ISSN 2039-1676


09 aprile 2015 |

Monitoraggio Corte Edu Gennaio 2015

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte Edu.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Stefano Finocchiaro e Enrico Maria Mancuso. L'introduzione è a firma di Stefano Finocchiaro per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 7, 10, 11 e 1 Prot. add. Cedu, mentre si deve a Enrico Maria Mancuso la parte relativa agli artt. 5, 6, 8 e 4 Prot. n. 7 Cedu.

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu 

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 7 Cedu

f) Art. 8 Cedu

g) Art. 10 Cedu

h) Art. 11 Cedu

i) Art. 1 Prot. add. Cedu

j) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

 

2. Sintesi dei provvedimenti più significativi

 

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1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di diritto alla vita, nel mese di gennaio, la Corte europea affronta un nuovo caso di medical malpractice, questa volta relativo alla morte di un neonato verificatasi durante il trasferimento in ambulanza tra vari ospedali turchi (sent. 27 gennaio 2015, Asiye Genç c. Turchia): i giudici di Strasburgo ravvisano una violazione sostanziale dell'art. 2 Cedu dovuta all'inadeguatezza dell'organizzazione e del funzionamento del sistema ospedaliero pubblico; nonché una violazione procedurale della stessa disposizione, per la negligenza dimostrata dalle autorità turche nel condurre le indagini, considerate inappropriate rispetto alla necessità di far luce sulle circostanze della morte e sulle responsabilità delle autorità di vertice del servizio sanitario.

Due, invece, i "non fatal cases": uno (sent. 22 gennaio 2015, Kitanovski c. Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia) relativo all'utilizzo ingiustificato di forza potenzialmente letale da parte delle autorità di polizia contro la macchina del ricorrente, colpevole di aver evitato a forte velocità un posto di blocco; un altro (sent. 27 gennaio 2015, Ciorcan e altri c. Romania) relativo ad un'operazione di polizia volta all'arresto di due cittadini Rom, scaturito in uno scontro violento tra le forze dell'ordine e 37 persone della stessa comunità Rom, con conseguente grave ferimento, anche con armi da fuoco, di alcune di esse.

Anche questo mese, inoltre, ulteriori casi di scomparsa di cittadini russi in Cecenia hanno condotto ad una nuova condanna della Russia per violazione dell'art. 2 Cedu - oltre che dell'art. 3 e 5 Cedu (sent. 15 gennaio 2015, Malika Yusupova e altri c. Russia). In modo simile, la sparizione di un ragazzo (il figlio del ricorrente) - prelevato nel cuore della notte da quattro uomini e, pochi giorni dopo, dichiarato dalle forze armate russe deceduto durante un'operazione antiterroristica - è al centro della sent. 15 gennaio 2015, Albakova c. Russia, nella quale la Corte europea ravvisa sia una violazione sostanziale dell'art. 2 Cedu, in quanto le autorità statali non avrebbero fatto tutto il possibile per evitare il pericolo attuale e concreto corso dalla vita del ragazzo durante l'operazione, sia una violazione procedurale in relazione all'inefficienza delle indagini svolte dalle autorità russe sull'accaduto.

Infine, anche questo mese, vengono ribaditi gli ormai consolidati principi in materia di inadeguatezza e ineffettività delle indagini svolte dalle autorità nazionali (sentenze 27 gennaio 2015, Alecu e altri c. Romania, 27 gennaio 2015, SayÄŸi c. Turchia, sent. 27 gennaio 2015, Vefa Serdar c. Turchia e 29 gennaio 2015, Nikolić c. Croazia)

 

b) Art. 3 Cedu

Tra le numerose pronunce in punto di divieto di trattamenti inumani e degradanti si segnala, anzitutto, una nuova sentenza pilota in materia di sovraffollamento carcerario (sent. 27 gennaio 2015, Neshkov e altri c. Bulgaria) nella quale la Corte europea rinviene una sistematica violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alle condizioni strutturali della quasi totalità delle carceri bulgare, e dell'art. 13 Cedu, in relazione all'assenza di adeguati rimedi preventivi e compensatori (per una sintesi, v. infra).

Una violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu - per le condizioni inumane e degradanti dei detenuti ricorrenti - viene inoltre riscontrata dalla Corte europea nelle sent. 15 gennaio 2015, Shkarupa c. Russia, 15 gennaio 2015, Mahammad e altri c. Grecia e 13 gennaio 2015, Silvestru c. Moldavia. È, in particolare, l'inadeguatezza dell'assistenza medica garantita a detenuti affetti da diabete a fondare la condanna in altre due pronunce: sent. 15 gennaio 2015, Nogin c. Russia e 13 gennaio 2015, Iustin Robertino Micu c. Romania. Nessuna violazione della disposizione convenzionale, invece, viene ravvisata nella sent. 29 gennaio 2015, A.V. c. Ucraina, osservandosi, tra l'altro, che le condizioni di detenzione di cui si lamenta l'inadeguatezza riguarderebbero, in ogni caso, un arco temporale relativamente breve.

Quanto ai casi di violenza inflitta da parte delle autorità di polizia a persone in stato di detenzione o arresto a vario titolo, la Corte di Strasburgo - mediante la consueta inversione dell'onere probatorio - giunge a riscontrare una violazione convenzionale per trattamenti inumani e degradanti (sent. 15 gennaio 2015, Igbal Hazanov c. Azerbaijan, sent. 15 gennaio 2015, Zelenin c. Francia). La medesima presunzione di responsabilità dello Stato viene utilizzata dalla Corte europea in tre casi di trattamento inumano e degradante inflitto dalle forze dell'ordine a persone che si trovavano presso la stazione di polizia (sent. 13 gennaio 2015, UÄŸur c. Turchia, 22 gennaio 2015, Kitanovski c. Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, 15 gennaio 2015, Lolayev c. Russia e 20 gennaio 2015, AtteÅŸoÄŸlu c. Turchia).

L'onere probatorio, come noto, rimane a carico del ricorrente quando l'aggressione non sia avvenuta in stato lato sensu di detenzione: infatti, in un caso relativo ad un uomo che, dopo aver fortemente criticato il governo e le autorità di sicurezza nazionali, viene aggredito da alcune persone, da questi identificate come agenti di polizia, viene esclusa la violazione convenzionale, non ritenendosi raggiunta la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" che l'aggressione sia stata effettivamente perpetuata da agenti statali (sent. 29 gennaio 2015, Uzeyir Jafarov c. Azerbaijan).

