ISSN 2039-1676


24 luglio 2013 |

Monitoraggio Corte Edu Maggio 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento -  segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Enrico Maria Mancuso, Andrea Giudici e Alberto Aimi. L'introduzione è a firma di Enrico Maria Mancuso per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu, mentre si deve a Stefano Zirulia la parte relativa agli art. 3, 10 e 11 Cedu.

 

 

SOMMARIO

 

1. Introduzione

a) Art. 3 Cedu

b) Art. 5 Cedu

c) Art. 6 Cedu

d) Art. 8 Cedu

e) Art. 10 Cedu

f) Art. 11 Cedu

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

a) Art. 3 Cedu

Le cattive condizione di detenzione ed il sovraffollamento nelle carceri dei paesi del Consiglio d'Europa contrassegnano, anche nel mese di maggio, buona parte delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte. Si segnalano, a tale proposito, le sent. 2 maggio 2013, Samartesev c. Russia; 16 maggio 2013, Samoylovich c. Ucraina e Gavula c. Ucraina; nonché la sent. 28 maggio 2013, Sabev c. Bulgaria. In quest'ultimo caso (per una sintesi, v. infra) il Governo aveva eccepito il venire meno dello status di vittima in capo al ricorrente, in virtù del risarcimento del danno già accordatogli sul piano interno: l'argomento viene tuttavia respinto dalla Corte, la quale considera l'ammontare della somma riconosciuta al detenuto, al netto delle spese legali dallo stesso sostenute per ottenerla, «unreasonably low». I trattamenti inumani e degradanti subiti dai detenuti derivano anche da situazioni di mala sanità penitenziaria, specie con riferimento al trattamento in carcere delle patologie croniche (v., ad esempio, le sent. 16 maggio 2013, Barilo c. Ucraina e 23 maggio 2013, E.A. c. Russia, scaturite da ricorsi presentati da ricorrenti affetti, rispettivamente, da diabete e HIV). Sul punto merita particolare attenzione la sent. 16 maggio 2013, Komarova c. Ucraina (per una sintesi, v. infra): pur non contenendo principi di diritto innovativi, infatti, tale pronuncia effettua una sintetica ricognizione dei criteri utilizzati nel case-law di Strasburgo ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza delle cure mediche prestate in carcere (§ 63, 64). Pare significativo osservare che, negli stessi passaggi in cui la motivazione sottolinea come la valutazione di adeguatezza debba avvenire «on a case-by-case basis», affiori un criterio di portata generale per il suo svolgimento: ossia il carattere sistematico e regolare - non già sporadico o meramente occasionale - della supervisione medica e delle terapie offerte ai detenuti.

Sempre più di frequente, il tema delle condizioni di vita delle persone in vinculis emerge anche in relazione ai trattenimenti amministrativi dei migranti irregolari: nel mese di maggio la Grecia è stata condannata per il trattamento riservato ad una cittadina georgiana, la quale per mesi non era stata messa in condizione di alimentarsi adeguatamente e di fruire di sufficienti "ore d'aria" (sent. 2 maggio 2013, Chkhartishvili c. Grecia; per una sintesi, v. infra). Da segnalare come, per altro verso, la Corte abbia invece rilevato la legittimità della misura privativa della libertà personale applicata alla donna ai sensi dell'art. 5 lett. f) della Convenzione.

Non sono mancate, inoltre, sentenze che hanno affrontato il - contiguo ma differente - problema dei maltrattamenti inferti dalle forze di polizia a persone sottoposte ad arresto o misure custodiali, per lo più finalizzate ad estorcere dichiarazioni autoincriminanti (sent. 28 maggio 2013, Sorokins e Sorokina c. Lettonia; 30 maggio 2013, Davitidze c. Russia; 2 maggio 2013, Samartsev c. Russia, per una sintesi di quest'ultima, v. infra). Come già osservato nella rassegna del mese di aprile, le pronunce dalla Corte in questo ambito sono accomunate dalla condanna degli Stati per violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 3 Cedu: nonostante le denunce presentate dai ricorrenti per i maltrattamenti subiti, infatti, i giudici di Strasburgo rilevano puntualmente la mancata attivazione di procedimenti penali idonei ad accertare l'accaduto e punire gli eventuali responsabili. Il profilo degli obblighi procedurali è legato a filo doppio a quello dell'onere della prova, rispetto al quale tutte e tre le citate pronunce ribadiscono il consolidato principio secondo cui «where an individual is taken into police custody in good health but is found to be injured at the time of release, it is incumbent on the State to provide a plausible explanation of how those injuries were caused, failing which a clear issue arises under Article 3 of the Convention»: è del tutto evidente, infatti, come soltanto lo svolgimento di indagini efficaci consenta allo Stato di offrire la "spiegazione plausibile" richiesta dalla Corte.

Gli obblighi positivi discendenti dal combinato disposto tra l'art. 3 e l'art. 1 Cedu vengono altresì in rilievo quando i maltrattamenti sono posti in essere da soggetti privati; lo ribadisce la Corte in un caso di violenza domestica perpetrata da un uomo - un poliziotto - nei confronti della moglie (sent. 28 maggio 2013, Eremia e altri c. Moldavia; per i profili della sentenza relativi all'art. 8 Cedu, v. sub d); per una sintesi, v. infra): «the States' positive obligations under Article 3 include, on the one hand, setting up a legislative framework aimed at preventing and punishing ill-treatment by private individuals and, on the other hand, when aware of an imminent risk of ill-treatment of an identified individual or when ill-treatment has already occurred, to apply the relevant laws in practice, thus affording protection to the victims and punishing those responsible for ill-treatment» (§ 56). Nel caso di specie, la Corte ritiene che lo Stato sia inadempiente non già sotto il profilo della mancata previsione di un adeguato sistema normativo di prevenzione e repressione delle violenze domestiche; bensì sul versante dell'enforcement delle misure vigenti, non avendo garantito né l'effettività delle misure preventive disposte dall'autorità giudiziaria (l'uomo aveva a più riprese violato alcuni ordini di allontanamento dal tetto coniugale), né la punizione del responsabile delle violenze, al quale al contrario era stata accordata una sorta di «virtual impunity» (le indagini erano state infatti interrotte in considerazione della asserita cessata pericolosità sociale dell'uomo).

