ISSN 2039-1676


06 febbraio 2013 |

Monitoraggio Corte EDU novembre 2012

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

 

SOMMARIO

 

1. Introduzione

2. Articolo 2 Cedu

3. Articolo 3 Cedu

4. Articolo 4 Cedu

5. Articolo 5 Cedu

6. Articolo 8 Cedu

7. Articolo 10 Cedu

8. Articolo 11 Cedu

9. Articolo 2 Prot. 4 Cedu

 

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1. Introduzione

a) Delle pronunce rese dalla Corte europea nel mese di novembre in tema di art. 2 Cedu, si segnala innanzitutto la decisione Kulevskiy c. Russia, nella quale i giudici europei hanno escluso una violazione potenziale dell'artt. 2 e 3 Cedu in relazione a una eventuale estradizione del ricorrente - un cittadino bielorusso accusato in absentia di omicidio nel paese di origine e detenuto in Russia ai fini dell'estradizione - ritenendo insussistente, nel caso di specie, un rischio reale per la vita e l'incolumità psico-fisica dell'estradando in ragione delle assicurazioni fornite dal Procuratore generale bielorusso quanto alla non applicazione della pena capitale. 

In tema di limiti all'uso delle armi e della forza letale da parte delle forze dell'ordine, si ricorda la sentenza Dimov e altri c. Bulgaria, nella quale la Corte ha ravvisato, tra l'altro, una violazione sostanziale dell'art. 2 Cedu con riferimento all'uccisione di un sospetto criminale ad opera di alcuni agenti di polizia, i quali avevano lanciato alcune granate verso la sua abitazione, per costringerlo ad uscire e arrestarlo.

Anche nel novembre 2012, inoltre, si registra un caso di condanna della Turchia per la morte di un detenuto avvenuta in occasione delle operazioni di repressione delle proteste nel carcere turco di  Ümraniye (in questo senso, si veda la pronuncia Erol Arikan e altri c. Turchia. Sul punto si vedano altresì le sentenze Makbule Akbaba e altri c. Turchia e Åžat c. Turchia, rese dalla Corte nel luglio 2012; per un approfondimento sulla prima, si rinvia alla nota di Pier Francesco Poli, in questa Rivista).

Nella sentenza Moncanu e altri c. Romania, invece, i giudici di Strasburgo hanno ravvisato una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu per la mancata apertura da parte delle autorità rumene di un'inchiesta in merito alla responsabilità penale di alcuni poliziotti in relazione al decesso di un militante politico durante le manifestazioni del 13 e 14 giugno 1990.

Significativa è inoltre la sentenza Bajic c. Croazia, relativa a un caso di medical malpractice: in breve, una giovane donna decedeva dopo essere stata operata d'urgenza da un medico, il quale aveva ricevuto una tangente per effettuare l'intervento. La Corte ha riscontrato in quest'occasione una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu con riferimento al procedimento penale intentato nei confronti del medico dal momento che i giudici interni non erano stati in grado di stabilire, nell'arco di quasi quindici anni, se la morte della sorella del ricorrente fosse da imputarsi al caso oppure all'errore del sanitario. 

Riveste altresì profili di interesse la sentenza Van Colle c. Regno Unito, relativa all'uccisione di un giovane chiamato a testimoniare in un processo per furto, nella quale la Corte ha escluso una violazione degli obblighi di protezione discendenti dall'art. 2 Cedu, in relazione alla mancata predisposizione, da parte delle autorità britanniche, di misure adeguate volte a prevenire la morte del giovane rilevando che, al momento del fatto, le forze dell'ordine non erano né avrebbero potuto essere a conoscenza di un pericolo effettivo ed immediato per la sua vita.

 

b) Numerose nel mese di novembre le sentenze rese dalla Corte  in tema di art. 3 Cedu.

Tra queste rilevante è senz'altro la sentenza M.N. c. Bulgaria, in cui la Corte, facendo un'applicazione "orizzontale" degli obblighi discendenti dall'art. 3 Cedu, ha ravvisato una violazione procedurale della norma in parola in relazione alla mancata attivazione da parte delle autorità bulgare di un'inchiesta in merito alle violenze sessuali subite dalla ricorrente da parte di alcuni giovani.

E ancora, si segnalano le sentenze Longin c. Croazia; Lin c. Grecia; Strelets c. Russia; Z.H. c. Ungheria; Cucu c. Romania; Costantin Modarca c. Moldovia; Yermolenko c. Ucraina; Kasperovičius c. Lituania; Savičs c. Lettonia; Pop Blaga c. Romania; Chervenkov c. Bulgaria; Kulikov c. Russia; Janiashvili c. Georgia che afferiscono alle condizioni della detenzione (anche in luoghi diversi dagli istituti carcerari, come gli analoghi dei nostri ospedali psichiatrici giudiziari o dei nostri CIE), e spesso toccano anche il profilo del sovraffollamento carcerario; nonché le sentenze Koryak c. Russia; Goloshvili c. Gerogia; Dirdizov c. Russia, aventi ad oggetto l'inadeguatezza delle cure mediche apprestate a soggetti in vinculis; e, da ultimo, le sentenze Borodin c. Russia; Lacatus e altri c. Romania; Zamferesko c. Ucraina; Koval e altri c. Ucraina; Celik c. Turchia (n.3); Ghiuräu c. Romania), che riguardano invece episodi di police brutality.

Un cenno particolare merita la sentenza Taukus c. Lituania, relativa alle lesioni riportate da un detenuto a seguito di un alterco con un altro detenuto,  in cui la Corte - pur riconoscendo che le autorità statali hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a minimizzare i rischi per l'integrità fisica delle persone detenute in istituti carcerari - ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, gli agenti della polizia penitenziaria non erano né avrebbero potuto essere a conoscenza di un pericolo effettivo ed immediato per l'integrità fisica del ricorrente, perché lo scontro tra i due detenuti era avvenuto dopo il controllo serale; non era stato in alcun modo premeditato e, inoltre,  le autorità sono intervenute tempestivamente per farlo cessare).

 

c) Anche nel mese di novembre, la Corte ha adottato una pronuncia interessante sotto l'angolo dell'art. 4 Cedu, il quale sancisce i divieti di sottoposizione a lavori forzati e di riduzione in schiavitù. Nella sentenza C.N. c. Regno Unito la Corte ha riscontrato infatti una violazione degli obblighi di tutela penale promanati da tale disposizione in relazione alla mancata predisposizione, al momento dei fatti, nell'ordinamento inglese di norme incriminatrici idonee a reprimere e a punire in maniera adeguata la riduzione in schiavitù (sul punto si veda altresì la sentenza C. N. e V. c. Francia dell'11 ottobre 2011).

 

d) Tra le sentenze rese dalla Corte nel mese di novembre in tema di art. 5 Cedu rilevanti sotto il profilo del diritto penale sostanziale, si segnala la sentenza Khachatryan e altri c. Armenia nella quale la Corte ha ritenuto arbitraria, perché priva di una base legale nell'ordinamento interno, la detenzione dei ricorrenti per aver disertato il servizio civile in quanto la legge armena, vigente al momento del fatto, sanzionava esclusivamente l'abbandono del servizio miliare.

