ISSN 2039-1676


27 ottobre 2010 |

Monitoraggio settembre 2010

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

Prosegue – dopo la pausa del mese di agosto, durante il quale la Corte non ha emesso pronunce – il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.
La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale HUDOC della Corte EDU.
 
SOMMARIO
 
 
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1. Introduzione
 
a) I casi decisi nel mese di settembre in tema di art. 2 Cedu concernono tra l’altro un’ipotesi di tortura in carcere alla quale ha fatto seguito il decesso del detenuto (Bekirski c. Bulgaria), la misteriosa sparizione di un bambino di otto anni del quale la Corte, in assenza di notizie, presume la morte (Deyanov c. Bulgaria), e un’operazione di polizia nella quale ha trovato accidentalmente la morte un terzo (Vlaevi c. Bulgaria).
 
Particolare importanza riveste quest’ultima sentenza, nella quale la Corte ha ravvisato una violazione procedurale dell’art. 2 Cedu perché le autorità procedenti – basandosi sul mero dato normativo nazionale, non interpretato alla luce della consolidata giurisprudenza di Strasburgo – non avevano effettuato alcun vaglio di stretta necessità del ricorso alla forza con esiti potenzialmente letali imposto dall’art. 2 Cedu. La Corte non ha, in tale occasione, affermato che le pertinenti norme scriminanti dell’omicidio previste dall’ordinamento bulgaro si ponessero di per sé in contrasto con l’art. 2 Cedu, ma si è limitata a sollecitare (sia pur implicitamente) i giudici interni ad un’interpretazione delle stesse tale da garantire un esito conforme all’art. 2 della Convenzione. Dal punto di vista delle sue ricadute sull’ordinamento italiano, la pronuncia in esame costituisce, dunque, un’ulteriore conferma della necessità di un’interpretazione convenzionalmente orientata degli artt. 52 e 53 del nostro codice penale, secondo quanto da tempo sostenuto dalla nostra dottrina.
 
Nella sentenza Korogodina c. Russia, la Corte ha invece riscontrato una violazione procedurale dell’art. 2 Cedu in ragione dell’eccessiva durata del processo svoltosi a livello nazionale in relazione a un caso di medical malpractice. La Corte conferma così un orientamento inaugurato con le sentenze Gulen c. Turchia (14.10.2008), Trapeznikova c. Romania (11.12.2008) e G.N. c. Italia (1.12.2009), nei quali la lungaggine delle indagini relative a casi di sospette violazioni del diritto alla vita è stata considerata come una violazione degli obblighi procedurali discendenti dallo stesso art. 2 Cedu, e non semplicemente come una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 § 1 Cedu.
 
b) Tra le pronunce rese dalla Corte in tema di art. 3 Cedu si segnala per importanza la sent. Iskandarov c. Russia (23.9.2010), nella quale la Corte ha fornito un’applicazione della sua consolidata giurisprudenza in tema di estradizione – che di recente ha trovato espressione nella sent. Kaboulov c. Ucraina (19.11.2009) – in un caso di extraordinary rendition (che presenta evidenti assonanze con la nota vicenda relativa al sequestro di Abu Omar, sulla quale è ad oggi pendente un processo davanti alla Corte d’Appello di Milano).
 
Meritano menzione, inoltre, la sent. Xiros c. Grecia, che – sviluppando i principi già espressi dalla Commissione nel suo parere sul caso Hurtado c. Svizzera – declina in modo estremamente analitico gli obblighi di assistenza medica che incombono sugli Stati contraenti nei confronti dei detenuti; e la sent. Florea c. Romania, in cui la Corte, dando seguito a quanto in precedenza affermato nell’importante sent. Sulejmanovic c. Italia (16.7.2009), ha ravvisato una violazione dell’art. 3 Cedu in riferimento alle condizioni di detenzione del ricorrente, costretto per lunghi mesi a condividere una cella di soli 55 metri quadri con circa 120 detenuti, il 90% dei quali fumatori.
 
