ISSN 2039-1676


01 febbraio 2012 |

Monitoraggio Corte EDU dicembre 2011

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

 

Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.

La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

  

SOMMARIO

1. Introduzione

2. Articolo 2 Cedu

3. Articolo 3 Cedu

4. Articolo 5 Cedu

5. Articolo 8 Cedu

6. Articolo 10 Cedu 

 

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1. Introduzione

 

a) Numerose le pronunce in tema di art. 2 Cedu emanate nel mese di dicembre 2011 che presentano profili di interesse e meritano, pertanto, di essere menzionate in questa Introduzione.

Conviene prendere le mosse dalla sentenza Finogerov e altri c. Russia, resa in relazione alla cd. "crisi del teatro di Dubrovka" (all'interno del quale, nell'ottobre 2002, circa 850 civili erano stati tenuti in ostaggio per 4 giorni da un gruppo di quaranta militanti armati ceceni aderenti al movimento separatista). La Corte ha accolto solo in parte le doglianze dei ricorrenti - 64 tra ex ostaggi e parenti degli stessi - evidenziando come non vi fosse stata una violazione dell'art. 2 Cedu in relazione alla pianificazione dell'operazione di polizia condotta dalle forze speciali russe OSNAZ (le quali avevano pompato un gas pericoloso e potenzialmente letale nel sistema di ventilazione del teatro prima di fare irruzione all'interno di quest'ultimo, determinando la morte dei terroristi e di un centinaio di ostaggi), poiché il rischio grave e immediato di perdita massiva di vite umane aveva giustamente fatto ritenere l'operazione concretamente realizzata come "il male minore". Per converso, la Corte ha riscontrato la violazione sostanziale di detta norma in ragione dell'esiguo numero di ambulanze presenti fuori dall'edificio per i soccorsi e della scarsa disponibilità di antidoto al gas, e quella procedurale della stessa per via dell'ineffettività delle indagini volte ad accertare le responsabilità per l'inadeguatezza dei soccorsi.

Si segnala, poi, la decisione di ammissibilità resa sul ricorso interstatale proposto dalla Georgia nei confronti della Russia in relazione all'attacco di popolazioni civili ad opera di quest'ultima in Abkazia e Ossezia del Sud (Georgia c. Russia II): i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la Convenzione fosse applicabile, a dispetto del fatto che all'epoca dei fatti fosse in corso un conflitto armato internazionale, poiché né la Georgia né la Russia avevano chiesto alcuna deroga in proposito.

Sono ben tre, poi, le pronunce in tema di obblighi di protezione rafforzata. Le prime due (De Donder e De Clippel c. Belgio e Petkovic c. Serbia) attengono alla morte in carcere di due detenuti, il primo suicidatosi e il secondo deceduto in seguito a un'overdose di morfina e ai maltrattamenti subìti ad opera delle guardie carcerarie, ed evidenziano come i suddetti obblighi permangano anche a fronte di comportamenti autolesionistici del beneficiario; la terza (Masneva c. Ucraina) - nella quale la Corte non ha riscontrato una violazione dell'art. 2 Cedu - riguardava invece la morte di un investigatore di polizia, morto in circostanze sospette e presunto suicida.

Merita un breve cenno, infine, la sentenza Oleynikova c. Ucraina, nella quale la Corte ha riscontrato una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu in relazione all'ineffettività delle indagini sulla morte del figlio diciannovenne della ricorrente, trovato annegato in un lago mentre era in campeggio con degli amici.

b) Si inseriscono invece nel filone della giurisprudenza consolidata della Corte EDU le pronunce rese in tema art. 3 Cedu, tra le quali si annoverano tre casi di police brutality (Taraburca c. Moldavia; Teslenko c. Ucraina; Pascari c. Moldavia) e quattro casi concernenti le cattive condizioni di detenzione (Jankauskas c. Lituania; Wysoczański c. Polonia; Ryba c. Polonia; Veniosov c. Ucraina).

Meritano un cenno, nondimeno, la sentenza Kanagaratnam e altri c. Belgio, nella quale la Corte - ritenendo superata la soglia minima di gravità - ha riconosciuto la violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alla prolungata detenzione all'interno di un centro di accoglienza temporanea di tre bambini (già traumatizzati dalla guerra civile che avevano vissuto nel loro Paese d'origine, lo Sri Lanka, prima del loro arrivo in Belgio), e la pronuncia Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio, in cui i giudici di Lussemburgo - richiamandosi al proprio precedente N.C. c. Regno Unito del 2008 - hanno escluso la violazione potenziale dell'art. 3 Cedu rispetto al rimpatrio di una cittadina camerunense sieropositiva, rilevando che le sue condizioni di salute non comportavano un diritto di permanenza nel luogo in cui avrebbe potuto essere curata meglio.

c) Sul fronte dell'art. 5 § 1 Cedu si segnala anzitutto la sentenza Žúbor c. Slovacchia in tema di custodia cautelare, in cui la Corte ha riscontrato una violazione della norma in parola affermando che la privazione della libertà personale del ricorrente, protrattasi per oltre un anno, non era provvista di una base legale nel diritto nazionale.