Art. 3 Cedu e divieto di refoulement: un tema drammaticamente à la page nelle nostre cronache nazionali, e, come è noto, costantemente sotto gli occhi dei giudici di Strasburgo. Nel mese di maggio si registrano, sul punto, due sentenze nei confronti di altrettanti paesi aderenti alla Cedu. Viene condannata la Francia (sent. 30 maggio 2013, Rafaa c. Francia; per una sintesi, v. infra) in relazione all'estradizione - accordata allo Stato richiedente, il Marocco, ma non ancora eseguita - di un soggetto affiliato ad un movimento indipendentista e sospetto terrorista. Viceversa, viene giudicato conforme alle garanzie discendenti dalla norma in esame l'operato della Russia (sent. 23 maggio 2013, K. c. Russia; per una sintesi, v. infra), consistito nell'arresto e nel trattenimento di un cittadino bielorusso in esecuzione di un mandato di cattura per reati comuni spiccato dallo stato di origine: nonostante la Corte avesse in un primo momento ordinato la sospensione cautelare dell'estradizione ai sensi della Rule 39, all'esito del giudizio nel merito i giudici ritengono, anzitutto, che generici sospetti di violazione dei diritti umani da parte dello Stato richiedente non siano da soli sufficienti a fondare il divieto di refoulement; in secondo luogo, che non siano stati adeguatamente dimostrati né il coinvolgimento del ricorrente in attività politiche, né asseriti precedenti episodi di maltrattamenti nei confronti suoi e della sua famiglia; in terzo ed ultimo luogo, che la richiesta di estradizione abbia per oggetto reati comuni e non a sfondo politico.

 

b) Art. 5 Cedu

Tra le pronunce della Corte europea del mese di maggio, con riferimento all'art. 5 Cedu, si segnala la sentenza 16 maggio 2013, Radu c. Germania (per una sintesi, v. infra), nella quale la Corte ha accertato la non violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a  ed e Cedu in relazione al "ricovero" in ospedale psichiatrico di un cittadino tedesco, una prima volta condannato per il duplice omicidio dei genitori della fidanzata quando era appena diciannovenne - essendo stato considerato pienamente capace di intendere e di volere - e, in seguito, condannato per l'omicidio dell'ex-fidanzata. In occasione della seconda condanna, il ricorrente era stato considerato dal giudice di merito in condizioni di diminuita capacità d'intendere e di volere, a causa di un profondo disordine mentale, e collocato in ospedale psichiatrico: la diagnosi era stata parzialmente modificata, nel senso della non configurabilità di un disordine patologico, in occasione della revisione del processo. La Corte, affermata l'esigenza della puntuale verifica di alcuni requisiti minimi per la restrizione della libertà della persona in stato di disordine mentale, ha rilevato - pur con una decisione non unanime - la legalità della mancata applicazione della disposizione di legge che avrebbe consentito di interrompere il ricovero presso la struttura psichiatrica, reputata inapplicabile al caso di specie dai giudici interni.

Significativa, inoltre, le sent. 2 maggio 2013, Zagidulina c. Russia e Petukhova c. Russia, entrambe rese in materia di privazione della libertà personale quale conseguenza del ricovero in ospedale psichiatrico al fine di condurre un esame clinico sullo stato di sanità mentale del ricorrente. Nel primo caso, la Corte ha accertato la violazione del parametro convenzionale espresso nell'art. 5 comma 1 lett. e per la mancata audizione della persona sottoposta all'indagine clinica (o di un suo rappresentante) al fine di consentire una completa valutazione delle condizioni cliniche inerenti lo stato mentale oggetto di verifica. Nel secondo caso, la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. b è stata accertata dai giudici di Strasburgo quale conseguenza della mancanza di una prova certa dell'informazione alla destinataria del provvedimento restrittivo della libertà e in virtù della violazione della legge nazionale disciplinante la restrizione della libertà personale in caso di necessità di accertare l'esistenza di una patologia psichiatrica.

Degna d'interesse è, inoltre, la sent. 30 maggio 2013, Malofeyeva c. Russia, con la quale la Corte, prendendo in analisi numerose doglianze, ha affermato la violazione dei commi 2 e 4 dell'art. 5 Cedu in un caso di restrizione della libertà personale dell'accusata affinché potesse essere sottoposta, seppur contro la sua volontà, a esame psichiatrico. La Corte ribadisce l'orientamento costante in materia di tempestiva e completa enunciazione dei motivi della privazione della libertà e afferma - altresì - l'esigenza che sia garantita un'equa procedura interna anche in sede cautelare.

Con la sent. 16 maggio 2013, Barilo c. Ucraina, la Corte ha riconosciuto la violazione del parametro espresso nell'art. 5 comma 1 Cedu ribadendo il costante e granitico orientamento secondo cui, per poter consentire la successiva e ripetuta proroga della restrizione in via cautelare della libertà personale nell'ottica di prevenire il possibile inquinamento probatorio, è necessario disporre di elementi concreti che giustifichino l'attualità dell'esigenza posta alla base della restrizione. Servono, in altri termini, circostanze specifiche e particolari che possano fondare la proroga del provvedimento cautelare.

L'irragionevole durata della detenzione provvisoria è oggetto della sent. 16 maggio 2013, Gavula c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), che ha accertato la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu per un caso in cui il protrarsi della restrizione della libertà personale per più di sette anni non era giustificato dalla complessità delle indagini  e dagli incombenti richiesti in fase preliminare. Con la medesima pronuncia, la Corte ha, inoltre, accertato la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu per la mancata sufficiente determinazione dei dati concernenti l'arresto e per l'adozione di un formale provvedimento restrittivo della libertà soltanto il giorno successivo all'inizio della detenzione.

Da ultimo, una menzione merita la sent. 16 maggio 2013, Samoylovich c. Ucraina. La Corte europea riscontra una violazione del diritto, riconosciuto a ogni persona arrestata o detenuta, di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante l'istruttoria, salvo il caso di eccezionali esigenze investigative di particolare complessità che suggeriscano di mantenere l'accusato in vinculis, secondo il disposto dell'art. 5 comma 3 Cedu. La Corte ha, inoltre, affermato la violazione del canone espresso nella lett. c del comma 1 dell'art. 5 Cedu, in relazione al sindacato sulla legittimità della privazione della libertà personale a più riprese sollecitato dal ricorrente nel corso del giudizio di merito.

 

c) Art. 6 Cedu

Per quanto concerne l'art. 6 Cedu, si segnala, in primo luogo, la sent. 30 maggio 2013, Martin c. Estonia (per una sintesi, v. infra), che ha accertato la violazione dei parametri contemplati nei commi commi 1 e 3 lett. c Cedu in relazione a un caso riguardante un minore d'età il cui diritto difensivo era stato irrimediabilmente violato in seguito alle pressioni esercitate per ottenere una dichiarazione confessoria ai fini della prova di reità per omicidio.

Nel mese di maggio, inoltre, la Corte europea è stata chiamata ad affrontare il tema dell'imparzialità del giudice stabilito dalla legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 Cedu: con la sent. 30 maggio 2013, Zeynalov c. Azerbaijan è stata riconosciuta la violazione del parametro menzionato in ordine a un caso in cui il medesimo giudice aveva preso parte a due differenti collegi della corte suprema, chiamata a pronunciarsi sullo stesso caso in due diverse occasioni, a seguito di successive impugnazioni. In conclusione, la Corte rileva come l'inosservanza della legge interna sulla composizione dei giudici, oltre a minare l'imparzialità del giudicante, determini un'ulteriore violazione del parametro espresso dall'art. 6 comma 1 Cedu: il collegio illegittimamente composto non presenta, difatti, i caratteri del giudice stabilito dalla legge.

