ISSN 2039-1676


16 dicembre 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Luglio-Agosto 2014

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte Edu.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Maria Chiara Ubiali e Francesco Zacchè. L'introduzione è a firma di Maria Chiara Ubiali per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 7 e 10, mentre si deve a Francesco Zacchè la parte relativa agli artt. 5, 6 e 8.

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2

b) Art. 3

c) Art. 5

d) Art. 6

e) Art. 7

f) Art. 8

g) Art. 10

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

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1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di diritto alla vita si segnala l'importante sent. 17 luglio 2014, Centre For Legal Resources On Behalf of Valentin Campeanu c. Romania (cfr. infra per una sintesi) nella quale la Grande Camera della Corte europea - oltre a ribadire la sua giurisprudenza consolidata in tema di obblighi positivi, sostanziali e procedurali, nei confronti di persone affette da disabilità fisiche e mentali ex art. 2 Cedu - risolve anzitutto in senso positivo la questione - del tutto nuova nella giurisprudenza della Corte - se una ONG possa agire avanti alla Corte in nome di una vittima ormai defunta e priva di eredi titolari di un interesse indiretto al ricorso. In via di misura generale ex art. 46 Cedu, la Corte sancisce, inoltre, a carico dello Stato l'obbligo di fornire alle persone con disagio mentale un rappresentante che sia in grado di tutelarne i diritti fondamentali.

Degna di nota anche la sent. 24 luglio 2014, Brincat e Altri c. Malta. Il ricorso riguarda alcuni operai di un cantiere navale maltese che dall'inizio degli anni cinquanta all'inizio degli anni duemila avevano lavorato in condizione di esposizione all'amianto e avevano contratto varie malattie in conseguenza di tale esposizione. In questa occasione la Corte europea ha avuto modo di ribadire che lo Stato ha l'obbligo positivo di prendere tutte le necessarie misure per salvaguardare i diritti garantiti dall'art. 2 Cedu. Nel caso di specie il Governo maltese conosceva o avrebbe dovuto conoscere i pericoli derivanti dall'esposizione all'amianto ai quali andavano incontro i lavoratori. Secondo la Corte europea dunque - in ragione della serietà della minaccia che l'amianto poneva, e a dispetto del margine di apprezzamento dello Stato nel decidere come gestire questi rischi - il Governo maltese ha omesso di ottemperare al suo obbligo positivo di legiferare, o adottare altre misure, per proteggere la vita e la salute dei suoi cittadini.

Si segnala inoltre la sentenza 22 luglio 2014, Ataykaya c. Turchia nella quale - in relazione alla morte di un uomo colpito da una granata lacrimogena lanciata da un agente di polizia durante una manifestazione - la Corte europea ha sottolineato (come aveva già fatto nella sent. 16 luglio 2013, Abdullah YaÅŸa e Altri c. Turchia) la necessità per il governo turco di dotarsi di una normativa idonea a disciplinare con chiarezza le modalità di utilizzo di queste armi durante le manifestazioni, in modo da minimizzare il rischio di morte e di gravi incidenti derivanti dal loro utilizzo, nel rispetto dell'art. 2 della Convenzione.

Per quanto riguarda gli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2 si veda la sent. 15 luglio 2014, Petrović c. Serbia e la sent. 31 luglio 2014, Aliyeva e Aliyev c. Azerbaigian, nelle quali la Corte di Strasburgo riconosce la violazione del suddetto articolo a causa dell'ineffettività e della parzialità delle indagini in seguito alla morte, nel primo caso di un soggetto che si trovava sotto la custodia delle polizia serba, nel secondo caso di un uomo assassinato a Kiev, il cui processo è stato successivamente trasferito presso le autorità giudiziarie dell'Azerbaigian.

 

b) Art. 3 Cedu

Tra le sentenze relative alle condizioni inumane e degradanti di detenzione, si segnalano in particolare due pronunce della Grande Camera. Importantissima per le conseguenze che potranno derivarne nell'ordinamento italiano la sent. 17 luglio 2014, Svinarenko e Slyadnev c. Russia, nella quale la Corte europea, superando la propria precedente giurisprudenza, afferma che tenere una persona in una gabbia di metallo durante un processo costituisce di per sé - avuto riguardo della sua natura degradante - un affronto alla dignità umana, in violazione dell'art. 3 Cedu.

Di rilievo anche la sent. 3 luglio 2014, Georgia c. Russia - relativa a un ricorso interstatale ex art. 33 Cedu - nella quale la Corte europea riscontra la violazione dell'art. 3 Cedu da parte della Russia in relazione alle condizioni di detenzione a cui sono stati sottoposti diversi cittadini georgiani prima della loro espulsione. La Corte europea riscontra inoltre la violazione dell'art. 4 Prot. n. 4 Cedu, che proibisce l'espulsione collettiva di stranieri dal territorio dello Stato.

Si segnalano inoltre, in tema di condizioni inumane e degradanti di detenzione: sent. 1 luglio 2014, Mihӑilescu c. Romania; sent. 10 luglio 2014, Buglov c. Ucraina; sent. 10 luglio 2014, M.S. c. Russia; sent. 10 luglio 2014, Rakhimov c. Russia; sent. 15 luglio 2014, Butiuc e Dumitrov c. Romania; sent. 17 luglio 2014, Kim c. Russia; sent. 22 luglio 2014, Bulatović c. Montenegro; sent. 31 luglio 2014, F.H. c. Grecia; sent. 31 luglio 2014, Tatishvili c. Grecia.

Per quanto riguarda invece la pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o condizionale si segnala la sent. 8 luglio 2014, Harakchiev and Tumulov c. Bulgaria, nella quale la Corte europea ribadisce il principio di diritto per il quale una condanna alla pena dell'ergastolo può essere compatibile con l'art. 3 della Convenzione solo se è presente, nel momento in cui la sentenza diventa definitiva, la possibilità di una sua revisione e la prospettiva - anche remota - di una futura scarcerazione. Sullo stesso tema si veda anche la sent. 22 luglio 2014, ÄŒačko c. Slovacchia.