E ancora, sempre in tema di custodia cautelare, meritano un cenno anche le sentenze e Kovacs c. Ungheria, Shulgin c. Ucraina e Aliyev c. l'Azerbaigian. In quest'ultima, in particolare, i giudici europei hanno concluso per una violazione dell'art. 5 §§ 1, 3 e 4 in quanto gli elementi a carico del ricorrente non raggiungevano una soglia di gravità tale da giustificare il prolungamento dello stato di detenzione per oltre due anni.

d) Per quel che concerne le pronunce rese in tema di art. 8 Cedu vanno menzionate le sentenze V. c. Slovenia e Laduna c. Slovacchia entrambe in tema di limitazioni ai colloqui familiari imposte ai condannati ad una pena detentiva. Nel primo caso, in particolare, la Corte ha escluso una violazione della norma in parola con riferimento alle restrizioni imposte ai ricorrenti nei colloqui con i propri figli, dal momento che questi erano stati condannati per l'omicidio colposo della figlia minore e per lesioni nei confronti di un altro dei figli. Nel caso Laduna, invece, i giudici europei hanno concluso per una violazione dell'art. 8 Cedu in relazione all'art. 14 Cedu ritenendo che le restizioni imposte al ricorrente, durante la custodia cautelare in carcere, fossero discriminatorie rispetto a quelle imposte ai detenuti condannati ad una pena definitiva.

In tema di espulsione di stranieri a seguito di condanna penale, si segnala la sentenza A.H. Khan c. Regno Unito, nella quale i giudici europei hanno escluso la violazione della norma in esame in relazione all'allontanamento di un cittafino pakistano, residente in Gran Bretagna dall'età di sette anni, alla luce della gravità dei reati commessi.

Infine, merita menzione la sentenza Balasiou (n. 2) c. Romania in cui la Corte europea ha censurato il bilanciamento operato dalle autorità nazionali tra il diritto all'onore del ricorrente, da un lato, e libertà di espressione, dall'altro, escludendo che le affermazioni diffamatorie contro il ricorrente potessero essere giustificate da alcun interesse pubblico.

e) Sul fronte dell'art. 10 Cedu, presenta profili di interesse la sentenza Mor c. Francia relativa alla condanna penale della ricorrente, un avvocato coinvolto in un processo contro una casa farmaceutica, per il delitto di violazione del segreto professionale. La Corte ha qui riscontrato una violazione della norma in esame in quanto la ricorrente non aveva diffuso alcun informazione riservata, ma si era limitata a commentare, su richiesta dei propri clienti, una notizia già pubblicata dalla  stampa. (Introduzione a cura di Lodovica Beduschi e Angela Colella).

 

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2. Art. 2 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, II Sez., sent. 6 dicembre 2011, n. 8595/06, De Donder e De Clippel c. Belgio (importance level 2)

I ricorrenti, Patricia De Donder e Ivan De Clippel, cittadini belgi e residenti a Hoboken e Gand (Belgio), sono i genitori di Tom De Clippel, morto suicida nel carcere di Gand nel 2001. Il figlio dei ricorrenti, che aveva iniziato ad assumere droghe leggere quando era un adolescente e aveva successivamente sviluppato disturbi di personalità,  era stato ricoverato in una clinica psichiatrica per sottoporsi ad una terapia farmacologica. In seguito. Tom De Clippel veniva arrestato con l'accusa di tentato furto. Dopo l'arresto veniva esaminato da uno psichiatra il quale osservò che aveva "pensieri paranoici" e che, al momento del presunto reato, Tom De Clippel era in uno stato di grave disturbo mentale, rendendolo incapace di controllare le sue azioni. Il perito ha spiegato che l'imputato doveva essere collocato in un ambiente terapeutico per sottoporsi ad un trattamento medico sanitario. Il tribunale di Gand, a conclusione del giudizio, ha stabilito che Tom De Clippel aveva commesso il reato di cui era stato accusato e ha ordinato la sua detenzione. Considerato che al momento del reato l'imputato era in uno stato di grave disturbo mentale, rendendolo incapace di controllare le sue azioni, e che rappresentava un pericolo per se stesso o per la società, ne ha ordinato la detenzione nell'ala psichiatrica del carcere di Gand. In seguito veniva trasferito in un'altra clinica psichiatrica dove veniva sottoposto a controlli meno rigidi. Tuttavia, a causa di alcuni atteggiamenti aggressivi, era in seguito riportato nel carcere di Gand dove, questa volta, veniva recluso nella sezione per detenuti comuni. Il giorno seguente, dopo una violenta lite con uno dei suoi compagni, veniva posto in una cella di punizione dove, pochi giorni dopo, Tom De Clippel si impiccava. Invocando l'articolo 2 (diritto alla vita) e l'articolo 3 (proibizione della tortura o di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che la detenzione del loro figlio nel carcere di Gand e la sua collocazione in una cella di punizione costituivano un trattamento inumano o degradante. Essi hanno inoltre sostenuto che in tali circostanze era prevedibile che avrebbe tentato il suicidio. I ricorrenti lamentavano, inoltre, che il trattamento del figlio era in violazione dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione. Con riferimento all'articolo 2, la Corte EDU ha osservato che Tom De Clippel per un lungo periodo prima della sua prigionia, soffriva di schizofrenia paranoide, un disturbo mentale che comporta un rischio particolarmente elevato di suicidio. La Corte ha considerato che, per questo motivo, Tom De Clippel non avrebbe mai dovuto essero detenuto nella sezione ordinaria del carcere, così come previsto dalla legge. La Corte ha quindi concluso che la detenzione del figlio dei ricorrenti era avvenuta in violazione del diritto interno. Ribadendo la sua giurisprudenza secondo cui, in linea di principio, la detenzione di una persona affetta da disturbi mentali deve avvenire in un ospedale, in una clinica o in altro istituto, la Corte ha dichiarato che vi era stata una violazione degli articoli 2 (profili sostanziali) e 5 § 1 della Convenzione.