 

e) Per quel che concerne invece l'art. 8 Cedu, riveste profili di interesse innanzitutto la sentenza Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi, in cui la Corte europea - ribadita l'importanza della protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica - ha ritenuto, all'unanimità, che vi fosse stata una violazione degli articoli 8 e 10 Cedu, per quanto riguarda l'uso da parte dei servizi segreti di poteri speciali di vigilanza nei confronti di due giornalisti al fine di identificare le loro fonti di informazioni (al riguardo si segnala che la scheda illustrativa relativa alla protezione delle fonti giornalistiche è reperibile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0856B8A0-D3A1-47B4-B969-6250E84F9F3D/0/FICHES_Protection_des_sources_journalistiques_EN.pdf).

Merita menzione inoltre la sentenza M.M. c. Regno Unito, nella quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Convenzione del sistema di registrazione automatica e conservazione per un periodo di tempo indeterminato di dati personali di soggetti indagati/condannati per reati nei confronti di minori previsto dalla legislazione britannica: in particolare, conformemente alla propria giurisprudenza, i giudici europei hanno ritenuto che tale provvedimento, pur essendo giustificato in virtù della gravità dei reati in relazione ai quali viene effettuato, non presentasse garanzie sufficienti ed adeguate in relazione al rispetto della vita privata, in quanto all'interessato non è riconosciuto per legge il diritto ad ottenere la cancellazione dei suoi dati quando la loro conservazione non è ritenuta più necessaria per il tempo trascorso dall'ultimo reato, per l'età della persona e per l'attenuazione della sua pericolosità sociale, e hanno pertanto concluso per una violazione dell'art. 8 Cedu.

Nella decisione Parviz c. Svezia, invece, la Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 8 Cedu l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione ante delictum del divieto di avvicinarsi alla figlia, per un periodo di quattro anni, in quanto proporzionata rispetto al rischio di commissione di gravi reati contro la minore.

Meritano da ultimo un cenno le sentenze Kissiwa Sofi c. Svizzera e Shala c. Svizzera in tema di espulsione dello straniero a seguito di condanna penale: in entrambi i casi, i giudici europei hanno concluso che l'allontanamento dal territorio nazionale dei ricorrenti era proporzionato rispetto al fine legittimo di prevenire la commissione di reati, vista la gravita degli illeciti penali commessi dai medesimi (traffico di stupefacenti nel primo caso e reati contro la persona nel secondo).

 

f) Sul fronte dell'art. 10 Cedu, si segnalano le sentenze Belek c. Turchia e Bayar e Gürbüz c. Turchia (n. 2) -  le quali s'inseriscono nel corposo filone giurisprudenziale relativo alla legislazione emanata in Turchia per contrastare il fenomeno del terrorismo curdo e utilizzata, in molti casi, per perseguire penalmente coloro che si pronuncino in senso sfavorevole alla politica del Governo nella questione curda - nelle quali la Corte, conformemente ai propri principi consolidati, ha riscontrato una violazione dell'art. 10 Cedu in relazione alla condanna dei ricorrenti.

In tema di diffamazione, vanno poi menzionate le sentenze Bargao e Domingos Correia c. Portogallo (in cui la Corte ha riconosciuto una violazione dell'art. 10 Cedu ritenendo rispettato il requisito della verità della notizia) e Mengi c. Turchia (nella quale i giudici europei hanno ritenuto che la ricorrente, una giornalista turca, non avesse oltrepassato i limiti della critica politica, ravvisando pertanto una violazione della citata norma convenzionale).

 

g) Si ricordano inoltre le sentenze Disk e Kesk c Turchia e Sáska c. Ungheria nelle quali la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 11 Cedu in relazione all'uso della forza da parte delle autorità governative per impedire lo svolgimento di alcune manifestazioni pacifiche.

 

h) Da ultimo, riveste profili di grande interesse la sentenza Stamose c. Bulgaria in cui la Corte si è pronunciata per la prima volta sulla compatibilità con l'art. 2 prot. n. 4 Cedu di misure restrittive della libertà personale finalizzate alla prevenzione di future violazioni delle leggi in materia di immigrazione: i giudici europei, richiamando la propria giurisprudenza in tema di applicazione del divieto di espatrio a seguito di condanna penale (sul punto, sia consentito il rinvio a L. Beduschi, La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il diritto alla libertà personale (art. 5 Cedu e art. 2 Prot. n. 4 Cedu), in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 3-4) hanno ritenuto sproporzionata, e quindi incompatibile con la citata norma convenzionale, l'imposizione nei confronti del ricorrente del divieto di espatrio per un periodo di due anni, rilevando in particolare che le autorità nazionali non avevano fornito motivazioni precise e circostanziate in relazione alle esigenze che giustificavano l'applicazione di tale provvedimento. (Introduzione a cura di Lodovica Beduschi)

 

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 2. Articolo 2 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 6 novembre 2012, ric. n. 30086/05, Dimov e altri c. Bulgaria (importance level 2)

Le ricorrenti, madre e figlia, sono cittadine bulgare le quali propongono ricorso sulle circostanze della morte del proprio marito e padre. In particolare si dolgono dell'utilizzo eccessivo della forza da parte della polizia che, dovendo procedere all'arresto del congiunto ed essendo questi già una volta sfuggito alla cattura, avevano lanciato granate all'indirizzo della casa ove si era rifugiato cagionandone la morte. Lamentano anche l'inefficacia delle indagini le quali avevano confuso per il suicidio del parente tramite detonatore; invocano pertanto la violazione dell'art. 2 Cedu (diritto alla vita) tanto sotto l'aspetto sostanziale quanto sotto quello procedurale. La Corte accoglie il ricorso sulla base della mancanza di convincenti allegazioni contrarie da parte del Governo nonché sulla parzialità delle indagini condotte.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 10865/09, Mocanu e altri c. Romania (importance level 2)