La sent. Iorgov c. Bulgaria n. 2 ha invece ribadito il principio – che ha di recente trovato conferma nella sentenza della Grande Camera Kafkaris c. Cipro (12.2.2008) – secondo cui la pena dell’ergastolo non pone problemi di compatibilità con l’art. 3 Cedu laddove sussistano meccanismi ordinamentali idonei a garantire al condannato la ragionevole speranza di poter essere rimesso in libertà.
 
Le altre pronunce in tema di art. 3 Cedu concernono numerosi episodi di police brutality (Ayrapetyan c. Russia, Dmitrachkov c. Russia, San Argimiro Isasa c. Spagna, Popa c. Moldavia, Marinov c. Bulgaria), l’inadeguatezza delle condizioni di detenzione, talvolta in relazione alle condizioni di salute del ricorrente (Danilin c. Russia, Aleksandr Leonidovich Ivanov c. Russia, Pakhomov c. Russia) e la violazione potenziale di detta norma in caso di espulsione dei ricorrenti verso Paesi nei quali gli stessi corrono il rischio di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (Y.P. e L. P. c. Francia).
 
c) In tema di art. 8 Cedu, invece, particolare importanza riveste la sent. Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, in cui la Corte europea – affrontando un difficile caso di bilanciamento tra libertà di espressione, da un lato, e diritto all’onore e alla reputazione, dall’altro – ha mostrato di condividere pressoché totalmente le argomentazioni sviluppate, a livello nazionale, dalla Corte costituzionale spagnola (dinanzi alla quale era stato proposto recurso de amparo in relazione alla medesima vicenda). La pronuncia in esame – che, per inciso, mostra come la più recente giurisprudenza di Strasburgo tenda a individuare nell’art. 8 e non più nell’art. 6 § 1 Cedu, com’era accaduto ad esempio nelle pronunce Cordova c. Italia n. 2 (30.1.2003) e Ielo c. Italia (6.12.2005), il referente normativo del diritto all’onore e alla reputazione – configura, dunque, un esempio virtuoso di “dialogo” fra Corti.
 
Pare opportuno segnalare, poi, le sentenze Kaushal e altri c. Bulgaria, in cui la Corte ha ravvisato la violazione degli artt. 8 e 13 Cedu e 1 Prot. 7 Cedu in riferimento all’espulsione, per imprecisate esigenze di sicurezza nazionale, del ricorrente, di nazionalità indiana; e Bousarra c. Francia, in cui parimenti la Corte ha ritenuto che l’avvenuta espulsione del ricorrente – di nazionalità marocchina, ma vissuto in Francia fin dall’età di tre anni – avesse violato il diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 Cedu, nonostante il fatto che l’espulsione fosse stata disposta dalle autorità giurisdizionali francesi a seguito della condanna da questi riportata per alcuni gravi reati.
 
In altre due pronunce in tema di art. 8 Cedu la Corte ha, rispettivamente, escluso che la condanna del ricorrente per atti sessuali con adolescenti del suo stesso sesso sia discriminatoria perché basata sul suo orientamento sessuale e che la stessa violi il suo diritto al rispetto della vita privata (Santos Couto c. Portogallo), e riscontrato la violazione del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, sottoposto a custodia cautelare a seguito di un’accusa di omicidio poi rivelatasi priva di fondamento, in relazione alle restrizioni subite dal detenuto nei contatti con i familiari (Mazgaj c. Polonia).
 
d) Sul fronte dell’art. 10 Cedu si segnala l’importantissima sent. Dink c. Turchia, in occasione della quale la Corte ha individuato negli artt. 1 e 10 Cedu – ancora più chiaramente di quanto non avesse già fatto nelle pronunce Özgür Gündem c. Turchia (16.3.2000) e Fuentes Bobo c. Spagna (29.2.2000) – la fonte di obblighi positivi che incombono sugli Stati contraenti: si arricchisce, dunque, il catalogo delle norme della Convenzione dalle quali la giurisprudenza di Strasburgo fa derivare obblighi non di mera astensione ma di intervento attivo da parte dello Stato, volti a tutelare il diritto individuale contro aggressioni provenienti da terzi.
 
e) In tema di art. 11 Cedu, infine, si segnala la sent. Hyde Park e altri c. Moldavia nn. 5 e 6, in cui la Corte ha ritenuto che l’arresto e la condanna dei ricorrenti al pagamento di un’ingente pena pecuniaria per la loro partecipazione ad alcune manifestazioni di protesta (peraltro, non tutte autorizzate) siano misure sproporzionate e costituiscano, pertanto, violazione di detta norma.  
 