C. eur. dir. uomo, III Sez., decisione 6 dicembre 2011, n. 31169/08, Petkovic c. Serbia (importance level 3)

Il 17 luglio 2005, il figlio del ricorrente (di seguito "MP"), che stava scontando la sua pena nel penitenziario Pozarevac, improvvisamente si sentiva molto male. I suoi compagni di cella informavano immediatamente le guardie carcerarie, facendo presente che la condizione di MP era probabilmente causata da una overdose di droga, e chiedendo di conseguenza assistenza sanitaria. Invece di prestare assistenza, le guardie carcerarie usavano la forza contro MP, il cui comportamento in seguito veniva descritto come aggressivo. Alcune ore dopo, M.P. veniva portato al Centro di Salute Pozarevac (PHC), un istituto situato al di fuori del penitenziario, dove gli veniva diagnosticata una "personalità alterata" e si raccomandava che M.P. fosse portato nel carcere di Belgrado Hospital (BPH), dove, a causa del peggioramento delle condizioni, decedeva. Dopo la morte di M.P. veniva avviata una indagine interna e l'autopsia concludeva che la morte di M.P. era stata causata dalla morfina, mentre le ferite e gli ematomi su tutto il corpo non erano da collegare direttamente con il decesso. Nessuna indagine da parte delle autorità giudiziarie veniva, invece, mai avviata. Dopo la presentazione del ricorso alla CEDU, il Governo serbo ed il ricorrente hanno raggiunto un accordo in cui viene riconsciuto che la Repubblica di Serbia ha violato gli articoli 2, 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che per questo corrispondere un risarcimento economico e si impegna a condurre un'indagine adeguata sulle circostanze in cui MP è deceduto. Il richiedente ha, quindi, ritirato la domanda presentata alla CEDU che, di conseguenza, ha deciso all'unanimità di non dare seguito al caso.

C. eur. dir. uomo, V Sez., decisione 13 dicembre 2011, n. 38263/08, Georgia c. Russia (II) (importance level 2)

La Georgia ha presentato alla Corte EDU un ricorso contro la Russia ritenendo che tale Stato avrebbe violato gli articoli 2, 3, 5, 8 e 13 della Convenzione e gli articoli 1 e 2 del Protocollo N. 1 della Convenzione e l'articolo 2 del Protocollo N. 4 della Convenzione, avendo attaccato più volte la popolazione civile in due regioni autonome della Georgia (Abkazia e Ossezia del Sud). La Corte EDU ha respinto varie eccezioni presentate dalla Russia, dichiarando, di conseguenza, il ricorso della Georgia ammissibile. In particolare, ha dichiarato che la Convenzione era applicabile, pur in presenza di conflitto armato internazionale in corso, per il fatto che né la Georgia, né la Russia avevano chiesto una deroga alla sua applicazione. La Corte EDU ha altresì respinto l'eccezione del previo esaurimento dei ricorsi interni.

C. eur. dir. uomo, V Sez., sent. 15 dicembre 2011, n. 38765/05, Oleynikova c. Ucraina (importance level 3)

Il ricorrente, Valentina Oleynikova, è una cittadina ucraina residente a Kharkiv (Ucraina). Il caso riguarda la sua affermazione secondo cui le autorità avrebbero omesso di effettuare un'indagine adeguta in merito alla morte del figlio diciannovenne il quale fu trovato annegato in un lago mentre si trovava in campeggio con amici. La sig.ra Oleynikova sospetta che suo figlio sia stato ucciso, non ritenendo credibile la versione ufficiale della polizia secondo cui lo stesso sarebbe morto accidentalmente. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 2 (profili procedurali) della Convenzione a causa della mancanza di una indagine efficace.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 18299/03 e 27311/03, Finogerov e al. c. Russia (importance level 1)

