ISSN 2039-1676


8 giugno 2015 |

Monitoraggio Corte Edu Marzo 2015

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte Edu.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Stefano Finocchiaro e Luca Pressacco. L'introduzione è a firma di Stefano Finocchiaro per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 10 Cedu e 1 Prot. add. Cedu , mentre si deve a Luca Pressacco la parte relativa agli artt. 5, 6, 8 e 34 Cedu.

 

1. Introduzione

a) Art. 2  Cedu

b) Art. 3  Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8  Cedu

f) Art. 10 Cedu

g) Art. 34 Cedu

h) Art. 1 Prot. add. Cedu

 

2. Sintesi dei provvedimenti più significativi

 

***

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Questo mese, in materia di diritto alla vita, si segnalano anzitutto due decisioni della Corte europea inerenti ad altrettanti ricorsi proposti contro il nostro Stato: la prima (dec. 24 marzo 2015, Smaltini c. Italia) ha ad oggetto la presunta violazione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2 Cedu in un caso di possibile legame causale tra l'inquinamento prodotto dallo stabilimento dell'azienda Ilva di Taranto e la malattia che ha condotto alla morte della sig.ra Smaltini (per una sintesi, v. infra); la seconda (dec. 24 marzo 2015, Viviani e altri c. Italia) riguarda i rischi legati ad una potenziale eruzione del Vesuvio e le misure adottate dalle autorità italiane a salvaguardia dell'incolumità della popolazione. (per una sintesi, v. infra).

In un caso (sent. 17 marzo 2015, Akdemir e Evin c. Turchia ) relativo all'esplosione di un ordigno bellico che ha causato la morte di un bambino e le gravi lesioni ad altri due, la Corte europea esclude la sussistenza di una violazione dell'art. 2 Cedu, in quanto l'ordinamento nazionale risulta aver offerto un effettivo sistema di riparazione a favore delle vittime, cui sono stati garantiti adeguati rimedi di diritto interno; ravvisa tuttavia una violazione dell'art. 6 Cedu per l'eccesiva durata del procedimento.

Nella sent. 24 marzo 2015, Associazione per la difesa dei diritti dell'uomo in Romania-Commissione Helsinki per conto di Ionel Garcea c. Romania è un'associazione non governativa a ricorrere a Strasburgo per conto di un detenuto malato e deceduto in seguito ad un'operazione eseguita in un ospedale statale: vagliata positivamente l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 34 Cedu e della consolidata giurisprudenza europea, la Corte di Strasburgo riscontra una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu in relazione all'ineffettività delle indagini le quali, iniziate nel 2007 e tuttora pendenti, risultano del tutto inadeguate a far luce sulla morte del detenuto.

A queste pronunce si aggiungono due casi, purtroppo routinari, relativi alla scomparsa di cittadini russi in Cecenia, con riferimento alle quali - confermando la propria consolidata giurisprudenza in materia - la Corte europea ha accolto i ricorsi dei familiari delle vittime (sent. 26 marzo 2015, Zhebrailova e altri c. Russia e  sent. 26 marzo 2015, Gambulatova c. Russia).

È presente, infine, una pronuncia in cui la Corte europea - occupandosi della sola violazione procedurale dell'art. 2 Cedu, dovuta all'inefficienza delle indagini condotte dalle autorità nazionali - ribadisce principi consolidati nella propria giurisprudenza (sent. 17 marzo 2015, Dobre e altri c. Romania).

 

b) Art. 3 Cedu

Tra le numerose pronunce in punto di divieto di trattamenti inumani e degradanti si segnala, anzitutto, la sent. 19 marzo 2015, S.J. c. Belgio in cui alla Grande Camera si ripresenta un caso relativo al divieto di refoulement nei confronti di una richiedente asilo nigeriana, affetta dal virus HIV (per una sintesi, v. infra).

Assai numerose, anche questo mese, le pronunce della Corte europea in materia di trattamento inumano e degradante inflitto a persone che si trovavano, a vario titolo, sotto la custodia delle forze di polizia. Così, ad esempio, nelle sentt. 24 marzo 2015, VereÅŸ c. Romania e 24 marzo 2015, Süleyman Demir c. Turchia, nonché nella sent. 17 marzo 2015, Chinez c. Romania, nella quale vengono riscontrate sia una violazione degli obblighi negativi discendenti dall'art. 3 Cedu, sia violazioni procedurali dovute all'inadeguatezza delle indagini. Nella sent. 17 marzo 2015, Åžükrü c. Turchia ad essere violentemente maltrattato dalla polizia turca è un ragazzo fermato per aver imbrattato dei muri pubblici; nella sent. 19 marzo 2015, Kulik c. Ucraina un simile trattamento è riservato ad una persona tratta in arresto in quanto sospettata di aver rubato dei cetrioli. I soprusi perpetrati dalla polizia al ricorrente in stato di custodia, al fine di fargli confessare l'omicidio di una giovane ragazza, vengono qualificati come tortura nella sent. 31 marzo 2015, Nalbandyan c. Armenia.

Nella sent. 24 marzo 2015, Milena Felicia Dumitrescu c. Romania, invece, la Corte europea ravvisa solo una violazione degli obblighi procedurali in un caso di inefficienza delle indagini condotte dalle autorità giudiziarie nazionali, in quanto del tutto inidonee a far luce su un caso di aggressione, furto e violenza sessuale subiti e denunciati da una donna rumena. Un simile caso di violenza nei confronti di una donna conduce ad un'analoga condanna per violazione procedurale dell'art. 3 anche nella sent. 3 marzo 2015, S.Z. c. Bulgaria, nella quale la Corte europea riscontra un problema sistematico di ineffettività delle indagini in Bulgaria e afferma la necessità di adottare misure generali per prevenire ulteriori future violazioni.

In un altro caso (sent. 3 marzo 2015, M.C. c. Polonia), il ricorrente subisce abusi sessuali e varie violenze da altri detenuti, durante il periodo di espiazione della pena in carcere: la Corte europea riscontra una violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 3 Cedu in relazione all'omesso rispetto dei doveri di protezione delle persone che si trovino sotto la custodia di agenti statali. Nella sent. 12 marzo 2015, Lyalyakin c. Russia, invece, vengono qualificati come trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 Cedu le angherie inflitte ad un militare russo da parte di altri soldati e ufficiali in seguito ad alcuni tentativi del ricorrente di abbandonare, scappando, l'esercito.