I ricorrenti sono tre cittadini rumeni che vivono a Bucarest: Anca Mocanu, Marin
Stoica e Teodor Marie. Il fatto oggetto di giudizio si è svolto nel corso delle grandi manifestazioni anti-governative che hanno avuto luogo il 13 e 14 Giugno 1990, per le strade di Bucarest. In questo contesto, il marito di Anca Mocanu è stato trovato morto nel corso di un intervento delle forze dell'ordine. Teodor Maries è presidente dell'associazione ricorrente "21 dicembre 1989" (Asociatia 21 Decembrie 1989), che promuove gli interessi delle vittime della repressione violenta contro le manifestazioni anticomuniste che hanno avuto luogo in Romania nel dicembre 1989. Il 14 giugno 1990 la sede dell'associazione era stata saccheggiata da gruppi di persone che erano state inviate dal Presidente della Repubblica per riportare l'ordine in città. Marin Stoica era stato invece arrestato e preso con la forza presso gli uffici della televisione pubblica e condotto al piano seminterrato con altre persone per essere picchiato. I ricorrenti lamentano la mancanza di un'indagine efficace, imparziale e completa in grado di condurre alla l'identificazione e alla punizione dei responsabili della repressione violenta del manifestazioni del 13 e 14 giugno 1990. A tal fine, Anca Mocanu si basa sull'articolo 2 (diritto alla vita) e Marin Stoica e Teodor Maries sull'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti). Ai sensi dell'articolo 8 (protezione della vita privata) inoltre, il presidente dell'associazione, Teodor Maries, lamenta anche di essere stato sottoposto a misure di sorveglianza segrete, in particolare intercettazioni telefoniche. La Corte ritiene sussistente la violazione procedurale dell'art. 2 Cedu lamentata dalla signora Mocanu. Non ritiene sussistente, invece, le lamentate violazioni dell'art. 3 sulla base del fatto che i ricorrenti non avevano addotto alcuna prova delle violenze subite.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 7678/09, Van Colle c. Regno Unito (importance level 2)

I ricorrenti, Irwin e Corinee Van Colle, marito e moglie, sono cittadini britannici residenti in Inghilterra. Il caso concerne l'assassinio del figlio, avvenuto nel 2000 da parte di un loro ex dipendente, che era accusato in un procedimento penale per furto, in cui il loro figlio era stato testimone. Basandosi su l'articolo 2 (diritto alla vita) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti lamentano che la polizia non era stata in grado di proteggere il loro figlio pur avendo conoscenza delle minacce in atto da parte dell'ex dipendente. La Corte non ritiene nessuna violazione sulla base del fatto che i dati fattuali non rendevano in alcun modo prevedibile l'escalation mortale che poi si era realizzata.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 41108/10, Bajic c. Croazia (importance level 3)

Il sig. Bajic ricorre lamentando le circostanze del decesso della sorella. Questa, malata di tumore, aveva pagato una tangente, al fine di farsi operare, al chirurgo di un ospedale locale. In seguito all'intervento, la stessa era tuttavia deceduta il giorno successivo a causa di un'embolia polmonare massiva. Lamenta una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu in quanto le autorità interne, nel corso di 15 anni, non erano state in gradi di accertare se tale decesso fosse stato la conseguenza di un errore del chirurgo compiuto nelle operazioni ovvero del caso. La Corte ritiene integrata la violazione.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 novembre 2012, n. 19262/09, Erol Arikan e altri c. Turchia (importance level 3)

I ricorrenti sono 26 cittadini turchi detenuti nella prigione di BayrampaÅŸa (Istanbul). L'oggetto della doglianza rivolta alla Corte EDU è l'operazione "Return to life", condotta il 19 dicembre 2000 in circa 20 istituti penitenziari turchi. L'operazione era diretta a far terminare lo sciopero della fame intrapreso dai detenuti per protestare contro la proposta di adozione di prigioni con celle di metratura limitata (di tipo F). I ricorrenti sostengono che lo Stato non ha adempiuto all'obbligo positivo di proteggere la vita delle persone sottoposte alla propria custodia, imposto dall'art. 2 Cedu, perché l'intervento delle autorità è stato violento, sono stati utilizzati mezzi coercitivi in modo sproporzionato e non necessario rispetto alla resistenza opposta dai detenuti ed ha causato diversi morti e feriti. La Corte, dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso solo con riferimento ai ricorrenti rimasti feriti durante gli scontri, afferma che - in mancanza della morte della vittima - solo eccezionalmente l'abuso della forza da parte dell'autorità può essere considerato una violazione dell'art. 2 Cedu. La Corte ricorda che, in tali casi, devono essere valutati il grado, il tipo e la finalità della forza usata e, in particolare, la potenziale letalità della stessa. Rilevata la gravità delle lesioni inferte e la mancata prova da parte dello Stato della necessità del ricorso alla forza, nonché delle conseguenti responsabilità, la Corte considera sussistente la violazione dell'art. 2 Cedu (con riferimenti a casi similari, Åžat c. Turchia, sent 10 luglio 2012, ric. n. 14547/04; Makbule Akbaba c. Turchia, sent 10 luglio 2012, ric. n. 48887/06).

C. eur. dir. uomo, sez. I, dec. 20 novembre 2012, ric. n. 20696/12, Kulevskiy c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino bielorusso, si duole della decisione adottata dalle autorità russe che concede la sua estradizione verso il Paese d'origine. Invocando gli artt. 2 e 3 Cedu ritiene che, se estradato, la Bielorussia - che non è parte contraente della Convenzione - lo condannerebbe per aver commesso plurimi omicidi con la pena di morte. Il ricorrente rileva, infatti, che gli altri tre membri della banda, sui complici, erano stati giustiziati. La Corte, pur riconoscendo che in Bielorussia è a tutt'oggi prevista ed applicata la pena di morte, ritiene entrambe le censure manifestamente infondate e dichiara inammissibile il ricorso perché non sussiste alcun rischio concreto circa l'esecuzione della pena capitale ai danni del ricorrente. A tal proposito, la Corte EDU valuta positivamente la legittimità, secondo l'ordinamento russo, della decisione di estradizione, l'affidabilità delle assicurazioni fornite dal Procuratore Generale bielorusso sulla non inflizione della pena di morte nei confronti del ricorrente, l'assenza di precedenti casi di mancato rispetto di tali rassicurazioni, i poteri di controllo riconosciuti alle autorità russe sul rispetto delle stesse e una nota dell'Ambasciata bielorussa che ha confermato l'efficacia vincolante del provvedimento del Procuratore Generale sulla non applicazione della pena di morte.

 

 

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3. Articolo 3 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 6 novembre 2012, ric. n. 49268/10, Longin c. Croazia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino croato condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, lamenta di essere stato detenuto per un anno in una cella del carcere di Zagabria sovraffollata, piena di scarafaggi e per un tempo di 22 ore al giorno. La cella in questione non aveva neanche un separatore tra il water ed il resto del locale. Invoca pertanto la violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte ritiene integrata la violazione in parola sub specie di trattamento degradante.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 6 novembre 2012, ric. n. 58158/10, Lin c. Grecia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino cinese, al fine di soggiornare sul territorio greco, aveva quale documento un passaporto che assumeva essere stato rilasciato dalle autorità cinesi ma la cui originalità era stata contestata dall'ambasciata presente in Grecia. Era stato quindi inserito nella lista degli stranieri indesiderati e collocato in un centro di detenzione per gli immigrati irregolari. Lamenta le cattive condizioni di questo centro ove era stato trattenuto, in particolare con riguardo all'igiene ed il sovraffollamento dei luoghi. La Corte accoglie la violazione.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 6 novembre 2012, ric. n. 41867/04, Borodin c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu (trattamenti inumani o degradanti) poiché, nel corso della propria detenzione iniziata in seguito ad un omicidio commesso, era stato in numerose occasioni picchiato dagli agenti del carcere. La Corte ritiene integrata la violazione solamente per gli episodi in cui era stata raggiunta la prova di quanto accaduto respingendo le doglianze per i rimanenti.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 6 novembre 2012, ric. n. 28018/05, Strelets c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, detenuto in seguito ad una condanna per il reato di frode, lamenta che nel corso del periodo di carcerazione era stato deprivato di cibo e del sonno. Invoca la violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte ritiene integrata la violazione giudicando quanto subito dal ricorrente un trattamento degradante ai sensi della disposizione convenzionale.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 novembre 2012, ric. n. 28973/11, Z.H. c. Ungheria (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino ungherese affetto da sordomutismo, era stato arrestato senza che gli fossero spiegate le ragioni mediante il linguaggio dei segni, sola modalità di comunicazione da lui comprensibile. Si duole che tale situazione, protrattasi sino al suo rilascio, abbia integrato un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu. La Corte accoglie il ricorso in ragione dello stato di prostrazione psicologica patito dal ricorrente per la propria condizione di malattia che lo rendeva incapace di comprendere la situazione generando nello stesso un inevitabile sentimento di isolamento ed impotenza.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 12694/04, Lacatus e altri c. Romania (importance level 3)

