ISSN 2039-1676


10 dicembre 2013 |

Monitoraggio Corte Edu Settembre 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

Prosegue il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento - segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Paola Concolino, Andrea Giudici, Francesco Mazzacuva ed Elisabetta Tiani. L'introduzione è a firma di Paola Concolino per quanto riguarda gli art. 5 e 6 Cedu, mentre si deve a Francesco Mazzacuva la parte relativa agli art. 2, 3 e 10 Cedu, all'art. 3 Prot. add. Cedu ed all'art. 2 Prot. n. 4 Cedu.

 

SOMMARIO

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 10 Cedu

f) Art. 3 Prot. add. Cedu

g) Art. 2 Prot. n. 4 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione


a) Art. 2 Cedu

 

Nel mese di settembre 2013, si registrano tre pronunce rilevanti in tema di diritto alla vita nelle quali, in particolare, sono state accertate violazioni degli obblighi positivi di tipo procedurale che derivano dall'art. 2 Cedu, ossia dei doveri di indagini effettive che gravano sulle autorità giudiziarie nazionali rispetto alle ipotesi di omicidio o suicidio.

Tale forma di inadempimento è stata riscontrata, anzitutto, nelle sent. 3 settembre 2013, CadiroÄŸlu c. Turchia, e 17 settembre 2013, Przemyk c. Polonia, entrambe scaturite da ricorsi nei quali si lamentava la responsabilità di agenti di pubblica sicurezza per i decessi di privati cittadini. In tali pronunce, la Corte europea si è limitata a rilevare una violazione procedurale derivata, rispettivamente, dall'ineffettività delle indagini svolte e dall'eccessiva lunghezza del giudizio di merito (terminato con un proscioglimento per prescrizione), ritenendo di non possedere gli elementi necessari per formulare una valutazione di responsabilità anche sotto il profilo "sostanziale".

Una violazione procedurale è stata rilevata, altresì, nella sent. 3 settembre 2013, Durdu c. Turchia, anche se per una differente ragione, ossia in relazione al difetto di imparzialità dell'organo chiamato a giudicare (in quanto appartenente alla gerarchia militare) sul presunto suicidio di un giovane militare.

 

b) Art. 3 Cedu

 

Il tema degli obblighi positivi di tutela, come di consueto, si ripropone anche sul terreno del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 Cedu. Nel mese di settembre 2013, peraltro, a diverse violazioni rilevate esclusivamente sul piano procedurale, si aggiungono pronunce in cui la Corte europea si è spinta sino a dichiarare violato anche il profilo sostanziale, ossia a giudicare nel merito l'operato della pubblica autorità.

Al primo ordine di ipotesi appartengono, in particolare, la sent. 3 settembre 2013, Athan c. Turchia, in cui è stata rilevata l'inadeguatezza delle indagini svolte su di un caso di presunto uso eccessivo della forza nelle fasi di arresto, e la sent. 17 settembre 2013, Amine Güzel c. Turchia (per una sintesi, v. infra), nella quale altrettanto insufficiente è stata ritenuta l'inchiesta relativa a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu che il ricorrente denunciava essere avvenuti durante il periodo di esecuzione della pena detentiva.

Quest'ultima pronuncia, peraltro, merita specifica considerazione poiché la Corte europea ha ritenuto di poter rilevare tale inadempimento procedurale pur essendo il procedimento penale interno ancora pendente, così distinguendo la portata del requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni in relazione alla tipologia di violazione (la doglianza relativa al profilo sostanziale della disposizione, infatti, è stata dichiarata inammissibile proprio per tale motivo).

La Corte europea ha poi avuto modo di confermare che indagini effettive devono essere svolte anche a fronte di presunti trattamenti inumani perpetrati da altri soggetti privati nella sent. 24 settembre 2013, N.A. c. Repubblica di Moldavia (in cui peraltro, ancora una volta, il reato di violenza sessuale è stato considerato alla stregua di un atto contrario all'art. 3 Cedu).