Con la sent. 16 maggio 2013, Chorniy c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ha accertato la violazione dell'art. 6 comma 3 lett. b, sotto il profilo dell'effettività delle condizioni per predisporre la difesa, lamentata da un cittadino ucraino che non era stato messo in condizione di appellare due pronunce di condanna, non avendo tempestivamente ricevuto copia delle medesime.

Con la dec. 28 maggio 2013, Rosmini c. Italia, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentato da un cittadino italiano che lamentava la mancanza di una protezione giurisdizionale effettiva avverso il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che collocava il condannato in uno speciale circuito detentivo con elevato indice di vigilanza (E.I.V.). I giudici di Strasburgo, richiamando due precedenti in termini del 2009 (C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 17 settembre 2009, Enea c. Italia, e C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 6 ottobre 2009, Pesce c. Italia), hanno precisato come ogni limitazione ai diritti civili derivante da un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria può essere oggetto di critica innanzi al tribunale di sorveglianza, che garantisce la piena protezione giurisdizionale in materia.

Il possibile pregiudizio all'imparzialità del giudice è oggetto della dec. 28 maggio 2013, Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito (per una sintesi, v. infra), che rigetta le doglianze proposte in relazione a un complesso caso giudiziario di rapina caratterizzato dall'attivazione degli istituti del c.d. jury tampering, posto a tutela dell'illecita influenza sulla giuria, e del retrial, la cui celebrazione è avvenuta innanzi a un giudice monocratico in assenza della giuria.

In tema di durata del procedimento, si segnalano le già menzionate sent. 16 maggio 2013, Gavula c. Ucraina e sent. 16 maggio, Samoylovich c. Ucraina. In entrambi i casi, dopo aver verificato la ragionevolezza dell'attività svolta in seno al procedimento penale in cui il ricorrente era accusato, alla luce dei parametri quali la complessità della causa, il comportamento dell'imputato e dell'autorità procedente, la Corte europea ha ravvisato la violazione dell'equità processuale. Il lasso temporale preso in considerazione è di otto anni, otto mesi e ventisei giorni dal momento dell'arresto alla definizione del terzo grado di giudizio, per il primo caso; sei anni e sei mesi dalla data dell'arresto alla pronuncia della corte suprema, per due gradi di giudizio, nel secondo caso.

 

d) Art. 8 Cedu

Con riferimento all'art. 8 Cedu si segnala, anzitutto, la sent. 14  maggio 2013, Gross c. Svizzera (per un sintesi, v. infra; sulla stessa pronuncia, v. anche Parodi C., Una Corte divisa su una materia divisiva: una pronuncia di Strasburgo in tema di suicidio assistito, in questa Rivista, 6 giugno 2013), in tema di rispetto della vita privata e possibilità di porre fine alla propria vita mediante il ricorso all'eutanasia. Si tratta di un caso scaturente dal diniego di fornire alla ricorrente - in età avanzata, ma in condizioni di salute non terminali - una dose letale di sodium pentobarbital. La violazione della Convenzione riguarda, essenzialmente, la mancanza di un'adeguata e puntuale regolamentazione interna avente a oggetto la somministrazione di droghe a uso terapeutico, con particolare riguardo al diritto di ciascuno a scegliere la dolce morte.

Di particolare interesse, poi, la sent. 28 maggio 2013, Eremia e altri c. Moldavia (per una sintesi, v. infra), che accerta la violazione dell'art. 8 Cedu in virtù della riqualificazione di un ricorso ex art. 3 Cedu operata dalla Corte. È affermata, in particolare, la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in un complesso caso di maltrattamento e violenza fisica sulla moglie e sulle figlie da parte dell'aggressore, poiché le autorità giudiziarie e di polizia - più volte adite dai ricorrenti - avevano piena consapevolezza del comportamento tenuto dall'aggressore, già destinatario di diversi ordini legalmente dati di astenersi da qualsiasi forma di violenza in ambito familiare.

 

e) Art. 10 Cedu

Con la sent. 30 maggio 2013, OOO "Vesti" e Ukhov c. Russia, la Corte ha ritenuto legittima, ai sensi dell'art. 10 comma 2 Cedu, una misura statale restrittiva della libertà di espressione. Pur trattandosi di una vicenda estranea alla materia stricto sensu penale - l'ingerenza statale essendosi infatti concretata nella condanna in sede civile dei ricorrenti (un giornalista e la società proprietaria della testata) a rettificare il contenuto di un articolo a contenuto diffamatorio ed al risarcimento del danno a favore della parte attrice -, la pronuncia merita comunque di essere segnalata per il contributo che offre nella definizione dei confini tra diffamazione a mezzo stampa ed esercizio lecito della libertà di espressione. Il nucleo centrale del decisum, infatti, riguarda il test di necessità in una società democratica, ossia uno dei requisiti cui l'art. 10 Cedu subordina la legittimità delle restrizioni alla libertà in esame, a prescindere dalla natura - civile o penale - della misura restrittiva che viene di volta in volta in rilievo. Nel caso di specie, la Corte respinge le doglianze dei ricorrenti osservando come gli stessi non erano stati in grado di fornire le prove di quanto lasciato trapelare dall'articolo pubblicato, ossia che un alto funzionario locale fosse solito appropriarsi di fondi pubblici e destinarli alle proprie amanti. Proprio l'assenza di una «accurate factual basis» (§ 60) aveva fatto sì che l'articolo «have gone beyond the limits of responsibile journalism» (§ 66): da qui la necessità della condanna civile; la quale poteva inoltre considerarsi proporzionata stante l'esiguo ammontare del risarcimento dovuto.

 

f) Art. 11 Cedu

La sent. 30 maggio 2013, Malofeyeva c. Russia - già esaminata nella parte relativa all'art. 5 Cedu (v. supra, sub b) - interviene anche a proposito della libertà di riunione, esaminandone i confini alla luce del proprio case-law relativo ai capoversi degli art. 11 e 10 Cedu. Per protestare contro le violazioni delle quali era stata vittima durante la detenzione, la ricorrente organizzava alcuni sit-in dinanzi a diversi uffici pubblici, ai quali prendevano parte soltanto altre due persone. I manifestanti venivano tuttavia sgomberati e condannati a scontare alcuni giorni di prigione ai sensi del Code of administrative offences, per aver organizzato riunioni illegali ed aver disobbedito agli ordini delle autorità di pubblica sicurezza. La Corte ritiene che tale ingerenza statale nella libertà sancita dall'art. 11 Cedu non possa considerarsi "necessaria in una società democratica" sotto il profilo della proporzione rispetto all'obiettivo - la tutela dell'ordine pubblico - avuto di mira dalle autorità. I giudici evidenziano, infatti, che, quand'anche vi fossero state irregolarità sotto il profilo dell'autorizzazione della manifestazione - profilo, peraltro, non pienamente acclarato -, «there may be circumstances in which the formal unlawfulness of a peaceful public assembly is not sufficient to justify its dispersal». Nel caso di specie, in particolare, la presenza di tre soli manifestanti non giustificava né la misura dello sgombero, nè la sanzione successivamente inflitta: pur potendo lo Stato, in linea di principio, limitare il diritto di riunione per ragioni di sicurezza, «it is important for the public authorities to show a certain degree of tolerance towards peaceful gatherings if the freedom of assembly guaranteed by Article 11 of the Convention is not to be deprived of its substance» (§ 136).