Diverse pronunce, poi, hanno ad oggetto i trattamenti inumani e degradanti subiti dai ricorrenti a causa delle condizioni materiali di detenzione in carcere: nella sent. 10 marzo 2015, Halil Adem Hasan c. Bulgaria ad essere censurato è il regime detentivo estremamente duro cui il ricorrente è stato sottoposto (nella specie, il divieto di avere contatti umani e l'impossibilità di uscire dalla cella per qualunque attività).

È più in particolare l'inadeguatezza dell'assistenza medica offerta al detenuto a fondare la pronuncia di condanna da parte dei giudici di Strasburgo nelle sentt. 3 marzo 2015, Sandu Voicu c. Romania e 31 marzo 2015, Davtyan c. Armenia.

Numerosi, infine, i casi di violazione della disposizione convenzionale dovuti alle condizioni di sovraffollamento carcerario (cfr. sent. 3 marzo 2015, Radovancovici c. Romania, 3 marzo 2015, Pisaroglu c. Romania, 12 marzo 2015, Bouros e altri c. Grecia e, in particolare, la sent. 10 marzo 2015, Varga e altri c. Ungheria, al cui riguardo si rinvia ai contributi già pubblicati su questa Rivista: F. Cancellaro, Carceri sovraffollate, prosegue il filone Torreggiani: è il turno dell'Ungheria, 1 aprile 2015 e V. Manca, L'Italia post-Torreggiani come modello nella sentenza pilota della Corte EDU Varga c. Ungheria, 1 aprile 2015). Invece, la mera allegazione del ridotto spazio a disposizione del detenuto viene considerata insufficiente a fondare una condanna per violazione dell'art. 3 Cedu in un caso in cui al ricorrente erano assicurate tre ore giornaliere al di fuori della cella (sent. 12 marzo 2015, Muršić c. Croazia).

 

c) Art. 5 Cedu

Per quanto concerne la legittimità delle misure privative della libertà personale, viene anzitutto in rilievo la sent. 5 marzo 2015, Kotiy c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), in cui la C. eur. dir. uomo accerta la violazione del parametro espresso nell'art. 5 Cedu, sotto un duplice profilo. In primo luogo, in assenza di indicazioni specifiche nel verbale di arresto - idonee a concretizzare le circostanze eccezionali cui la normativa interna subordina la possibilità di procedere senza un previo ordine dell'autorità giudiziaria - la Corte non ravvisa alcuna ragione plausibile che possa legittimare la restrizione della libertà personale; nemmeno la detenzione cautelare, disposta in seguito alla convalida di arresto da parte del tribunale distrettuale, può ritenersi giustificata sulla base del mero inserimento del ricorrente nella lista delle persone ricercate sul territorio nazionale, dal momento che non sussiste alcuna prova concreta circa il tentativo del soggetto interessato di sottrarsi alle ricerche dell'autorità. Per questi motivi, la Corte di Strasburgo riconosce la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. c Cedu. In seconda battuta - sulla scorta di alcune recenti pronunce da cui la Corte ritiene di non doversi discostare - si riscontra anche la violazione dell'art. 5 comma 5 Cedu: il sistema giurisdizionale ucraino, infatti, non assicura una tutela effettiva del diritto alla riparazione per illegittima privazione della libertà personale.

L'irragionevole durata della detenzione cautelare è oggetto della sent. 19 marzo 2015, Kolakovic c. Malta (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte sancisce la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu, sottolineando la scarsa diligenza delle autorità nazionali nella conduzione del procedimento di rilascio dell'accusato dietro cauzione: in un primo tempo, in base ad informazioni parziali ed inesatte circa le sostanze economiche dell'inquisito, l'ammontare del deposito viene fissato ad un livello estremamente elevato; successivamente, nonostante l'ampliamento del patrimonio informativo a disposizione dell'autorità giudiziaria e le plurime istanze del ricorrente per ottenere la revisione della somma fissata in precedenza, non si procede tempestivamente in tal senso. La Corte di Strasburgo, di conseguenza, ritiene che la durata della custodia cautelare si sia irragionevolmente protratta per 16 mesi totali dal momento della prima fissazione della cauzione e, all'interno di questo arco temporale, per 9 mesi dal momento in cui le autorità hanno avuto completa cognizione delle condizioni economiche del ricorrente.

In merito alla regolarità della detenzione disposta in seguito alla condanna pronunciata dal tribunale competente, occorre segnalare la sent. 24 marzo 2015, Antonio Messina c. Italia (per una sintesi, v. infra): con questa pronuncia, la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a Cedu, in ragione del mancato riconoscimento - originato, a sua volta, dalla presenza di errori materiali nel casellario giudiziario del sig. Messina - di sconti sulla pena residua da parte del giudice di sorveglianza. Tale omissione ha determinato, secondo la Corte europea, un illegittimo prolungamento della permanenza in carcere, rispetto all'entità di pena detentiva che il condannato avrebbe dovuto scontare in base alla normativa nazionale relativa ai benefici applicabili nella fase di esecuzione penale.

In pari data, sul versante della legalità della custodia cautelare in pendenza del procedimento di estradizione passiva, assicurata dall'art. 5 comma 1 lett. f Cedu, si segnala la sent. Gallardo Sanchez c. Italia (per una sintesi, v. infra), in cui la C. eur. dir. uomo stigmatizza le molteplici fasi di "stallo", registrate nel corso della procedura di estradizione in questione. Proprio la scarsa diligenza che le autorità italiane hanno mostrato nella gestione delle scansioni temporali del procedimento comporta, secondo la Corte europea, un giudizio di infrazione al dettato pattizio, nonostante l'iter estradizionale si sia svolto nel pieno rispetto della normativa interna. Come è noto, infatti, la detenzione disposta nei confronti di soggetti sottoposti a procedimento di estradizione, di per sé consentita dalla Cedu, diviene arbitraria in caso di eccessiva durata del procedimento cui è preordinata.

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell'equità processuale, protetta dall'art. 6 Cedu, merita attenzione la sent. 31 marzo 2015, Nalbandyan c. Armenia (per una sintesi, v. infra). Rilevando i gravi episodi di intimidazione e violenza, a danno degli accusati e dei loro difensori, che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'intero iter processuale - addirittura all'interno dell'aula di udienza - la C. eur. dir. uomo considera violato il diritto alla difesa tecnica dei ricorrenti, dal momento che gli avvocati difensori non sono stati posti nella condizione di svolgere al meglio il proprio mandato. Invero, non risulta che le corti nazionali abbiano adottato contromisure adeguate, a dispetto dei poteri loro attribuiti dalla normativa interna per garantire il mantenimento dell'ordine in aula e l'incolumità degli attori processuali. Sotto un diverso profilo, con la medesima pronuncia viene accertata anche la lesione del diritto di accesso a un tribunale per l'accertamento delle proprie responsabilità di carattere penale, previsto dall'art. 6 comma 1 Cedu: la Corte di Strasburgo, infatti, afferma che le corti nazionali non debbono accedere ad un'interpretazione formalistica dei requisiti necessari per proporre impugnazione (nel caso di specie, i verbali di udienza attribuivano al ricorrente una dichiarazione di revoca del mandato conferito al difensore di fiducia, il quale - successivamente - aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna), ove le circostanze fattuali del procedimento inducano a dubitare della verosimiglianza o della genuinità delle manifestazioni di volontà dei soggetti interessati.