2. Articolo 2 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 2 settembre 2010, Bekirski c. Bulgaria (importance level 2)
I ricorrenti sono i parenti di un detenuto, accusato di omicidio premeditato, che, dopo un tentativo di evasione, veniva brutalmente picchiato dalle guardie carcerarie e torturato continuativamente dal 30 agosto al 6 settembre 1996. Portato in ospedale, moriva l’8 settembre. L’esame autoptico accertava che la morte era stata provocata dai colpi inferti al detenuto con un oggetto contundente. Il giorno stesso veniva aperta un’indagine coordinata dalle stesse autorità responsabili del sito carcerario; indagine che si svolgeva con un andamento discontinuo, e in esito alla quale si stabiliva gli agenti avevano agito in legittima difesa e che Bekirski era morto a causa delle percosse che aveva riportato nel corso della colluttazione seguita al suo tentativo di evasione. I ricorrenti, producendo la relazione di un autorevole specialista, sostengono invece che sia più probabile che le percosse siano state inflitte nei giorni successivi a quello della tentata evasione, peraltro con più oggetti diversi, e che comunque il detenuto avrebbe necessitato di assistenza medica immediata, che invece non gli era stata assicurata prima del 6 settembre.
La Corte ravvisa, in primo luogo, una violazione dell’art. 38 Cedu, perché le autorità bulgare non hanno ottemperato all’obbligo di cooperazione che su di esse grava in virtù di detta norma, dal momento che non hanno fornito alla Corte il fascicolo d’indagine nella sua integralità.
Quanto all’art. 3 Cedu, la Corte ritiene che la forza utilizzata dalle guardie carcerarie per impedire l’evasione di Bekirski non sia stata eccessiva. Sulla base delle testimonianze di numerosi codetenuti che lo avevano udito piangere e urlare durante i giorni e le notti successivi e dei risultati delle indagini, la Corte ritiene tuttavia che Bekirski stesso sia stato ripetutamente picchiato tra il 30 agosto e il 6 settembre, e tenuto in uno stato di prostrazione fisica e ansia: ritiene, dunque, violato l’art. 3 Cedu, sub specie di tortura. Un ulteriore profilo di violazione di detta norma si appunta – ad avviso della Corte  – sulla mancanza di tempestive cure mediche.
La Corte ritiene, infine, che le torture inferte a Bekirski e la mancanza di cure mediche tempestive abbiano portato alla morte dello stesso, in violazione dell’art. 2 Cedu. L’indagine svolta a livello interno, caratterizzatasi per uno scarso livello di imparzialità, dà luogo in oltre a un’ulteriore violazione di detta norma, sotto il profilo procedurale.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 2 settembre 2010, Vlaevi c. Bulgaria (importance level 3)
I ricorrenti sono i familiari di un tassista rimasto accidentalmente ucciso nel corso di un’operazione di polizia. Durante il turno di notte, Vlaev si trovava per caso a passare con l’auto nel luogo in cui il sospetto autore di un sequestro di persona a scopo di estorsione si era recato a prendere il riscatto: il sospetto rapitore giaceva ferito a un ciglio della strada e i poliziotti in uniforme che si trovavano su un’auto a pochi metri da lì, vedendo che Vlaev rallentava come se dovesse fermarsi e poi accelerava improvvisamente appena uno dei poliziotti apriva lo sportello e gli mostrava il tesserino, sparavano alle gomme dell’auto, colpendolo tuttavia a morte.