I ricorrenti sono alcuni Rom il cui villaggio era stato attaccato da una folla di non rom unitamente ad alcuni agenti della polizia. Nel corso di tale attacco, nel quale avevano trovato la morte 13 rom, i ricorrenti erano stati pesantemente percossi e la loro casa era stata distrutta. Lamentano quindi la violazione degli articoli 3 e 8 Cedu. La Corte ritiene integrate entrambe le violazioni. Con riguardo all'art. 3, in ragione dei maltrattamenti subiti mentre, con riferimento all'art. 8, con riferimento alla distruzione della propria abitazione.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 22362/06, Cucu c. Romania (importance level 3)

Il ricorrente, condannato per rapina ad 11 anni di reclusione, allega di essere stato detenuto in condizioni di scarsissimo igiene, di essere stato detenuto in condizioni di isolamento per svariati mesi nonché di essere stato percosso da alcuni agenti nel corso della propria reclusione. Lamenta pertanto la violazione dell'articolo 3 sotto l'aspetto sostanziale e procedurale. La Corte ritiene integrate entrambe le violazioni in quanto il Governo non era stato in grado di fornire convincenti argomentazioni contrarie dovendosi pertanto ritenere i patimenti subiti dal ricorrente quale trattamento degradante ai sensi della disposizione convenzionale e, quanto all'aspetto procedurale, non erano stati effettuati efficaci accertamenti al fine di stabilire fatti e responsabilità.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 24677/10, Koryak c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, deceduto nelle more della causa la cui prosecuzione è stata condotta dalla madre dello stesso, lamentava che, nel corso della detenzione di dieci anni subita in seguito ad un omicidio commesso, non gli era stata prestata alcuna cura per l'AIDS e la tubercolosi, patologie di cui era ammalato. Invoca pertanto la violazione dell'art. 3. La Corte accoglie il ricorso ritenendo che il difetto di assistenza sanitaria prestata nei confronti del ricorrente integri trattamento inumano e degradante ai sensi della disposizione convenzionale.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 37829/08, Costantin Modarca c. Moldavia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino moldavo, lamenta le cattive condizioni di detenzione del carcere in cui era stato recluso in seguito ad un omicidio commesso, denunciando in particolare il sovraffollamento, la scarsa qualità del cibo e la mancanza di ventilazione della propria cella ed invocando l'art. 3. La Corte ritiene integrata la violazione sulla base accogliendo le motivazioni del ricorrente.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 novembre 2012, ric. n. 30075/06, Zamferesko c. Ucraina (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino ucraino, lamenta che gli sia stata estorta una confessione di omicidio mediante ripetute percosse da parte degli agenti di polizia. Invoca pertanto la violazione dell'articolo 3 Cedu in ragione dei maltrattamenti subiti. La Corte ritiene sussistente la violazione non ritenendo convincenti le argomentazioni di senso contrario presentate dal Governo ucraino.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 novembre 2012, ric. n. 49218/12, Yermolenko c. Ucraina (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino ucraino, era stato condannato a sette anni di reclusione per corruzione. Lamenta che, pur essendogli state diagnosticate alcune gravi malattie, nel corso della detenzione non gli siano state fatte le cure mediche adeguate invocando la violazione dell'art. 3 sub specie del divieto di maltrattamenti. La Corte ritiene integrata la violazione essendo il disagio subito dal ricorrente in seguito alla mancanza di cure di gravità tale da risultare rilevante ai sensi della disposizione convenzionale.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 novembre 2012, ric. n. 22429/05, Koval e altri c. Ucraina (importance level 3)

I ricorrenti, genitore e figlio, lamentano il comportamento della polizia tenuto in seguito ad una disputa sulla proprietà di un trapano elettrico. In particolare alcuni conoscenti del figlio, senza che questo fosse presente, erano venuti a reclamare l'attrezzo ed erano stati minacciati dal padre. Avvisata la polizia, gli agenti erano intervenuti portando padre e figlio presso la stazione di polizia dove li avevano percossi violentemente. Lamentano la violazione dell'art. 3 sotto l'aspetto sostanziale e procedurale, nonché la violazione degli articoli 8 (rispetto della vita familiare). La Corte ritiene integrate tutte le violazioni. Con riguardo a quella di cui all'art. 3 in quanto il Governo non aveva allegato alcuna motivazione che smentisse le allegazioni dei ricorrenti né i fatti erano stati accertati correttamente. Con riguardo all'articolo 8 in ragione dell'intervento delle forze dell'ordine che erano entrate illegalmente nelle abitazioni dei ricorrenti.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 novembre 2012, ric. n. 55421/10, Ghiuräu c. Romania (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino rumeno, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu. Egli asserisce di essere stato malmenato al momento del suo arresto, avvenuto il 27 novembre 2006, dagli agenti di polizia. Questi ultimi avrebbero usato una forza tale da fargli perdere i sensi e da rendere necessario un trattamento d'urgenza in ospedale. Con riferimento alla breve degenza in ospedale, il ricorrente afferma di essere stato colpito ed ammanettato dagli agenti che lo tenevano in custodia. Il ricorrente si duole anche della violazione dell'art. 5 Cedu, perché sostiene di non essere stato informato tempestivamente delle ragioni del suo arresto e di esser stato tenuto in custodia illegittimamente per 10 ore, senza che gli sia stato permesso di contattare i familiari o il proprio avvocato. Successivamente alla proposizione della denuncia penale, le autorità non hanno svolto le indagini in modo accurato, né hanno preso in considerazione il materiale probatorio da lui fornito. La Corte afferma che, a seguito della denuncia da parte di un privato di maltrattamenti subiti dalle Forze dell'ordine, in presenza di certificazioni mediche che attestano la presenza di lesioni personali nel periodo coincidente con la detenzione in custodia e di una dichiarazione scritta dell'avvocato quale testimone uditivo e oculare degli eventi, nasce l'obbligo dello Stato di compiere indagini effettive ed immediate sui fatti denunciati al fine di identificarne i responsabili. La Procura competente, invece, si è mostrata gravemente inadempiente a tali obblighi, sicché sussiste una violazione dell'art. 3 Cedu. Con riferimento alla seconda censura, la Corte ritiene violato l'art. 5 § 1 Cedu, perché il ricorrente è stato privato della libertà personale e trasportato sotto la scorta di dieci agenti a 200 Km di distanza dalla propria abitazione per essere interrogato, in violazione della normativa processuale rumena. Diversamente, la Corte afferma che un ritardo di 8 ore nel rendere l'informazione sui motivi dell'arresto non sia di tale gravità da integrare una violazione dell'art. 5 § 2 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 novembre 2012, ric. n. 45566/08, Goloshvili c. Georgia (importance level 3)