La vicenda è nota alle cronache come "Crisi del teatro di Dubrovka". Tra il 22 il 26 ottobre 2002, presso tale struttura, in Mosca, vengono sequestrati e tenuti in ostaggio circa 850 civili da parte di un gruppo di 40 militanti armati ceceni che rivendicavano fedeltà al movimento separatista ceceno chiedendo il ritiro immediato delle forze russe dalla Cecenia e la fine della seconda guerra cecena. Dopo un assedio durato oltre due giorni, le forze speciali russe OSNAZ pomparono un gas pericoloso e potenzialmente letale all'interno del sistema di ventilazione dell'edificio facendo quindi irruzione. In tale operazione, oltre ai terroristi, trovano la morte più di un centinaio di civili. Ricorrono in 64 tra ex ostaggi e parenti degli stessi. Lamentano la violazione dell'art. 2 Cedu sotto molteplici profili. Sostanziale, quanto alle modalità dell'irruzione ed all'inadeguatezza dei successivi soccorsi, e processuale, con riguardo al fatto che le indagini non avrebbero fornito una tutela effettiva alla lesione del diritto stesso. La Corte non ritiene fondata la doglianza concernente la lesione dell'art. 2 con riguardo alle modalità dell'irruzione sulla base del fatto che il drastico intervento realizzato mediante l'irruzione nell'edificio in seguito all'introduzione del gas nello stesso sarebbe stato compiuto sulla base della sussistenza di un rischio grave ed immediato di perdita massiva di vite umane che deve far ritenere l'operazione così come realizzata il male minore vista la possibilità di salvare con tale operazione un maggior numero di vite. I giudici di Strasburgo ritengono invece sussistente la violazione dell'art. 2 sotto il profilo dell'organizzazione dei soccorsi, vista l'inadeguata pianificazione di ambulanze al di fuori della struttura in seguito all'intervento e la scarsa disponibilità di antidoto al gas introdotto nell'impianto di areazione. Ritengono inoltre violata la medesima disposizione quanto all'aspetto processuale stante l'inadeguatezza delle indagini a determinare le responsabilità per l'inadeguatezza dei soccorsi.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 5952/07, Masneva c. Ucraina (importance level 3)

La ricorrente è una cittadina Ucraina che vive a Lusk. Il suo unico figlio, investigatore della polizia, era morto nelle camere destinate ai membri delle autorità in quello che era stato classificato come un suicidio. Lamenta la violazione dell'art. 2 sotto il profilo sostanziale, in quanto le autorità non sarebbero riuscite a proteggere la vita del figlio, e processuale, in ragione del fatto che non sarebbero state condotte indagini effettive sulla sua morte. Si duole inoltre della violazione dell'art. 3 in quanto l'incertezza circa le cause della morte del figlio le avrebbero causato sofferenze in violazione della disposizione in parola. I giudici di Strasburgo non ritengono sussistere la violazione sostanziale dell'art 2, in quanto i dati di fatto non autorizzerebbero a dimostrare che la morte sia dovuta a responsabilità dello Stato, ma giudicano integrata la violazione della stessa disposizione quanto all'aspetto processuale, quanto allo scarso livello di certezza dei risultati raggiunti dalle indagini effettuate. Pur riconoscendo, infine, che la ricorrente possa aver patito sofferenza da tale dubbio, non ritengono la stessa tale da configurare un trattamento inumano o degradante.

 

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3. Art. 3 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, III Sez., sent. 6 dicembre 2011, n. 18919/10, Taraburca c. Moldavia (importance level 2)

Il ricorrente, Andrei Taraburca, è un cittadino moldavo residente a ChiÅŸinău. A seguito del crescente malcontento - per le accuse di brogli elettorali - riguardo le elezioni del 2009 in Moldavia, alcuni manifestanti violenti hanno saccheggiato alcuni palazzi delle istituzioni moldave. Le forze speciali chiamate a ristabilire l'ordine, hanno proceduto ad arresti di massa. In seguito è stata avviata un'indagine pubblica volta ad accertare se fosse stata utilizzato un eccesso di forza contro i manifestanti. Il sig. Taraburca che aveva partecipato a tali proteste con un amico, S., veniva arrestato da tre poliziotti che, in seguito, lo avevano picchiato selvaggiamente nella cella del carcere. Tali maltrattamenti venivano riscontrati dal medico del carcere. Il pubblico ministero, incaricato del caso dopo la denuncia del ricorrente, decideva, tuttavia, di non avviare un'indagine, ritenendo che le ferite lamentate dal ricorrente fossero state causate dai disordini. Invocando l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione dei diritti dell'Uomo, il sig. Taraburca ha sostenuto di essere stato picchiato mentre era in custodia da parte della polizia e che la successiva inchiesta era stata inadeguata. Egli ha inoltre affermato che non gli era stato permesso di avere contatti con i suoi genitori durante la custodia e assumere un avvocato di fiducia e che era stato intimidito allo scopo di convincerlo a non presentare una denuncia. La Corte EDU ha sottolineato che i fatti erano avvenuti in un contesto generale di maltrattamenti su larga scala nei confronti dei manifestanti da parte della polizia, così come emerso sulla base di varie deposizioni degli stessi manifestanti. Inoltre, le lesioni subite dal sig. Taraburca si erano manifestate solo dopo essere entrato in carcere ed erano state riscontrate dal medico del penitenziario. Quanto alle indagini, la Corte EDU ha riscontrato gravi ritardi nella loro conduzione e anche sotto questo profilo ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 (profili sostanziali e procedurali) della Convenzione. 