In materia di estradizione, nella sent. 24 luglio 2014, Calovskis c. Lituania, la Corte europea ha ribadito come l'estradizione da un Paese contraente possa creare dei problemi di compatibilità con l'art. 3 della Convenzione nel momento in cui - avendo riguardo alle circostanze del caso di specie - siano presenti ragioni fondate per ritenere che una persona, se estradata, correrà il serio rischio di essere sottoposta ad un trattamento contrario all'art. 3 Cedu. Nel caso di specie la Corte europea non ha tuttavia riscontrato la violazione dell'art. 3 della Convenzione rispetto alla possibile estradizione del ricorrente negli Stati Uniti. Sullo stesso tema si veda anche sent. 17 luglio 2014, Kadirzhanov e Mamashev c. Russia; sent. 24 luglio 2014, A.A. e Altri c. Svezia; sent. 24 luglio 2014, Mamadaliyev c. Russia.

Per quanto concerne, infine, i maltrattamenti inflitti dalle forze dell'ordine a soggetti privati della libertà personale, si segnala in particolare la sent. 24 luglio 2014, Lyapin c. Russia, nella quale la Corte europea riafferma il principio per il quale incombe sullo Stato l'obbligo di fornire spiegazioni plausibili nel caso in cui un soggetto sottoposto alla sua custodia subisca delle lesioni (si veda anche sent. 1 luglio 2014, Saba c. Italia, in questa Rivista, con scheda di S. Zirulia, Da Strasburgo due nuove condanne all'Italia per impunità delle forze dell'ordine, 13 luglio 2014; sent. 3 luglio 2014, Amadayev c. Russia; sent. 3 luglio 2014, Antayev e Altri c. Russia; sent. 8 luglio 2014, Stoian c. Romania; sent. 15 luglio 2014, Tcaci c. Moldavia; sent. 15 luglio 2014, Çoraman c. Turchia; sent. 17 luglio 2014, Osakovskiy c. Ucraina). La Corte europea chiarisce altresì che, quando un soggetto afferma di aver subito maltrattamenti durante la privazione della libertà personale ad opera delle forze dell'ordine, spetta alle autorità statali fare luce sui fatti attraverso un'indagine giudiziaria. In particolare, rispetto a questo secondo aspetto, si veda anche sent. 8 luglio 2007, Yerli c. Turchia; sent. 22 luglio 2014, Tufekçi c. Turchia.

 

c) Art. 5 Cedu

Sempre con riguardo alle c.d. extraordinary rendition, si segnalano ancora le sent. 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (per una sintesi, v. infra) e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia. Con tali pronunce, infatti, la Corte europea ha accertato pure il carattere arbitrario della detenzione segreta sopportata dai ricorrenti in Polonia. La privazione della libertà personale dei due sospetti terroristi, osserva il giudice di Strasburgo, è stata disposta e si è protratta per oltre sei mesi, al di fuori di qualunque previsione legale. Un'ulteriore violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu è stata riscontrata nella sent. 31 luglio 2014, Nemtsov c. Russia, vicenda in cui l'arresto amministrativo d'un manifestante a un comizio era privo dei requisiti formali necessari per ristringere la sua libertà personale, oltre che fondato su una ricostruzione dei fatti compiuta in mala fede dalla polizia: manchevolezze a cui non ha posto rimedio l'autorità giudiziaria.

Nelle sent. 8 luglio 2014, Nedim Șener c. Turchia (per una sintesi, v. infra) e Șik c. Turchia, si è invece accertata la durata irragionevole della detenzione provvisoria sopportata dai ricorrenti, due giornalisti che hanno trascorso oltre un anno in custodia, perché sospettati d'aver agevolato un'associazione terroristica, fra l'altro, attraverso la pubblicazione di due libri. Per il giudice europeo, il mantenimento delle misure coercitive a carico dei due giornalisti era privo di giustificazione, in quanto fondato su una serie di ragioni stereotipate e astratte. Ma v'è di più: la Corte ha anche accertato la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu perché, nelle prime fasi dell'incarcerazione, l'autorità procedente si era rifiutata di mettere a disposizione dei ricorrenti il fascicolo cautelare.

 

d) Art. 6 Cedu

Quanto all'art. 6 comma 1 Cedu, vanno menzionate ancora le sent. 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (per una sintesi, v. infra) e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, dove la Corte europea ha stabilito che costituisce un caso di flagrante diniego di giustizia il comportamento dello Stato convenuto di permettere agli agenti della CIA di trasferire i ricorrenti dal suo territorio verso la base di Guantanamo Bay, al fine di processarli (in sostanza, sulla base di confessioni ottenute con la tortura) davanti a commissioni militari (come tali prive dei requisiti d'indipendenza e d'imparzialità).

Sempre in tema d'equità processuale, vanno poi ricordate le sent. 31 luglio 2014, Jannatov c. Azerbaijan (per una sintesi, v. infra) e 31 luglio 2014, Nemtsov c. Russia. Con la prima pronuncia, il giudice europeo ha ritenuto violato l'art. 6 Cedu, poiché la condanna del ricorrente si era fondata in modo decisivo sulle dichiarazioni confessorie rese da quest'ultimo e dai due complici nelle fasi iniziali dell'indagine; per la Corte, in tale vicenda, lo Stato ha leso l'art. 6 comma 1 Cedu, perché il giudice nazionale non ha vagliato a fondo la credibilità dei correi, cercando elementi di riscontro alle loro dichiarazioni accusatorie; non ha giustificato il motivo per cui non ha dato credito alla loro ritrattazione effettuata in dibattimento, preferendo le dichiarazioni pregresse; né ha risentito il ricorrente durante il processo, nonostante le sue espresse richieste al riguardo. Nella seconda vicenda, invece, la Corte europea ha riscontrato una violazione del dettato convenzionale, visto che la condanna del ricorrente si era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della polizia, senza alcuna valutazione delle prove a discarico, attraverso una ricostruzione totalmente inaccettabile dei fatti in causa; la responsabilità del ricorrente, inoltre, nasceva dal suo rifiuto di obbedire a un ordine proveniente dalla polizia, ma i giudici nazionali non avevano assolutamente messo in discussione l'illegalità dell'ordine stesso.