Come anticipato, si registrano anche casi in cui la Corte europea, oltre che esprimersi sul profilo procedurale, è entrata nel merito della valutazione delle condotte commesse da agenti pubblici e delle quali è stata lamentata la contrarietà all'art. 3 Cedu. In particolare, nella sent. 24 settembre 2013, Dembele c. Svizzera, l'uso della forza seguito ad un controllo dei documenti è stato giudicato sproporzionato e integrante, pertanto, una violazione del profilo "sostanziale" della disposizione mentre, al contrario, il requisito della proporzione è stato ritenuto sussistente nella sent. 26 settembre 2013, Fernandez Kerr c. Belgio.

Nel periodo in esame, inoltre, si segnalano anche alcune pronunce in cui la Corte europea ha ribadito che l'espulsione verso un Paese in cui il soggetto può essere esposto al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti, fa sorgere una responsabilità dello Stato espellente (conclusione che merita considerazione anche quando affermata in ipotesi in cui l'espulsione, piuttosto che una sanzione penale, rappresenta la conseguenza del rigetto della procedura di asilo). In particolare, si segnalano le sent. 5 settembre 2013, I. c. Svezia e K.A.B. c. Svezia (con dispositivi opposti, vista la diversa probabilità in concreto di sottoposizione a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu per i ricorrenti), nonché la sent. 19 settembre 2013, R.J. c. Francia, in cui si afferma come, anche in caso di dubbio circa la possibilità di trattamenti inumani e degradanti, le autorità nazionali non possano procedere ad espellere il richiedente asilo.

Come di consueto, infine, diverse sentenze riscontrano una violazione dell'art. 3 Cedu derivata dalle condizioni di esecuzione della pena carceraria e, in particolare, dallo stato di sovraffollamento di determinati istituti penitenziari: appartengono a questo filone le sent. 17 settembre 2013, Olariu c. Romania; 24 settembre 2013, Epistatu c. Romania e Hadade c. Romania; 26 settembre 2013, Vitkovskiy c. Ucraina (in cui viene rilevata una violazione delle disposizione anche in relazione alle violenze subite in sede di interrogatorio).

 

c) Art. 5 Cedu

 

Con riferimento alla tutela della libertà personale, nella sent. 10 settembre 2013, Fatma Akaltun Firat c. Turchia (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ha rilevato l'incompatibilità con l'art. 5 Cedu della condotta di un agente di polizia consistita nell'avere trattenuto forzosamente per circa un'ora la ricorrente, in assenza di qualsiasi indizio di reità.

Ancora in materia di arbitrarietà della detenzione, è opportuno segnalare la sent. 19 settembre 2013, H.W. c. Germania (per una sintesi, v. infra): i giudici di Strasburgo hanno affermato l'illegittimità della detenzione del ricorrente nel periodo, di circa un mese, intercorrente tra la scadenza del termine massimo di durata della misura di sicurezza, fissato dall'ordinamento tedesco a due anni, e il giudizio di revisione della misura stessa che accertava la necessità di permanenza dello stato detentivo. In proposito, la Corte europea ha, inoltre, escluso la legittimità della decisione di conferma della misura, perché fondata su una perizia psichiatrica del ricorrente relativa ad un procedimento risalente nel tempo (circa tredici anni prima) e quindi non più rilevante.

Inoltre, con la sent. 19 settembre 2013, Velinov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ha rilevato l'illegittimità della detenzione del ricorrente in esecuzione di una pena pecuniaria convertita in pena detentiva, nonostante il ricorrente avesse pagato la multa. La sentenza ha evidenziato la necessità che lo Stato, in forza dell'importanza del diritto alla libertà dei cittadini, adotti tutte le misure necessarie, nella specie predisponendo un efficace sistema di registrazione del pagamento delle multe giudiziarie, al fine di impedire l'ingiusta limitazione di tale diritto.