L’inchiesta, che si svolgeva in modo discontinuo, evidenziava che i poliziotti avevano legittimamente ritenuto che Vlaev potesse essere un complice del rapitore, e che l’operazione si era svolta in modo tale da evitare rischi per la vita di terzi (in particolare, perché la zona era poco frequentata e perché avevano mirato alle gomme dell’auto).
La Corte ritiene che l’uso delle armi da fuoco da parte degli agenti fosse assolutamente necessario, ma che l’operazione sia stata condotta in modo approssimativo, in violazione dell’obbligo positivo di proteggere la vita di terzi discendente dall’art. 2 Cedu. In particolare, gli agenti avevano ricevuto istruzioni su come procedere quello stesso giorno, senza che fosse stata presa in esame l’eventualità dell’arrivo sulla scena di un secondo soggetto, e non erano stati predisposti mezzi alternativi all’uso delle armi da fuoco per fermare l’auto.
La Corte è dell’avviso che l’indagine sia stata diligente, ma che essa abbia subito significativi ritardi (in particolare, le indagini preliminari sono durate più di sei anni), e, soprattutto, che – alla luce del quadro normativo vigente (che non richiede, in violazione della Convenzione, che l’uso della forza sia assolutamente necessario, contrariamente a stabilito dalla giurisprudenza di Strasburgo), così come interpretato dall’autorità giurisdizionale procedente – l’indagine stessa non abbia fatto piena luce sull’aspetto dell’assoluta necessità del ricorso alla forza con esito potenzialmente letale (§ 88). Essa riconosce, pertanto, una violazione procedurale dell’art. 2 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 30 settembre 2010, Deyanov c. Bulgaria (importance level 2)
La ricorrente è la madre di un bambino di otto anni scomparso mentre giocava, del quale non si sono avute più notizie. La Corte ha riconosciuto la violazione degli artt. 6 § 1 e 13 Cedu, in riferimento alla lunghezza del procedimento civile intentato nei confronti del Governo per non aver assunto le misure necessarie a impedire la morte del piccolo (procedimento che si è concluso con la condanna a un risarcimento). Non ha riscontrato, invece, alcuna violazione dell’art. 2 Cedu, affermando peraltro che il giudizio delle Corti nazionali (che hanno riconosciuto la responsabilità del Governo) non vincola in alcun modo la Corte.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 30 settembre 2010, Korogodina c. Russia (importance level 3)
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 Cedu, perché le autorità giurisdizionali russe non hanno fatto piena luce sulla morte del figlio quarantenne, probabilmente dovuta a un errore medico.
La Corte ha riconosciuto la violazione procedurale dell’art. 2 Cedu per via dell’eccessiva durata del processo celebratosi a livello nazionale.
 