Con specifico riguardo all'imparzialità del giudice, va menzionata la sent. 1° luglio 2014, Dimitrov e altri c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra) relativa a un caso in cui gli interessati lamentavano l'iniquità del processo per le pressioni esercitate dal potere esecutivo sulla Corte di cassazione affinché venissero assolti dei poliziotti accusati di maltrattamenti e di omicidio; nonché per la circostanza che il figlio del presidente della sezione del Corte di cassazione investita del processo lavorava presso il Ministero degli interni da cui dipendevano i funzionari sottoposti a processo. Escluso il profilo dell'imparzialità dall'angolo soggettivo, il giudice di Strasburgo ha considerato la vicenda sotto l'aspetto oggettivo, accertando nella specie il rispetto dell'art. 6 comma 1 Cedu.

In tale cornice, va rammentata pure la dec. 8 luglio 2014, Biagioli e Biagioli c. San Marino (per una sintesi, cfr. infra), in cui il giudice europeo - dichiarati irricevibili i ricorsi presentati dai ricorrenti sotto diversi profili - ha asserito che soddisfa il precetto del «tribunale stabilito dalla legge» il caso in cui, a seguito di un'incompatibilità, il nuovo giudice venga individuato dal magistrato dirigente: nell'ordinamento sanmarinese, invero, il magistrato dirigente non solo è indipendente dal potere esecutivo, ma ripartisce gli affari penali sulla base di criteri oggettivi previamente fissati dal Consiglio giudiziario.

Ancora degna di nota è la sent. 10 luglio 2014, Marčan c. Croazia, relativa a un ordine penale di condanna emesso dalla polizia per un illecito stradale di lieve entità. La Corte europea ha qui escluso quella che il ricorrente prospettava come una violazione del combinato disposto dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c e d Cedu, perché l'interessato era stato sentito dal giudice in fase di opposizione, nel corso della quale, del resto, egli non aveva mai chiesto l'esame dei poliziotti per contestare la veridicità dei fatti narrati nel verbale di constatazione dell'illecito stradale.

In tema di contraddittorio, infine, si registra ancora un caso di violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, esaminati congiuntamente: con la sent. 3 luglio 2014, Nikolitsas c. Grecia, la Corte europea ha accertato che mancavano le prove idonee a corroborare le dichiarazioni - risultate determinanti per la condanna - rese all'estero da due imputati di reato connesso e lette nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

 

e) Art. 7

Per quanto riguarda l'art. 7, si segnala la sent. 15 luglio 2014, Ashlarba c. Georgia. Nel 2005 il parlamento georgiano introduceva una serie di nuove figure di reato volte a contrastare la criminalità organizzata. Nell'ambito di questa riforma veniva emendato l'art. 223, comma 1 del codice penale, rendendo penalmente rilevante la condotta di chi appartiene ad un "thieves' underworld". Nel 2007 il ricorrente veniva accusato e quindi condannato a sette anni di carcere in virtù di questa nuova figura di reato. Nel suo ricorso alla Corte europea il signor Ashlarba lamentava la violazione dell'art. 7 della Convenzione, in ragione del fatto che la norma di cui all'art. 223, comma 1 del codice penale georgiano non era sufficientemente precisa e prevedibile nel definire quale condotta fosse penalmente rilevante. La Corte europea ribadisce la sua giurisprudenza affermando che l'art. 7 Cedu impone che un reato e la pena ad esso collegata debbano essere chiaramente descritti dalla legge. Questo requisito è soddisfatto quando gli individui possono comprendere dalla lettera della disposizione, con l'ausilio dell'interpretazione della giurisprudenza, quali azioni e quali omissioni siano considerate penalmente rilevanti. Per quanto attiene al caso di specie la Corte europea afferma che le definizioni utilizzate nell'art. 223, comma 1 fanno riferimento a concetti largamente diffusi nella società georgiana e che quindi erano certamente conoscibili dal signor Ashlarba. La Corte di Strasburgo ha quindi respinto gli argomenti del ricorrente affermando l'insussistenza di una violazione dell'art. 7 Cedu.

 

f) Art. 8 Cedu

Quanto all'art. 8 Cedu, vanno segnalate le sent. 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (per una sintesi, v. infra) e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, dove le condizioni d'isolamento e di segretezza della detenzione ha impedito ai ricorrenti di comunicare con i propri parenti, pregiudicando così il relativo diritto al rispetto della vita privata e familiare; nonché la sent. 24 luglio 2014, Remetin c. Croazia (n. 2), con la quale il giudice di Strasburgo ha riscontrato una violazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente il quale, in due occasioni, era stato picchiato da un gruppo di hooligans e, nonostante l'autorità giudiziaria conoscesse l'identità degli aggressori, non ha compiuto indagini adeguate ad accertarne le responsabilità.

 

g) Art. 10 Cedu

In relazione alla libertà d'espressione si segnala la sent. 1 luglio 2014, A. B. c. Svizzera. Il ricorso riguarda un giornalista svizzero, condannato alla pena di 4000 franchi per aver reso pubblici, con la pubblicazione su un giornale, alcuni documenti coperti da segreto d'ufficio relativi ad un procedimento penale in corso. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 della Convenzione, ritenendo di aver subito una ingiustificata interferenza nel suo diritto alla libertà di espressione. Nel caso di specie la Corte di Strasburgo ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia, affermando che il diritto alla libertà di espressione viene riconosciuto non solo rispetto alla manifestazione di idee o informazioni inoffensive, ma anche rispetto ad esternazioni lesive dell'onore di un soggetto. D'altro canto - nel caso di condanne per diffamazione o violazione della privacy - le pene non devono assumere la forma della censura, intesa a scoraggiare la stampa ad esercitare il proprio diritto di critica. Nel caso concreto la Corte europea ha giudicato la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente sproporzionata e quindi lesiva dell'art. 10 della Convenzione.