C. eur. dir. uomo, II Sez., decisione 6 dicembre 2011, n. 21978/07, Jankauskas c. Lituania (importance level 3)

Il ricorrente, il sig. Ramunas Jankauskas, è un cittadino lituano, detenuto in carcere per reati minori. In più occasioni il ricorrente ha presentanto denunce alle autorità competenti lamentandosi delle condizioni della sua detenzione, ritenute inumane e degradanti, per non aver ricevuto adeguata assistenza medica quando ne aveva bisogno e perché era stata violato il suo diritto al rispetto della corrispondenza. Le competenti autorità respingevano, anche in appello, le richieste del ricorrente in quanto infondate, pur ammettendo le condizioni di sovraffollamento del carcere. Il ricorrente si è quindi rivolto alla Corte EDU invocando gli articoli 3 e 8 della Convenzione. Dopo il deposito del ricorso alla Corte EDU, il Governo della Repubblica di Lituania ha ammesso la violazione di entrambe le disposizioni della Convenzione e, pur facendo presente che era fallito il tentativo di trovare una composizione amichevole con il ricorrente, si è dichiarato pronto a pagare un risarcimento per un importo di euro 5.000 (cinquemila euro). In una lettera del 10 ottobre 2011 indirizzata alla Corte la ricorrente ha espresso il parere che la somma menzionata nella dichiarazione del governo era troppo bassa. La Corte, alla luce di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che, vista la natura delle ammissioni contenute nella dichiarazione del Governo, così come l'importo del risarcimento proposto, fosse inutile continuare l'esame di questa parte del ricorso (articolo 37 § 1 (c) ). Quanto alle altre denunce del ricorrente (detenzione in celle con criminali pericolosi, assenza di cure mediche adeguate, una perquisizione illegale), la Corte ha constatato che esse non erano adeguatamente motivate. Per la Corte questa parte del ricorso doveva essere respinta in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione. 

C. eur. dir. uomo, II Sez., decisione 6 dicembre 2011, n. 10/10, Brunner c. Turchia (importance level 3)

Il richiedente, la sig.ra Elisabeth Brunner, una cittadina austriaca residente a Istanbul è una attivista dei diritti umani e lavora in Turchia. Secondo quanto da lei affermato, il 18 aprile 2004 è stata rapita da quattro persone che l'hanno picchiata e minacciata di morte per indurla a fungere da spia e consegnare loro i nomi dei suoi collaboratori internazionali, e, a fronte del suo rifiuto, l'hanno torturata con bruciature di sigaretta e l'hanno colpita al capo così da farle perdere i sensi. I fatti venivano denunciati ad una associazione dei diritti umani e alle autorità competenti, senza che venisse avviata un'indagine efficace. La ricorrente ha cos' proposto ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione degli articoli 3, 5, 6 e 13 della Convenzione. La Corte rileva innanzitutto che entrambi i reclami devono essere valutati solo dal punto di vista dell'articolo 3. Tuttavia, la Corte dichiara che il ricorso deve essere respinto per il mancato rispetto del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 35 § § 1 (la Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva) e 4 della Convenzione. Per questi motivi, la Corte all'unanimità ha dichiarato il ricorso irricevibile.

C. eur. dir. uomo, IV Sez., decisione 6 dicembre 2011, n. 35089/09, Wysoczański c. Polonia (importance level 3)

Il ricorrente, il sig Waldemar WysoczaÅ„ski, un cittadino polacco si è rivolto al Tribunale distrettuale di Jelenia Góra (SÄ…d Rejonowy) lamentando le condizioni di sovraffolamento dei penitenziari in cui è stato detenuto. Il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento danni del ricorrente, pur riconoscendo che le celle delle carceri in cui è stato detenuto erano effettivamente sovraffollate. Un diverso tribunale ha poi confermato la decisione. Il ricorrente si è rivolto alla Corte EDU lamentando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il governo polacco in seguito ha comunicato alla Corte di avere riconosciuto la violazione sistematica dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione del ricorrente, in particolare per il sovraffollamento e la disponibilità ad offrire un risarcimento economico. In una lettera del 5 ottobre 2011 il ricorrente ha espresso il parere che la somma menzionata nella dichiarazione del governo era troppo bassa. La Corte, alla luce di una giurisprudenza consolidata, vista la natura delle ammissioni contenute nella dichiarazione del Governo, nonché l'ammontare del risarcimento proposto - coerente con le somme concesse in casi analoghi - ha ritenuto inutile continuare l'esame del ricorso (articolo 37 § 1 (c))

C. eur. dir. uomo, IV Sez., decisione 6 dicembre 2011, n. 28992/09, Ryba c. Polonia (importance level 3)

Il ricorrente, il sig. Robert Ryba, un cittadino polacco, ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione relativamente alle condizioni della sua detenzione nella prigione di KÅ‚odzko. Con lettere del 6 aprile 2011 il cancelliere della Corte EDU ha chiesto alle parti di informarlo se avessero avuto intenzione di risolvere il caso in via bonaria. Il Governo ha risposto in data 6 giugno 2011, mentre il ricorrente non ha mai risposto, né ha altrimenti preso contatto con la Corte. Da quanto precede, la Corte ha preso atto che il ricorrente non era più interessato a proseguire la sua azione. Dunque, la Corte, all'unanimità, non ha ritenuto esistere motivi tali giustificare un proseguimento dell'esame del ricorso (articolo 37 § 1 (c)). 