Di particolare interesse, poi, sono le sentt. 15 gennaio 2015, N.D. c. Slovenia e 15 gennaio 2015, M.A. c. Slovenia, in cui il mancato esercizio dell'azione penale e l'omessa sottoposizione a giudizio degli autori del delitto dà luogo ad una violazione procedurale dell'art. 3 Cedu, consistente nel prolungato stato di incertezza (rispettivamente 26 e 9 anni) che le due ricorrenti - entrambe vittime del reato di violenza sessuale - sono state costrette a subire, in attesa che i procedimenti penali a carico dei loro aggressori giungessero a conclusione.

L'angoscia patita da una donna, vissuta a lungo nell'incertezza di quali organi e tessuti fossero stati asportati, a sua insaputa, dal cadavere del marito e di quale uso ne fosse stato fatto viene considerato trattamento degradante, contrario all'art. 3 Cedu, nella sent. 13 gennaio 2015, Elberte c. Lettonia (per una sintesi, v. infra).

Non sorprendenti, invece, paiono le pronunce con cui la Corte europea torna a ribadire i consolidati principi in materia di refoulment, riscontrando una violazione indiretta dell'art. 3 Cedu in due sentenze relative all'espulsione di cittadini sudanesi in Darfur (sent. 15 gennaio 2015, A.A. c. Francia e 15 gennaio 2015, A.F. c. Francia) e in una pronuncia riguardante l'estradizione di un cittadino uzbeko accusato, nel suo Paese d'origine, di appartenere ad un gruppo estremista musulmano (sent. 15 gennaio 2015, Eshonkulov c. Russia).

Anche questo mese, infine, sono presenti pronunce in cui le ormai note censure relative all'inefficienza delle indagini condotte dalle autorità giudiziarie nazionali comporta una violazione degli obblighi procedurali discendenti dalla disposizione convenzionale (sent. 27 gennaio 2015, Alecu e altri c. Romania, 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina, 29 gennaio 2015, A.N. c. Ucraina; nonché sent. 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina, per una sintesi, v. infra).

 

c) Art. 5 Cedu

Tra le pronunce della Corte europea, con riferimento all'art. 5 Cedu, va - anzitutto - segnalata la sent. 13 gennaio 2015 nel caso UÄŸur c. Turchia (per una sintesi, v. infra) concernente la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu. La Corte afferma la violazione del parametro convenzionale in un caso di restrizione della libertà personale conseguente al fermo operato dalla polizia nei confronti di possibili testimoni di altro delitto. I ricorrenti venivano, difatti, condotti presso la stazione di polizia dopo aver trasportato un amico ferito presso il locale nosocomio, in seguito a un conflitto a fuoco. Venivano, quindi, trattenuti per essere interrogati, senza che fosse elevato alcun addebito - pur provvisorio - nei loro confronti.

L'irragionevole durata della detenzione provvisoria è oggetto della sent. 15 gennaio 2015, Yuriy Rudakov c. Russia, che ha accertato la violazione degli artt. 5 comma 1 e comma 3 Cedu per un caso in cui il protrarsi della restrizione della libertà personale per più di un anno e dieci mesi non era giustificato dalla complessità delle indagini e dal quadro di gravità indiziaria richiesto in fase preliminare.

Va poi menzionata la sent. 15 gennaio 2015, Shkarupa c. Russia, secondo cui la riparazione ottenuta in sede civile motivata dall'essere intervenuto un proscioglimento non è sufficiente a escludere la violazione convenzionale, quando eviti di riconoscere che la detenzione era stata eccessivamente lunga o che essa mancava di adeguate ragioni.

Con la sent. 15 gennaio 2015, Malika Yusupova e altri c. Russia, infine, la Corte - giudicando numerosi ricorsi relativi a rapimenti di civili nel corso di operazioni militari - ha riconosciuto la violazione dell'art. 5 Cedu (unitamente agli altri parametri di cui agli artt. 2, 3 e 13 Cedu), ribadendo il costante orientamento secondo cui può integrare violazione rilevante la restrizione della libertà personale di soggetti di cui non si abbia in seguito alcuna notizia, pur in mancanza di elementi concreti circa lo stato detentivo, anche in virtù della mancata attivazione di una indagine effettiva sull'accaduto.

 

d) Art. 6 Cedu

Per quanto concerne l'art. 6 Cedu, si segnala, anzitutto, la sent. 13 gennaio 2015, Dumitrescu c. Romania, che ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso proposto per far valere la violazione dei parametri d'equità contemplati nei commi 1 e 3 lett. d) Cedu, con particolare riferimento all'esercizio del diritto alla prova, in relazione a un caso riguardante la lamentata non assunzione di testimonianze a discarico non determinanti ai fini della decisione, in virtù della mancata comparizione dei soggetti citati per rendere la propria deposizione, già in precedenza sentiti nel corso delle indagini preliminari.

Con la sent. 15 gennaio 2015, Cleve c. Germania (per una sintesi, v. infra), la Corte ha accertato la violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 Cedu sotto il profilo del mancato rispetto della presunzione d'innocenza, determinato dal tenore delle espressioni utilizzate dal giudice nel provvedimento che mandava assolto il ricorrente dall'accusa di violenza e abusi sessuali ai danni della figlia minore d'età per insufficienza di prove.

Il difetto d'imparzialità del giudice è escluso dalla sent. 15 gennaio 2015, Dragojević c. Croazia (per una sintesi, v. infra), che affronta il ricorso di un marinaio di un corriere oceanico condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio, il quale denunciava la partecipazione al collegio che aveva reso la pronuncia di condanna di primo grado di un giudice già investito di una questione inerente la proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari.

Secondo la sent. 15 gennaio 2015, resa nel caso Rummi c. Estonia (per una sintesi, v. infra), viola il parametro convenzionale di cui all'art. 6 comma 1 Cedu sotto il profilo della compressione del diritto di accesso a un tribunale la scelta del giudice interno di negare alla ricorrente, moglie di un soggetto accusato di truffa ai danni dello Stato, deceduto prima della conclusione del procedimento a suo carico, il potere di impugnare il provvedimento di confisca già disposto in primo grado nei confronti del marito.