 

 

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Sintesi delle pronunce più significative

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 2 maggio 2013, Chkhartishvili c. Grecia

La ricorrente, cittadina georgiana irregolarmente residente in Grecia, viene arrestata e detenuta per circa sei mesi nei locali della polizia di frontiera di Tessalonica, in attesa dell'esecuzione della procedura di espulsione. La ricorrente adisce la Corte lamentando, da un lato, una violazione dell'art. 3 Cedu, in relazione alle condizioni in cui si sarebbe svolta la propria detenzione; e, dall'altro, una violazione dell'art. 5 comma 1 lettera f) Cedu, con riferimento alla presunta illegalità della medesima detenzione in vista della sua espulsione. I giudici di Strasburgo, dopo avere ricordato la propria costante giurisprudenza in tema di condizioni minime di umanità della detenzione, riconoscono la violazione dell'art. 3 Cedu, rilevando, in primo luogo, come la ricorrente fosse stata impossibilitata a passeggiare e a svolgere un'attività all'aria aperta durante la reclusione e, in secondo luogo, come la somma giornaliera (5,87 euro) messa a disposizione della stessa per acquistare dei pasti fosse insufficiente per soddisfare i suoi bisogni alimentari. La Corte europea nega, invece, la violazione dell'art. 5 comma 1 lettera f) Cedu, osservando come, da un lato, l'art. 5 comma 1 lettera f) Cedu ben consenta la privazione della libertà personale, quando contro sia diretta contro una persona sottoposta a procedura di espulsione; e, dall'altro, come sia l'arresto sia la reclusione della ricorrente fossero regolari, in quanto disposti in conformità alla legge greca in materia di immigrazione. (Alberto Aimi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 2 maggio 2013, Samartsev c. Russia

Il ricorrente, arrestato dalla polizia di Naberezhnye Chelny - città ubicata nella Repubblica del Tatarstan - con l'accusa di aver preso parte a diverse rapine e omicidi e successivamente riconosciuto responsabile di due omicidi, adisce la corte lamentando più violazioni dell'art. 3 Cedu, tutte avvenute nel corso della detenzione preventiva alla quale lo stesso era stato sottoposto nel corso del processo. In primo luogo, chiede che i giudici di Strasburgo riconoscano la violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu, affermando di essere stato brutalmente maltrattato dalla polizia in tre diverse occasioni, al fine di costringerlo a confessare il suo coinvolgimento nei delitti di cui era accusato o altri delitti. In secondo luogo, domanda alla Corte europea di ritenere integrata una violazione procedurale del medesimo articolo, in ragione dell'ineffettività delle indagini svolte delle Autorità locali sull'accaduto. In terzo luogo, il ricorrente si duole delle condizioni in cui è stato detenuto in attesa della pronuncia di condanna, che ritiene contrarie all'art. 3 Cedu, con particolare riferimento al presunto stato di sovraffollamento della cella in cui la carcerazione preventiva si è protratta. La Corte, innanzitutto, rileva la parziale inammissibilità del ricorso, osservando come la doglianza relativa ad uno degli episodi di police brutality contestati fosse stata presentata alla Corte per la prima volta ben al di là dei limiti temporali determinati dalla six month rule. In relazione ad un secondo episodio, poi, la Corte ritiene di non poter affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il ricorrente fosse stato maltrattato dalle forze di polizia, ma, tuttavia, di dover rilevare una violazione procedurale dell'art. 3 Cedu, considerato che il ricorrente non era stato nemmeno sentito come testimone nell'inchiesta scaturita dalla denuncia relativa a tali fatti, e che, in definitiva, l'investigazione in merito si fosse basata soltanto sulle testimonianze degli agenti accusati. In relazione al terzo ed ultimo episodio di police brutality, invece, la Corte riconosce la doppia violazione, sostanziale e procedurale, dell'art. 3 Cedu, rilevando, da un lato, come il Governo resistente non avesse fornito alcuna plausibile spiegazione per le lesioni cagionate al ricorrente mentre era sotto custodia della forza pubblica e, dall'altro, che anche l'inchiesta condotta sopra questo secondo episodio di brutalità fosse stata superficiale e formalistica. Infine, i giudici di Strasburgo ritengono di poter giungere ad una sentenza di condanna contro lo stato resistente anche per quanto concerne l'aspetto relativo alle condizioni in cui si è svolta la detenzione cautelare del ricorrente - caratterizzata da grave sovraffollamento, mancanza di posti letto e significative carenze sanitarie -, che la Corte trova essere state al contempo inumane e degradanti. (Alberto Aimi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera

La ricorrente, settantasettenne all'epoca dei fatti, aveva più volte espresso la volontà di porre termine alla propria vita, in quanto consapevole della crescente fragilità fisica e della crescente sofferenza psichica e mentale che le derivava dal passare del tempo. Nel 2005, a seguito di un tentativo di suicidio, la ricorrente veniva internata in ospedale psichiatrico. Nondimeno, per evitare un nuovo tentativo di suicidio, decise di chiedere una dose letale di sodium pentobarbital.

Nel mese di ottobre 2008, uno psichiatra - dopo aver visitato la ricorrente - formulava un giudizio di piena capacità di intendere e volere della ricorrente. Molti medici, interpellati per predisporre la prescrizione, si rifiutarono, opponendo ragioni deontologiche e di coscienza. Le autorità statali, nel mese di aprile 2009 respinsero la richiesta della paziente, rilevando come né l'art. 8 Cedu né la Costituzione svizzera obbligassero a fornire i mezzi utili alla "dolce morte" a chi non fosse in fin di vita.

La decisione dell'autorità amministrativa cantonale veniva, quindi, impugnata innanzi all'autorità giudiziaria, che rilevava come l'assistenza al suicidio non costituisse reato secondo la legge svizzera se non nel caso in cui fosse determinata da motivi egoistici di chi presta ausilio. Dunque, la possibile prescrizione di una dose letale di sodium pentobarbital avrebbe potuto reputarsi in linea con il dettato dell'art. 8 Cedu. Rilevava, ancora, il giudice come vi fosse necessità di un ulteriore esame medico, al fine di accertare le condizioni cliniche della richiedente, così da verificare se la ricerca della dose letale fosse determinata da una patologia o da ragioni che la potessero altrimenti giustificare.

La corte suprema elvetica, nell'aprile 2010, rigettava l'impugnazione, rilevando come non fosse configurabile una vera e propria obbligazione positiva degli Stati a garantire ai singoli soggetti l'accesso a sostanze letali per consentirne l'eutanasia. La corte sottolineava, in particolare, come il sanitario sia legittimato a prescrivere la sostanza letale a un paziente, a condizione che siano seguite le linee guida dettate dall'autorità amministrativa, prima tra tutte la puntuale verifica delle condizioni di salute.