 

e) Art. 8 Cedu

Quanto al diritto alla privatezza, di cui all'art. 8 Cedu, occorre rammentare la già citata sent. 5 marzo 2015, Kotiy c. Ucraina (per una sintesi, v. infra). Nel corso delle indagini gli inquirenti adottano nei confronti del ricorrente, il cui nucleo familiare risulta stabilmente insediato all'estero, alcune misure restrittive della libertà personale (impegno scritto di non allontanarsi dal luogo di residenza dichiarato nel territorio dello Stato e ritiro del passaporto internazionale). La C. eur. dir. uomo ritiene ingiustificata tale interferenza con la vita privata e familiare dell'accusato: per un verso, la normativa interna consente l'adozione delle misure citate senza predisporre garanzie procedurali adeguate a proteggere i soggetti che ne siano colpiti (in particolare, rileva l'assenza di un rimedio giurisdizionale idoneo a scongiurarne l'applicazione arbitraria); per altro verso, l'interferenza causata dalle misure in questione risulta sproporzionata rispetto all'obiettivo che si prefigge, vale a dire la protezione dell'interesse pubblico alla repressione dei reati. Le autorità ucraine, infatti, non hanno preso in considerazione misure diverse che, parimenti efficaci rispetto a quelle intraprese, avrebbero determinato - tenuto conto delle peculiarità del caso concreto - un'intrusione meno gravosa per la privacy del soggetto interessato.

Ancora per quanto riguarda il diritto alla privatezza, viene in rilievo la sent. 10 marzo 2015, Halil Adem Hasal c. Bulgaria: con questa pronuncia, la C. eur. dir. uomo conferma il suo precedente orientamento, in base al quale il monitoraggio indiscriminato e sistematico della corrispondenza del detenuto, comprese le comunicazioni intercorse col proprio difensore, costituisce una violazione dell'art. 8 Cedu. La Corte europea sottolinea, inoltre, che il Governo non si è peritato di fornire alcuna giustificazione ulteriore per la misura adottata, se non quella di aver esercitato un potere astrattamente previsto dalla legge. In tale contesto, viene dato atto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale che, allo stato attuale, non consentirebbe più un controllo tanto penetrante sulla corrispondenza del detenuto. La medesima sentenza, infine, offre alla Corte europea l'occasione di ribadire, in relazione ai trattamenti inumani e degradanti sofferti nel corso della detenzione, il proprio consolidato orientamento, secondo cui l'azione civile di risarcimento dei danni può essere considerata un rimedio effettivo di diritto interno solamente nel caso in cui siano nel frattempo mutate le condizioni di detenzione del soggetto interessato, ponendo termine alle violazioni del dettato pattizio. Non essendosi verificata tale condizione nel caso concreto, la Corte dichiara la violazione dell'art. 13 in relazione all'art. 3 Cedu.

 

f) Art. 10 Cedu

Questo mese, in tema di libertà di espressione, la Corte europea riscontra una violazione dell'art. 10 Cedu in relazione alla condanna alla pena (sospesa) di un anno e otto mesi di reclusione inflitta al ricorrente, reo di aver tenuto in pubblico un discorso di propaganda a sostegno della causa dei movimenti nazionalisti curdi (sent. 31 marzo 2015, Öner e Türk c. Turchia).

Nella sent. 12 marzo 2015, Almeida Leitão Bento Fernandes c. Portogallo a ricorrere a Strasburgo è invece l'autrice di un libro ritenuto diffamatorio nei confronti della famiglia le cui vicende sono oggetto della narrazione. La Corte europea ribadisce che i romanzi rappresentano una forma di espressione artistica che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 10 Cedu e che, senza dubbio, la condanna dell'autrice rappresenta un'ingerenza nella sfera di libertà della persona; tuttavia - operando il consueto bilanciamento tra diritti confliggenti (quello di libertà d'espressione e quello al rispetto della vita privata) - giunge ad escludere che la disposizione convenzionale possa dirsi violata. Anche la sanzione in concreto irrogata (4.000 euro ca. di pena pecuniaria e 53.000 euro di risarcimento danni) non viene ritenuta sproporzionata, in quanto determinata anche sulla base delle condizioni socio-economiche della ricorrente.

 

g) Art. 34 Cedu

Per quanto concerne il diritto a presentare un ricorso individuale alla C. eur. dir. uomo, si segnala la sent. 12 marzo 2015, Kopanitsyn c. Russia (per una sintesi, v. infra). Con la pronuncia in oggetto, la Corte europea ribadisce che le misure idonee a ostacolare l'esercizio effettivo del diritto al ricorso individuale possono concretarsi non solo in coercizioni fisiche o in palesi intimidazioni nei confronti del ricorrente, così come dei suoi difensori, bensì anche in condotte improprie o in contatti indiretti tesi a dissuadere, o comunque a scoraggiare, il ricorso alla Corte di Strasburgo. Poste queste premesse di ordine generale, nel caso di specie la Corte europea ravvisa una violazione dell'art. 34 Cedu poiché le missive - indirizzate dal ricorrente detenuto a Strasburgo - sono state "dirottate" dal servizio postale carcerario verso uffici governativi e, infine, sono giunte all'ufficio del pubblico ministero di Mosca. Secondo la C. eur. dir. uomo, la condotta del pubblico ministero, il quale ha aperto le missive per esaminare nel merito le doglianze del ricorrente - notificando successivamente al detenuto le proprie osservazioni sul caso - rappresenta un'indebita compressione del diritto a presentare un ricorso individuale.

 

h) Art. 1 Prot. add. Cedu

Questo mese, nella sent. 3 marzo 2015, Dimitrovi c. Bulgaria, la Corte di Strasburgo torna ad occuparsi di confisca. L'istituto all'esame della Corte europea, previsto e disciplinato dal Citizens' Property Act (CPA) bulgaro, non è qualificato come misura "penale", non è formalmente volto all'ablazione di proventi di reato, né viene adottato all'esito di un procedimento penale. Non per questo la pronuncia perde rilevanza agli occhi del penalista italiano, sempre più chiamato ad occuparsi di quanto risiede ai "confini" del diritto criminale.