La modifica dell'accusa nei confronti dell'imputato assente è oggetto della sent. 15 gennaio 2015, Mihelj c. Slovenia, che rigetta il ricorso presentato dall'imputato ritualmente citato a giudizio per ben quattro volte con l'accusa di truffa, in seguito modificata in tentata truffa, rilevando come l'accusato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era dato desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento.

La lesione del diritto di accesso alla difesa tecnica nell'immediatezza dell'inizio del procedimento, consistita nella mancata consultazione di un legale prima di rendere confessione in seguito ad arresto, è oggetto della sentenza resa il 29 gennaio 2015 nel caso A.V. c. Ucraina. Su temi analoghi, merita una segnalazione la già menzionata sent. 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), che riconosce la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c) Cedu in un caso nel quale il ricorrente non era stato messo in condizione di nominare un difensore e consultarlo prima di adottare la scelta di confessare il delitto oggetto di provvisorio addebito in seguito ad arresto, risolvendosi ciò nel mancato accesso alla difesa tecnica nel momento in cui le ragioni dell'accusa venivano anche solo provvisoriamente formalizzate.

  

e) Art. 7 Cedu

Nel mese di gennaio, la Grande Camera - nella sent 27 gennaio 2015, Rohlena c. Repubblica Ceca (per una sintesi, v. infra) - si è pronunciata sul ricorso di un cittadino ceco condannato dai giudici nazionali sulla base di una norma introdotta nel giugno del 2004 e applicata a condotte poste in essere tra il 2000 e il 2006, in quanto considerate un'unica continuous offence, per cui è prevista l'applicabilità della legge in vigore al momento in cui l'agente pone in essere l'ultimo atto tipico. I giudici di Strasburgo escludono che sussista una violazione dell'art. 7 Cedu sia sotto il profilo del principio di legalità (in quanto la condanna del ricorrente risulta "prevedibile", poiché fondata su disposizioni legislative precise e ulteriormente chiarite dalla giurisprudenza) sia sotto quello dell'irretroattività della legge penale (in quanto, applicando le leggi penali vigenti in precedenza, il ricorrente avrebbe potuto essere punito addirittura più gravemente).

 

f) Art. 8 Cedu

Con riferimento all'art. 8 Cedu si richiama la già menzionata sent. 15 gennaio 2015, Dragojević c. Croazia (per una sintesi, v. infra), che afferma la violazione del diritto al rispetto della vita privata in ordine alla scelta di sottoporre l'utenza telefonica del ricorrente a sorveglianza telefonica continua, senza limiti temporali di sorta, in spregio agli stessi presupposti procedurali e normativi stabiliti dalla legislazione interna.

Con la sent. 13 gennaio 2015, Elberte c. Lettonia (cfr. infra la sintesi), la Corte ha accertato la violazione del parametro convenzionale di cui all'art. 8 Cedu in una vicenda riguardante la rimozione di tessuti da un cadavere a scopo di sperimentazione scientifica in mancanza del previo consenso dei parenti del defunto.

 

g) Art. 10 Cedu

Nel mese di gennaio, la Corte di Strasburgo torna ad occuparsi del diritto di libertà di espressione in relazione all'attività giornalistica, in due pronunce. In una (sent. 13 gennaio 2015, Łozowska c. Polonia) esclude la sussistenza di una violazione dell'art. 10 Cedu, ritenendo che la condanna penale di un giornalista - reo di aver scritto un articolo diffamatorio in cui sostiene falsamente che le dimissioni presentate da un giudice siano dovute a collusioni sospette con organizzazioni criminali - al pagamento di sanzioni pecuniarie (pari a circa 500 euro) non possa considerarsi "sproporzionata" e che tale ingerenza nel diritto di libertà d'espressione del ricorrente sia necessaria in una società democratica al fine di proteggere la reputazione e i diritti degli altri consociati. Nella seconda (sent. 13 gennaio 2015, Marian Maciejewski c. Polonia), invece, la Corte di Strasburgo riscontra una violazione della disposizione convenzionale in un caso relativo ad una condanna penale per diffamazione (consistente in una multa dell'equivalente di 450 euro) di un giornalista polacco che aveva pubblicato un articolo - sottotitolato "Ladri nell'amministrazione della giustizia" e inerente al furto di alcuni preziosi trofei di caccia dall'ufficio di un magistrato della Corte del distretto di Wroclaw - in cui, tra l'altro, descrive come le indagini si fossero concentrate su un altro magistrato.

Si segnala, inoltre, la sent. 22 gennaio 2015, Pinto Pinheiro Marques c. Portogallo: il ricorrente è un cittadino portoghese condannato per aver pubblicato un articolo di aspra critica nei confronti dell'autorità comunale, la quale - in seguito alla stipulazione con il ricorrente di un patto che permette a quest'ultimo di divulgare un'opera di un poeta locale - viola l'accordo, provvedendo per proprio conto ad una pubblicazione dell'opera. Nell'articolo, il ricorrente critica la scorrettezza delle autorità municipali e, per tale motivo, viene condannato per diffamazione dai giudici portoghesi al pagamento di una sanzione pecuniaria e al risarcimento danni e interessi (per un totale di circa 3320 euro), quest'ultimi ritenendo che il diritto alla preservazione della reputazione dell'autorità pubblica risulti prevalente su quello alla libertà di espressione. La Corte europea, invece, riscontra una violazione dell'art. 10 Cedu e accoglie il ricorso, in quanto l'ingerenza nel diritto di libertà di espressione non risulta necessaria in una società democratica: la critica mossa dal ricorrente nei confronti dell'autorità pubblica deve considerarsi ammessa in ragione della sua utilità ai fini dell'informazione dell'opinione pubblica.

Nella sent. 13 gennaio 2015, Petropavlovskis c. Lettonia l'art. 10 Cedu (e così anche l'art. 11 e l'art. 13 Cedu) viene ritenuto inapplicabile dai giudici di Strasburgo in un caso di negato riconoscimento della cittadinanza lettone tramite naturalizzazione ad un leader di un movimento di protesta anti-governativo (v. anche infra, sub art. 11).