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 1° luglio 2014, Dimitrov e altri c. Bulgaria

Nel corso di un'operazione antidroga, un parente dei ricorrenti perde la vita per i maltrattamenti subiti durante la fase dell'arresto. Si apre così un'inchiesta ministeriale sulle cause del decesso, nonché un'indagine penale che porta al rinvio a giudizio di cinque ufficiali di polizia. Segue una lunga e articolata vicenda processuale che si conclude, in Cassazione, con l'annullamento senza rinvio della condanna pronunciata in appello nei confronti degli imputati.

I ricorrenti lamentano di fronte alla Corte europea la violazione degli art. 2 e 3 Cedu, per la morte e le violenze fisiche sopportate dalla vittima. Il giudice di Strasburgo condivide le doglianze sia perché l'inchiesta svolta dal Ministero degli interni non presentava i necessari requisiti d'indipendenza sia perché lo svolgimento del procedimento penale non è stato concreto ed effettivo: nella specie, la Corte europea osserva che questo è l'ennesimo caso in cui lo Stato bulgaro viene meno all'obbligo positivo di dare una risposta efficace alle violenze e alle morti provocate dalla polizia nello svolgimento di operazioni di contrasto alla criminalità.

I ricorrenti, in secondo luogo, lamentano la mancanza d'imparzialità della Corte di cassazione, tanto per le pressioni ricevute dal Capo del governo e dal Ministro degli interni, quanto per il fatto che il figlio del presidente della sezione giudicante è impiegato presso il Ministero degli interni, da cui dipendono i poliziotti coinvolti nel processo. Escluso un difetto d'imparzialità in senso soggettivo, la Corte ha negato che sia stata lesa tale garanzia dal punto di vista oggettivo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 Cedu. Per il giudice europeo, il lavoro svolto dal figlio del presidente della sezione della Corte di cassazione presso il Ministero degli interni non costituisce di per sé una ragione sufficiente per mettere in gioco l'imparzialità del giudice; inoltre, le pressioni esercitate dal Governo sui magistrati che si sono occupati del caso, compresa la Corte di cassazione, non sono state in grado di compromettere l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici: ad esempio, constata il giudice europeo, nei vari giudizi di merito i poliziotti sono sempre stati condannati severamente e, in Cassazione, il presidente ha espresso una dissenting opinion rispetto all'annullamento della sentenza. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 3 luglio 2014, Georgia c. Russia

Il caso - si tratta di un ricorso interstatale ex art. 33 Cedu - concerne l'arresto, la detenzione e l'espulsione dal territorio russo - dal settembre 2006 alla fine del gennaio 2007 - di un grande numero di cittadini georgiani. Secondo quanto lamentato dal governo georgiano, durante questo periodo più di 4600 ordini di espulsione erano stati emanati dal governo di Mosca. A detta delle autorità di Tbilisi, tali cifre rappresentano un sensibile aumento rispetto al normale numero di espulsioni e sono in realtà misure di rappresaglia per l'arresto, avvenuto a Tbilisi il 27 settembre 2006, di quattro ufficiali russi.

A supporto di queste affermazioni le autorità georgiane hanno prodotto in giudizio una serie di documenti che testimoniano come la Direzione degli Affari Interni di San Pietroburgo e il Ministero dell'Interno russo abbiano dato disposizione di attuare una serie di misure di larga scala, volte a identificare i cittadini georgiani irregolarmente presenti sul territorio russo e quindi ad espellerli.

Sono state allegate poi una serie di testimonianze di cittadini georgiani e di varie organizzazioni internazionali governative e non governative, le quali concordano nell'affermare che le vittime delle espulsioni sono state sottoposte a processi sommari di pochi minuti, senza la presenza di un difensore e l'esame dei fatti, all'esito dei quali è stata disposta l'espulsione dal territorio russo. Inoltre, prima di procedere all'esecuzione della misura, le vittime sono state detenute - per un periodo di tempo compreso tra i due giorni e le due settimane - in centri di detenzione per stranieri con celle sovraffollate dove era necessario fare turni per dormire e senza la presenza di servizi igienici. Lo Stato ricorrente ha per tali motivi lamentato la violazione dell'art. 3 Cedu.

La Corte europea ritiene credibili le dichiarazioni dei testimoni di nazionalità georgiana e dei membri di alcune organizzazioni internazionali governative e non governative, costatando come i cittadini georgiani vittime delle espulsioni abbiano trascorso periodi di tempo significativi in celle sovraffollate senza un sufficiente numero di letti e materassi ed in condizioni igieniche terribili: in alcuni casi senza la presenza di un bagno, in altri con un bagno non separato dal resto della cella. La Corte europea conclude che le condizioni della detenzione hanno causato ai cittadini georgiani una indiscutibile sofferenza che integra un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 Cedu.

La Grande Camera afferma poi la violazione dell'art. 13 Cedu in relazione all'art. 3 Cedu, sostenendo che - al tempo della violazione - non erano presenti, nell'ordinamento russo, rimedi effettivi che potessero essere utilizzati per porre fine alle condizioni di detenzione inumana e degradante o che permettessero di ottenere un equo risarcimento per tale violazione.

La Corte europea riscontra inoltre la violazione dell'art. 5, commi 1 e 4 della Convenzione per il fatto che le espulsioni dei cittadini georgiani sono state precedute da arresti arbitrari di massa, rispetto ai quali non è stata concessa la possibilità di appello.