La misura de qua, ai sensi del CPA bulgaro, è volta a confiscare "any unlawful or non-work-related income", presumendosi tali, fino a prova contraria: a) i patrimoni manifestamente sproporzionati rispetto ai redditi legittimamente percepiti dalla persona e dai membri del nucleo familiare; b) le spese della persona e dei suoi familiari manifestamente eccedenti i redditi leciti. La confisca viene adottata dal pubblico ministero di sua stessa iniziativa oppure in seguito a segnalazioni provenienti da una commissione regionale competente in materia; in ogni caso non occorre che siano stati accertati reati o altre precedenti condotte penalmente rilevanti.

Nel caso in esame la misura ablatoria risulta essere stata applicata in seguito alla pubblicazione sui media di notizie relative agli ingenti patrimoni immobiliari posseduti dai ricorrenti.

La Corte europea conclude che la confisca in esame costituisce un'interferenza illegittima nel diritto al pacifico godimento dei propri beni riconosciuto dall'art. 1 Prot. add. Cedu, in quanto: i) la legge pone un eccessivo margine di arbitrarietà in capo all'autorità procedente, la quale risulta libera di aprire, sospendere, chiudere ed aprire nuovamente il procedimento in qualunque momento (§ 46, 49); ii) viene posto un onere probatorio eccessivo a carico della persona, obbligata a dimostrare la legittima provenienza di beni acquistati in un periodo di tempo indeterminato; iii) è indefinito, e quindi imprevedibile, il concetto di "unlawful income", posto che nessuna violazione normativa, tributaria o penale, viene contestata ai ricorrenti (§ 47); iv) l'assenza, fra i presupposti applicativi della misura, della necessaria provenienza da reato o da evasione fiscale dei beni confiscati rende impossibile ravvisare un legittimo scopo di interesse pubblico, il cui perseguimento possa giustificare l'intrusione nel diritto di proprietà della persona (§ 51-54).  

 

***

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 5 marzo 2015, Kotiy c. Ucraina

Il ricorrente è un uomo di affari di origini ucraine, residente da diversi anni in Germania con la propria famiglia: effettua, per motivi di lavoro, frequenti spostamenti tra i due Paesi. Nell'aprile 2008, mentre si trova in Germania, il dipartimento di polizia ucraino territorialmente competente avvia un'indagine a carico del ricorrente, sospettato di aver architettato, in concorso con altri indagati, una truffa di carattere finanziario. A distanza di pochi giorni, il ricorrente - considerato irreperibile dalle autorità ucraine - viene inserito nella lista delle persone ricercate sull'intero territorio nazionale. Di conseguenza, al suo ritorno in Ucraina nel novembre 2008, viene arrestato dalla polizia come soggetto sospettato di aver commesso un reato. Tuttavia, egli torna presto in libertà dal momento che sia la corte distrettuale che la corte d'appello respingono le richieste della pubblica accusa tese all'applicazione della custodia cautelare. Ciò nonostante, nelle more del procedimento de libertate gli inquirenti provvedono al sequestro del passaporto internazionale del ricorrente e ottengono da quest'ultimo una dichiarazione scritta con la quale egli si impegna a non allontanarsi dal luogo di residenza in Ucraina senza apposita autorizzazione.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. c Cedu, sostenendo di essere stato tratto in arresto dalla polizia in assenza di «ragioni plausibili» che possano giustificare l'applicazione di una misura cautelare al soggetto sospettato di aver commesso un reato. La C. eur. dir. uomo accoglie tale doglianza: da una parte, nel verbale di arresto della polizia si effettua solamente un generico richiamo alle eccezionali situazioni d'urgenza che giustificano, in base alla normativa interna, la restrizione della libertà personale senza un previo ordine dell'autorità giudiziaria; dall'altra parte, l'inserimento del ricorrente nella lista dei soggetti ricercati non costituisce, di per sé, un dato idoneo a giustificare la restrizione della libertà personale, soprattutto in assenza di una motivazione specifica in ordine al pericolo di fuga o ad altre esigenze cautelari. Sul punto, la Corte osserva incidentalmente che il ricorrente all'epoca dei fatti svolgeva ordinariamente attività commerciale tra i due Paesi e che tale circostanza era ben nota alle autorità procedenti. Sulla scorta di alcune recenti pronunce, inoltre, la C. eur. dir. uomo ritiene violato pure l'art. 5 comma 5 Cedu, dal momento che il sistema giurisdizionale ucraino, nel suo complesso, non garantisce adeguatamente il diritto alla riparazione del pregiudizio subito per l'irregolare detenzione.

Infine, la Corte europea affronta il tema della violazione del diritto alla privatezza, in relazione alle misure disposte dagli inquirenti nel corso delle indagini. Sul punto, viene anzitutto ricordato che le misure idonee ad incidere sui diritti fondamentali devono essere disciplinate in modo che ne sia scongiurata un'applicazione arbitraria da parte dei pubblici poteri. Ciò richiede che la legge indichi con sufficiente chiarezza gli scopi per cui tali misure possano essere adottate, nonché le modalità del loro esercizio. Parimenti, la normativa interna deve farsi carico di predisporre adeguate garanzie procedurali a presidio delle libertà dei consociati. La Corte di Strasburgo ritiene che la normativa ucraina non soddisfi tali requisiti. Con riferimento alle misure intraprese dagli inquirenti nel caso concreto, infatti, la Corte di Strasburgo osserva che il rimedio giurisdizionale diviene accessibile solo nel momento in cui si apre l'udienza preliminare. Nel corso delle indagini preliminari, invece, il soggetto che ne sia gravato può inoltrare un ricorso al pubblico ministero, ma ciò non gli garantisce una procedura in contraddittorio di fronte a un soggetto imparziale. Ne deriva che l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare del ricorrente è avvenuta in violazione dell'art. 8 Cedu. Peraltro, a prescindere da questo rilievo, la C. eur. dir. uomo considera non proporzionato l'intervento degli inquirenti rispetto all'obiettivo di garantire il pubblico interesse alla prosecuzione delle indagini: in particolare, non sono state prese in considerazione misure cautelari non custodiali (come, ad esempio, la fissazione di una cauzione) che, pur disponibili nella normativa interna, non avrebbero determinato un'interferenza così penetrante nella vita privata del ricorrente, costretto a separarsi per lungo tempo dalla propria famiglia. (Luca Pressacco)