Anche nella sent. 27 gennaio 2015, Kincses c. Ungheria la Corte di Strasburgo nega la violazione della disposizione convenzionale, questa volta in un caso relativo ad un avvocato, il ricorrente, che aveva duramente criticato un giudice, accusandolo tra l'altro di essere professionalmente incompetente. La Corte europea osserva che il ricorrente è stato semplicemente sanzionato pecuniariamente, per un ammontare non eccessivo (570 euro circa), nel corso di un procedimento disciplinare non pubblico e che non ha avuto conseguenze sul suo diritto di esercitare la professione legale. L'interferenza può dunque considerarsi necessaria in una società democratica per proteggere l'autorità del potere giudiziario come previsto dall'art. 10 § 2 Cedu. Il giudizio di bilanciamento operato dalla Corte ha invece esito opposto nella sent. 13 gennaio 2015, Rubins c. Lettonia, in cui la Corte europea accoglie il ricorso di un cittadino lettone che lamenta di essere stato rimosso dall'ufficio di capo-dipartimento presso l'Università di Riga per il solo fatto di aver criticato la gestione dei fondi statali da parte dell'Universitari. Infine, sempre nel mese di gennaio, la Corte europea si è pronunciata nella sent. 20 gennaio 2015, Mesut Yurtsever e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra), di importance level 1: i ricorrenti, in questo caso, sono tredici detenuti della prigione di TekirdaÄŸ, in Turchia, ai quali viene impedito di leggere un quotidiano edito in lingua curda, non essendo il personale dell'istituto penitenziario in grado di comprendere o tradurre la lingua curda e non essendo, pertanto, possibile stabilire se il contenuto della pubblicazione sia pericoloso e, dunque, vietato ai sensi dell'art. 62 § 3 della legge penitenziaria turca. La Corte europea riscontra una violazione dell'art. 10 Cedu, data dall'assenza di una base legale all'ingerenza statale nella libertà di ricevere informazioni da parte dei detenuti, non essendo stata possibile alcuna valutazione da parte delle autorità turche sul contenuto delle pubblicazioni e, quindi, sulla loro pericolosità: esse risultano essere state illegittimamente vietate solamente perché scritte in lingua curda.

 

h) Art. 11 Cedu

Una sola sentenza, questo mese, riguarda l'art. 11 Cedu (sent. 13 gennaio 2015, Petropavlovskis c. Lettonia, v. anche supra sub art. 10): il ricorrente è il leader di un movimento di protesta contro la riforma del sistema scolastico, sostenitore dei diritti della comunità russa in Lettonia a disporre di scuole finanziate dallo Stato che offrano un istruzione i lingua russa (una tradizione ereditata dai tempi dell'Unione Sovietica). Al ricorrente, residente in Lettonia, viene rigettata l'istanza di naturalizzazione per l'ottenimento della cittadinanza. A parere di quest'ultimo ciò sarebbe stato dovuto alle proprie idee politiche, critiche verso il governo e sarebbe stato un modo per punirlo e disincentivare la sua attività di protesta; a parere della Corte europea, invece, la decisione adottata dalla Naturalization board, oltre che conforme alla legge lettone non risulta integrare alcuna ingerenza nel diritto di libertà di espressione, riunione ed associazione del ricorrente (a cui, anzi, è sempre stato concesso ampia visibilità e accesso mediatico), bensì a criteri autonomi, corrispondenti ad un certo livello di lealtà allo Stato e alla Costituzione, che vengono richiesti a qualunque persona che richieda di ottenere la cittadinanza lettone tramite naturalizzazione. Per questi motivi l'art. 11, l'art. 10 e l'art. 13 Cedu vengono ritenuti inapplicabile dai giudici di Strasburgo.

  

i) Art. 1 Prot. add. Cedu

Due le sentenze di questo mese in punto di property right in ambito penale: entrambe relative all'istituto della confisca e contenenti il principio generale secondo cui "a confiscation order in respect of criminally acquired property operates in the general interest as a deterrent to those considering engaging in criminal activities, and also guarantees that crime does not pay" (sent. 15 gennaio 2015, Veits c. Estonia, § 74; sent. 15 gennaio 2015, Rummi c. Estonia, § 103).

La prima - sentenza Veits - ha ad oggetto la confisca applicata dal giudice penale in relazione ad un appartamento ottenuto dalla madre e dalla nonna del ricorrente mediante la commissione di gravi delitti, per i quali le donne erano già state condannate in sede penale a 15 anni di reclusione ciascuno. L'appartamento in questione era stato intestato al ricorrente quando ancora era minorenne. La Corte europea esclude la violazione dell'art. 1 Prot. add. Cedu, individuando anzitutto l'esistenza di una base legale della misura nel Codice penale estone e ritenendo che, nel caso sottoposto al suo esame, l'applicazione della misura ablativa non costituisca una interferenza sproporzionata nel diritto di proprietà dell'acquirente il quale - pur essendo un soggetto terzo rispetto alla sentenza di condanna (e senza che rilevi la sua buona fede) - ha ricevuto a titolo gratuito l'appartamento da parte di parenti che lo avevano acquistato mediante attività criminose accertate in un precedente processo penale.

La seconda - sentenza Rummi (per una sintesi, v. infra) - riguarda un caso di confisca di vari beni mobili (nella fattispecie, oggetti contenenti metalli preziosi) che la ricorrente avrebbe ereditato dal marito, un geologo sospettato di aver reso false valutazioni tecniche circa quantitativi di metallo prezioso contrabbandati verso la Russia e suicidatosi in carcere durante il procedimento penale a suo carico (poi estintosi senza una condanna). La Corte europea - dopo aver constatato che la confisca in esame ha una base legale e che l'ablazione dei beni ottenuti mediante la commissione di delitti persegue un interesse generale della società - procede ad esaminare se sia stato operato un adeguato bilanciamento tra quest'ultimo legittimo scopo e i diritti fondamentali del ricorrente. L'opinione della Corte europea, sotto quest'ultimo profilo, è negativa: ciò induce i giudici di Strasburgo a ritenere violato l'art. 1 Prot. add. Cedu. Questo un interessante passaggio della sentenza: "having regard also to the presumption of innocence enshrined in Article 6 § 2 of the Convention, the Court notes that in the present case neither R. [il defunto marito della ricorrente] nor any other accused in the criminal proceedings were convicted of any offence" e che, pertanto, "as the commission of any crimes was not established by the domestic authorities, the Court is unable to see how the property could be confiscated as obtained through crime [...] (§ 107). Anche l'attestazione di una mera sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi dichiarati non viene ritenuta sufficiente a legittimare la misura ablatoria, in quanto the Court is not convinced by the investigating authorities' reliance on R.'s tax return for 2000, according to which he admittedly could not have obtained such an amount of precious metals by lawful means, subsequently complemented by K.'s [un collega di R.] statements that R. had been living beyond his means" (§ 108). Alla violazione dell'art. 1 Prot. add. Cedu si aggiunge una violazione dell'art. 6 § 1 Cedu per l'eccessiva durata del procedimento, l'assenza di un'udienza pubblica e la carenza delle motivazioni.