Infine la Corte europea ritiene accertata la violazione dell'art. 4 Prot. n. 4, il quale proibisce l'espulsione collettiva di stranieri dal territorio dello Stato. La Grande Camera afferma infatti che le procedure di espulsione durante il periodo preso in considerazione, alla luce dell'alto numero di cittadini di nazionalità georgiana espulsi, non potevano permettere un esame ragionevole ed obiettivo della situazione particolare di ogni singolo individuo. (Maria Chiara Ubiali)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, dec. 8 luglio 2014, Biagioli e Biagioli c. San Marino

I due ricorrenti vengono rinviati a giudizio per dei reati di falso, ma il giudice del dibattimento presenta una richiesta di astensione, accolta dal giudice per i rimedi straordinari. Il magistrato dirigente, allora, assegna la causa a un altro giudice, il quale però risulta incompatibile. Il processo passa, quindi, a un terzo giudice, che viene ricusato dai ricorrenti, senza successo. Nel corso del dibattimento, entra in vigore una legge che sospende i termini di prescrizione del reato durante la procedura incidentale di ricusazione, e si tratta di una disciplina che supera il vaglio di legittimità costituzionale. Riassunta la causa di fronte al medesimo terzo giudice, all'esito della prima udienza il difensore di fiducia rinuncia alla difesa; di conseguenza, viene nominato un difensore d'ufficio che ottiene per tre volte un rinvio della causa al fine di preparare la difesa. Nel frattempo, cambiano ancora le regole sulla prescrizione. Dodici giorni prima dell'udienza, uno dei ricorrenti nomina un nuovo difensore di fiducia che chiede inutilmente l'ennesimo rinvio dell'udienza. Alla fine, i due imputati vengono condannati, rispettivamente, a due e a tre anni di reclusione.

Secondo i ricorrenti, il magistrato che li ha giudicati non era un giudice stabilito dalla legge, perché individuato dal magistrato dirigente, né era imparziale. La Corte europea, però, dichiara entrambre le doglianze irricevibili. Per prima cosa, rileva la Corte di Strasburgo, l'assegnazione della causa al giudice in parola è stata predisposta dal magistrato dirigente, il quale non solo è indipendente dal potere esecutivo, ma ha altresì agito nei limiti di distribuzione del lavoro previamente fissati dal Consiglio giudiziario. In secondo luogo, prosegue la Corte, i ricorrenti non hanno portato prove per dimostrare la parzialità dell'organo giudicante, mentre l'infondatezza dei motivi di ricusazione del giudice è stata valutata in modo approfondito dall'autorità giurisdizionale di San Marino.

I ricorrenti lamentano pure l'inosservanza degli art. 6 e 7 Cedu per il mutamento della disciplina sulla prescrizione nei casi d'astensione del giudice. La Corte europea, tuttavia, reputa irricevibile la doglianza poiché, nell'ottica dell'art. 6 Cedu, risulta senz'altro possibile applicare delle nuove norme processuali ai processi pendenti, allorché le modifiche non siano arbitrarie, né irragionevoli; inoltre, sotto il profilo dell'art. 7 Cedu, la Corte osserva che, a prescindere dall'applicazione retroattiva della normativa sulla prescrizione, nel caso di specie non erano comunque maturati i termini per dichiarare estinti i reati.

Un'ulteriore doglianza riguarda il rifiuto del giudice di posticipare l'udienza dibattimentale per permettere al nuovo avvocato di fiducia di preparare la difesa. La Corte, tuttavia, esclude la ricevibilità del ricorso sotto l'angolo dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. b Cedu. Nella specie, i ritardi nella nomina del difensore di fiducia dipendevano dal comportamento del ricorrente. Non solo: il nuovo difensore era stato nominato dodici giorni prima dell'udienza in ordine a una vicenda priva di particolari complessità.

Infine, i ricorrenti si lamentano ex art. 1 Prot. n. 1 Cedu dell'interdizione dalla professione conseguenti alla condanna in sede penale e dei relativi svantaggi economici. Ma la Corte europea reputa la misura del tutto proporzionata, considerato che essa è il risultato d'una condanna penale. Di qui, l'irricevibilità anche di siffatto motivo di ricorso. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 luglio 2014, Nedim Șener c. Turchia

Il ricorrente è un giornalista d'inchiesta di fama nazionale, il quale aveva partecipato con un collega alla scrittura di un paio di libri molto critici sulla gestione da parte dell'autorità statale d'un procedimento penale contro un'organizzazione terroristica. Il 3 marzo del 2011 viene arrestato insieme al collega e, poi, tenuto in custodia cautelare, in quanto sospettato d'aver aiutato il gruppo terroristico in parola, coprendone l'attività e manipolando l'opinione pubblica attraverso i suoi scritti. In diverse occasioni, il ricorrente chiede la revoca della misura cautelare, tra l'altro senza aver accesso nei primi sei mesi al fascicolo cautelare; dopo un anno e una settimana, ottiene la libertà provvisoria.

Il giornalista lamenta, anzitutto, l'irragionevolezza della custodia sopportata dal giorno dell'arresto alla data di concessione della libertà provvisoria. La Corte europea condivide la doglianza del ricorrente. In particolare, la Corte prende atto dell'esistenza nell'ordinamento turco d'una presunzione relativa di necessità della detenzione provvisoria nei casi in cui l'illecito contestato riguardi l'appartenenza a un'organizzazione terroristica, ma a suoi occhi ciò non può giustificare comunque l'assenza nella motivazione di ragioni specifiche e dettagliate idonee a giustificare la protrazione della misura detentiva. Nella specie, insomma, le ordinanze cautelari si fondavano su motivazioni stereotipate e di portata generale. Di qui, la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu. Il giudice europeo ravvisa altresì l'inosservanza dell'art. 5 comma 4 Cedu, perché lo Stato convenuto nei primi mesi della detenzione non ha messo a disposizione del ricorrente le prove poste a fondamento della misura coercitiva. L'ultimo profilo oggetto di contestazione riguarda la compressione della libertà di espressione. Per il giudice di Strasburgo, la custodia subita dal ricorrente con l'accusa d'aver agevolato un gruppo terroristico mediante la redazione di due libri risulta una misura sproporzionata, perché idonea a indurre nel giornalista una forma di autocensura. Risulta, pertanto, violato l'art. 10 Cedu. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 17 luglio 2014, Centre For Legal Resources On Behalf of Valentin Campeanu c. Romania

Il ricorso è stato proposto da un'organizzazione non governativa, il "Centre for Legal Resources", per conto di Valentin Campeanu, cittadino rumeno abbandonato alla nascita, al quale - fin da piccolo - erano state diagnosticate gravissime disabilità mentali e la positività al virus dell'HIV.