Il ricorrente, giovane recluso della prigione n. 8 di Geguti per l'esecuzione di una sentenza di condanna per cospirazione finalizzata alla rapina, si duole della violazione dell'art. 3 Cedu, lamentando di aver contratto nella prigione n. 5 di Tbilisi - dove ha scontato i primi due anni di pena - la tubercolosi polmonare. Egli lamenta anche la violazione da parte dello Stato dell'obbligo di assicurare adeguate e tempestive cure mediche ai detenuti in cattive condizioni di salute. Ritenuto irricevibile il primo profilo di censura per il mancato esperimento delle vie di ricorso interne, la Corte EDU osserva che il ricorrente ha ricevuto idonee e immediate cure mediche non appena gli è stata diagnosticata la malattia, mediante il trasferimento al carcere di Ksani, dove erano detenuti i malati di tubercolosi. Nel nuovo carcere è stato sottoposto al programma di cure DOTS, raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con la somministrazione quotidiana e monitorata di antibiotici egli è guarito in 8 mesi. Ad un anno dalla guarigione sono stati, inoltre, eseguiti ulteriori esami per escludere il rischio di ricaduta nella malattia. La Corte esclude che vi sia stata una violazione dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 novembre 2012, ric. n. 54872/08, Kasperovičius c. Lituania (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino lituano, lamenta le degradanti condizioni di detenzione nelle quali è stato tenuto per 7 giorni, nell'ottobre 2006, nella struttura detentiva di AnykšÄiai. La cella in cui era stato collocato era priva di finestre e di servizi igienici ed aveva insufficienti acqua potabile, luce ed areazione. In particolare, viene rilevato che di notte veniva fornito ai detenuti un secchio da utilizzare come wc ed il sistema di condizionamento era vecchio e non sufficiente a ventilare le celle. La Corte ritiene che la combinazione di tutti questi fattori ha reso la breve detenzione del ricorrente inumana, degradante ed umiliante in violazione dell'art. 3 Cedu, sotto il profilo sostanziale.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 novembre 2012, ric. n. 41461/10, Dirdizov c. Russia (importance level 2)

Il ricorrente, affetto dal morbo di Bechterew - una patologia molto grave che colpisce il sistema muscolo-scheletrico - lamenta l'inadeguatezza delle cure mediche ricevute durante il periodo in cui è stato tenuto in custodia cautelare, dal dicembre 2008 al dicembre 2010 e, successivamente - dal marzo 2011 - durante l'esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna per furto aggravato e possesso illegale di armi da fuoco. Contestando la violazione dell'art. 3 Cedu, il ricorrente afferma di non aver ricevuto dalle autorità carcerarie i medicinali e le terapie dovute, che il personale medico non era adeguatamente competente ed era privo delle attrezzature necessarie. Il ricorrente si duole anche della mancanza di un rimedio interno per contestare l'inadeguatezza delle cure in violazione dell'art. 13 Cedu. La Corte osserva che è compito dello Stato predisporre sia rimedi di compensazione sia complementari rimedi di prevenzione quando sono violati i diritti fondamentali della persona. La Corte ritiene la censura relativa all'art. 13 fondata perché i rimedi previsti nell'ordinamento russo non sono effettivi e, in ogni caso, non sono applicati nella prassi. La Corte accoglie anche la censura relativa all'art. 3 Cedu, affermando che lo Stato si è dimostrato inadempiente all'obbligo di salvaguardare la salute dei detenuti assicurando la necessaria assistenza medica a quelli malati. La grave malattia del ricorrente, infatti, richiedeva visite specialistiche e trattamenti specifici che le autorità carcerarie non hanno fornito.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 novembre 2012, ric. n. 17892/03, Savičs c. Lettonia (importance level 2)

Il ricorrente, condannato per omicidio aggravato, rapina, stupro e altri gravi reati, sta attualmente scontando l'ergastolo nel carcere di Jelgava in Lettonia. Il ricorrente adisce la Corte Europea lamentando le condizioni inumane e degradanti di detenzione a cui era stato sottoposto in precedenza nel carcere di Daugavpils, dove è stato recluso dal dicembre 2004 all'agosto 2009. In particolare, il ricorrente critica le proprie condizioni di isolamento, il divieto di sedersi sul proprio letto durante il giorno, l'uso dei cani per accompagnarlo negli spostamenti all'interno del carcere e le continue perquisizioni personali, nelle quali veniva costretto a denudarsi interamente mostrando anche le parti intime, talvolta anche con l'uso della forza e della violenza. La Corte, osservando preliminarmente che la previsione di un regime di massima sicurezza per alcune categorie di detenuti autori di gravi reati non è di per sé contraria all'art. 3 Cedu, precisa che è necessario verificare in concreto se le condizioni e le regole della detenzione siano state applicate in modo non umiliante. La Corte ritiene di conformarsi alla posizione del CPT, che più volte ha criticato sia le misure penitenziarie previste dalla normativa lettone sia il regolamento interno al carcere, e dichiara che sussiste una violazione dell'art. 3 Cedu, soprattutto in ragione delle modalità arbitrarie e non dignitose con cui le misure di sorveglianza e di controllo sono state eseguite.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 27 novembre 2012, n. 29474/09, Tautkus c. Lituania (importance level 2)