 

C. eur. dir. uomo, sez I, sent. 12 marzo 2015, Kopanitsyn c. Russia

Il ricorrente, accusato di corruzione, viene arrestato il 15 luglio 2004. La Corte distrettuale di Mosca emette molteplici ordini, che autorizzano il prolungamento della custodia cautelare fino all'emissione della condanna in primo grado, il 20 luglio 2006. Nel corso di questo periodo, il ricorrente invia (per mezzo del servizio postale carcerario) un ricorso alla C. eur. dir. uomo, lamentando la violazione dell'art. 3 Cedu, in relazione alle condizioni di detenzione dell'istituto in cui si trova confinato, e dell'art. 5 comma 3 Cedu, in riferimento all'irragionevole durata della custodia cautelare cui è sottoposto. Inspiegabilmente, il dispaccio viene re-indirizzato al Governo della Repubblica federale russa e, da lì, ulteriormente trasmesso all'ufficio del pubblico ministero di Mosca. In seguito, è proprio il pubblico ministero moscovita a informare il ricorrente di aver esaminato il suo ricorso e di averlo trovato privo di fondamento, invitandolo peraltro ad esaurire i rimedi apprestati dall'ordinamento interno prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Dopo aver preso atto che la Repubblica federale russa ha riconosciuto con dichiarazione unilaterale le violazioni dell'art. 3 e dell'art. 5 comma 3 Cedu e che il Governo ha offerto al ricorrente un indennizzo in denaro non manifestamente irragionevole rispetto a quello concesso dalla Corte europea in casi analoghi, la C. eur. dir. uomo volge la propria attenzione alla doglianza concernente l'art. 34 Cedu, che garantisce il diritto ad inoltrare un ricorso individuale a chiunque ritenga di essere stato vittima di un'infrazione del dettato convenzionale. Anzitutto, la C. eur. dir. uomo ricorda che, in base ad un consolidato orientamento, il diritto a presentare un ricorso individuale implica logicamente che l'aspirante ricorrente sia posto nelle condizioni di comunicare liberamente con l'organismo giurisdizionale del Consiglio d'Europa, senza essere soggetto ad alcuna forma di pressione. Tale ultima locuzione, peraltro, non deve ritenersi limitata alle coercizioni dirette e alle intimidazioni palesi, esercitate nei confronti dei ricorrenti o dei loro assistenti legali, estendendosi invece fino a ricomprendere qualsiasi condotta impropria o interferenza, anche indiretta, tesa a dissuadere o scoraggiare l'esercizio del diritto di ricorso individuale. In tale contesto, la Corte europea considera l'apertura e la disamina - da parte del pubblico ministero - delle missive indirizzate a Strasburgo come degli espedienti idonei a sortire un "effetto dirompente" sull'esercizio effettivo del diritto al ricorso individuale, in violazione dell'art. 34 Cedu. (Luca Pressacco)

 

C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 19 marzo 2015, S.J. c. Belgio

La ricorrente è una cittadina nigeriana che, giunta in Belgio nel 2007, avanza richiesta di asilo all'ufficio stranieri, il quale - accertata l'esistenza di una precedente richiesta di asilo a Malta - inizialmente rigetta l'istanza e domanda alle autorità maltesi di prendere in carico la richiesta, come previsto dal Regolamento di Dublino II. In un secondo momento la donna - malata di AIDS e madre di tre figli, tutti nati in Belgio - viene autorizzata a rimanere nello Stato per alcuni mesi e, nel 2010, la sua richiesta d'asilo viene esaminata dal Commissioner General. L'istanza viene però rigettata a causa delle incongruenze nella ricostruzione dei fatti presentata dalla ricorrente: tra le motivazioni della decisione vi sono l'incapacità della donna di spiegare quanto tempo abbia trascorso a Malta, come sia giunta in Belgio e con quali persone abbia convissuto in Nigeria. La decisione viene confermata dall'Aliens Appeal Board, il quale ritiene che il prospettato timore di un serio rischio per l'incolumità della donna non fosse sufficientemente credibile. Anche l'Aliens Office's medical adviser belga si pronuncia a favore dell'espulsione della donna nel suo paese d'origine, ritenendo che anche in Nigeria possa godere di un trattamento medico dell'AIDS. Alla ricorrente viene quindi ordinato di abbandonare lo Stato.

La donna adisce la Corte di Strasburgo, richiedendo ed ottenendo una interim measure ai sensi della Rule 39. La ricorrente lamenta che l'espulsione in Nigeria esporrebbe sé e i propri figli al rischio di un trattamento contrario agli artt. 3 e 8 Cedu; censura altresì la mancanza di rimedi effettivi in violazione dell'art. 13 Cedu.

La Corte europea, nella sent. 27 febbraio 2014, Josef c. Belgio, riscontra all'unanimità una violazione dell'art. 13 Cedu, ma conclude a maggioranza che l'esecuzione della decisione di espulsione in Nigeria della ricorrente non viola l'art. 3 Cedu.

Nel maggio 2014 sia la ricorrente sia il Governo belga richiedono che il caso venga rimesso alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 Cedu.

Nel settembre dello stesso anno la Corte europea viene informata dalle parti del raggiungimento di una composizione amichevole; accertato il rilascio alla ricorrente e ai suoi figli di un permesso di soggiorno con concessione di permanenza nello Stato a tempo indeterminato, la Grande Camera decide, a maggioranza di sedici voti contro uno, di cancellare il ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 39 § 3 Cedu.

La Corte europea, dunque, non entra nel merito di uno degli aspetti più problematici del divieto di refoulement: quello relativo all'esistenza o meno di obblighi umanitari di assistenza medica gravanti sugli Stati membri nei confronti di persone affette da gravi malattie. La giurisprudenza europea sul punto da tempo ribadisce i principi affermati nel caso N. c. Regno Unito del 2008; tra i quali: a) il fatto che le condizioni del ricorrente, inclusa la sua aspettativa di vita, verrebbero significativamente ridotte in caso di ritorno nello Stato d'origine non è di per sé ritenuto sufficiente ad integrare una violazione (indiretta) dell'art. 3 Cedu (§ 42); b) la decisione di respingere uno straniero affetto da gravi malattie, costringendolo a fare ritorno in un Paese dove le strutture sanitarie sono di livello inferiore a quelle disponibili nello Stato membro può costituire una violazione convenzionale solo in casi veramente eccezionali nei quali le esigenze umanitarie sono 'realmente convincenti' (così, ad esempio, nel caso D. c. Regno Unito del 1997, in cui il ricorrente, gravemente malato, appariva prossimo alla morte e non aveva alcuna possibilità di essere curato, accudito e nutrito nel Paese d'origine) (§ 43); c) è immanente all'intera Convenzione la ricerca di un equo bilanciamento tra le esigenze dell'interesse collettivo e la necessaria protezione dei diritti fondamentali della persona: il maggiore sviluppo della scienza medica e le inevitabili differenze socio-economiche rispetto ad altri Paesi non può, di per sé, far sorgere un obbligo in capo agli Stati membri di alleviare tali diseguaglianze mediante la previsione di un libero e illimitato accesso all'assistenza medica di tutti gli stranieri che non abbiano altrimenti diritto di rimanere (§ 43).