Nel 2003, all'età di 18 anni, l'autorità rumena per la tutela dell'infanzia disponeva il trasferimento del signor Campeanu dal centro per bambini disabili nel quale era alloggiato ad un locale ospedale neuropsichiatrico. Tuttavia, dopo gli esami medici, l'ospedale rifiutava il suo ricovero, sull'assunto che la struttura non disponeva delle attrezzature necessarie per accoglierlo.

Nel febbraio del 2004 il signor Campeanu, sempre per volontà dell'autorità rumena per la tutela dell'infanzia, veniva quindi ricoverato in un altro centro specializzato.

A seguito dell'aggravarsi del suo stato di salute, il signor Campeanu veniva trasferito per accertamenti nel sopracitato ospedale psichiatrico, dal quale era stato, in un primo momento, rifiutato. Dopo una settimana dall'inizio della sua permanenza il signor Campeanu moriva.

Il "Centre for Legal Resources" sporgeva denuncia alle autorità competenti rumene. Tuttavia, il pubblico ministero optava per l'archiviazione del caso. La ONG adiva dunque la Corte europea, sostenendo, in particolare, la violazione dell'art. 2 della Convenzione, sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale.

Per prima cosa la Corte europea riconosce il diritto del "Centre for Legal Resorces" ad agire in rappresentanza della vittima. La Corte di Strasburgo sottolinea come il suo ruolo sia non solo quello di decidere del caso concreto ma, più in generale, quello di contribuire al chiarimento, alla salvaguardia e allo sviluppo delle norme convenzionali e quello di far osservare agli Stati contraenti gli obblighi che si sono assunti aderendo alla Convenzione. In quest'ottica, non consentire all'ONG di ricorrere - in un caso nel quale un vero e proprio legittimato a ricorrere non esiste - significherebbe impedire l'analisi di un caso che concerne violazioni molto gravi, con il rischio che lo Stato chiamato a risponderne possa sfuggire al giudizio di conformità alla Convenzione. In tal modo, peraltro, lo Stato si avvantaggerebbe della propria negligenza: spettava infatti allo Stato individuare un legale rappresentante del soggetto con disabilità mentale.

Per quanto attiene al merito della questione, la Corte europea ribadisce la propria giurisprudenza consolidata secondo cui - nel caso di persone affette da disabilità e incapaci di badare a sé stesse, che si trovano in custodia presso strutture di cura pubbliche o private - grava sullo Stato l'obbligo positivo di proteggerle, garantendo loro un trattamento adeguato alle loro condizioni di salute. Inoltre - in caso di gravi infortuni o di morte - è compito dello Stato assicurare un processo, nel quale si definiscano le responsabilità e si permetta il risarcimento della vittima.

Nel caso di specie la Corte europea sottolinea come le decisioni delle autorità rumene rispetto ai trasferimenti del paziente da una struttura all'altra siano avvenuti senza una diagnosi e un'assistenza appropriata e senza il ben che minimo riguardo al suo stato di salute e alle sue necessità. Alla luce di tutto ciò la Corte europea afferma la violazione dell'art. 2 della Convenzione per quanto attiene al suo aspetto sostanziale.

Per quanto riguarda invece gli obblighi procedurali, la Grande Camera conclude che le autorità rumene hanno commesso gravi irregolarità nell'accertamento delle circostanze dopo la morte della vittima, omettendo di raccogliere le essenziali prove mediche e di eseguire un'autopsia, in questo modo violando il dovere di fornire un'adeguata e convincente spiegazione degli eventi che hanno condotto alla morte del sig. Campeanu.

La Corte europea impone, infine, una misura generale ex art. 46 Cedu, stabilendo - con il motivato dissenso, sul punto, del giudice Pinto de Albuquerque - l'obbligo a carico dello Stato rumeno di fornire alle persone con disagio mentale un rappresentante che sia in grado di proteggerle e di azionarne i diritti fondamentali. (Maria Chiara Ubiali)

 

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 17 luglio 2014, Svinarenko e Slyadnev c. Russia

Il caso origina dai ricorsi di due cittadini russi, i quali sostengono che l'essere posti in una gabbia di metallo durante lo svolgimento di un processo rappresenta un trattamento inumano e degradante, in violazione dell'art. 3 della Cedu. Entrambi i ricorrenti erano accusati di diversi delitti commessi in qualità di membri di un associazione per delinquere. Il signor Svinarenko era sottoposto a misura cautelare, mentre il signor Slyadnev stava scontando la pena detentiva in relazione alla condanna subita in un altro processo. Durante lo svolgimento delle udienze i ricorrenti venivano posti all'interno di una gabbia di metallo delle dimensioni di 2,55 metri di lunghezza, 1,5 metri di larghezza e 2,25 metri di altezza, sotto la sorveglianza di guardie armate.

La Prima sezione della Corte europea aveva ritenuto, con sentenza del 11 dicembre 2012, la violazione degli artt. 3 e 6 par. 1 Cedu. Il governo russo, tuttavia, aveva chiesto e ottenuto il rinvio della questione alla Grande Camera.

Secondo quanto più volte affermato dalla Corte europea, un maltrattamento deve raggiungere un minimo livello di gravità per poter costituire una violazione dell'art. 3 Cedu. Più in particolare, un trattamento è considerato degradante quando umilia un individuo, mostrando una mancanza di rispetto per la dignità umana, o quando suscita nella vittima sentimenti di paura, di angoscia o inferiorità.

In relazione al problema del collocamento degli imputati in una gabbia durante il processo, la Corte europea aveva in passato costantemente affermato che tale misura può essere giustificata in relazione a ragioni di sicurezza inerenti alla circostanze particolari del caso concreto, come la personalità dell'imputato, la natura del reato commesso, i suoi precedenti penali, il comportamento durante il processo, il pericolo di fuga e la presenza dei media o di pubblico durante le udienze. Conseguentemente, la Corte aveva in passato ritenuto che solo l'uso ingiustificato ed eccessivo di questa misura restrittiva costituisse violazione dell'art. 3 Cedu.