La Corte europea è chiamata a giudicare la violazione dell'art. 8 Cedu, in relazione alla mancanza di una disciplina che consenta di accedere alla somministrazione di droghe a scopo letale. La Corte afferma il principio di sacralità della vita, pur non disconoscendo la possibile scelta personale di porre fine ad essa.

In particolare, sottolineano i giudici di Strasburgo, la richiesta di accedere a una dose letale rientra nel confine del diritto al rispetto della vita privata, secondo il dettato dell'art. 8 Cedu. La Corte osserva come la giurisprudenza della corte suprema, nell'ammettere la possibilità di una prescrizione in vista dell'eutanasia, faccia riferimento a linee guida sprovviste del valore formale di legge, destinate, per di più, ad applicarsi a pazienti con un quadro clinico severo, che faccia intravedere la morte nell'arco di pochi giorni o settimane. In questa fattispecie, prosegue, non rientra la ricorrente, che non soffre di una patologia in stato terminale.

La Corte di Strasburgo conclude, quindi, per la violazione dell'art. 8 Cedu, poiché la legge interna risulta in effetti carente di linee guida applicative chiare e sufficienti, al punto da poter essere considerata lesiva del rispetto alla vita privata della ricorrente.

Merita rilevare come la decisione non sia stata presa all'unanimità, ma a maggioranza di quattro voti contro tre; l'opinione dissenziente, sottoscritta dai tre giudici contrari, esprime la sufficiente chiarezza dei presupposti di legge e, in particolare, la mancanza delle condizioni applicative dell'eutanasia al caso di specie. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 16 maggio 2013, Komarova c. Ucraina

Nell'aprile 2004, l'avvocato Komarova è arrestata con l'accusa di tentata corruzione in atti giudiziari e di truffa. Benché renda noto alle autorità di trovarsi in stato di gravidanza, viene sottoposta a custodia cautelare in carcere. Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, lamenta di essere stata oggetto di "tortura", di aver subito un aborto, nonché perdita della vista, ipertensione ed altre patologie cardiache. Sostiene, inoltre, di essere stata sottoposta ad accertamenti diagnostici con macchinari di cui contesta le condizioni di igiene, e lamenta altresì una diagnosi tardiva di una patologia della tiroide, con ulteriori conseguenze negative per la salute. In ogni caso, poi, la ricorrente afferma infine di aver condiviso la cella con detenuti fumatori, senza che le sue doglianze al riguardo trovassero ascolto.

Dopo un'affermazione di principio in ordine alla necessità che ai detenuti si assicurino condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, e che in ogni caso si tutelino la salute ed il benessere della persona, la Corte rileva come l'art. 3 Cedu non possa essere interpretato nel senso che ad ogni detenuto sia assicurata "assistenza medica di livello pari alle migliori cliniche civili", dovendosi al contrario considerare "le implicazioni pratiche della detenzione". Se da un lato il solo fatto che il detenuto sia stato sottoposto a visita medica non attesta l'"adeguatezza" dell'assistenza sanitaria ricevuta, è però vero che nel caso di specie la situazione della signora Komarova sia stata oggetto di "continua supervisione" tramite il ricorso a "numerose visite di numerosi specialisti": non v'è prova, cioè, che l'assistenza sanitaria sia stata "scorrettamente somministrata", o che alcuno dei disturbi lamentati dalla ricorrente sia stato lasciato sprovvisto di approfondimento medico.

La decisione di non ravvisare la violazione dell'art. 3 Cedu, peraltro, interviene a maggioranza di sei voti contro uno. Nella parziale dissenting opinion, il giudice Power-Forde prende le distanze dal criterio dei "numerosi specialisti" e dei "numerosi accertamenti medici" seguito dalla Corte, di cui lamenta al contrario l'eccessiva vaghezza. (Andrea Giudici)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 16 maggio 2013, Chorniy c. Ucraina

Il ricorrente è un cittadino ucraino condannato in data 17 dicembre 2004 per il mancato pagamento dei salari ai propri dipendenti nel periodo intercorrente tra novembre 2001 e gennaio 2004. Secondo la versione dei fatti sottoposta alla Corte, il condannato non sarebbe stato destinatario di una copia del provvedimento di condanna per poter predisporre la propria difesa in maniera completa e tempestiva.

Pur non avendo ricevuto copia della prima decisione, il ricorrente e il difensore depositavano due separati appelli, lamentando la mancata valutazione della prova fornita dai dipendenti circa l'effettiva retribuzione.

La corte d'appello in data 26 aprile 2005 confermava il primo grado di giudizio.

La richiesta di ottenere una copia della pronuncia di secondo grado, avanzata in data 13 maggio 2005, restava senza risposta.

Una copia della decisione di primo grado veniva notificata, a seguito di plurime richieste, al ricorrente soltanto in data 23 giugno 2005.

Nel frattempo, l'accusato proponeva gravame contro la decisione della corte d'appello, della quale non era stata ancora fornita copia; la corte suprema respingeva tale ultimo ricorso in data 16 febbraio 2006.

Soltanto dopo questa data, il ricorrente riceveva la copia della pronuncia di secondo grado.

La Corte europea è chiamata a valutare la violazione del diritto a un equo processo, in ragione dell'ineffettività delle impugnazioni proposte contro le pronunce del 17 dicembre 2004 e del 26 aprile 2005, delle quali non è stata tempestivamente fornita copia al ricorrente. È dedotta, in particolare, la violazione del diritto a disporre di un tempo adeguato e di tutte le altre condizioni necessarie a preparare la propria difesa.

La Corte ritiene, anzitutto, di estendere la doglianza - in origine circoscritta all'art. 6 comma 3 lett. b Cedu - anche ai principi generali del fair trial desumibili dal comma 1 dell'art. 6 Cedu. Ribadisce, sulla base degli approdi consolidati, come la garanzia espressa dal terzo comma comprenda ogni attività necessaria alla preparazione del giudizio e ogni fase del procedimento. Chiarisce, infine, come gli Stati siano liberi di scegliere gli strumenti tecnici più appropriati a garantire il rispetto di tale diritto inviolabile inerente la difesa.

I giudici di Strasburgo rilevano come sia il ricorrente, sia il difensore nel proporre impugnazione avverso le decisioni - non avessero formalmente sollevato la questione della mancata notifica o consegna della decisione gravata. In questo senso, reputano di non disporre di prove sufficienti ad affermare l'esistenza di un vero e proprio ostacolo alla preparazione della difesa.

Nondimeno, la Corte sottolinea come il ricorrente avesse esercitato ogni possibile diritto per ottenere copia della pronuncia d'appello, pur non ricevendo mai risposta alle istanze formalmente avanzate. Nel proporre ricorso alla corte suprema, inoltre, il ricorrente aveva espressamente fatto menzione della impossibilità di ottenere copia della pronuncia oggetto del gravame, ma il giudice di legittimità ucraino nulla aveva stabilito al riguardo, nel rigettare il ricorso.