La questione è indubbiamente delicata; il fatto che la decisione - nonostante la composizione amichevole delle parti - non sia stata adottata all'unanimità ne è la dimostrazione, così come lo sono le accorate parole usate dal giudice Pinto de Albuquerque nella dissenting opinion allegata alla presente pronuncia: "Six years have passed since the N. judgment. When confronted with situations similar to that of N., the Court has reaffirmed its implacable position, feigning to ignore the fact that the Grand Chamber sent N. to her death. [...] I wonder how many N.s have been sent to death all over Europe during this period of time and how many more will have to endure the same fate until the 'conscience of Europe' wakes up to this brutal reality and decides to change course. Refugees, migrants and foreign nationals [...] become pariahs whom Governments want to get rid of as quickly as possible". (Stefano Finocchiaro)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 marzo 2015, Kolakovic c. Malta

Il ricorrente, cittadino straniero accusato di possesso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, viene posto in custodia cautelare il 10 settembre 2009, due giorni dopo l'arresto da parte delle forze dell'ordine. Le istanze di rilascio su cauzione che egli avanza vengono sistematicamente rigettate fino al 18 gennaio 2011, data in cui la corte nazionale - sulla base delle informazioni allora disponibili circa le condizioni economiche dell'accusato (possesso di una casa di proprietà e recente cessione di un esercizio commerciale a conduzione familiare) - quantifica il deposito necessario per il rilascio in € 50.000. Seguono diverse richieste di modifica dell'ammontare della cauzione, che ne risulta gradualmente ridotta; infine, il 23 aprile 2012, il ricorrente provvede al deposito di € 5.000 e viene rilasciato.

Accogliendo le doglianze del ricorrente, la C. eur. dir. uomo ritiene che la detenzione cautelare, protrattasi in totale per 2 anni e 6 mesi, abbia avuto una durata irragionevole in violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu. In particolare, seguendo l'iter decisorio della Corte di Strasburgo, già il fatto che lo stato di detenzione si sia protratto per ben15 mesi dopo che al ricorrente era stato riconosciuto per la prima volta il beneficio del rilascio su cauzione dimostra che le autorità nazionali non hanno prestato la necessaria attenzione nello stabilire l'ammontare della cauzione medesima. A scanso di equivoci, la Corte europea specifica che, anche accogliendo la ricostruzione fattuale propugnata dal Governo, secondo cui è stata proprio la condotta scarsamente collaborativa dell'odierno ricorrente ad ostacolare gli indispensabili accertamenti circa le sue condizioni economiche, la privazione della libertà personale risulterebbe comunque ingiustificata, almeno in riferimento agli ultimi sei mesi di detenzione cautelare: dagli atti processuali, infatti, emerge come le autorità  maltesi abbiano avuto una cognizione chiara e completa della reale situazione finanziaria del detenuto al più tardi nel settembre 2011 e come, nonostante ciò, non si sia proceduto tempestivamente alla rideterminazione dell'ammontare della cauzione. Peraltro, non solo il procedimento incidentale de libertate, ma anche quello principale risulta condotto senza la diligenza richiesta per il rispetto del dettato convenzionale: risulta, infatti, che a distanza di quattro anni dall'apertura dell'inchiesta (due e mezzo dei quali trascorsi in stato di detenzione), non sia ancora stato formalizzato nei confronti del ricorrente alcun atto di accusa. (Luca Pressacco)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 24 marzo 2015, Smaltini c. Italia

Nel 2006 alla sig.ra Smaltini, residente a Taranto, viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta. La donna presenta una denuncia nei confronti del manager dell'Ilva, ritenendo che l'inquinamento prodotto dall'acciaieria abbia causato la propria malattia, come quella di molte altre persone residenti nelle zone limitrofe.

Nel settembre 2007 il pubblico ministero richiede l'archiviazione del procedimento, ritenendo insussistente il nesso causale tra le emanazioni inquinanti e le condizioni di salute della donna. Nell'aprile 2008 il giudice, rigettata la richiesta di archiviazione, ordina un'analisi ematologica volta ad individuare le cause della malattia della donna e i possibili legami con l'inquinamento atmosferico. Dalle analisi degli esperti emerge come l'incidenza della leucemia su persone della fascia d'età della ricorrente non sia più alta nella regione di Taranto rispetto ad altre zone d'Italia. Gli esperti, inoltre, vagliano - con esito negativo - la sussistenza di possibili legami tra l'inquinamento e la leucemia di cui è affetta la donna. Di conseguenza, nel gennaio 2009, il giudice dispone l'archiviazione.

La sig.ra Smaltini muore nel 2012 in conseguenza di una meningite, incurabile a causa dell'immunodeficienza determinata dal cancro.

A Strasburgo, gli eredi della donna lamentano una violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 2 Cedu, censurando non già l'assenza di misure legislative o amministrative volte a proteggere il diritto alla vita, bensì l'erroneo omesso accertamento della sussistenza un legame causale tra le emissioni inquinanti dello stabilimento dell'Ilva e il tumore della sig.ra Smaltini.

Oggetto del ricorso, dunque, è il volet procédurale del diritto alla vita, in particolare in materia di esercizio di attività industriali pericolose. Al riguardo, la Corte europea ribadisce alcuni principi già formulati nella giurisprudenza di Strasburgo, tra cui quello secondo cui "le système judiciaire exigé par l'article 2 doit comporter un mécanisme d'enquête officielle, indépendant et impartial, répondant à certains critères d'effectivité et de nature à assurer la répression pénale des atteintes à la vie du fait d'une activité dangereuse, si et dans la mesure où les résultats des investigations justifient cette répression" (§ 53, cfr. sent. Öneryıldız c. Turchia, § 94).