  

j) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

Numerose decisioni depositate nel mese di gennaio 2015 hanno avuto ad oggetto il sindacato di conformità rispetto al parametro sancito dall'art. 4 Prot. n. 7, con particolare riferimento alla possibile lesione del divieto di bis in idem processuale in ipotesi di duplicazione del procedimento sanzionatorio tributario nelle sedi penale e amministrativa. Si segnalano, al riguardo, le decisioni del 6 gennaio 2015 nei casi Heinänen c. Finlandia e VP-Kuljetus Oy e altri c. Finlandia, le decisioni del 13 gennaio 2015 nei casi Abdulrazagh c. Svezia, Ask c. Svezia, De Los Angeles Abenza c. Svezia, Hellborg c. Svezia, Larsson c. Svezia e Svensson c. Svezia, nonché le decisioni del 27 gennaio 2015 nei casi Alasippola H.R. c. Finlandia e Alasippola R. c. Finlandia.

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 gennaio 2015, Elberte c. Lettonia

In seguito alla morte del marito della ricorrente, veniva disposto l'esame autoptico, nel corso del quale un tessuto corporeo era asportato dal cadavere per essere spedito a un'azienda farmaceutica tedesca, che lo utilizzava per realizzare un impianto biologico, seguendo le previsioni di un accordo di cooperazione tra Stati. Conclusa l'autopsia, la salma era restituita ai familiari, che notavano come le gambe del defunto fossero legate l'una all'altra. La ricorrente apprendeva della rimozione del tessuto soltanto due anni dopo i fatti, nel corso di una indagine penale avente ad oggetto plurimi episodi di rimozione di organi e tessuti corporei da cadaveri fuori dei casi consentiti dalla legge. Le indagini, tuttavia, non consentivano la contestazione dei fatti, visto il decorso del termine di prescrizione. La Corte riconosce la violazione del parametro di cui all'art. 8 Cedu, non essendo state le competenti autorità in grado di garantire il rispetto di condizioni (legali e di fatto) minime, tali da consentire una libera espressione del consenso alla rimozione di un tessuto dalla salma del defunto marito, difettando la prova di una specifica manifestazione di volontà in tal senso ad opera del de cuius, così operando un'intromissione indebita e arbitraria nella sfera di vita privata della ricorrente. (Enrico Maria Mancuso)

  

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 13 gennaio 2015, UÄŸur c. Turchia

Due giovani, minorenni all'epoca dei fatti, trascorrevano la notte presso l'abitazione della propria zia. In piena notte, udito uno colpo d'arma da fuoco, uscivano di casa e rinvenivano un vicino di casa ferito. Con l'aiuto di altre persone del vicinato, accorse per rendersi conto dell'accaduto, trasportavano il ferito all'ospedale, dove in seguito sarebbe deceduto. Mentre si trovavano nel nosocomio, erano raggiunti da agenti di polizia, che li conducevano alla stazione di polizia più vicina per sentirli in veste di persone informate sui fatti. Nel frattempo, era già iniziata a circolare la voce del coinvolgimento della polizia nel conflitto a fuoco. Venivano, quindi, trattenuti presso la stazione di polizia per l'intera notte e, il giorno seguente, erano sottoposti a interrogatorio senza la presenza di un difensore. In sede di ricorso, affermano di esser stati in quell'occasione maltrattatati da parte degli agenti operanti, affinché rendessero dichiarazioni autoincriminanti. La Corte di Strasburgo afferma la violazione dell'art. 3 Cedu, in relazione al trattamento subito, sotto il profilo della mancanza di una completa indagine ad opera delle competenti autorità investite della vicenda in seguito alla liberazione dei ricorrenti. È, inoltre, riconosciuta la lesione del diritto a non essere privati della libertà personale in mancanza di un valido titolo restrittivo, in ossequio al parametro di cui all'art. 5 Cedu, essendo stati i ricorrenti condotti presso la stazione di polizia in veste di possibili testimoni e ivi trattenuti per essere in seguito interrogati, senza che un addebito fosse stato formalizzato nei loro confronti. (Enrico Maria Mancuso)

  

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 gennaio 2015, Cleve c. Germania

A seguito della separazione dalla moglie, il ricorrente perdeva la custodia della figlia appena nata, che veniva in seguito affidata a una casa-famiglia. Trascorsi dodici anni, la madre della giovane depositava una denuncia ai danni dell'ex marito, accusandolo di aver abusato della figlia sin da quando costei aveva raggiunto l'età di quattro anni. La giovane chiedeva di rinviare l'audizione per più di un anno, quando decideva di rendere una deposizione - reputata affidabile da uno psicologo all'uopo nominato - nel corso della quale accusava il padre di ben quindici episodi di violenza. Il ricorrente veniva, quindi, sottoposto a custodia preventiva per dodici giorni. Il procedimento che ne seguiva si concludeva con l'assoluzione dalle accuse elevate per insufficienza di prove, ponendo a carico dello Stato le spese processuali e liquidando una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. La Corte, in motivazione, reputava non concludenti le dichiarazioni della minore, con particolare riguardo alla strutturazione delle accuse.  Sottolineava, inoltre, che il nucleo materiale degli eventi descritti nelle imputazioni era fondato su una base fattuale concreta, vale a dire i reiterati assalti sessuali posti in essere dal ricorrente sulla figlia nella sua automobile. La decisione passava in cosa giudicata e il ricorrente decideva di appellarsi alla Corte costituzionale federale (BVG) per veder riconosciuta la lesione del proprio diritto costituzionale al giusto processo e alla tutela della propria dignità. La Corte costituzionale dichiarava il ricorso inammissibile. Il ricorrente chiede alla Corte europea di affermare la violazione del parametro dell'equo processo, sotto il profilo del diritto a esser presunto innocente anche quando il provvedimento liberatorio sia pronunciato per l'insufficienza delle prove sottoposte allo scrutinio del giudice. La Corte di Strasburgo accoglie il ricorso sottolineando come non sia mai consentito evocare il sospetto della colpevolezza, sia pure in seno a una sentenza assolutoria per insufficienza di prove, ancorché gli elementi fattuali possano consentire un'ipotetica ricostruzione accusatoria. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 15 gennaio 2015, Rummi c. Estonia