 
3. Articolo 3 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 2 settembre 2010, Iorgov c. Bulgaria n. 2 (importance level 2)
Il ricorrente veniva condannato per omicidio alla pena di morte nel 1990. Dopo l’abolizione della pena capitale, nel 1995, la condanna veniva convertita in quella dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, una pena autonoma introdotta nel 1998. Secondo il ricorrente, la condanna al carcere a vita senza possibilità di riduzione costituisce trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 Cedu. La Corte, richiamando i principi espressi nella sentenza Kafkaris c. Cipro, esclude che vi sia violazione di detta norma, perché la condanna al carcere a vita senza possibilità di liberazione anticipata, pur essendo formalmente irriducibile, non è di fatto tale: vi sono, infatti, meccanismi ordinamentali (la grazia e la conversione della sentenza) tali per cui il ricorrente può ancora nutrire la ragionevole speranza di essere rimesso in libertà.
La Corte esclude, altresì, che vi sia violazione dell’art. 3 Cedu sotto il profilo delle condizioni della detenzione e dell’inadeguatezza dell’assistenza medica.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 2 settembre 2010, Y.P. e L.P. c. Francia (importance level 3)
I ricorrenti, marito e moglie, sono cittadini bielorussi che, attualmente, vivono clandestinamente in Francia. Hanno presentato domanda di asilo politico; domanda che è stata rigettata perché il primo non ha fornito sufficiente documentazione sul suo coinvolgimento in attività politiche oggetto di persecuzione in Bielorussia.
Si sono rivolti alla Corte di Strasburgo e hanno ottenuto una sospensione ex artt. 38 e 39 Cedu dell’ordine di espulsione disposto dalle autorità francesi perché non erano in possesso di un titolo di soggiorno valido per rimanere nel territorio dello Stato.
I ricorrenti lamentano la violazione potenziale dell’art. 3 Cedu, adducendo il rischio di sottoposizione a tortura e a trattamenti inumani o degradanti in caso di esecuzione dell’ordine di espulsione in Bielorussia.
La Corte accoglie il ricorso, prendendo in considerazione, oltre alla documentazione fornita dai ricorrenti, anche i reports sulla situazione in Bielorussiaredatti da organizzazioni internazionali a tutela dei diritti umani.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 9 settembre 2010, Xiros c. Grecia (importance level 2)
Il ricorrente, detenuto, nel 2002 aveva riportato gravi ferite perché un ordigno gli era esploso in mano mentre preparava un attentato. Dopo aver trascorso 65 giorni in terapia intensiva veniva nuovamente ricondotto in carcere.
Nel 2003, peraltro, è stato condannato al carcere a vita per la partecipazione a un gruppo terroristico chiamato «17 novembre». Secondo il ricorrente, la detenzione è incompatibile con le sue condizioni di salute, gravemente compromesse in seguito all’incidente: egli lamenta, pertanto, la violazione dell’art. 3 Cedu.
La Corte afferma che gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare cure mediche ai detenuti in cattive condizioni di salute, obbligo che si declina a sua volta: a) nel dovere di verificare se la persona era in condizioni di salute tali da poter essere sottoposta a detenzione; b) nel dovere di fornire al detenuto l’assistenza medica necessitata; c) nel dovere di adattare le condizioni della detenzione allo stato di salute della persona. Nel caso di specie, essa ritiene – per quattro voti a tre – che ci sia stata una violazione dell’art. 3 Cedu in riferimento al trattamento medico cui il ricorrente è stato sottoposto per i suoi problemi di vista (davvero molto gravi). Tre giudici hanno espresso una dissenting opinion, nella quale rilevanoche le autorità nazionali hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per garantire al ricorrente cure adeguate e tempestive.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 14 settembre 2010, Florea c. Romania (importance level 2)
Il ricorrente, un detenuto affetto da ipertensione ed epatite cronica, lamenta che per un periodo di otto o nove mesi ha dovuto condividere la cella (di circa 55 metri quadri, con soli 35 letti) con altri 110-120 detenuti, il 90% dei quali erano fumatori: ritiene pertanto violato l’art. 3 Cedu, con riferimento al sovraffollamento carcerario, alle condizioni igieniche e alla sottoposizione forzata al fumo passivo (che ha determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute). La Corte accoglie, all’unanimità, la doglianza del ricorrente sotto tutti e tre i profili, accordandogli 10.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 settembre 2010, Ayrapetyan c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, all’epoca dei fatti diciottenne, era stato visto dalla polizia nell’atto di ricevere soldi da un compagno nel cortile della scuola, ed era stato arrestato nel febbraio 2010 con l’accusa di estorsione. Era stato portato in cella e picchiato fino a quando aveva confessato. Il procedimento penale nei confronti dei poliziotti accusati delle violenze si concludeva per mancanza di prove della commissione del fatto nell’ottobre del 2001. Veniva riaperto nel 2002 (con la contestazione dell’abuso di ufficio) e si concludeva con un’assoluzione.