Infine, nella sent. 26 settembre 2013, Kvashko c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), i giudici di Strasburgo hanno ribadito l'arbitrarietà delle misure detentive amministrative sistematicamente e strumentalmente impiegate a fini investigativi, eludendo tutte le garanzie che l'ordinamento nazionale e la Cedu impongono in materia di limitazione della libertà personale dell'indagato. Nella medesima pronuncia è stata affermata l'irragionevolezza di un termine di cinque giorni dall'arresto, prima di un intervento del giudice che ne accerti la legittimità.

 

d) Art. 6 Cedu

 

Sul tema dell'equità processuale, la sent. 3 settembre 2013, Konak c. Turchia, ha confermato il consolidato orientamento, originatosi con la pronuncia 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia, in base al quale è incompatibile con la Cedu la preclusione dell'accesso all'assistenza legale nei momenti immediatamente successivi all'arresto, violazione sistemica nell'ordinamento turco: l'assenza di un difensore sin dall'arresto di polizia pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa dell'imputato giacché la pubblica accusa prosegue l'attività investigativa senza coinvolgere il difensore in tutti quegli atti d'indagine nei quali la sua presenza sarebbe necessaria, primo fra tutti l'interrogatorio dell'imputato.

Ancora in materia di equità processuale si segnala la sent. 24 settembre 2013, Sardón Alvira c. Spagna (per una sintesi, v. infra): i giudici di Strasburgo hanno escluso l'applicabilità al responsabile civile delle specifiche forme di tutela contemplate dal comma 3 dell'art. 6 Cedu precipuamente dettate per la disciplina del processo penale, perché il responsabile civile rimane, anche all'interno del processo penale, titolare di un'obbligazione civile. Sono, in ogni caso, applicabili anche al responsabile civile le generali garanzie di equità processuale di cui al primo comma della stessa norma, destinate indifferentemente alla disciplina sia del processo penale sia del processo civile.

Infine, sempre sul versante dell'equità processuale, è opportuno ricordare la sent. 17 settembre 2013, Brzuszczynski c. Polonia (per una sintesi, v. infra), con particolare riferimento al diritto dell'imputato di interrogare i testi a carico. La Corte europea ha affermato che l'utilizzo di dichiarazioni etero-accusatorie precedentemente rese dal coimputato, poi deceduto, e determinanti ai fini di una sentenza di condanna, non costituisca una violazione della Cedu ove siano adottate, in concreto, cautele idonee a controbilanciare la limitazione del diritto di difesa, incluse tutte le misure necessarie ad una valutazione equa e corretta sull'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate.

 

e) Art. 10 Cedu

 

Quanto alla libertà di espressione tutelata dall'art. 10 Cedu, si devono segnalare due sentenze nelle quali si manifesta la duplice incidenza della giurisprudenza della Corte europea sul tema del rapporto tra diritto di cronaca e repressione penale della diffamazione.

Nella sent. 17 settembre 2013, Welsh e Silva Canha c. Portogallo, anzitutto, si è manifestato il sindacato dei giudici di Strasburgo sulla correttezza del bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dell'onore, essendo stata dichiarata illegittima la condanna dei ricorrenti in ragione della prevalenza del primo interesse. In secondo luogo, nella sent. 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia, la Corte europea ha condannato lo Stato italiano ribadendo l'affermazione secondo la quale, anche nei casi di effettivo superamento dei limiti del diritto di cronaca (e, quindi, di legittimità della condanna), la pena detentiva deve ritenersi in via di principio sproporzionata (su cui v. Giudici A., Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU, in questa Rivista, 26 settembre 2013, e Melzi d'Eril C., La Corte Europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti, in questa Rivista, 12 novembre 2013).

 

f) Art. 3 Prot. add. Cedu

 

Con la sent. 17 settembre 2013, Söyler c. Turchia, la Corte europea ribadisce un orientamento che oramai si è consolidato in epoca recente ed in base al quale la privazione del diritto di voto come conseguenza di una condanna penale è illegittima se caratterizzata da un'applicazione automatica e non giustificata da uno specifico nesso funzionale tra sanzione e reato commesso (per un approfondimento su tale profilo, cfr. Zirulia S., La privazione del diritto di elettorato attivo a seguito di condanna penale, sullo sfondo dei rapporti tra Convenzione edu e Costituzioni degli Stati contraenti: crisi del modello della "norma interposta"?, in questa Rivista, 15 settembre 2013).