La ricorrente è la vedova di un esperto geologo, accusato di aver cercato di truffare l'autorità giudiziaria che lo aveva incaricato di valutare i metalli preziosi nascosti nei rifiuti da alcuni trafficanti e diretti al mercato russo. In particolare, a seguito di una prima consulenza, ove si affermava che il valore dei metalli oggetto di nascondimento si attestasse al di sopra della soglia di tutela penale, l'esperto incaricato veniva contattato da un terzo soggetto, interessato alla vicenda, che chiedeva di rendere una seconda opinione sul punto. La nuova relazione tecnica predisposta indicava un valore inferiore alla soglia penale. Il consulente veniva, quindi, arrestato con l'accusa di aver tentato di truffare l'autorità investigativa; nel corso della perquisizione condotta presso il suo ufficio, venivano sequestrati ingenti quantitativi di metalli preziosi. Il giorno successivo all'arresto, l'accusato si suicidava in carcere. Certificata la morte, agli atti veniva allegata una relazione di polizia che descriveva la condotta di falsità in perizia e tentata truffa. I metalli preziosi rinvenuti venivano in un primo momento tenuti in sequestro e, vista la dubbia riconducibilità all'imputato, anche in ragione del valore ampiamente discrepante rispetto alle capacità di reddito, venivano confiscati. La ricorrente, legittima erede dell'imputato, impugnava il provvedimento di confisca, chiedendo la restituzione dei beni. La corte territoriale rigettava l'appello, sottolineando come l'erede del soggetto cui i beni erano stati confiscati non possa esser considerata parte del procedimento. La ricorrente lamenta la violazione del diritto a un processo equo, essendole stata preclusa la possibilità di partecipare a un giudizio vertente proprio sulla titolarità di beni che, in mancanza del provvedimento ablatorio, le sarebbero pervenuti in successione. La Corte afferma la violazione del parametro invocato dalla ricorrente, sottolineando, anzitutto, come il procedimento di confisca si fosse basato su due semplici relazioni di polizia. Si sottolinea, inoltre, come la corte territoriale avesse omesso di motivare circa le ragioni per cui la ricorrente non avrebbe avuto diritto al rimedio invocato, da considerarsi a tutti gli effetti sufficiente ed effettivo. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 15 gennaio 2015, Dragojević c. Croazia

Il caso riguarda un marinaio in servizio su un corriere oceanico, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio. A seguito dell'attività investigativa, che veniva condotta mediante il ricorso a tecniche di sorveglianza telefonica continuativa e segreta autorizzate dal giudice su richiesta dell'inquirente, veniva iniziato un procedimento penale, che si concludeva con la condanna a nove anni di reclusione per le fattispecie menzionate. La condanna diveniva presto definitiva e il ricorrente presentava un ricorso alla Corte costituzionale per far valere la violazione del proprio diritto all'equo processo e al rispetto della vita privata; il ricorso era dichiarato inammissibile. Innanzi alla Corte europea il ricorrente lamenta la violazione del diritto al processo equo, sotto il duplice profilo della mancanza d'imparzialità del giudice che lo aveva condannato in prima istanza, poiché uno dei componenti del collegio aveva già analizzato il caso in una fase precedente, avendo deliberato la proroga della custodia cautelare dell'accusato nella fase delle indagini preliminari, nonché del ricorso ai metodi di sorveglianza telefonica continui, non giustificati sulla base di sufficienti indizi e sulla impossibilità di ottenere altrimenti la prova delle fattispecie in contestazione. Con riferimento alla prima doglianza, la Corte nega la violazione dell'art. 6 Cedu, rilevando come il mero fatto che un giudice componente del collegio avesse in passato deliberato la semplice estensione della custodia cautelare non ponga alcun rischio di pregiudizio per l'imparzialità del giudice. Quanto all'uso della sorveglianza telefonica continua, si osserva come il ricorrente non abbia mai messo in dubbio l'attendibilità delle informazioni ottenute per quel tramite, limitandosi a criticare l'utilizzo formale di tale prova nel processo. Rileva, poi, come il ricorrente fosse stato messo in condizione di sottoporre a critica il contenuto della prova ottenuta, che pure non aveva da sola fondato la decisione di colpevolezza. A fronte del rigetto del ricorso sub art. 6 Cedu, la Corte europea afferma la violazione del diritto sancito dall'art. 8 Cedu, poiché la sorveglianza continua dell'utenza telefonica del ricorrente era stata autorizzata dal giudice senza far riferimento alcuno agli elementi di fatto che avrebbero dovuto riempire di contenuto le ragioni dell'interferenza nella vita privata, e particolarmente nella libertà della corrispondenza, ponendo in tal modo uno strumento di salvaguardia contro i possibili abusi. (Enrico Maria Mancuso)

  

C. eur. dir. uomo, sez. II, 20 gennaio 2015, Mesut Yurtsever e altri c. Turchia

I ricorrenti sono tredici cittadini turchi di etnia curda detenuti presso la prigione di TekirdaÄŸ, i quali - in varie occasioni, nel 2007 - richiedono di poter leggere alcuni numeri dell'Azadiya Welat, un quotidiano edito in lingua curda e liberamente venduto in Turchia. La education committe dell'istituto penitenziario, tuttavia, respinge sistematicamente le richieste dei detenuti, vietando che tale giornale venga introdotto all'interno della prigione. La decisione viene motivata sostenendo che, non essendo il personale dell'istituto penitenziario in grado di capire o tradurre la lingua curda, non è possibile stabilire se il contenuto della pubblicazione sia o meno osceno, sovversivo o comunque pericoloso e, dunque, vietato ai sensi dell'art. 62 § 3 della legge penitenziaria turca. Esperiti senza successo tutti i ricorsi interni, i ricorrenti adiscono la Corte di Strasburgo, lamentando una violazione dell'art. 10 Cedu da parte delle autorità penitenziarie turche, le quali avrebbero ingiustamente limitato la loro libertà di ricevere informazioni.