Il ricorrente, Adrius Tautkus, condannato a 14 anni di carcere per induzione alla prostituzione e per l'omicidio di una prostituta, ha scontato la pena nel carcere di PravieniškÄ—s. Nell'ottobre 2002, il ricorrente rimaneva gravemente ferito in una rissa scoppiata con un altro recluso. A seguito dell'incidente, riportava diverse lesioni e una frattura del cranio che lo rendeva totalmente disabile e bisognoso di assistenza e cure continue. Il sig. Tautkus adisce la Corte Europea affermando che le autorità carcerarie non hanno adempiuto all'obbligo positivo di proteggere le persone sotto la propria custodia imposto dall'art. 3 Cedu. Secondo il ricorrente, infatti, il conflitto con un altro galeotto era prevedibile data la sua collocazione all'interno del carcere insieme a criminali responsabili di reati più gravi di quelli da lui commessi, la mancanza di una sorveglianza continua e la carenza di controlli in merito alla circolazione di alcol tra i detenuti, la cui assunzione li rendeva maggiormente inclini alla violenza. La Corte, pur considerando la gravità delle lesioni subite dal ricorrente, osserva che la lite che si è verificata non era in concreto prevedibile: non vi erano stati precedenti incidenti o litigi tra i detenuti né anteriori segnalazioni di tale pericolo da parte del ricorrente, non erano state raccolte prove certe circa l'assunzione di alcolici da parte del detenuto aggressore ed erano state rispettate le norme sulla collocazione dei reclusi all'interno del carcere. Dagli atti emerge, inoltre, che il litigio è avvenuto subito dopo il controllo serale, è stato spontaneo e si è svolto velocemente e che le guardie sono subito accorse per farlo cessare. Di conseguenza, nessun addebito di negligenza nella protezione o nella sorveglianza dei detenuti è imputabile alle autorità carcerarie ai sensi dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 novembre 2012, n. 3832/06, M.N. c. Bulgaria (importance level 3)

All'età di 14 anni, la ricorrente è stata vittima di uno stupro - prontamente denunciato alle autorità competenti con l'identificazione di tre dei quattro responsabili. Invocando gli artt. 3 e 8 Cedu, la ricorrente lamenta che nessun atto di indagine è stato eseguito per ben 10 anni. Tale inerzia ha portato alla prescrizione del reato per due degli aggressori, alla condanna solo del terzo e all'impossibilità di identificare il quarto responsabile. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che le autorità non hanno garantito un'adeguata protezione della sua vita privata. La Corte ricorda che dal combinato disposto degli artt. 3 e 8 Cedu discende l'obbligo positivo per lo Stato di proteggere l'integrità fisica e la vita delle persone mediante la predisposizione di un quadro legislativo efficace ed una prassi applicativa effettiva. Tale obbligo è particolarmente intenso quando le vittime sono individui minori di età. La Corte EDU, ritenute fondate le censure della ricorrente, ha ravvisato la violazione dell'art. 3, sotto il profilo procedurale, e dell'art.8 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 novembre 2012, n. 37379/02, Pop Blaga c. Romania (importance level 3)

La ricorrente, Elena Pop Blaga, è un giudice rumeno accusata di ricevere bustarelle di denaro nell'esercizio delle sue funzioni. Tali accuse sono fondate, tra l'altro, su alcune intercettazioni telefoniche. La ricorrente è stata arrestata e tenuta in custodia presso la stazione di polizia di Oradea dal 24 maggio al 22 giugno 2002. Invocando l'art. 3 Cedu, il giudice Pop Blaga lamenta le inaccettabili condizioni in cui è stata detenuta: la cella era sporca, sovraffollata e di superficie limitata (3,5x5m), aveva due finestre con le sbarre e uno sportellino per ricevere il cibo, i servizi igienici al suo interno erano a vista e le era stato permesso di fare la doccia una sola volta alla settimana. Invocando l'art. 8 Cedu, invece, la ricorrente si duole dell'illegittimità delle intercettazioni subite. Con riferimento alla prima censura, la Corte, ritenendo sufficientemente provate le allegazioni della ricorrente, ritiene che vi sia stata una violazione dell'art. 3 Cedu. In relazione alla seconda censura, la Corte EDU afferma che le intercettazioni, seppur previste dal diritto rumeno, sono state eseguite in contrasto con l'art. 8 Cedu, in quanto - come già accertato in casi analoghi (Dumitru Popescu c. Romania, sent. 26 aprile 2007, ric. n.71525/01) - la normativa rumena vigente all'epoca dei fatti non era in grado di fornire sufficienti garanzie contro l'uso arbitrario di tali strumenti investigativi.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 novembre 2012, ric. n. 45358/04, Chervenkov c. Bulgaria (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino bulgaro, sta scontando l'ergastolo presso il carcere di Burgas (Bulgaria). Il ricorrente adisce la Corte Europea lamentando l'eccessiva severità del regime di detenzione in cui è stato tenuto dal novembre 1996 al 2007, ritenuta contrastate con le garanzie di cui agli artt. 3 e 13 Cedu. Lamentando la violazione anche degli artt. 8 e 13 Cedu, il ricorrente contesta l'illegittimità del controllo sistematico della corrispondenza con il suo avvocato, nonché del divieto di avere con lui conversazioni telefoniche. La Corte, osservando preliminarmente che la sottoposizione dei detenuti autori di gravi reati ad un regime di massima sicurezza non è di per sé contraria all'art. 3 Cedu, afferma la necessità di verificare in concreto se le condizioni di detenzione più rigorose siano state applicate in modo dignitoso e non umiliante. Nel caso di specie, l'applicazione prolungata e non adeguatamente giustificata del regime di isolamento, la mancanza di idonei servizi igienici nella cella, l'uso dei secchi di plastica come wc e l'insufficiente qualità e quantità del cibo servito sono state sufficientemente provate dal ricorrente, sicché la Corte ritiene integrata la violazione dell'art. 3 Cedu, da solo ed in combinato disposto con l'art. 13 Cedu, per la mancanza di un rimedio nazionale efficace per la contestazione di tali condizioni degradanti di detenzione. In relazione alla seconda censura, la Corte accoglie esclusivamente il motivo concernente l'art. 8 Cedu. Avendo già accertato la sussistenza di un'analoga violazione dell'art. 8 Cedu in altri casi similari relativi ad istituti carcerari bulgari, i giudici europei ritengono di non discostarsi da tale valutazione precisando, inoltre, che è proprio la normativa bulgara ad autorizzare i controlli sistematici sulla corrispondenza dei detenuti. 