C. eur. dir. uomo, II Sez., sent. 13 dicembre 2011, n. 15297/09, Kanagaratnam e altri c. Belgio (importance level 2)

I ricorrenti, Renuka Kanagaratnam e i suoi tre figli, Maria, e Gowslaya Alexkanth, sono cittadini dello Sri Lanka di origine tamil residenti a Ecklo (Belgio). Nel gennaio del 2009 la signora Kanagaratnam, arrivata​​ da Kinshasa (Congo), insieme ai suoi figli, al confine belga faceva domanda di asilo e protezione sussidiaria. In conformità alla legge belga sugli immigrati, le autorità belghe decidevano di rifiutare loro l'ingresso e di respingerli per il fatto che la madre era in possesso di un passaporto falso. Lo stesso giorno, l'Ufficio stranieri decideva di mettere la famiglia in un centro di accoglienza temporanea per i clandestini, vicino all'aeroporto, in attesa che la loro domanda di asilo venisse valutata; essa veniva, però, successivamente, respinta per il fatto che alcune delle affermazioni del ricorrente mancavano di credibilità. Dopo essere stata informata della decisione di rimandarli in Congo, la sig.ra Kanagaratnam ha chiesto una misura di protezione temporanea, temendo di venire ivi sottoposta a trattamento inumano. Dopo un ulteriore periodo di detenzione, la ricorrente ed i suoi figli venivano liberati e solo in seguito veniva concesso loro lo status di rifugiati. Invocando l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'Uomo, la sig.ra Kanagaratnam e i suoi tre figli lamentavano che la loro detenzione nel centro di detenzione temporanea, che durava da quasi quattro mesi, era da considerarsi quale trattamento inumano e degradante e che era stata arbitraria in violazione dell'articolo 5 § 1 (F). La Corte EDU ha sottolineato che il Belgio aveva violato l'articolo 3 della Convenzione relativamente alla detenzione dei figli minori di età. La Corte ha ribadito che la particolare vulnerabilità dei bambini, che erano già traumatizzati, anche prima del loro arrivo in Belgio a seguito della guerra civile nel loro paese d'origine, era stata riconosciuta anche dalle autorità belghe che avevano finalmente concesso lo status di rifugiato al gruppo familiare. La Corte ha ritenuto che la loro detenzione coatta avevano esposto i bambini ad uno stato di forte ansia che avrebbe potuto compromettere il loro sviluppo. Tale violazione non è invece stata riscontrata con riguardo alla madre. Tenendo conto del fatto che la ricorrente ed i suoi figl erano stati detenuti per un periodo particolarmente lungo in condizioni inadeguate per una famiglia, la Corte EDU ha riscontrato anche una violazione dell'articolo 5 § 1. 

C. eur. dir. uomo, V Sez., sent. 15 dicembre 2011, n. 30634/05, Veniosov c. Ucraina (importance level 2)

Il ricorrente, Dmitriy Veniosov, un cittadino ucraino, residente a Stary Krym (Ucraina), ha proposto un ricorso alla Corte EDU lamentando l'illegittimità del suo arresto avvenuto nel giugno 2005 con l'accusa di abuso di autorità e le conseguenti condizioni degradanti della detenzione preventiva fino alla sua condanna avvenuta nel novembre 2006. Le lamentele riguardavano in particolare le condizioni di grave sovraffollamento nella cella dove il ricorrente era detenuto che, inoltre, era senza finestre e poco riscaldata tanto che si rese necessario il suo ricovero in pronto soccorso per ipertermia. Per tali motivi il ricorrente ha invocato davanti alla Corte EDU l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e l'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza). Entrambe le violazioni sono state riscontrate dalla Corte EDU.

C. eur. dir. uomo, V Sez., sent. 15 dicembre 2011, n. 5203/09, Kondratyev c. Ucraina (importance level 2)

Il ricorrente, Sergey Kondratyev, è un cittadino ucraino che sta attualmente scontando una condanna a cinque anni di carcere per spaccio di droga. Il ricorrente, invocando l'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha sostenuto di soffrire di tubercolosi e di essersi infortunato ad un ginocchio dopo una caduta durante un trasferimento di prigione e di avere ricevuto una assistenza medica inadeguata durante la sua detenzione. Inoltre, ricorrendo in particolare agli articoli 5 § § 1 (c) e 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza), ha anche lamentato l'illegittimità della sua detenzione preventiva nonché la sua durata (circa due anni e mezzo). La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 (inadeguata assistenza medica in carcere), una violazione dell'articolo 5 § 1 (c) (illegittimità di alcuni periodi di detenzione) ed una violazione dell'articolo 5 § 3 (eccessiva durata della sua detenzione).

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 10486/10, Yoh - Ekale Mwanje c. Belgio (importance level 2)

La ricorrente è una cittadina camerunense sieropositiva nata nel 1971. Risiedente illegalmente in Belgio, è stata detenuta per quasi quattro mesi in un centro di detenzione temporanea in vista del suo rimpatrio prima che la procedura fosse sospesa dietro l'invito della Corte Edu al Belgio ai sensi dell'art. 39 e che la stessa fosse quindi liberata, dopo plurime richieste non andate a buon fine, in ragione delle proprie condizioni di salute. Lamenta la violazione dell'articolo 3 sotto un triplice profilo. In primo luogo asserisce che il suo rimpatrio comporterebbe un notevole accorciamento della vita in quanto non avrebbe accesso ai farmaci utili a curare la sua patologia. In secondo luogo osserva che la detenzione subita fosse stata effettuata senza le attenzioni necessarie alle affezioni delle quali la stessa soffriva. Da ultimo, lamenta la violazione dell'art. 13 comma 2 in correlazione con l'art. 3 per l'impossibilità di un ricorso effettivo. Si duole infine della violazione dell'art. 5 comma 1 lett. f in quanto la detenzione sarebbe illegittima alla luce delle plurime condizioni relative alle sue condizioni di salute ed alla lunghezza della propria custodia. La Corte, quanto al primo profilo, non ritiene sussistente la violazione. Richiamandosi al proprio precedente N.c. c. Regno Unito del 2008 (ric. n. 26565/05) rileva che la circostanza invocata dalla ricorrente non comporti un diritto di permanenza nel luogo in cui la stessa verrebbe curata meglio. Quanto alla seconda doglianza ritiene sussistente la violazione. Riconosce parimenti la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. F quanto all'eccessiva durata della stessa ed al fatto che si fosse valutata una misura meno gravosa, anche in ragione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché dell'art. 13 comma 2 in rapporto all'art. 3.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 48839/09, J. H. c. Regno Unito (importance level 2)