 

g) Art. 2 Prot. n. 4 Cedu

 

Le citate conclusioni raggiunte in tema di privazione del diritto di voto, peraltro, valgono anche con riferimento alla diversa sanzione accessoria del divieto di espatrio successivo all'esecuzione di una pena detentiva. Con la sent. 3 settembre 2013, Milen Kostov c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra), infatti, la Corte di Strasburgo ha ribadito che anche questa misura deve essere giustificata da specifiche esigenze legate al tipo di reato commesso e che l'applicazione automatica ed indiscriminata della stessa (anche in via temporanea) costituisce una violazione della libertà di movimento di cui all'art. 2 Prot. n 4 Cedu.

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 3 settembre 2013, Milen Kostov c. Bulgaria

Il ricorrente, Milen Kostov, è un cittadino di nazionalità bulgara e greca che vive a Varna (Bulgaria). Rilasciato nel 2003 dopo aver scontato una pena detentiva di due anni in esecuzione di una sentenza di condanna, nel settembre 2005 egli scopriva di non poter ottenere il passaporto per l'espatrio in quanto non risultava ancora decorso il termine per la riabilitazione. Il sig. Kostov adisce quindi la Corte europea, lamentando che il provvedimento restrittivo non ha tenuto conto delle sue condizioni personali - come i suoi frequenti viaggi in Bulgaria, la sua cittadinanza greca e il suo permesso di soggiorno permanente in Germania - e deve pertanto ritenersi contrastante con la libertà di lasciare proprio Paese sancita dall'art. 2 Prot. 4 Cedu, da solo ed in combinato disposto con l'art. 13 Cedu, a causa della carenza di un rimedio giudiziale effettivo avverso il provvedimento dell'Autorità di polizia a carattere discrezionale.

La Corte europea, richiamando i numerosi analoghi precedenti in materia, precisa che le misure restrittive alla libertà di circolazione possono essere imposte solo allorché necessarie e proporzionate alle esigenze in concreto emergenti. L'applicazione automatica di una misura restrittiva quale quella adottata nel caso di specie, unitamente alla mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo sul carattere discrezionale dell'imposizione della misura, viola il diritto sancito dall'art. 2 Prot. n. 4 Cedu, da solo e in combinato disposto con l'art. 13 Cedu. (Elisabetta Tiani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 10 settembre 2013, Fatma Akaltun Firat c. Turchia

La ricorrente, infermiera e membro esecutivo del sindacato dei lavoratori pubblici, distribuisce ai colleghi di reparto alcuni volantini, pubblicati dal sindacato, aventi ad oggetto l'invito alle celebrazioni della festa internazionale dei lavoratori. Un agente di polizia, il quale presta il suo servizio nella stessa struttura sanitaria, strappa i volantini della ricorrente e la conduce, afferrandola con forza per un braccio, in una stanza dell'ospedale utilizzata a fini di polizia, nella quale trattiene la ricorrente per circa un'ora, fino all'arrivo dei suoi avvocati. Nonostante le istanze della ricorrente, i giudici locali non intendono avviare un procedimento contro l'agente di polizia, affermando la legittimità delle sue azioni in quanto la ricorrente aveva svolto l'attività di distribuzione dei volantini durante l'orario di lavoro e in assenza di un'autorizzazione dell'ospedale.

In primo luogo, la Corte europea, stante il principio di autonomia del diritto convenzionale rispetto alla legge nazionale, afferma che la detenzione della ricorrente ha costituito una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 Cedu, essendo irrilevante, al riguardo, che i giudici locali abbiamo escluso che si sia trattato di un arresto: determinante, in proposito, è il connotato della coercizione, ravvisabile nel fatto che non è stato consentito alla ricorrente di lasciare la stanza sino all'arrivo dei suoi avvocati.