Proprio in questa seconda fase del procedimento penale la Corte rileva la violazione del dettato convenzionale, stigmatizzando la impossibilità di preparare una critica compiuta alla decisione in mancanza del testo della decisione, pur essendovi la prova certa delle reiterate richieste per entrarne legittimamente in possesso. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 16 maggio 2013, Gavula c. Ucraina

In data 6 febbraio 2003, il ricorrente era arrestato e condotto presso una stazione di polizia. Lì, veniva ammanettato, picchiato e - nella versione fornita - gli era provocata la frattura del naso. In seguito, sul far della notte, veniva sottoposto a un interrogatorio, nel corso del quale confessava di aver commesso una rapina in un appartamento, con l'uso di armi.

Nel frattempo, veniva iniziato un procedimento penale per tale reato, ma non è chiaro se ciò sia avvenuto prima o dopo l'arresto. Le autorità ucraine sostengono che l'arresto del ricorrente sia avvenuto solo in data 7 febbraio 2003.

Pochi giorni dopo, il 10 febbraio 2003, l'arrestato veniva posto in stato di detenzione cautelare. La restrizione della libertà veniva estesa sino al 7 giugno 2003, per compiere ulteriori indagini.

Il procedimento veniva più volte rimesso alla fase investigativa. In tutti i casi, erano prorogati i termini della custodia. In più di una volta, il giudice rigettava le istanze di liberazione avanzate.

In data 1 marzo 2010, il ricorrente era condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione. Nel corso del giudizio, l'accusato aveva sempre negato i fatti e deciso di non sottoporsi all'esame.

Sia la corte d'appello, in data 6 agosto 2010, sia la corte suprema, in data 1 novembre 2011, confermarono la decisione di prime cure.

Nel periodo intercorrente tra il 26 febbraio 2003 e agosto 2010, il ricorrente era detenuto presso il SIZO, istituto di custodia cautelare di Kyiv. Il ricorrente afferma di aver subito una detenzione in condizioni disumane, per di più dovendo subire i maltrattamenti degli agenti di polizia penitenziaria.

La Corte europea è chiamata a valutare la violazione di più parametri convenzionali: l'art. 3 Cedu, anzitutto, per ciò che concerne i trattamenti disumani e degradanti presso il SIZO; l'art. 5 comma 1 Cedu, in ordine alla ritenuta illegittimità del provvedimento di arresto privo di data certa; l'art. 5 comma 3 Cedu, per quanto attiene all'irragionevole durata della detenzione provvisoria, protrattasi per più di sette anni sino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna e ripetutamente prorogata senza fondati motivi; l'art. 6 comma 1 Cedu, infine, avuto riguardo alla irragionevole durata del procedimento penale, per complessivi otto anni, otto mesi e ventisei giorni, dal momento dell'arresto alla definitiva conclusione del terzo grado di giudizio.

Quanto all'art. 3 Cedu, la Corte si limita a richiamare le numerose pronunce già rese in relazione al SIZO, struttura notoriamente sovraffollata e obsoleta. Sottolinea, in particolare, come risulti inaccettabile consentire che le celle vengano condivise da più detenuti, garantendo a ciascuno di essi uno spazio vitale inferiore ai due metri quadrati, per di più in precarie condizioni igienico-sanitarie.

In riferimento all'art. 5, sia la mancanza di una data certa d'inizio della privazione della libertà personale (art. 5 comma 1 Cedu), sia l'irragionevole durata della detenzione cautelare costituiscono oggetto censura (art. 5 comma 3 Cedu). In particolare, è richiamata la giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui la proroga dei termini di durata della cautela può essere considerata legittima a condizione che l'accusa sia particolarmente grave e vi siano fondate ragioni per ritenere che l'accusato possa sottrarsi al procedimento, fuggendo, o inquinare le prove.

Infine, per ciò che concerne l'art. 6 comma 1 Cedu, la Corte si limita a evocare la copiosa giurisprudenza, richiamando i parametri della complessità dell'accertamento da compiere, della condotta del ricorrente e delle autorità. Analizzando le circostanze del caso concreto, la Corte giunge ad affermare la lesione del diritto a un procedimento di ragionevole durata, rilevando come i ritardi complessivi siano stati determinati dalla reiterata e ingiustificata concessione di proroghe per lo svolgimento di attività investigativa. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 16 maggio 2013, Radu c. Germania

In data 26 gennaio 1983, il ricorrente era condannato a sette anni di reclusione per il duplice omicidio dei genitori della fidanzata, avvenuto nel 1982, riconoscendone la piena responsabilità penale. Veniva rilasciato nel gennaio del 1987, dopo aver espiato parte della pena detentiva. Un diverso giudice, il 15 marzo 1995 condannava il ricorrente per l'omicidio dell'ex-fidanzata (avvenuto nel 1994), irrogando una pena di otto anni e sei mesi di reclusione e ordinando il ricovero in ospedale psichiatrico. Il secondo giudice riteneva che l'accusato avesse agito in uno stato di parziale incapacità di intendere e di volere, in ragione di un profondo stato di profondo disordine mentale.

In seguito all'espiazione di una parte della pena detentiva in carcere, il condannato veniva trasferito in ospedale psichiatrico. A seguito dei controlli periodicamente svolti, il direttore sanitario giungeva alla conclusione che il ricorrente non soffrisse di una patologia mentale. Affermava, tuttavia, che il detenuto, mancando di una vera motivazione a risolvere le crisi relazionali, avrebbe potuto molto probabilmente rendersi autore di altri reati in un contesto simile. Il ricorrente veniva nuovamente trasferito in carcere per la espiazione della parte residua della pena.

In executivis, sia il primo che il secondo giudice non concedevano la sospensione dell'esecuzione della pena e la messa alla prova. Ritenevano, infatti, che l'accertamento della mancanza di una patologia mentale fosse coerente con la piena responsabilità penale del ricorrente e con l'espiazione carceraria. Il secondo giudice, chiamato a sindacare la prima decisione resa dalla giurisdizione esecutiva, rilevava come l'internamento in ospedale fosse stato sì il frutto di un'erronea qualificazione delle condizioni del ricorrente, ma che la valutazione non avrebbe potuto essere modificata dal giudice competente per l'esecuzione, in ragione dell'esistenza di un giudicato vincolante.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a ed e Cedu per il fatto di essere stato internato in un ospedale psichiatrico in mancanza di un accertamento dello stato di salute mentale. Si duole, poi, di essere stato internato in ospedale psichiatrico in seguito alla completa espiazione della pena detentiva.

Sul punto, la Corte sottolinea come la locuzione "persona insana di mente" contenuta nella Convenzione non possa essere ricondotta a una precisa definizione, dovendo essere aggiornata sulla base dei progressi della scienza. Tre sono le condizioni minime affinché la restrizione della libertà personale possa essere considerata legittima: che vi sia un oggettivo accertamento medico; che l'esigenza di una detenzione forzata sia giustificata dal tipo o dal grado di disordine; che tale disordine mentale sia persistente e non transitorio.