La Corte, accogliendo le censure del ricorrente, ha riconosciuto la violazione diretta dell’art. 3 Cedu (sub specie di tortura, anche in riferimento all’età del ricorrente all’epoca del fatto), ha ritenuto ineffettiva l’inchiesta condotta a livello nazionale, e pertanto ravvisato la violazione procedurale di detta norma e ha riscontrato, altresì, la violazione dell’art. 38 Cedu perché le autorità statali non hanno fornito alla Corte stessa i documenti richiesti.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 settembre 2010, Danilin c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu in riferimento alle condizioni della custodia cautelare. La Corte riscontra la violazione di detta norma.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 settembre 2010, Dmitrachkov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente è stato picchiato mentre si trovava in caserma, perché confessasse di aver commesso un furto e una rapina. Veniva quindi condannato a 10 anni di reclusione. La Corte, accogliendo le doglianze del ricorrente, ha riconosciuto la violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 Cedu (quest’ultima con riferimento alla mancanza di un’indagine effettiva).
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 16 settembre 2010, Popa c. Moldavia (importance level 3)
La ricorrente, arrestata per ubriachezza e disturbo della quiete pubblico, lamenta di essere stata picchiata mentre si trovava in caserma.
La Corte riconosce la sola violazione procedurale dell’art. 3 Cedu, con riguardo all’ineffettività dell’inchiesta interna.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 settembre 2010, Iskandarov c. Russia (importance level 1)
Il ricorrente lamenta di esser stato rapito e trasferito dalla Russia in Tagikistan a dispetto del rischio di essere ivi sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione della sua attività politica (aveva infatti in precedenza contestato il presidente del Tagikistan, riportando una condanna in absentia per terrorismo: l’estradizione, richiesta dal Tagikistan, non era stata concessa dalla Russia perché era pendente il procedimento per ottenere l’asilo politico).
Lamenta, inoltre, di essere stato torturato e minacciato di morte e di avere perciò reso dichiarazioni autoincriminanti.
La Corte ha riconosciuto la violazione degli artt. 3 e 5 § 1 Cedu, facendo riferimento anche ai report di organizzazioni internazionali sulla situazione in Tagikistan.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 settembre 2010, Aleksandr Leonidovich Ivanov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, detenuto, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione alle condizioni della detenzione e, soprattutto, del sovraffollamento carcerario.
La Corte accoglie il ricorso.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 28 settembre 2010, San Argimiro Isasa c. Spagna (importance level 3)
Il ricorrente, condannato per alcuni gravi delitti, lamenta di essere stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell’art. 3 Cedu, e che l’inchiesta interna non è stata effettiva.
La Corte riconosce la violazione procedurale, non quella sostanziale, di detta norma.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 30 settembre 2010, Marinov c. Bulgaria (importance level 2)
Il ricorrente lamenta di essere stato preso ripetutamente a pugni e colpito sulla bocca con una torcia da alcuni poliziotti che lo avevano fermato per strada per identificarlo. Lamenta, altresì, che non sono state condotte indagini effettive per individuare i suoi aggressori.
La Corte non riscontra alcuna violazione dell’art. 3 Cedu, perché le lesioni subite dal ricorrente paiono essere state da questi auto procurate, così come hanno stabilito le autorità giurisdizionali interne.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 30 settembre 2010, Pakhomov c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, che soffre di tubercolosi, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu per l’inadeguatezza delle cure mediche ricevute mentre si trovava in stato di detenzione.
La Corte esclude la violazione di detta norma.
 