C. eur. dir. uomo, sez. I, 27 novembre 2012, ric. n. 48562/06, Kulikov c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, Sergey Nikokayevich Kulikov, adisce la Corte EDU lamentando le degradanti condizioni di detenzione nelle carceri n. IZ-66/1, dove è stato tenuto in custodia cautelare dal 27 maggio all'8 agosto 2006, e n. IK-5, dove è stato recluso per l'esecuzione della sentenza condanna per abusi sessuali ai danni di due giovani ragazzi dal 15 agosto 2006 al 19 agosto 2009. Il ricorrente si duole dell'esigua dimensione della cella, della mancanza di igiene e di riservatezza e, soprattutto, delle condizioni di sovraffollamento. Nello specifico, il sig. Kulikov afferma che nel carcere n. IZ-66/1 la cella misurava 31,5 mq e ospitava dai 27 ai 40 detenuti e che il carcere n. IK-5 ospitava dai 1718 ai 2095 detenuti in una superficie totale di 10650 mq. La Corte, osservando preliminarmente che l'ordinamento giuridico russo non offre alcun rimedio efficace per contestare le condizioni di detenzione inadeguate, accoglie il ricorso nonostante i dati fattuali forniti dalle parti sono contrastanti tra loro. Secondo i giudici europei, infatti, anche qualora si volesse adottare appieno la ricostruzione del Governo, le condizioni di detenzione subite dal ricorrente costituirebbero ugualmente un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 Cedu. Risulta, infatti, che il ricorrente ha avuto a disposizione solo 1,3 mq di spazio personale nella prima struttura e 1,41 mq nella seconda e ciò è sufficiente ad integrare una violazione dell'art. 3 Cedu (per casi analoghi, Khudoyorov c. Russia, sent. 8 novembre 2005, ric. n. 6847/02; Novoselov c. Russia, sent. 2 giugno 2005, ric. n. 66460/01; Kalashnikov c. Ruissia, sent. 15 luglio 2002, ric. n. 47095/99). Nel caso di specie, inoltre, la Corte evidenzia che anche le condizioni igieniche erano insufficienti.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 novembre 2012, ric. n. 35887/05, Janiashvili c. Georgia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino georgiano, condannato a 15 anni di reclusione per acquisto e detenzione di eroina, si duole dell'eccessiva durata della carcerazione cautelare preventiva in relazione ai procedimenti penali instaurati nei suoi confronti nel 2004 e nel 2005. Invocando l'art. 5 § 3 Cedu, il ricorrente afferma che i provvedimenti giudiziari che avevano disposto la custodia cautelare erano motivati genericamente sulla sussistenza del pericolo di fuga, sulla gravità dell'imputazione, sul pericolo di inquinamento delle prove e di continuazione dell'attività criminale e sulla necessità di esperire una perizia psichiatrica del ricorrente. Per effetto di tali provvedimenti, il ricorrente è stato tenuto in custodia cautelare dal 16 maggio 2004 al 3 maggio 2005 e, successivamente, dal 15 maggio 2005 per circa tre mesi. La Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 5 § 3 Cedu solamente con riferimento al primo periodo di custodia, considerandolo irragionevolmente lungo anche alla luce delle carenze motivazionali dei provvedimenti giudiziari. Invocando l'art. 3 Cedu, il ricorrente, che soffriva di epatite C cronica, di una sindrome celebrale da trauma cranico e di un'infiammazione cronica della cistifellea, lamenta inoltre l'eccessivo sovraffollamento del carcere di Tbilisi e di non aver ricevuto le necessarie cure mediche. La Corte rigetta le censure ritenendole manifestamente infondate, prive di riscontri fattuali e documentali.

C. eur. dir. uomo, sez. II., sent. 15 novembre 2012, ric. n. 36487/07, Celik c. Turchia (n.3) (importance level 3)

Il ricorrente, Murat Çelik, è un cittadino turco nato nel 1966 residente ad
Istanbul, in Turchia. Di professione avvocato, è stato presidente della sezione di Istanbul dell'Associazione
degli Contemporanea Avvocati (ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular Dernegi) dal 1997 al 2000. Fu arrestato insieme ad altri membri dell'associazione per aver letto, nel corso di una manifestazione, una dichiarazione alla stampa in merito ad un protocollo adottato nel gennaio del 2000 per regolamentare la gestione e la protezione dei servizi di assistenza sanitaria all'interno delle case di reclusione. Lamenta la violazione sostanziale e procedurale dell'art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti). Quanto al primo aspetto sostiene che la polizia abbia utilizzato violenza nei suoi confronti mentre con riferimento al secondo si duole dell'inefficacia del procedimento condotto per accertare gli avvenimenti accaduti in quanto esso si era concluso con la dichiarazione di prescrizione dei reati contestati ai poliziotti. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 11 Cedu (libertà di riunione e di associazione). La Corte ritiene integrate tutte le violazioni. Quanto all'art. 3 sia da un punto di vista sostanziale, poiché le perizie mediche avevano accertato le lesioni subite dal ricorrente in seguito all'intervento delle forze dell'ordine, che procedurale, in quanto le lungaggini del procedimento penale avevano determinato la prescrizione del reato. Con riferimento all'art. 11 in quanto la polizia aveva fatto un uso del tutto sproporzionato della forza per reprimere la manifestazione.

 

 

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4. Articolo 4 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 4239/08, C.N. c. Regno Unito (importance level 2)

La ricorrente, sig.ra CN, è una cittadina ugandese che nata nel 1979 e residente a Leeds
(Inghilterra). La sig.ra C.N. ha lasciato l'Uganda per il Regno Unito nel settembre 2002, con l'aiuto
di un parente e afferma che, dopo il suo arrivo, questi l'ha costretta a lavorare come badante per una coppia di anziani iracheni per i successivi quattro anni. Durante quel periodo, il suo passaporto era stato trattenuto e lei era sotto la costante minaccia di essere denunciata alle autorità. Nel mese di agosto 2006 è crollata in una banca e ha trascorso un mese in ospedale, in seguito a tale fatto ha proposto domanda di asilo e ha chiesto che la polizia indagare sul suo caso. Lamenta la violazione procedurale degli articoli 4 (divieto di schiavitù e del lavoro forzato) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in quanto sostiene che il trattamento subito era assimilabile in tutto e per tutto a una servitù domestica e le autorità non erano state in grado di indagare sul suo caso a causa della mancanza di una legislazione specifica nel Regno Unito che punisse il reato di servitù domestica o quello di lavoro forzato. La Corte ritiene integrata la violazione dell'art. 4 Cedu, giudicando assorbite le altre, sulla base del fatto che, posta la pacifica qualificazione di tali fatti come lavoro forzato, la legislazione inglese non consentiva all'epoca dei fatti la protezione da quel tipo di condotte.

 

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5. Articolo 5 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, 27 novembre 2012, ric. n. 23978/06, Khachatryan e altri c. Armenia (importance level 3)

I ricorrenti sono 19 cittadini armeni testimoni di Geova. Dopo aver domandato alle autorità competenti di svolgere il servizio civile in sostituzione del servizio militare obbligatorio, in conformità alla legge nazionale sul servizio alternativo del 2004, essi sono stati assegnati ad alcune istituzioni come ospedali e case di cura. Poiché anche l'esecuzione di tale servizio alternativo era sottoposto al controllo delle autorità militari, i ricorrenti hanno deciso di comunicare alle rispettive istituzioni di non poter continuare a svolgere il servizio e hanno lasciato il posto di lavoro, perché la sua contintuazione si opponeva alla loro coscienza. I ricorrenti sono stati incriminati per diserzione e abbandono del servizio militare e sono stati detenuti per diversi mesi in pendenza dei rispettivi procedimenti penali. Tali procedimenti sono stati successivamente chiusi perché l'abbandono del servizio civile non era previsto dalla legge armena come reato all'epoca dei fatti. I ricorrenti adiscono la Corte lamentando di essere stati detenuti per fatti che non costituivano reato in violazione dell'art. 5 § 1 Cedu e di non aver ricevuto alcuna riparazione pecuniaria per l'ingiusta detenzione subita, come prescritto dall'art. 5 § 5 Cedu. La Corte, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento a due dei ricorrenti perché non erano stati sottoposti a misure privative della libertà, accoglie le censure avanzate dagli altri - ritenendo integrata la violazione dell'art. 5 § 1 lett. c) Cedu - perché accerta che questi ultimi sono stati sottoposti a detenzione preventiva in relazione alla commissione di un fatto che non era previsto dalla legge come reato. La Corte rileva, inoltre, che la normativa armena in vigore non prevedeva alcun al diritto di risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta detenzione, sicché sussiste anche una violazione dell'art. 5 § 5 Cedu.