La decisione di trasferire il condannato in ospedale psichiatrico si basa, per la Corte, su una pronuncia irrevocabile che aveva accertato l'esistenza di una diminuita capacità di intendere e di volere cagionata da un disordine di coscienza attuale. Il principio d'irrevocabilità delle sentenze penali è evocato nel ragionamento che porta a concludere per la non violazione del parametro di cui alla lett. a del comma 1 dell'art. 5 Cedu: una condanna viziata renderebbe illecita la detenzione solo se fosse il frutto di un diniego di giustizia palese.

La Corte rileva come la prosecuzione dell'internamento, pur dopo il termine dell'espiazione della pena detentiva, fosse dovuta dall'esigenza di proteggere i terzi dalla pericolosità del ricorrente. In quest'ottica, reputa connesso questo secondo periodo d'internamento ai fatti oggetto della condanna che aveva determinato la prima restrizione.

Pare opportuno sottolineare come la pronuncia sia stata resa con ben due opinioni dissenzienti circa la possibile violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a Cedu. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 maggio 2013, K. c. Russia

Il signor K. è un cittadino bielorusso che sul finire degli anni Novanta ha contribuito a dare vita ad una ONG per la lotta contro le violazioni dei diritti umani e, più in generale, per l'affermazione della legalità nel paese. Temendo per la propria vita, si trasferisce in Russia, da dove continua a contribuire all'attività dell'opposizione bielorussa. Nell'aprile 2011, K. è accusato dalle autorità bielorusse di rapina, sequestro di persona ed estorsione commessi anni addietro: spiccato un mandato d'arresto internazionale, K. è arrestato a Mosca, e quindi sottoposto ad un regime di detenzione temporanea (quaranta giorni, poi prorogati) perché "persona ricercata" e sprovvista di un regolare permesso di soggiorno nello Stato. K. propone ricorso d'urgenza alla Corte, la quale adotta una "interim measure" ai sensi dell'art. 39 delle Rules of Court vietando l'estradizione, per timore di una potenziale violazione dell'art. 3 da parte delle autorità bielorusse, fino a nuova comunicazione. Nel frattempo, le autorità russe, mutando l'iniziale orientamento, concedono al ricorrente asilo politico per un periodo di un anno e ne ordinano la liberazione.

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia nel merito della richiesta del K., rigettandola per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 3 Cedu. Richiamando il proprio consolidato orientamento, infatti, la Corte indaga l'esistenza di «substantial grounds» per prevedere che - a causa della situazione generale nello Stato richiedente, ovvero per le circostanze particolari inerenti alla persona dell'estradato - possano essere posti in essere trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. A tal fine non valgono, rileva la Corte, generici sospetti di trattamenti inumani da parte delle autorità bielorusse, non apparendo la situazione relativa ai diritti umani in quel paese tale da rendere necessario un divieto totale di estradizione. Né il K., d'altra parte, ha addotto elementi concreti dai quali desumere che il pericolo di tortura discenda dalla propria personale situazione: non dimostrati, infatti, sono il coinvolgimento nell'attività di opposizione politica, né gli asseriti precedenti episodi di maltrattamenti, anche a danno di familiari. I reati per i quali è perseguito, infine, sono reati comuni.

La Corte, pertanto, riconosce la violazione del solo art. 5 comma 4 Cedu relativo alla lentezza con la quale le autorità russe hanno esaminato i ricorsi del K. avverso la propria detenzione, disattendendo il ricorso principale. (Andrea Giudici)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 28 maggio 2013, Sabev c. Bulgaria

Il ricorso ha ad oggetto le condizioni di detenzione del sig. Sabev, cittadino bulgaro già condannato per rapina ed omicidio alla pena capitale, successivamente commutata, a seguito dell'intervenuta abolizione della pena di morte nel 1998, nell'ergastolo con isolamento. La detenzione, eseguita in celle di non più di dieci metri quadrati prive di servizi igienici, sempre in condivisione con altri due o tre condannati, non prevedeva né l'accesso alla luce naturale ed all'aria, né la possibilità di accedere ad alcune minime facilities (quali la mensa, i giornali, o la cappella del carcere). Il sig. Sabev, pertanto, agiva contro il Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle inumane e degradanti condizioni di detenzione: la Corte territoriale, in parziale accoglimento della domanda, riteneva le difficoltà di accesso ai servizi igienici, all'acqua e ad un'idonea ventilazione in contrasto con l'art. 3 della Convenzione e con una serie di disposizioni di legge interna, accordando un risarcimento equitativo di 143,16 euro. Un secondo ricorso, relativo ai danni sofferti in conseguenza dell'isolamento nel periodo 1993-2004, portava poi al riconoscimento di un risarcimento per 552,20 euro; un terzo ricorso, relativo al periodo 2004-2006, riconosceva l'importo di 383,47 euro.

La Corte, adita per la violazione dell'art. 3, argomenta non tanto sulle ragioni per le quali lo ritiene fondato nel merito (l'infrazione alla disposizione convenzionale era del resto stata ravvisata anche dalla giurisdizione domestica), quanto e soprattutto sui motivi per cui ritiene che permanga in capo al ricorrente lo status di vittima, in virtù della non esaustività della tutela accordata dalle autorità nazionali: al riguardo, infatti, i giudici di Strasburgo considerano che l'importo accordato a titolo di risarcimento del danno risultasse, in considerazione della lunga durata della detenzione, ed al netto delle spese legali sostenute, "irragionevolmente basso" (circa 700 euro). (Andrea Giudici)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 28 maggio 2013, Eremia e altri c. Moldavia

In data 30 agosto 2010 la prima ricorrente aveva sporto denuncia, essendo stata picchiata dal marito, alla presenza delle figlie minori. Il procedimento che ne era derivato, in sede amministrativa, si era risolto con la condanna al pagamento di una pena pecuniaria e con l'ammonimento a non ripetere più la condotta perpetrata.

In data 5 novembre 2010 un nuovo episodio si verificava; il caso veniva portato all'attenzione dell'ufficio della procura. Le violenze continuarono nel mese di novembre: nel corso di una aggressione, la moglie veniva quasi soffocata dalla foga del marito.

In data 9 dicembre 2010, l'aggressore veniva intimato dal giudice del luogo ad astenersi da ogni condotta di violenza o minaccia nei confronti della moglie e allontanato dalla casa familiare per un periodo di novanta giorni, con il divieto di avvicinamento. La polizia locale, i servizi sociali e l'ufficio del procuratore erano messi a conoscenza di tale provvedimento.

L'ordine venne più volte violato dall'aggressore e la polizia locale fu più volte costretta a intervenire.

Nel frattempo, la polizia esercitò più volte pressione sulla donna affinché la denuncia penale per i fatti di aggressione venisse ritirata.

In data 12 gennaio 2011, la ricorrente veniva informata che il pubblico ministero non intendeva iniziare una indagine penale.

Soltanto in seguito a ulteriori pressioni e a nuovi episodi di minaccia, un procedimento penale veniva iniziato. In seguito alle prime indagini, il procuratore decideva di giungere a un accordo con l'accusato, trattandosi di reati di minor gravità, sospendendo le indagini per il periodo di un anno a condizione che egli si astenesse dall'uso di alcol e droghe e dalla commissione di ulteriori fatti di violenza.