Nel caso di specie, la Grande Camera ribadisce anzitutto che l'ordine e la sicurezza in aula sono indispensabili per la corretta amministrazione della giustizia. Ciò nonostante, i mezzi scelti per assicurare tale ordine e sicurezza non possono consistere in misure di compressione della libertà personale che - per la loro gravità o per la loro stessa natura - contrastino con gli scopi dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte europea sottolinea quindi come la reclusione degli imputati all'interno di una gabbia di metallo durante le udienze pubbliche abbia danneggiato la loro immagine, suscitando in loro sentimenti di umiliazione, impotenza, paura, angoscia e inferiorità. Il fatto che ciò sia avvenuto in udienza pone poi importanti questioni in ordine alla presunzione di innocenza, che è elemento essenziale dell'equo processo. Secondo la Grande Camera, infatti, questo trattamento ha sicuramente condizionato i giudici, trasmettendo un'immagine degli imputati quali soggetti a tal punto pericolosi da necessitare di un tale restringimento fisico. Discostandosi dalla sua giurisprudenza precedente, la Corte di Strasburgo conclude che l'uso di gabbie di metallo durante le udienze non può essere mai giustificato alla luce dell'art. 3 della Convenzione. Secondo la Grande Camera infatti tenere una persona in una gabbia di metallo durante un processo, costituisce di per sé - avuto riguardo della sua natura degradante che è incompatibile con gli standard di civiltà che sono elemento caratteristico di una società democratica - un affronto alla dignità umana, in violazione dell'art. 3 Cedu. (Maria Chiara Ubiali)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia

Al Nashiri è sospettato di aver partecipato, quale membro di spicco dell'associazione terroristica al'Qaeda, a due attentati nel Golfo di Aden. Nell'ambito del progetto statunitense "High-Value Detainees Program" (HVD Program) - noto in Europa come "the extraordinary rendition program" -, alcuni agenti della CIA catturano il ricorrente a Dubai e, immediatamente, lo trasferiscono in una prigione segreta in Afganistan, prima, e in Thailandia, poi. Qui, Al Nashiri viene sottoposto a continue torture, fra l'altro, al fine d'ottenere informazioni sull'organizzazione terroristica. Dopo un paio di mesi, le autorità statunitensi trasferiscono il sospetto in Polonia, dove questi viene detenuto in una prigione segreta per sette mesi. Anche durante siffatto periodo, il ricorrente viene sottoposto a continue e inaudite violenze fisiche e psicologiche, nonché tenuto in isolamento senza alcuna comunicazione con l'esterno. Al termine di questo periodo, Al Nashiri viene portato in Marocco, sempre segretamente, e quindi tradotto nella prigione di Guantanamo Bay, a Cuba, dove si trova ancora ristretto in attesa d'essere giudicato da una commissione militare. Nel frattempo, in Polonia, il Parlamento ha condotto un'inchiesta sulla vicenda in parola, mentre l'autorità giudiziaria ha aperto un'indagine penale che, dopo numerose proroghe, è ancora nelle battute iniziali.

La Corte europea ravvisa diverse violazioni del dettato convenzionale. Anzitutto, si riscontra una violazione dell'art. 38 Cedu per le difficoltà frapposte dal Governo polacco nel fornire alla Corte europea il materiale necessario al giudizio. Ciò premesso, il giudice di Strasburgo accertata l'inosservanza dell'art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale. Più specificamente, si rileva che, anche se le autorità nazionali hanno aperto un'indagine sul caso in questione, a tutt'oggi non vi sono indagati; l'inchiesta, inoltre, è pendente da oltre sei anni, nonostante la ricchezza d'informazioni di dominio pubblico sul trattamento riservato dalle autorità statunitensi alle persone sospettate d'appartenere ad al'Qaeda; e in tale cornice, aggiunge la Corte europea, non si può tacere il contributo essenziale offerto dai servizi segreti polacchi nell'organizzare e nel garantire la realizzazione del HVD Program nella loro nazione: a questo proposito, afferma il giudice europeo, la protezione dei diritti umani assicurati dalla Cedu - specialmente, dagli art. 2 e 3 Cedu - non esige solo un'inchiesta effettiva sulle loro violazioni, ma pure appropriate garanzie - giuridiche e di fatto - contro la loro inosservanza da parte dei servizi d'intelligence, in particolare nel corso di attività sotto copertura. Sempre con riguardo all'art. 3 Cedu, si accerta altresì la sua violazione sostanziale. Alla luce dell'ampio materiale agli atti, la Corte europea constata che, durante la prigionia, il ricorrente è stato ripetutamente torturato dagli agenti della CIA, sia mediante l'impiego delle tecniche autorizzate dal Governo statunitense (le c.d. "Enhanced Interrogation Techniques") sia attraverso il ricorso a metodi non consentiti, nonché sottoposto a un regime detentivo segreto e durissimo: lunghi periodi in isolamento, privazione dell'accesso all'aria aperta, impossibilità di badare alla propria igiene personale, mancanza di esercizi fisici, ecc. La Corte, peraltro, prende atto che l'autorità polacca non è la responsabile diretta delle condotte in parola. Tuttavia, secondo il giudice europeo, lo Stato convenuto avrebbe dovuto adottare delle misure idonee a garantire che una persona sottoposta alla sua giurisdizione non fosse sottoposta a tortura e a trattamenti o punizioni inumani e degradanti, compresi i maltrattamenti perpetrati da individui privati, in forza del combinato disposto degli art. 1 e 3 Cedu. A ciò, si aggiunge la complicità del Governo polacco nell'operazione di trasferimento extragiudiziale del ricorrente verso Paesi in cui la detenzione e gli interrogatori si pongono al di fuori della cornice legale o dove si corre il rischio di essere torturati o di subire trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Quanto all'assenza di rimedi interni effettivi idonei a far valere l'inosservanza dell'art. 3 Cedu, si accerta anche la violazione degli art. 3 e 13 Cedu.