 

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6. Articolo 8 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 novembre 2012, ric. n. 24029/07, M.M. c. Regno Unito (importance level 2)

La ricorrente, la sig.ra M.M., è una cittadina britannica nata nel 1951 residente in Irlanda del Nord. A seguito di una lite in famiglia nel mese di aprile 2000, la sig.ra M.M. venne arrestata per il reato di sottrazione di minori. In seguito all'ammissione del reato da parte della ricorrente,  la pubblica accusa non ritenne di esercitare l'azione penale, ponendo tuttavia la stessa in ammonimento e riferendole il predetto ammonimento sarebbe rimasto registrato in archivio per tre anni, venendo successivamente esteso il periodo di tempo a cinque anni. Tuttavia, in linea con la successiva legislazione in materia di conservazione e divulgazione dei dati del casellario giudiziario, su tutte la Guidance on the Management of Police Information (di cui erano state fatte due edizioni, una nel 2006 ed un'altra nel 2010), adottata in seguito alla relazione Bichard, l'avvertimento in questione sarebbe dovuto rimanere registrato per tutta la vita e avrebbe potuto essere in determinate circostanze comunicato a potenziali datori di lavoro. Lamenta quindi la violazione dell'articolo 8 (rispetto della vita privata e familiare). La Corte, conformemente a quanto ritenuto in casi analoghi, ritiene integrata la violazione in ragione dell'indeterminatezza del tempo di conservazione dei dati, della divulgazione dei medesimi nonché dell'impatto di tali fatti sulle sue prospettive di occupazione.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 15 novembre 2012, ric. n. 38005/07, Kissiwa Sofi c. Svizzera (importance level 2)

La ricorrente, Christine Kissiwa Koffi è una cittadina ivoriana. Sposata con un cittadino svizzero di origine ivoriana, è giunta in Svizzera nel 2001, ottenendo un permesso di soggiorno, più volte rinnovato. Nel 2003 venne arrestata dalla polizia dell'aeroporto di Zurigo-Kloten per il possesso di 2,5 chilogrammi di cocaina nel suo bagaglio. Rilasciata dopo aver scontato due terzi della condanna, l'ufficio immigrazione si rifiutava in seguito di rinnovarle il permesso di soggiorno, veniva quindi espulsa dalle autorità svizzere insieme ad un figlio avuto nel frattempo con il marito, circostanza della quale  si duole avanti ai giudici di Strasburgo prospettando una violazione dell'art. 8 Cedu (violazione vita privata e familiare). La Corte, a maggioranza, non ritiene integrata alcuna violazione in considerazione del fatto che la gravità del reato commesso nonché il fatto che la ricorrente non fosse integrata nel territorio svizzero, non avendo quindi il suo distacco riflessi particolarmente gravi sulla sua persona, consentissero alle autorità ai sensi del secondo paragrafo della disposizione convenzionale l'ingerenza nella vita privata e familiare determinata dal provvedimento adottato.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 15 novembre 2012, ric. n. 52873/09, Shala c. Svizzera (importance level 2)

Il ricorrente, Isak Shala, è un cittadino kosovaro residente in Kosovo. Nel 1990 arrivò in Svizzera nell'ambito di un procedimento di ricongiunzione familiare e lì esercitò la professione di fabbro. Dopo aver ricevuto alcune condanne penali anche per avere minacciato di morte la propria fidanzata, venne espulso nel 2008 per una durata di dieci anni dal territorio elvetico nonostante nel 2007 avesse sposato una cittadina svizzera. Lamenta la violazione dell'art. 8 (rispetto vita privata e familiare) per essere stato espulso dal paese in cui aveva peraltro vissuto 18 anni. La Corte, con maggioranza di quattro voti a tre, non ritiene integrata alcuna violazione dell'art. 8 Cedu, affermando che l'ingerenza nella vita privata del Shala doveva ritenersi giustificata in quanto le condotte criminose si erano protratte per un periodo piuttosto lungo (5 anni), il ricorrente aveva legami sociali anche in Kosovo in quanto nei 18 anni che era stato in Svizzera aveva fatto comunque spesso territorio nella sua terra nativa ed inoltre il provvedimento di espulsione non era e stato assunto a tempo indefinito ma a tempo determinato.

C. eur. dir. uomo, sez. I, dec. 20 novembre 2012, ric. n. 8666/11, Parviz c. Svezia (importance level 3)

Il ricorrente, di nazionalità svedese, è un padre di famiglia destinatario di alcuni ordini restrittivi che gli impediscono di avvicinarsi alla figlia. Tali provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare quest'ultima dalla commissione di condotte illecite da parte del genitore. Il padre, infatti, violando le statuizioni giudiziali contenute nella sentenza di divorzio, aveva sottratto la figlia alla madre e l'aveva portata in Iran. Lamentando l'eccessiva durata degli ordini restrittivi - che gli hanno impedito di vedere la figlia per più di 4 anni - il padre adisce la Corte EDU ritenendo sussistente una violazione dell'art. 8 Cedu. I giudici europei osservano che i provvedimenti restrittivi in questione hanno costituito un'ingerenza necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 8 § 2 Cedu, per la tutela della figlia contro il rischio di commissione, ad opera del padre, di ulteriori gravi e traumatici reati come quello da lei subito in precedenza. La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 22 novembre 2012, ric. n. 39315/06, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi (importance level 2)

I ricorrenti sono la società olandese Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V., editrice del quotidiano De Telegraaf, e due giornalisti, i signori De Haas e Mos. I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 8 e 10 Cedu, nella parte in cui garantiscono il rispetto della vita privata, la libertà di stampa e la protezione delle fonti giornalistiche, da parte delle autorità nazionali e dei servizi segreti olandesi. La prima ricorrente contesta, in particolare, l'illegittimità dell'ordine di consegna di alcuni documenti in suo possesso, diretto a identificarne le fonti - considerate responsabili di una fuga di notizie coperte da segreto. I giornalisti, invece, contestano l'illegittimità delle misure di intercettazione e di sorveglianza subite, presumibilmente sempre da parte dei servizi segreti. In relazione all'ordine di consegna dei documenti, emesso nei confronti della società editrice e avente base legale nel codice di procedura penale, la Corte ritiene che l'adozione di tale misura non sia proporzionata e necessaria, in una società democratica, per la tutela della "sicurezza nazionale" e per "la prevenzione della criminalità". La Corte evidenzia che la ricerca dei responsabili della fuga di notizie poteva essere eseguita con mezzi diversi senza influire sulla libertà giornalistica. Ammettere una simile ingerenza nell'attività giornalistica comporterebbe effetti negativi dirompenti sulla libertà di inf