La Corte europea, in primo luogo, rammenta come i detenuti - con le dovute limitazioni alla libertà personale di cui all'art. 5 Cedu - continuino a godere di tutti i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione, ivi incluso il diritto alla libertà d'espressione, il quale comprende altresì il diritto a ricevere informazioni (al riguardo v. anche sent. 11 dicembre 2013, Yankov c. Bulgarie e sent. 20 settembre 2007, Tepkan e altri c. Turchia).

Tale diritto viene sicuramente limitato dall'art. 62 § 3 della legge penitenziaria turca applicato dalla education committe della prigione di TekirdaÄŸ; una limitazione, però, che - a parere della Corte di Strasburgo - costituisce un'ingerenza lecita nel diritto di libertà di cui all'art. 10 Cedu, in quanto prevista da una disposizione legislative (rispettosa dei requisiti di accessibilità e prevedibilità di cui all'art. 7 Cedu) e necessaria in una società democratica al fine di tutelare, tra l'altro, la sicurezza, la difesa dell'ordine pubblico e la morale. Infatti l'imposizione del divieto di introdurre pubblicazioni è ammessa dall'art. 62 della legge penitenziaria turca solo quando esse siano oscene o tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'istituto penitenziario.

I giudici di Strasburgo, tuttavia, osservano come il provvedimento con cui le autorità turche vietarono l'introduzione in carcere di quel quotidiano fosse fondato e motivato non già sulla base di una (almeno potenziale) pericolosità dello stesso, bensì sulla mera incapacità degli operanti dell'istituto penitenziario di comprenderne il contenuto. Non essendo stata possibile alcuna valutazione da parte delle autorità turche sul contenuto delle pubblicazioni, esse risultano essere state vietate solamente perché scritte in lingua curda. Da ciò l'assenza di una base legale all'ingerenza statale nella libertà di ricevere informazioni da parte dei detenuti e, dunque, la violazione dell'art. 10 Cedu, riscontrata dalla Corte europea nella sentenza in esame. (Stefano Finocchiaro)

  

C. eur. dir. uomo, grande camera, 27 gennaio 2015, Rohlena c. Repubblica Ceca

Il ricorrente è un cittadino ceco che - regolarmente, tra il 2000 e il 2006 - oltre a sperperare il patrimonio familiare e percuotere i figli, maltratta la moglie (tra l'altro, insultandola, colpendola alla testa, prendendola a calci, gettandola dalle scale e tentando di strangolarla). Viene condannato dalle autorità giurisdizionali ceche, che qualificano tali ripetute condotte come violazione dell'art. 215a Criminal Code (abusing a person living under the same roof), introdotto nell'ordinamento ceco solo nel giugno del 2004. Il condannato - esperiti tutti i ricorsi interni - adisce la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell'art. 7 Cedu: sostiene che sia stata operata a suo danno un'illegittima applicazione della norma incriminatrice anche a fatti da lui commessi prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, in un momento in cui le condotte da lui poste in essere sarebbero state qualificabili come mere regulatory offences.

Il ricorso viene rigettato per infondatezza. La Corte di Strasburgo, anzitutto, rileva come il reato di abusing a person living under the same roof sia qualificato, nell'ordinamento ceco come continuous offence; il che comporta l'applicabilità della legge in vigore al momento in cui è tenuto l'ultimo degli atti violenti posti in essere. È compito esclusivo delle Corti nazionali - si afferma nella sentenza - valutare in quale momento il reato debba ritenersi commesso; la Corte europea è chiamata ad accertare se la valutazione discrezionale operata nell'ordinamento dello Stato membro sia contenuta in una "legge" che - anche per come interpretata dalla giurisprudenza - risponda a requisiti di accessibilità e prevedibilità. In relazione a questo secondo aspetto, quello della ben nota foreseeability (da intendersi come conoscibilità ex ante delle conseguenze derivanti dal compimento di una determinata condotta), la Corte europea opera una duplice considerazione: i) le condotte del ricorrente costituivano già reato prima del 2004, e sarebbero state punibili ai sensi degli artt. 197a o 221 § 1 Criminal Code; ii) la regula iuris secondo cui, in presenza di continuous offences, il reato si considera commesso nel momento in cui viene tenuta l'ultima condotta rilevante è prevista dalla legge e pacificamente accolta dalla giurisprudenza ceca.

Il ricorrente avrebbe quindi dovuto e potuto sapere che le sue condotte erano sanzionabili penalmente e che, continuando a tenere i medesimi comportamenti anche in epoca successiva all'introduzione dell'art. 215a nel giugno 2004, avrebbe potuto essere punito sulla base di quella nuova disposizione.

La Corte di Strasburgo procede, dunque, ad esaminare se l'art. 7 Cedu sia stato violato sotto il profilo del divieto di applicazione retroattiva in malam partem della legge penale. Anche su questo fronte, tuttavia, le censure mosse dal ricorrente appaiono infondate: se ai fatti commessi prima del 2004 si fossero applicate le norme allora vigenti (artt. 197a o 221 § 1), questi avrebbe potuto subire un trattamento sanzionatorio addirittura più grave di quello a lui inflitto sulla base della nuova disposizione (art. 215a), la quale - in sintesi - contiene una disciplina "conoscibile" e più favorevole. (Stefano Finocchiaro)

 

C. eur. dir. uomo, sez. VI, 27 gennaio 2015, Neshkov e altri c. Bulgaria

La pronuncia - una nuova sentenza pilota in materia di sovraffollamento carcerario - ha origine dal ricorso di quattro cittadini bulgari che lamentano la violazione dell'art. 3 Cedu, a causa delle inumane e degradanti condizioni di detenzione subite in varie carceri bulgare, e dell'art. 13 Cedu, per l'assenza di effettivi rimedi preventivi e compensatori.