La Corte di Strasburgo afferma, inoltre, la sussistenza di una violazione dell'art. 5 Cedu nel caso di specie, in quanto la ricorrente è stata soggetta ad un privazione della libertà personale al di fuori delle ipotesi tassativamente individuate all'art. 5 comma 1 Cedu. La condotta della ricorrente, infatti, per quanto deprecabile sul piano disciplinare, non era penalmente rilevante e, dunque, inidonea a giustificare una privazione della libertà personale.

Infine, la Corte europea ha affermato la violazione della libertà di associazione della ricorrente con riferimento all'art. 11 Cedu. L'attività di distribuzione dei volantini è stata interrotta nonostante l'inesistenza di una legge nazionale che ne vietasse lo svolgimento. (Paola Concolino)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 17 settembre 2013, ric. n. 41844/09, Amine Güzel c. Turchia

Il ricorso ha per oggetto la vicenda di una cittadina turca, arrestata in seguito agli incidenti occorsi ad una manifestazione politica, che lamenta di aver subito offese morali e violenza fisica nel periodo di trattenimento presso la camera di sicurezza del posto di polizia di ÇarÅŸi, riportando, tra le altre cose, varie escoriazioni, abrasioni e tumefazioni sul volto, sulle labbra e sulle gambe. Le indagini, avviate dalle competenti autorità locali in seguito alla denuncia presentata dalla ricorrente, si concludevano con un provvedimento di non luogo a procedere, motivato con l'affermazione che da un lato l'uso della forza rientrasse nel legittimo esercizio delle funzioni degli agenti di polizia, e dall'altro che le ferite riportate dalla denunciante fossero tanto lievi da essere state trattate con "semplici cure mediche". Anche l'impugnazione di tale decisione, poi, si concludeva in senso sfavorevole alla ricorrente, ritenendo i giudici del gravame che gli agenti di polizia non avessero oltrepassato i limiti dell'uso legale della forza.  Oltre due anni più tardi, su richiesta del pubblico ministero, la Corte d'Assise revocava però la decisione, stabilendo che un procedimento penale "avrebbe dovuto essere aperto" nei confronti degli agenti. Nel frattempo, tuttavia, la ricorrente aveva già presentato ricorso per la violazione dell'art. 3 della Convenzione. La Corte, in primo luogo, rileva che l'obbligo di esaurimento dei rimedi interni comporta necessariamente una valutazione circa l'efficacia e l'effettività degli stessi; e tale valutazione, osserva la Corte, non può essere compiuta nel momento in cui, sia pur con un ritardo 'sospetto', un procedimento nei confronti dei supposti autori della violazione sia stato avviato e sia tuttora pendente. L'inammissibilità di questa parte del ricorso, però, non preclude alla Corte la possibilità di esaminare il merito del rispetto degli obblighi procedurali gravanti, proprio in virtù dell'art. 3 Cedu, sullo Stato contraente. In questi casi, in sostanza, particolari esigenze di tempestività e speditezza gravano sulle pubbliche autorità incaricate delle indagini, posto che "una pronta risposta dello Stato [nel caso di] accuse di maltrattamenti può generalmente essere considerata come essenziale per mantenere la fiducia del pubblico circa il rispetto del principio di legalità ed anche per fugare ogni apparenza di collusione o di tolleranza verso atti illeciti". Pertanto, la negligenza degli accertamenti investigativi, conclude la Corte, può ben costituire, in attesa di ulteriori valutazioni sugli aspetti sostanziali, titolo per affermare una (prima) violazione dell'art. 3 Cedu. (Andrea Giudici)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 settembre 2013, Brzuszczynski c. Polonia

Il ricorrente, imputato dei reati di favoreggiamento di omicidio e di estorsione, nega ogni addebito sin dall'avvio del procedimento. L'accusa fonda l'incriminazione del ricorrente sulle dichiarazioni rese da un imputato del medesimo procedimento, reo confesso esecutore materiale dell'omicidio. In particolare, il coimputato afferma il coinvolgimento del ricorrente nella pianificazione dell'omicidio e nell'estorsione perpetrata nei confronti dei familiari della vittima: il ricorrente avrebbe fornito al coimputato l'arma del delitto, una pistola illegittimamente detenuta, nonché avrebbe contattato telefonicamente il figlio della vittima per chiedere un riscatto.