 
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4. Articolo 5 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 2 settembre 2010, Mukurin c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente, dopo aver provocato nel 2002 un incidente d’auto in esito al quale una donna riportava ferite, nel 2003 veniva condannato per violazione del codice della strada dal quale derivavano lesioni di media gravità alla vittima e condannato a due anni di “restrizione della libertà”. La Corte riconosce la violazione dell’art. 5 § 1 Cedu perché la detenzione non era legittima secondo le norme del diritto interno.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 16 settembre 2010, Vitruk c. Ucraina (importance level 3)
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della detenzione a titolo di custodia cautelare, che è stata disposta senza la garanzia di un vero e proprio riesame. La Corte riconosce la violazione dell’art. 5 §1 e § 3.
Similmente, C. eur.dir. uomo, sez. V, sent. 30 settembre 2010, Žirovnický c. Repubblica Ceca (importance level 2)
 
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5. Articolo 8 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 2 settembre 2010, sent. Kaushal e altri c. Bulgaria (importance level 2)
Kaushal, di nazionalità indiana, vive a Sofia con la moglie e i tre figli (tutti di nazionalità bulgara). Secondo Kaushal (che ha proposto il ricorso insieme alla moglie e ai figli) la sua espulsione dalla Bulgaria nel 2005 sulla base di generiche esigenze di sicurezza nazionale, in accordo con quanto previsto dall’art. 44 della legge bulgara in tema di immigrazione, e la conseguente separazione dei membri della sua famiglia hanno violato il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8 Cedu, mentre la mancanza di un rimedio effettivo contro il provvedimento di espulsione ha dato origine alla violazione dell’art. 13 Cedu. Il solo Kaushal lamenta, altresì, la violazione dell’art. 1 Prot. 7 Cedu, per il fatto che la Bulgaria non ha previsto le garanzie procedurali necessarie in relazione alla sua espulsione.
La Corte ha ravvisato la violazione degli artt. 8 e 13 Cedu in riferimento a tutti i ricorrenti, dell’art. 1 Prot. 7 Cedu in riferimento al solo Kaushal.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 21 settembre 2010, sent. Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna (importance level 2)
I ricorrenti sono un giudice e la di lui moglie. Nel 1994 un articolo del quotidiano nazionale El Mundo riportava la notizia che la ricorrente era coinvolta in affari illeciti con la società Intra, basandosi su un dischetto – ricevuto da una fonte anonima – che conteneva i documenti contabili dell’azienda: i dati venivano riportati tra virgolette, perché il contabile della Intra (che nel frattempo era stato licenziato) confermava che erano veri e che le operazioni che vedevano coinvolta la ricorrente erano illecite.
I ricorrenti intentavano un giudizio contro il quotidiano, il suo direttore e il giornalista autore dell’articolo, affermando che quest’ultimo si era basato esclusivamente sulle affermazioni del contabile, senza condurre altre verifiche. Il giudizio si concludeva con la condanna degli imputati al pagamento di una pena pecuniaria (circa 24.000 euro) e alla pubblicazione della sentenza di condanna, e la pronuncia veniva confermata nei successivi gradi di giudizio.
La Corte costituzionale, adita dai condannati con recurso de amparo nel 2006, annullava la sentenza di condanna, ritenendo che questi ultimi avessero fatto quanto era in loro potere per controllare la veridicità dei dati, e che la circostanza che il contabile fosse stato licenziato non inficiava l’attendibilità delle sue dichiarazioni.
I ricorrenti lamentano la violazione degli art. 8 e 14 Cedu, perché la decisione della Corte costituzionale ha leso il loro diritto all’onore e alla reputazione.
La Corte di Strasburgo ritiene che le autorità spagnole non siano venute meno all’obbligo positivo di proteggere l’onore e la reputazione dei ricorrenti, e pertanto ritiene – sulla base essenzialmente degli stessi argomenti usati dalla Corte costituzionale spagnola - che non vi sia stata violazione dell’art. 8 Cedu.
Quanto all’art. 14 Cedu (invocato dai ricorrenti perché la Corte costituzionale aveva rigettato il recurso de amparo proposto da un’altra testata, l’Alerta, che pure aveva pubblicato un articolo sui medesimi fatti, esprimendo l’avviso che in quel caso non si era fatto tutto il possibile per accertare la veridicità della notizia), la Corte ritiene che la disparità di trattamento sia giustificata, perché le verifiche sull’attendibilità delle informazioni non erano state effettuate con la stessa cura dai giornalisti di El Mundo e da quelli dell’Alerta.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 21 settembre 2010, Mazgaj c. Polonia (importance level 3)
Il ricorrente, accusato di omicidio e sottoposto a custodia cautelare, veniva successivamente prosciolto perché la Corte polacca riconosceva che l’unica prova a suo carico erano le affermazioni del figlio, mentalmente instabile, e riceveva una somma di denaro a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione. Lamenta la violazione dell’art. 8 Cedu per via delle restrizioni eccessive ai contatti con i familiari durante la detenzione. La Corte accoglie il ricorso.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 21 settembre 2010, Santos Couto c. Portogallo (importance level 2)
Il ricorrente lamenta che la propria condanna per atti sessuali con adolescenti del suo stesso sesso sia discriminatoria, perché basata sul suo orientamento sessuale. La Corte rigetta il ricorso, escludendo la violazione degli artt. 8 e 14 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 23 settembre 2010, Bousarra c. Francia (importance level 3)
Il ricorrente, di nazionalità marocchina ma sempre vissuto in Francia fin da quando aveva l’età di 3 anni, lamenta la violazione dell’art. 8 Cedu a seguito dell’espulsione in Marocco disposta dall’autorità giurisdizionale francese a seguito della condanna dello stesso a 5 anni di detenzione (uno dei quali sospeso) per spaccio di droga, estorsione, sequestro di persona, detenzione illegale di armi.
La Corte accoglie il ricorso.
 