La Corte di Strasburgo sottolinea come durante le indagini siano stati acquisiti ed esaminati sia un rapporto inerente allo stato di salute della popolazione della regione Puglia relativo agli anni 2000-2005, sia uno studio epidemiologico pubblicato nel 2009 che analizza l'incidenza di certe patologie tumorali nella provincia di Taranto. È dall'analisi di tali dati che il giudice ha tratto il proprio giudizio negativo circa la provata sussistenza di un nesso causale tra la morte della donna e le esalazione dell'acciaieria. Il caso è stato esaminato nel contraddittorio delle parti e la ricorrente non ha prodotto alcun elemento a prova contraria.

Questi elementi sono sufficienti, secondo la Corte europea, per concludere che nel procedimento condotto siano state adeguatamente considerate le argomentazioni della ricorrente e che, sulla base dei dati scientifici disponibili, non fosse possibile ritenere sussistente un nesso causale tra la morte della donna e l'inquinamento di cui è responsabile la società Ilva: viene quindi escluso che possa ravvisarsi una violazione degli obblighi procedurali dell'Italia con riferimento all'art. 2 Cedu: il ricorso viene all'unanimità dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. (Stefano Finocchiaro)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 24 marzo 2015, Antonio Messina c. Italia

Il ricorrente è stato oggetto di una serie di procedimenti penali per reati gravi ed è stato posto in detenzione diverse volte nel corso della sua vita. L'ultima condanna in ordine cronologico nei suoi confronti risale al gennaio del 2001 ed è divenuta definitiva nel febbraio del 2003: si tratta di una pronuncia della Corte d'assise d'appello di Palermo concernente il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Antonio Messina sostiene di aver subito un'illegittima privazione della libertà personale, in relazione all'ultimo periodo della sua detenzione (19 gennaio 2007 - 8 ottobre 2007): in particolare, sarebbero state le decisioni della magistratura di sorveglianza a determinare la violazione del parametro costituito dall'art. 5 comma 1 lett. a Cedu, in ragione del mancato riconoscimento di sconti, pur previsti dalla legislazione italiana, sulla pena residua.

Riconoscendo le ragioni del ricorrente, la C. eur. dir. uomo ritiene che egli sia stato costretto a subire una detenzione di 8 mesi e 20 giorni più lunga rispetto a quella che avrebbe dovuto scontare secondo le disposizioni della legislazione nazionale. In effetti, dagli atti processuali emerge come al ricorrente sia stato parzialmente negato l'accesso al beneficio della liberazione anticipata (art. 54 l. 26 luglio 1975 n. 534) sulla base di alcune indicazioni - presenti nel casellario giudiziario - viziate da errori materiali. Tale circostanza risulta confermata anche dalle modifiche, apportate dalle autorità italiane nel luglio 2007, alle iscrizioni del medesimo archivio anagrafico. Rimane, dunque, da stabilire se il menzionato surplus di pena abbia determinato una violazione del dettato pattizio. Circa questo aspetto, la Corte di Strasburgo richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l'art. 5 comma 1 lett. a impone alle giurisdizioni interne di riconoscere determinati benefici a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalla legge, nel caso in cui non vi sia alcuno spazio residuo per ulteriori valutazioni discrezionali. Nel merito, la Corte europea riconosce agli organi giurisdizionali nazionali un certo margine di apprezzamento nella valutazione dei requisiti cui l'art. 54 l. ord. penit. subordina l'applicazione del regime di liberazione anticipata, vale a dire la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione e la cosiddetta buona condotta. Tuttavia, nel caso di specie, l'unica ragione che ha impedito di applicare al ricorrente detenuto il beneficio menzionato è costituita dalle false indicazioni all'epoca presenti nel casellario giudiziario, le quali attestavano la partecipazione del Messina al sodalizio criminale di tipo mafioso fino al settembre 1998, invece che fino al settembre 1989. Si riscontra, infine, anche la violazione dell'art. 5 comma 5 Cedu, dal momento che il Governo non ha fornito alla Corte di Strasburgo alcuna indicazione circa le attività che il ricorrente avrebbe potuto intraprendere per ottenere un'equa riparazione. (Luca Pressacco)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 24 marzo 2015, Gallardo Sanchez c. Italia

Il ricorrente, cittadino venezuelano accusato dalle autorità greche di aver cagionato volontariamente un incendio, viene arrestato il 19 aprile 2005 dalla polizia di Roma, in esecuzione di un mandato spiccato dalla Corte d'appello di Atene ai sensi della Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957. Il 30 gennaio 2006 la Corte d'appello dell'Aquila si pronuncia in senso favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalle autorità elleniche; tale decisione viene confermata anche dalla Corte di cassazione con sentenza del 18 settembre 2006. Il ricorrente permane in stato di detenzione cautelare nel corso dell'intera procedura estradizionale finché, intervenuta la decisione favorevole del Ministro della giustizia, in data 26 ottobre 2006 viene estradato.

In considerazione delle doglianze avanzate dal ricorrente, che lamenta l'eccessiva durata della custodia cautelare disposta in pendenza del procedimento di estradizione, la C. eur. dir. uomo individua il parametro rilevante per il caso concreto nell'art. 5 comma 1 lett. f  Cedu. In primo luogo, richiamando il proprio costante orientamento, la Corte europea rammenta che la detenzione disposta ai fini dell'estradizione, pur costituendo una delle fattispecie tassative che legittimano la privazione della libertà personale, cessa di essere giustificata nei casi in cui la procedura estradizionale sia stata condotta senza la dovuta diligenza dalle autorità nazionali. Peraltro, nemmeno si può ritenere rispettato il dettato convenzionale solo per il fatto che la procedura si sia svolta nel rispetto della normativa nazionale rilevante, qualora quest'ultima non sia adeguata a proteggere l'individuo contro l'arbitrio. In seguito, la Corte di Strasburgo distingue, al fine della valutazione del livello di diligenza richiesto alle autorità nazionali per conformarsi al parametro convenzionale, tra le ipotesi di estradizione esecutiva e quelle di estradizione processuale: solo quest'ultima tipologia di procedura, infatti, si svolge nel contesto di operatività del principio della presunzione di innocenza, mentre proprio nella fase dell'inchiesta preliminare i diritti spettanti alla difesa del soggetto estradando risultano maggiormente compressi. Di conseguenza, il livello di diligenza richiesto agli Stati contraenti nel condurre le procedure di estradizione processuale risulta accresciuto rispetto a quello esigibile nell'ambito delle estradizioni esecutive.