Al ricorrente è preclusa la possibilità di controinterrogare il coimputato in merito alle dichiarazioni etero-accusatorie rese nei suoi confronti in quanto, qualche tempo dopo l'arresto, lo stesso coimputato si suicida in carcere. Tuttavia, all'esito del procedimento, il ricorrente è condannato a quindici anni di reclusione per i reati a lui ascritti in sede di imputazione.

Il ricorrente lamenta, dunque, di avere subito una lesione del proprio diritto di difesa: la condanna definitiva nei suoi confronti sarebbe illegittima perché adottata in violazione dei principi di equità processuale di cui all'art. 6 Cedu, con particolare riguardo al diritto di interrogare i testimoni a carico ai sensi del comma 3 lett. d della stessa norma.

Di diverso avviso la Corte europea, la quale ha affermato che l'utilizzo di dichiarazioni etero-accusatorie precedentemente rese agli organi inquirenti e determinanti ai fini di una sentenza di condanna non comporti un'automatica violazione della fairness processuale. Una siffatta prassi è, viceversa, compatibile con la Cedu ove siano impiegate, in concreto, cautele idonee a controbilanciare la limitazione del diritto di difesa. Nell'ipotesi di specie la Corte di Strasburgo esclude la violazione dell'art. 6 Cedu perché riscontra l'impiego di cautele adeguate e sufficienti a prevenire i rischi di una soluzione iniqua: i giudici nazionali hanno esaustivamente e correttamente motivato in ordine a tutti gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie, dalle modalità di svolgimento dell'esame del dichiarante alla palese inattendibilità della prova dell'inaffidabilità delle sue dichiarazioni, fino all'analitica disamina di consistenti evidenze probatorie che perfettamente riscontravano le dichiarazioni rese dal coimputato. (Paola Concolino)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 19 settembre 2013, H.W. c. Germania

Il ricorrente è condannato per una serie di reati contro la libertà sessuale ad una pena di nove anni e sei mesi. È inoltre sottoposto ad una perizia psichiatrica mediante la quale si accerta che egli, pur avendo agito con piena responsabilità penale, soffre di un disturbo della personalità asociale e narcisista e di una deviazione sessuale, cause della sua propensione a commettere gravi reati sessuali. La sentenza di condanna prevede, per tali ragioni, che al termine dell'espiazione della pena egli venga sottoposto ad una misura di sicurezza denominata "detenzione preventiva", applicabile, secondo l'ordinamento tedesco, a tutti i casi in cui un soggetto, data la sua propensione a commettere gravi reati, rappresenti un pericolo per la società. Espiata la pena, il ricorrente è assoggettato alla misura della detenzione preventiva. In prossimità della decorrenza del termine massimo di durata della misura, due anni, il ricorrente adisce i giudici locali chiedendo di essere sottoposto a nuova perizia al fine di ottenere una revisione del giudizio di pericolosità sociale e la cessazione della misura. La Corte regionale di Berlino, nonostante la tempestività del ricorso, si pronuncia sulla questione ventisette giorni dopo la scadenza del termine massimo e rigetta in toto l'istanza del ricorrente. La Corte d'appello esclude la rilevanza del ritardo ai fini dell'interruzione della misura e conferma la decisione della Corte regionale.