A questo punto, la Corte europea prende in considerazione la vicenda pure sotto l'angolo degli art. 5 comma 1 e 8 Cedu. E, con riguardo alla prima disposizione, dichiara la privazione della libertà personale di Al Nashiri arbitraria, poiché la Polonia ha permesso agli agenti della CIA d'imprigionare e di tenere, per un significativo lasso di tempo, il ricorrente in un luogo segreto e sconosciuto, senza il rispetto d'alcuna procedura legale. Quanto all'art. 8 Cedu, essa rileva che la detenzione in isolamento e l'impossibilità in capo al ricorrente di mettersi in contatto con i suoi parenti ha pregiudicato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

A questo punto, il giudice di Strasburgo analizza la doglianza secondo cui la extraordinary rendition ha esposto Al Nashiri al serio e concreto rischio d'essere perseguito in una giurisdizione dove questi potrebbe essere vittima di un caso flagrante di processo iniquo e di diniego di giustizia. A questo riguardo, la Corte europea accerta la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu per varie ragioni: anzitutto, la maggior parte delle prove a carico del ricorrente sono le sue confessioni o le dichiarazioni di altri sospetti terroristi, tutte ottenute mediante il ricorso alla tortura ed utilizzabili nel processo; inoltre, al tempo del trasferimento, lo Stato polacco era a conoscenza del fatto che gli organi statunitensi competenti per i giudizi di primo e di secondo grado erano delle commissioni militari, composte esclusivamente da ufficiali e, quindi, prive dei necessari requisiti d'imparzialità e d'indipendenza dal potere esecutivo. Di qui, la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu.

La Corte europea, infine, accerta l'inosservanza degli art. 2 e 3 Cedu, in combinato disposto con l'art. 1 Prot. n. 6 Cedu, perché il trasferimento del ricorrente dalla Polonia ha sottoposto il medesimo al rischio concreto e prevedibile d'essere condannato alla pena capitale, come del resto gli è stato contestato nel capo d'accusa emesso dall'autorità procedente nell'aprile 2011. In tale cornice, ai sensi dell'art. 46 Cedu, la Corte chiede allo Stato convenuto di attivarsi attraverso i canali diplomatici con il Governo degli Stati Uniti d'America per impedire che si dia corso a un'eventuale pena capitale. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 31 luglio 2014, Jannatov c. Azerbaijan

Il ricorrente viene arrestato insieme ai due complici per una rapina a mano armata e per un duplice omicidio. Immediatamente dopo l'arresto, il ricorrente lamenta di essere stato picchiato dalla polizia al fine di confessare i reati ascritti; lo stesso affermano i correi. Nonostante la denuncia sui maltrattamenti, non viene aperta alcuna inchiesta penale. Rinviato a giudizio, il ricorrente viene condannato a trent'anni di prigione, per aver agevolato la commissione dei delitti da parte degli altri due soggetti; la sentenza, confermata nei successivi gradi di giudizio, si fonda sulle dichiarazioni confessorie rese alla polizia al momento della privazione della libertà personale dal ricorrente e dagli altri due imputati.

Anzitutto, l'interessato chiede al giudice di Strasburgo di accertare la violazione dell'art. 3 Cedu. Sotto il profilo sostanziale, però, la Corte esclude l'inosservanza del precetto convenzionale, perché dal materiale a sua disposizione - e, in particolare, dagli esami forensi e dalla documentazione medica raccolta dopo la denuncia degli abusi - non risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che il ricorrente sia stato vittima di comportamenti contrari all'art. 3 Cedu. Viceversa, il giudice europeo ravvisa una violazione di siffatta norma sotto l'aspetto procedurale: la denuncia del ricorrente di essere stato picchiato dalla polizia, infatti, era sufficientemente circostanziata in ordine alla data, al luogo e alla natura dei maltrattamenti; pertanto, lo Stato convenuto avrebbe dovuto aprire un'inchiesta volta ad accertare le eventuali responsabilità delle forze di polizia.

Il ricorrente, infine, lamenta l'iniquità del processo celebrato nei suoi confronti. A questo proposito, la Corte europea rileva che la sentenza di condanna si fonda in maniera determinante sulle dichiarazioni rese da tre correi nelle prime fasi delle indagini. Nella specie, pertanto, essa ritiene necessaria una doppia indagine: per prima cosa, stabilire la qualità delle dichiarazioni in parola, compresa la loro attendibilità per il modo in cui sono state raccolte dalla polizia; in secondo luogo, accertare se l'interessato ha avuto a disposizione un'opportunità per contestare la loro autenticità e opporsi al loro impiego. Quanto al primo aspetto, la Corte europea constata che i due coimputati avevano ritrattato le dichiarazioni rese in indagini durante il processo, negando la responsabilità del ricorrente e sostenendo d'essere stati torturati dalla polizia; in tale cornice, prosegue il giudice di Strasburgo, era necessario uno scrutinio approfondito sulla credibilità dei dichiaranti e in particolare, non trattandosi di testimoni, sarebbe stato necessario cercare degli elementi di riscontro alle loro dichiarazioni accusatorie. Sotto il secondo profilo, il giudice europeo stigmatizza che il ricorrente non sia mai stato sentito durante il processo, nonostante le ripetute richieste in tal senso, senza alcuna valida giustificazione da parte della corte d'assise; inoltre, per la Corte europea, risulta discutibile che la corte d'assise non abbia spiegato le ragioni per cui ha dato credito alle dichiarazioni rese dai correi nel corso delle indagini, invece che a quelle rilasciate nel contraddittorio dibattimentale. Per la Corte europea, insomma, la scarsa qualità delle prove usate per condannare e il rifiuto del giudice nazionale di rispondere alle obiezioni del ricorrente hanno reso il processo iniquo ex art. 6 Cedu. (Francesco Zacchè)