unione, senza, però, esplicitare le ragioni di tale – ardito – approdo esegetico.
3. Risolte le questioni processuali relative alla giurisdizione e alla competenza, lato sensu intesa, il Giudice ripercorre l’insegnamento della Corte Edu in materia di art. 3 CEDU per verificare se lo stato di detenzione a cui è stato sottoposto il reclamante integri un trattamento inumano o degradante. Il decidente richiama i precedenti della Corte Edu che utilizzano un approccio multifattoriale per verificare la sussistenza di un trattamento degradante, considerando quali criteri di giudizio la disponibilità di uno spazio minimo nella cella pari o superiore a 3 mq per detenuto, l’illuminazione e l’areazione della cella, la possibilità di usufruire di servizi igienici decorosi e di passare alcune ore all’aria aperta. Applicando tali criteri, il Giudice non ritiene che la detenzione a cui è stato sottoposto il reclamante presenti quel minimo di gravità necessario per integrare una violazione dell’art. 3 CEDU.
4. Ciò non di meno, il Giudice ritiene violata la dignità del detenuto, riconoscendo perciò parzialmente accoglibile il ricorso, sotto un diverso profilo. Infatti, secondo il decidente, mentre l’art. 3 CEDU ha una funzione meramente conservativa della dignità del detenuto, il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 27, comma III, Cost. «impone allo Stato italiano di attivarsi anche in fase propulsiva e non meramente conservativa rispetto al patrimonio giuridico dei detenuti, che devono avere la possibilità durante il periodo di detenzione di vedere rimossi quegli ostacoli all’apprezzamento dei valori costituzionali il cui travisamento ha comportato da parte loro la commissione di illeciti penali». In definitiva, e questo costituisce il punto centrale della decisione sotto il profilo sostanziale, il Magistrato di Sorveglianza rileva che «la posizione giuridica che nella fattispecie sembra poter essere aggredita dal comportamento dell’amministrazione penitenziaria non è tanto la dignità umana sub specie di diritto a non subire tortura o trattamenti inumani o degradanti, quanto la dignità umana del detenuto intesa come diritto a subire una pena che sia costantemente orientata verso un processo rieducativo e non si risolva in mero decorso del tempo in un regime particolarmente aspro». Se, dunque, si riconosce un «diritto a soffrire una pena orientata alla rieducazione», tale posizione giuridica è lesa da condotte che, pur non costituendo un trattamento inumano o degradante, comportino una «battuta d’arresto nel percorso rieducativo del condannato».
In applicazione di tale innovativo principio, il Giudice riconosce un danno solo per una parte ridotta del periodo di reclusione: si tratta di 67 giorni in cui la sospensione delle attività scolastiche e lo stato di detenzione reso ancor più pesante dalle torride temperature estive hanno escluso le condizioni minime per garantire l’offerta trattamentale al reclamante.
5. Il complesso percorso motivazionale del Magistrato leccese si conclude con la qualificazione civilistica del danno, dei criteri per la sua liquidazione e della natura giuridica della responsabilità dell’aministrazione penitenziaria nei confronti del detenuto.
5.1. Il danno patito per la lesione del diritto all’offerta trattamentale e al percorso rieducativo deve essere ricondotto, secondo il giudicante, al danno esistenziale ex art. 2059 c.c. (come interpretato nelle sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Cassazione Civile) trattandosi di lesione a diritti costitìuzionali inerenti la persona.
5.2. La responsabilià dell’amministrazione penitenziaria deriverebbe dalla violazione degli obblighi ex lege, imposti dalla Costituzione, dalle Carte internazionali e dall’ordinamento penitenziario, indicati dal ricorrente nel suo reclamo: si tratterebbe di una responsabilità contrattuale in senso lato.
5.3. Infine, il danno è liquidato dal giudice in via equitativa, parametrandolo all’equo indennizzo riconosciuto dalla Corte Edu nel noto procedimento Sulejmanovic c. Italia, proprio in tema di violazione dell’art. 3 CEDU in relazione allo stato di detenzione. Sul punto il Magistrato di Sorveglianza si scosta apertamente dalla più recente giurisprudenza di legittimità civilistica, anche a sezioni unite, per cui il danno non patrimoniale, in quanto danno-conseguenza, deve essere sempre allegato e provato da chi ne richiede il riconoscimento (Cass. Civ., SSUU, n. 26972/08): nel caso di specie l’allegazione del danno conseguenza è del tutto carente per stessa ammissione del giudice leccese; ciò non di meno il danno viene liquidato in 220 euro, pari a circa un quinto del danno (1.000 euro) riconosciuto a favore di Sulejmanovic dalla Corte Edu.