La Corte europea afferma l'illegittimità, ex art. 5 Cedu, del periodo di detenzione preventiva intercorrente tra la decorrenza del termine massimo e la decisione del Tribunale regionale che disponeva la continuazione della misura. In particolare, la Corte di Strasburgo aderisce al suo tradizionale orientamento di rigore in relazione all'esigenza di una rapida sostituzione degli ordini di detenzione scaduti. In assenza di particolari circostanze che lo giustifichino, il ritardo di quasi un mese è considerato dalla Corte europea superiore al limite di ragionevolezza.

Sempre sotto il profilo dell'art. 5 Cedu, la Corte europea afferma, inoltre, l'illegittimità della decisione del Tribunale regionale con la quale è stata disposta la continuazione della misura, in quanto la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente è stata effettuata dal giudice sulla base di elementi non più rilevanti, perché contenuti nella perizia psichiatrica risalente alla prima condanna, circa tredici anni prima. Il giudice ha ingiustamente privato il ricorrente della possibilità di sottoporsi a nuova perizia medica per verificare che il decorrere del tempo unitamente all'espiazione della pena in carcere ed ai colloqui ivi sostenuti dal ricorrente con uno psicologo avessero modificato le sue condizioni di salute mentale, fino ad escludere la permanenza dello stato di pericolosità sociale e dunque a legittimare la cessazione della misura restrittiva. (Paola Concolino)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 settembre 2013, Velinov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Al ricorrente è notificato un provvedimento, non ancora esecutivo, con il quale è avvertito del fatto che la pena della multa irrogata nei suoi confronti a seguito di un procedimento penale e da questi non pagata è convertita in due giorni di detenzione. Il giorno successivo alla notifica del provvedimento il ricorrente paga la multa, ma non comunica l'avvenuto pagamento al giudice di merito. Otto mesi dopo il ricorrente è tratto in arresto. Informato solo il pomeriggio successivo delle ragioni dell'arresto, esibisce una copia della ricevuta di pagamento ed è così immediatamente rilasciato. Il ricorrente agisce, quindi, in sede civile per ottenere il risarcimento del danno patito per via dell'illegittima detenzione, ma la sua istanza è rigettata anche in sede di appello.

La Corte europea ha ritenuto violato l'art. 5 Cedu sotto almeno tre profili.

In primo luogo, la detenzione subita dal ricorrente è stata arbitraria e illegittima avendo egli già pagato la multa. Al riguardo è stata affermata l'irrilevanza della circostanza che la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva fosse già stata disposta, dal momento che l'ordinamento macedone aveva consentito, in casi analoghi, la cessazione dell'esecuzione della pena già convertita, una volta pagata la multa. Priva di rilievo alcuno è stata ritenuta, poi, la mancata comunicazione del pagamento della multa al giudice di merito da parte del ricorrente. La Corte di Strasburgo ha affermato, in proposito, che nessuna norma nazionale pone a carico del privato tale incombenza. Inoltre, l'importanza del diritto alla libertà dei cittadini impone allo Stato di adottare un adeguato sistema di registrazione del pagamento delle multe giudiziarie al fine di evitare che la libertà del singolo venga indebitamente limitata, come è accaduto nel caso di specie.

In secondo luogo, lo Stato è responsabile della violazione dell'art. 5 per l'omessa informazione delle ragioni dell'arresto e per non avere garantito al ricorrente alcun risarcimento dei danni cagionati dall'ingiusta detenzione. Infine, la Corte europea ha riscontrato la violazione dell'art. 6 Cedu, data l'irragionevole durata del processo civile per il risarcimento dei danni (quattro anni dalla domanda alla sentenza d'appello che rigettava il ricorso) e la conseguente violazione dell'art. 13 Cedu, in quanto, a causa dell'irragionevole durata del procedimento, lo Stato non ha garantito un rimedio effettivo contro le violazioni della Cedu. (Paola Concolino)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 24 settembre 2013, Sardón Alvira c. Spagna

Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di una società di investimento, il ricorrente è accusato del reato di appropriazione indebita e falso in bilancio. Condannato in primo grado, il ricorrente è assolto da ogni accusa penale in appello. Il giudice d'appello, tuttavia, lo condanna a restituire i beni e a risarcire le vittime in quanto, pur non essendo penalmente responsabile, egli è stato beneficiario delle attività criminali altrui, ai sensi dell'art. 122 del codice penale spagnolo. Non essendo stata contestata la sua responsabilità civile prima della sentenza d'appello, il ricorrente ritiene violata la fairness processuale sub specie del diritto di predisporre per tempo la propria difesa e di essere informato puntualmente della natura e dei motivi dell'accusa a proprio carico, di cui all'art. 6 comma 3 lett. a e b Cedu.