I ricorrenti trascorrono vari periodi di tempo in diverse prigioni bulgare, tra cui quella di Burgas, di Stara Zagora e di Varna (quest'ultima già all'attenzione del Committee for the Prevention of Torture che, nel 2010, ne denunciò la condizione di grave sovraffollamento), nelle quali - oltre a limitatissimi spazi a disposizione di ciascun detenuto (in alcuni casi, circa 2 metri quadri) - si riscontrano pessime situazioni igieniche, carenza di assistenza medica adeguata e mancanza di accesso ai bagni, con conseguente necessità di servirsi di secchielli nella cella condivisa con altri detenuti. La Corte europea - in linea con la propria giurisprudenza - osserva come tali condizioni di detenzione, ammontando a trattamenti inumani e degradanti, costituiscano una violazione dell'art. 3 Cedu. I giudici di Strasburgo, inoltre, constatano come la possibilità di ottenere rimedi compensatori per tali trattamenti inumani sia condizionata alla dimostrazione dell'illegittimità delle azioni poste in essere dalle autorità nazionali. Di conseguenza, le Corti interne, nella maggioranza dei casi sottoposti al loro esame, non prendono in considerazione i principi fondamentali in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti, ma solamente la legislazione interna (peraltro interpretata in senso restrittivo), giungendo a riconoscere una compensazione solo nel 30% circa dei casi. Inoltre, il rimedio consistente nel trasferimento del detenuto ad altro istituto non viene considerato dalla Corte europea quale effective remedy in quanto, da un lato, è affidato alla discrezionalità delle autorità statali e, dall'altro, tutte le carceri bulgare - ad eccezione di due istituti minorili e una prigione femminile - presentano simili problemi di sovraffollamento. Per questi motivi, viene riscontrata anche la violazione dell'art. 13 Cedu, data l'assenza sia di rimedi preventivi contro le violazioni dell'art 3 Cedu nei confronti dei detenuti (ossia idonei a far cessare le violazioni in corso), sia di rimedi compensatori (nei casi di violazione già realizzata).

La Corte europea constata come le violazioni riscontrate non siano casi isolati, bensì s'inseriscano all'interno di un diffuso malfunzionamento del sistema penitenziario bulgaro e di una generale insufficienza di garanzie a presidio dei diritti fondamentali dei detenuti: oltre 20 casi analoghi risultano già decisi dalla Corte di Strasburgo, corrispondenti ad altrettante violazioni delle disposizioni convenzionali; e circa altri 40 ricorsi relativi alle condizioni di detenzione in Bulgaria risultano pendenti.

Il problema del sistema carcerario bulgaro - conclude la Corte europea - dà evidentemente luogo ad una violazione sistematica dell'art. 3 Cedu, il che induce i giudici di Strasburgo a ricorrere alla procedura della sentenza pilota, ben nota al nostro ordinamento (cfr. sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, in questa Rivista con nota di F. Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, 9 gennaio 2013).

Nella sentenza, la Corte europea afferma come il proprio compito non possa essere quello di indicare le specifiche misure che lo Stato deve adottare in concreto, le quali rimangono affidate alla valutazione discrezionale delle autorità bulgare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Ciononostante, la Corte europea non si esime dal fornire alcune indicazioni in questo senso, affermando come l'unica via per far fronte alla situazione vigente sia quella di effettuare sostanziali ristrutturazioni degli istituti esistenti ovvero di costruirne di nuovi. Quanto all'altrettanto sistematico problema relativo all'assenza di rimedi effettivi, i giudici di Strasburgo stabiliscono un termine di 18 mesi - decorrenti dal giorno in cui la sentenza diviene definitiva - per operare specifici interventi legislativi volti a permettere ad ogni persona che si trovi nelle condizioni dei ricorrenti di ottenere dalle autorità nazionali effettivi rimedi preventivi e compensatori, adeguati alle loro specifiche situazioni. (Stefano Finocchiaro)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina

Nel corso di un'indagine per l'omicidio di un adolescente, ripetutamente accoltellato da chi lo aveva rapito e segregato per alcuni giorni, veniva disposto l'arresto del ricorrente, che ben conosceva la vittima. Nell'abitazione dell'accusato erano rinvenute diverse armi da taglio. Il ricorrente veniva, quindi, condotto presso la stazione di polizia, dove nominava un difensore di fiducia. Si sottoponeva a interrogatorio il giorno successivo, in assenza del difensore, confessando l'omicidio. In seguito, nel corso di un nuovo interrogatorio condotto in presenza del difensore, l'accusato ribadiva le dichiarazioni contra se rese nel precedente interrogatorio e forniva ulteriori dettagli, acconsentendo a un sopralluogo sulla scena del crimine. Soltanto in seguito, nel corso del processo, l'accusato mutava versione dei fatti, affermando di esser stato sottoposto a pressioni psicologiche e maltrattamenti per rendere la confessione. A fronte di un primo referto medico negativo, un secondo referto prodotto in giudizio testimoniava la frattura di tre costole. A conclusione del giudizio di prime cure, il ricorrente veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione; la condanna veniva confermata in appello e innanzi la corte di legittimità. In tutti i gradi di giudizio, le allegazioni dei maltrattamenti subiti venivano rigettate, in quanto prive di un adeguato supporto probatorio. La Corte europea, dopo aver puntigliosamente ripercorso lo sviluppo del procedimento penale, rigetta il ricorso presentato per far valere la violazione dell'art. 3 Cedu sotto il profilo sostanziale, affermando l'assoluta mancanza di una prova sufficiente a dimostrare i fatti allegati. Afferma, di contro, la violazione - sempre rilevante a norma dell'art. 3 Cedu - del diritto a ottenere un'indagine effettiva ed efficace, volta a individuare i presunti autori dei trattamenti degradanti subiti. Anche il diritto di accedere al difensore in occasione dell'interrogatorio è oggetto di doglianza reputata meritevole di accoglimento, per la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, dovendosi considerare ingiustificata la restrizione di tale diritto in occasione del compimento di un atto nel corso del quale è assunta una scelta fondamentale per l'esercizio del diritto autodifensivo, qual è la scelta di rendere piena confessione dei fatti. (Enrico Maria Mancuso)