I ricorrenti proposero appello contro questa decisione; il gravame venne respinto.

Le violazioni sottoposte al sindacato della Corte sono ricondotte all'art. 3 Cedu; tuttavia, la Corte reputa più corretto qualificare parte del ricorso sub art. 8 Cedu, per la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Con riferimento all'art. 3, la Corte sottolinea come la Cedu imponga un'obbligazione positiva agli affinché tutti gli individui siano protetti da qualsivoglia forma di maltrattamento, seppur perpetrata da privati. L'art. 3 Cedu esige, inoltre, un'indagine effettiva da parte delle autorità di polizia, affinché sia raccolta la prova di tali condotte.

Le autorità di polizia e il pubblico ministero erano ben consapevoli del comportamento dell'aggressore, e ciò nonostante si sono limitai ad infliggere ordini restrittivi periodicamente trasgrediti. Anche la prima decisione del pubblico ministero di non aprire un procedimento penale a carico dell'aggressore è espressiva di un'ingiustificata protezione del marito violento, per di più ex poliziotto.

Quanto alle doglianze mosse dalle figlie, originariamente ricondotte all'art. 3 Cedu, esse sono valutate secondo il parametro dell'art. 8 Cedu, e - segnatamente - in riferimento al maltrattamento consistito nell'esser state verbalmente abusate dal padre e nell'aver assistito più volte alla violenza fisica e verbale posta in essere sulla madre, nella piena consapevolezza del disvalore di tale comportamento. Ancora una volta, la Corte precisa come la consapevolezza delle autorità rispetto a tale illecito comportamento, anche in danno delle figlie, non possa essere considerato giustificabile e meriti censura, per la palese violazione del rispetto alla vita privata e familiare. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 28 maggio 2013, Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito

Il processo per rapina a mano armata, iniziato davanti a una corte con giuria nei confronti dei primi due ricorrenti, era caratterizzato dalla richiesta di uno dei difensori di produrre una prova di jury tampering secondo la procedura segreta delle public interest immunity conditions. Il giudice reputava inammissibile la prova, pregiudizievole per il primo ricorrente. La giuria venne intimata di non pronunciare un verdetto contro costui. Alla conclusione del giudizio, la giuria non fu in grado di pronunciarsi sui restanti accusati e un nuovo giudizio (retrial) fu ordinato.

Nel corso del primo retrial, celebrato innanzi a un giudice con giuria, il presidente della corte veniva informato che la giuria stessa - in composizione ridotta per la rinuncia di alcuni componenti - non era in grado di raggiungere un verdetto. Con soli nove componenti, un verdetto maggioritatio non sarebbe stato possibile. Un secondo retrial veniva ordinato.

Il secondo retrial, innanzi a una corte con giuria, fu caratterizzato dalla mozione circa il possibile jury tampering, essendovi prove di un approccio a due componenti della nuova giuria. Il giudice, avvalendosi di una prerogativa concessa dalla legge, rimise a un giudice superiore la decisione circa le modalità di svolgimento del terzo retrial, se davanti a una corte con giuria ovvero a un giudice monocratico togato.

Il giudice superiore reputò di mantenere secretate le prove del jury tampering e, pur rilevando l'esistenza di un pericolo di pregiudizio, decise che il retrial successivo si sarebbe potuto celebrare alla presenza della giuria. La corte d'appello, sollecitata sul punto, ribaltò la decisione, disponendo che il terzo retrial si svolgesse davanti a un giudice monocratico.

Il giudizio - affidato a un nuovo giudice togato - si svolse senza che venissero analizzate le prove del jury tampering e si concluse con elevate condanne per il primo e per il secondo ricorrente.

La corte d'appello rigettò il gravame basato sull'equità del processo, particolarmente imperniato sull'illegittimo uso di una prova secretata, e si rifiutò di certificare un principio di diritto in ordine all'utilizzabilità di prove mantenute secretate (closed material procedure).

La terza ricorrente era giudicata, con altri imputati, per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Anche in questo caso, l'iter giudiziario era caratterizzato da condotte di minaccia sulla giuria e da dimissioni dei singoli giurati, preoccupati per la propria incolumità. La prova delle possibili influenze era sottoposta all'attenzione del giudice senza essere condivisa con le difese.

A seguito di tale procedura di secretazione delle prove, il giudice decideva di proseguire il giudizio senza una nuova giuria, non reputando esistente un pregiudizio effettivo alla propria imparzialità.

La corte d'appello, sollecitata a pronunciarsi sul punto, dopo aver analizzato la prova del jury tampering, decideva di confermare la decisione del giudice di procedere senza una giuria.

Il giudizio a carico della terza ricorrente e dei concorrenti si concludeva con la condanna per tutti i capi d'accusa.

La Corte europea è chiamata a valutare la possibile violazione del parametro espresso dall'art. 6 comma 1 Cedu, in relazione alla celebrazione di un giudizio senza la presenza di una giuria, la cui presenza è considerato alla stregua di diritto fondamentale dai ricorrenti.

La Corte osserva come la composizione monocratica del giudice sia adottata in molti altri e come non influenzi di per sé l'imparzialità del giudizio. Deve, di contro, guardarsi all'equità del giudizio, con particolare riguardo alla parità delle armi. Si rileva, poi, come il diritto a ottenere l'ostensione delle prove rilevanti non sia assoluto: possono esistere interessi in conflitto da bilanciare, tali da consentire la restrizione del diritto di una parte di accedere alla prova.

La Corte, nel rigettare i ricorsi, sottolinea come nel caso di specie la prova di jury tampering mantenuta segreta non avesse a oggetto la colpevolezza degli accusati sulle accuse mosse, ma il differente sindacato di influenza illecita sulla giuria strumentale a valutare la possibile imparzialità del giudice. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 30 maggio 2013, Rafaa c. Francia

Il ricorrente è un cittadino marocchino simpatizzante del Fronte Polisario (movimento indipendentista attivo nell'area del Sahara occidentale), fuggito in Francia per sottrarsi alla persecuzione e alla tortura delle autorità di Rabat. In Francia, però, è subito posto in regime di trattenimento amministrativo, sospettato di aver fornito una falsa identità, ed è quindi raggiunto da un mandato d'arresto internazionale, emesso dalle autorità marocchine, con l'accusa di associazione terroristica. Il ricorrente, a questo punto, agisce sia per contestare l'avviata procedura di estradizione, rappresentando come certa la prospettiva di nuove torture e soprusi, sia per domandare asilo politico. Nel luglio 2011, però, l'estradizione è accordata sulla base dell'osservazione che la richiesta non appare "dettata da ragioni politiche"; contemporaneamente, la domanda d'asilo viene rigettata proprio sulla stregua di analoghe considerazioni, non ravvisando le autorità francesi gli estremi di una persecuzione politica ai danni del ricorrente.

Viene dunque adita la Corte Edu, lamentando la violazione poten