La Corte europea, in primo luogo, evidenzia che l'art. 122 del codice penale spagnolo disciplina un'obbligazione civile fondata non sulla commissione di un reato, bensì sull'aver conseguito un arricchimento derivante dall'attività criminosa altrui. Tale norma risponde al generale principio secondo il quale nessuno può incrementare il proprio patrimonio per via di attività illecite. La norma, dunque, è priva di una valenza punitiva o dissuasiva e, pertanto, non può essere considerata fonte di un'accusa penale. Ne deriva l'inapplicabilità alla posizione del ricorrente delle garanzie di cui all'art. 6 comma 3 lett. a e b.

Poiché la posizione del ricorrente ha ad oggetto un'obbligazione civile, risultano comunque vincolanti nel caso di specie i principi di equità processuale di cui al comma 1 dell'art. 6 Cedu, principi indifferentemente validi per il processo civile e per il processo penale. La Corte di Strasburgo ritiene, tuttavia, esclusa una violazione della Cedu anche sotto questo profilo: i giudici nazionali hanno garantito al ricorrente un processo pienamente equo con particolare riferimento al principio di parità delle armi. (Paola Concolino)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 26 settembre 2013, Kvashko c. Ucraina

Il ricorrente è condotto presso gli uffici di polizia sulla base di una telefonata che denunciava una lite familiare. Sottoposto a perquisizione personale, il ricorrente è trovato in possesso di una sostanza non qualificata che egli sostiene essere tabacco. Il ricorrente è così sottoposto alla misura della detenzione amministrativa nell'attesa che si accerti la natura della sostanza di cui era in possesso. Durante la detenzione amministrativa, precisamente due giorni dopo l'inizio dell'esecuzione della misura, il ricorrente è interrogato in merito ad un fatto di rapina e confessa di esserne il responsabile. Il giorno successivo alla confessione del ricorrente, sopraggiungono gli esiti delle analisi della sostanza sequestrata i quali rivelano che non si trattava di stupefacente. Il ricorrente è così rilasciato in merito alla prima accusa e immediatamente dopo arrestato per il reato di rapina. La convalida dell'arresto da parte del giudice è effettuata cinque giorni dopo l'inizio della detenzione amministrativa.

La Corte europea ravvisa, nell'ipotesi di specie, la violazione dell'articolo 5 Cedu.

Innanzitutto, la privazione della libertà del ricorrente appare arbitraria ai giudici di Strasburgo, in violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu, in quanto la misura della detenzione amministrativa è stata adottata, sin dal principio, strumentalmente dagli inquirenti, sulla base del taciuto sospetto che egli fosse l'autore della rapina, sì da garantire la disponibilità del ricorrente all'interrogatorio per un crimine evidentemente diverso rispetto all'illecito presunto per il quale era stato trattenuto.

In secondo luogo, la Corte europea rileva una violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu in quanto il tempo trascorso dal ricorrente in stato detentivo prima di un controllo giudiziario è stato irragionevolmente protratto fino a cinque giorni dalla data dell'esecuzione della misura. Infine, non sussistendo nell'ordinamento ucraino, al momento del fatto, alcun procedimento funzionale all'accertamento dell'illegittimità della detenzione e al conseguente risarcimento del danno, l'art. 5 Cedu è stato violato anche sotto il profilo del comma 5: lo Stato ha indebitamente leso il diritto del ricorrente alla riparazione dei danni conseguenti all'arbitraria privazione della sua libertà personale. (Paola Concolino)