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6. Articolo 10 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 14 settembre 2010, Dink c. Turchia (importance level 1)
Furat Dink, un giornalista che aveva espresso il proprio punto di vista sull’identità dei cittadini turchi di origini armene (“the purified blood that will replace the blood poisoned by the ‘Turk’ can be found in the noble vein linking Armenians to Armenia, provided that the former are aware of it”) ed era stato per questo condannato a pena detentiva per aver denigrato l’identità turca, veniva ucciso nel 2007, prima che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti diventasse definitiva.
Il processo a carico dei sospetti assassini è ancora pendente. Le autorità giurisdizionali turche hanno, altresì, aperto un’inchiesta per verificare se l’uccisione del giornalista fosse prevedibile e, di conseguenza, evitabile dalle forze dell’ordine.
I ricorrenti – il giornalista ucciso e quattro dei suoi parenti più stretti – lamentano la violazione dell’art. 2 Cedu perché le autorità turche non hanno fatto il possibile per impedirne la morte e perché l’inchiesta sulle eventuali responsabilità delle forze di polizia non è stata effettiva. Ritengono, inoltre, che la condanna di Furat Dink per aver denigrato l’identità turca abbia violato la sua libertà di espressione, sancita dall’art. 10 Cedu, e ne abbia fatto un “bersaglio” per i nazionalisti estremisti.
La Corte accoglie sostanzialmente tutte le doglianze dei ricorrenti. Sotto il profilo dell’art. 10 Cedu, in particolare, la essa rileva che la condanna del ricorrente per aver denigrato l’identità turca non fosse necessaria in una società democratica, e che le autorità turche siano venute meno agli obblighi positivi discendenti da detta norma.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 21 settembre 2010, Turgay e altri c. Turchia nn. 2, 3, 4 e 5 (importance level 3)
I ricorrenti lamentano che la sospensione della pubblicazione e della distribuzione del loro giornale, considerato di propaganda di un’organizzazione terroristica, abbia violato la loro libertà di espressione, protetta dall’art. 10. La Corte accoglie il ricorso.
 
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7. Articolo 11 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 2 settembre 2010, sent. Hyde Park e altri c. Moldavia nn. 5 e 6 (importance level 2)
I ricorrenti sono un’associazione non governativa di protezione dei diritti umani che si batte per la libertà di espressione e di riunione e quattro dei suoi membri. Il ricorso attiene alla repressione di tre manifestazioni (la prima e la terza autorizzate, la seconda no) svoltesi nel 2007 davanti alla sede del Ministero degli Interni e all’ufficio del procuratore generale, e agli arresti che ebbero luogo in quell’occasione.
La Corte, accogliendo le doglianze dei ricorrenti, riscontra una violazione dell’art. 11 Cedu, ritenendo che l’arresto dei ricorrenti e l’imposizione in capo agli stessi di una pesante sanzione pecuniaria costituiscano misure sproporzionate ai sensi di detta norma.