Il ricorrente, J.H., è un cittadino afgano nato nel 1991 attualmente residente a Londra. Arrivato nel Regno Unito nel 2009 fece domanda di asilo in ragione dei rischi personali legati alla condizione di suo padre, membro di spicco di un partito comunista afgano. In applicazione dell'art. 39, il vicepresidente della quarta sezione aveva chiesto al governo di non procedere all'espulsione prima della decisione della Corte visto il pregiudizio che da ciò ne sarebbe potuto derivare. Il sig. J.H. asserisce che un suo eventuale rientro in Afghanistan  violerebbe l'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della convenzione. La Corte non ritiene sussistente la violazione in parola nel caso di specie perché il ricorrente non avrebbe dimostrato l'effettivo pregiudizio che gli deriverebbe da un'eventuale espulsione.  

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 44068/07, Poghosyan c. Armenia (importance level 2)

Il ricorrente è un cittadino armeno nato nel 1981 e residente a Yerevan. Processato per frode e durto con scasso, lamenta la violazione dell'art. 5 comma 1, diritto alla libertà e sicurezza, in ragione del periodo di custodia cautelare tra il 13 giugno ed il 2 luglio in quanto non fondato su una pronuncia giudiziaria a rigore dei dettami della previsione in parola. Ciò in quanto, alla prima disposizione della custodia, che scadeva il 13 giugno, non aveva fatto seguito una nuova pronuncia che coprisse la detenzione fino al 2 luglio, la quale deve pertanto considerarsi illegittima. La Corte ritiene sussistente la violazione.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 55528/08, Teslenko c. Ucraina (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino ucraino, è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione per rapina nel 2004. Nel corso dell'arresto, in quanto sospettato di aver commesso due rapine, era stato accompagnato presso una stazione di polizia, luogo in cui avrebbe subito da parte dei poliziotti alcune violenze al fine di farlo confessare. In seguito egli aveva scritto una nota in cui dichiarava di essersi procurato le lesioni cadendo accidentalmente. In seguito ad una denuncia presentata dalla madre, un mediatore aveva fatto sottoporre il sig. Teslenko a visita medica che aveva evidenziato delle lesioni di vario genere. Era quindi iniziata un'inchiesta giudiziaria che aveva visto la condanna in primo grado degli agenti con sospensione della pena e che si era tuttavia arenata nei successivi gradi di giudizio. Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 3, divieto di trattamenti inumani e degradanti, sotto il duplice profilo della effettività degli sessi e del fatto che le indagini non avessero definitivamente accertato le responsabilità delle forze di polizia con ulteriore lesione della prescrizione in parola sotto l'angolo processuale. La corte ritiene sussistenti entrambe le violazioni. Con riguardo alla prima infatti il governo non è riuscito a fornire convincenti spiegazioni circa eventi differenti che avrebbero potuto arrecare quelle lesioni al sig. Teslenko. Quanto alla seconda, inoltre, il fatto che l'inchiesta si sia fermata dopo il primo grado di giudizio ha impedito una effettiva tutela delle ragioni del ricorrente.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 53710/09, Pascari c. Moldova (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino moldavo, dopo aver commesso un furto era stato arrestato in un pub e condotto presso una centrale di polizia da quattro agenti. Qui, secondo quanto da lui sostenuto, sarebbe stato percosso con calci e pugni che avrebbero determinato la rottura della mascella, lesioni accertate in seguito da un team di medici. L'indagine aperta contro e membri dell'autorità di sicurezza, più volte sospese, non si sono ancora concluse. Lamenta la violazione dell'articolo 3 sotto il profilo sostanziale, con riguardo ai maltrattamenti subiti in caserma, e processuale, in ragione della mancata tutela in sede giudiziaria della lesione di tale diritto. La Corte riconosce entrambe le violazioni. Con riguardo alla prima l'assenza nei rapporti di polizia di qualsiasi opposizione da parte del sig. Pascari, oltre all'accertamento medico delle lesioni ed all'inadeguatezza delle giustificazioni presentate dal governo, fa concludere i giudici di Strasburgo per una responsabilità delle lesioni da parte dello Stato. Le lungaggini delle indagini e la lontananza dalle conclusioni delle stesse fa ritenere integrata altresì la seconda violazione in ragione dell'ineffettività della tutela ottenuta in sede giudiziaria dal ricorrente.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 12106/09, Ergashev c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente è un cittadino Uzbeko attualmente residente a San Pietroburgo. Dopo essersi trasferito in Russia nel maggio 2007, fu processato dalle autorità Uzbeke per una serie di reati tra i quali appartenenza ad organizzazioni estremiste e tentativo di sovversione dell'ordine costituzionale . A seguito di una richiesta da parte delle stesse autorità, fu quindi arrestato a posto in stato di detenzione in Russia nel settembre del 2008 . Era stato quindi messo in atto un ordine di estradizione confermato dalla Corte Suprema russa nel luglio del 2010 contro il quale il ricorrente aveva presentato ricorso davanti alla Corte Edu e che aveva dato luogo alla procedura di cui all'art. 39 Edu tramite la quale l'ordine era stato sospeso. Lamenta che l'estradizione in Uzbekistan lo sottoporrebbe ad un rischio reale di tortura e maltrattamenti in violazione dell'art 3, ed inoltre la violazione dello stesso articolo per i trattamenti subiti per alcuni mesi nel corso della detenzione patita in Russia. Si duole inoltre della violazione dell'art. 5.1, con riguardo all'immotivata privazione del proprio diritto alla libertà in pendenza di esecuzione del provvedimento di estradizione, nonché del 6 comma 2, con riguardo alla mancata presunzione della sua innocenza. I giudici di Strasburgo evidenziano che l'estradizione in Russia violerebbe l'art. 3 nei termini prospettati dall'imputato. Ritengono inoltre accertate tutte le doglianze dell'imputato con riguardo ai fatti avvenuti in Russia. Quanto alla violazione dell'art. 3, in ragione, tra l'altro, delle ridottissime dimensioni della cella (in alcuni casi appena 2.4 mq) e della disposizione dei servizi igienici posti nella cella comune senza alcuna separazione dal contesto. Quanto alle restanti violazioni esse vengono ritenute integrate sulla base del fatto che siano state adottate unicamente sulla base di un ordine dell'autorità Uzbeka in divieto delle disposizioni richiamate.