Tornando al caso di specie, la C. eur. dir. uomo rileva che, sebbene la procedura estradizionale si sia svolta secondo le prescrizioni della normativa interna (anche per quanto concerne le scansioni temporali previste), essa risulta comunque "viziata" da alcuni momenti di stallo, che non trovano giustificazione nella complessità del caso in esame o in altre circostanze cui il Governo abbia fatto riferimento. Prima di giungere alla dichiarazione di violazione del parametro convenzionale evocato in precedenza, alla Corte europea non resta che precisare che i ricorsi avanzati dal ricorrente ex art. 719 c.p.p avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari, così come il rifiuto dell'estradando di prestare il proprio consenso nel corso dell'udienza di cui all'art. 717 c.p.p., se giustificano - in linea di principio - un prolungamento della detenzione disposta ai fini dell'estradizione, comunque non esimono lo Stato dalle responsabilità derivanti dai ritardi ingiustificati nella conduzione delle procedure estradizionali. (Luca Pressacco)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 24 marzo 2015, Viviani e altri c. Italia

Ad adire la Corte europea sono il sig. Viviani e altri undici cittadini italiani, residenti in alcuni comuni circostanti al Vesuvio, vulcano attivo ma in stato di quiescenza dal 1944. A parere dei ricorrenti, le autorità italiane, omettendo di predisporre una normativa regolatoria e amministrativa adeguata, avrebbero violato il proprio obbligo  di proteggere il loro diritto alla vita di cui all'art. 2 Cedu e alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu. Lamentano, in particolare, l'assenza di precisi programmi di sicurezza, di piani di evacuazione, di regole di comportamento in caso di emergenza nonché di adeguati sistemi d'allarme. Al riguardo forniscono numerosi articoli di giornale e di letteratura scientifica attestanti la certa, imminente eruzione del vulcano e le potenziali catastrofiche conseguenza che ne deriverebbero nella c.d. "zona rossa" abitata da 800.000 persone.

Il Governo italiano, a sua volta, produce dettagliate informazioni relative all'adozione e all'aggiornamento di piani d'emergenza e di altre misure adottate a livello locale e nazionale per prevenire i rischi prospettati, tra cui un sistema di monitoraggio del vulcano, uno studio, e misure urbanistiche e una simulazione posta in essere nel 2005. L'eccezione fondamentale sollevata dal Governo italiano è quella secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto richiedere, alle autorità nazionali di adottare, ai sensi dell'art. 3 l. n. 225/1992, misure di prevenzione dei rischi in oggetto e, in caso di esito negativo, adire la giurisdizione amministrativa, ossia il Tar e il Consiglio di Stato, e - eventualmente - esperire una "class action" ai sensi dell'art. 4  co. 2 lett. l) della l. n. 15/2009. A quest'ultimo riguardo i ricorrenti si limitano ad invocare l'inefficacia dei rimedi interni dovuta alla loro eccessiva complessità. Tale allegazione, tuttavia, viene considerata troppo generica e del tutto insufficiente dalla Corte europea, la quale - in base al noto principio di sussidiarietà di cui all'art. 35 Cedu e ritenendo fondate le argomentazioni del Governo italiano - dichiara il ricorso inammissibile per mancato esperimento dei rimedi interni. (Stefano Finocchiaro)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 31 marzo 2015, Nalbandyan c. Armenia

Il corpo senza vita di una giovane ragazza viene rinvenuto a poca distanza dall'abitazione dei tre ricorrenti, appartenenti al medesimo nucleo familiare composto dalla coppia genitoriale e da una figlia (compagna di classe della vittima). Mentre i genitori vengono condannati in via definitiva per omicidio in concorso, la discendente viene prosciolta per mancanza di prove del suo coinvolgimento nel delitto. Le principali evidenze a supporto delle pronunce di condanna - del tribunale regionale in primo grado e successivamente della corte d'appello - sono costituite dalle dichiarazioni confessorie e dalle chiamate in correità, che i ricorrenti asseriscono estorte con violenza, rese nel corso degli interrogatori effettuati nella fase delle indagini preliminari.

La C. eur. dir. uomo considera anzitutto violato il parametro espresso nell'art. 3 Cedu, in relazione ai (mal)trattamenti subiti da due dei ricorrenti nel corso degli interrogatori avvenuti presso la locale stazione di polizia, dal momento che il Governo non è stato in grado di fornire alcuna convincente spiegazione alternativa, idonea a giustificare le ferite (adeguatamente corroborate da referti medici) riportate dagli interessati. Inoltre, la Corte sancisce anche la violazione del profilo procedurale dell'art. 3 Cedu, in ragione dell'assenza di un'inchiesta adeguata ed effettiva in merito alle violenze subite dai ricorrenti.

La C. eur. dir. uomo si sofferma, in seguito, sulle doglianze dei due ricorrenti sottoposti a processo per omicidio, che lamentano di non aver potuto usufruire di un'assistenza legale effettiva a causa delle gravi intimidazioni, minacce e aggressioni fisiche e verbali che i ricorrenti medesimi, nonché i loro familiari ed avvocati, hanno subito nell'aula di udienza per mano di un gruppo di circa 30 persone (parenti della vittima) nel corso dell'intero svolgimento del processo. Nel merito, la Corte di Strasburgo rileva che le autorità nazionali - nonostante i poteri loro attribuiti dalla normativa interna al fine di garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'aula di udienza - hanno omesso di adottare le contromisure necessarie a tal fine: di conseguenza, ai difensori degli imputati è stato impedito il sereno espletamento delle proprie funzioni. La Corte europea giunge, pertanto, a riconoscere che i ricorrenti sono stati privati del diritto ad un'assistenza legale effettiva, garantito dall'art. 6 commi 1 e 3 lett. c.

Da ultima, la Corte europea riconosce anche un'indebita compressione del diritto di accesso ad un tribunale per vedere accertate le proprie responsabilità di carattere penale (art. 6 comma 1 Cedu). La Corte di cassazione armena, infatti, ha respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna, poiché introdotto da un avvocato non più legittimato a presentare impugnazione nell'interesse del ricorrente. Tale ultima circostanza, tuttavia, emerge da un verbale di udienza della cui fedeltà, sotto il profilo estrinseco, rispetto alle dichiarazioni rilasciate in quel contesto è lecito dubitare, come dimostrano diverse circostanze fattuali. In ogni caso, tenuto conto del clima di intimidazione in cui si è svolto il processo, la Corte europea considera inattendibile anche l'eventuale decisione del ricorrente di sollevare dall'incarico il proprio difensore di fiducia, in quanto costituirebbe il frutto di una volontà gravemente coartata. (Luca Pressacco)