 

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4. Art. 5 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, III Sez., sent. 6 dicembre 2011, n. 7711/06, Žúbor c. Slovacchia (importance level 2)

Il richiedente, Robert Žúbor, un cittadino slovacco nato nel 1968 e residente a Veličná (Slovacchia), veniva arrestato nel giugno del 2003 con l'accusa di avere pianificato una rapina e quindi veniva detenuto in custodia cautelare. In seguito, il ricorrente ha presentato un ricorso alla Corte EDU lamentando che la sua detenzione dal gennaio 2005 fino al marzo del 2006 era stata illegale e che l'indennizzo che gli era stato concesso, dopo che era stata riscontrata la sua innnocenza rispetto ai fatti contestati, era stata insufficiente. Inoltre, il ricorrente ha denunciato che per il suo rilascio c'erano voluti otto mesi. Davanti alla Corte EDU il ricorrente ha invocato, in particolare, l'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e sicurezza) e 5 § 4 (diritto a che la detenzione venga ritenuta legittima da un organo giudiziario) della Convenzione dei diritti dell'Uomo. La Corte EDU ha riscontrato una violazione di entrambi gli articoli.

C. eur. dir. uomo, I Sez., sent. 6 dicembre 2011, n. 45875/06, Aliyev c. l'Azerbaigian (importance level 2)

Il ricorrente, Rafig Aliyev, un cittadino azero, residente a Baku (Azerbaigian), è stato arrestato all'aeroporto di Baku nel 2005 con l'accusa di portare 30.000 dollari non dichiarati negli Stati Uniti. Il giorno seguente un giudice ha ordinato la sua detenzione. In seguito, sono state mosse nei suoi confronti varie accuse fra cui appropriazione indebita, evasione fiscale e contrabbando di grandi quantità di petrolio, nonché per avere organizzato una rivolta di massa e un colpo di stato dopo le elezioni del 2005. Il giorno dell'arresto del sig. Aliyev, uno dei suoi fratelli, Farhad Aliyev, che era l'allora Ministro dello Sviluppo Economico, è stato arrestato con l'accusa di organizzare un colpo di Stato. Secondo il sig. Rafig Aliyev, gli altri suoi fratelli erano stati o licenziati dai loro datori di lavoro o arrestati. Secondo il sig. Rafig Aliyev, il giorno del suo arresto, funzionari ministeriali delle imposte del Ministero della Sicurezza Nazionale avevano sequestrato ingenti somme di denaro di proprietà della sua azienda e avevano prelevato molti oggetti di valore personale e familiare dalla sua abitazione. La carcerzione del sig. Rafig Aliyev è stata prolungata ripetutamente e le sue richieste di rilascio sono state sistematicamente negate. Il sig. Rafig Aliyev è stato condannato nell'ottobre del 2007 a nove anni di reclusione. Egli ha sostenuto che il suo arresto e la successiva detenzione facevano parte di una campagna di persecuzione contro di lui e la sua famiglia. Inoltre, ha sostenuto che il suo arresto e la sua detenzione erano illegittimi, in quanto i dollari che gli erano stati trovati addosso erano stati messi nella sua borsa da altri e che la sua carcerazione preventiva era stata prolungata per più di due anni senza una adeguata giustificazione. Davanti alla Corte EDU ha lamentato, in particolare, la violazione  degli articoli 5 § § 1, 3 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza). Per la Corte EDU se i sospetti potevano inizialmente giustificare la sua detenzione, col passare del tempo dovevano essere presentati ulteriori motivi a giustificazione del suo prolungamento. Di conseguenza, la Corte ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 5 § 3. La Corte ha, inoltre, concluso che i tribunali azeri non erano riusciti a effettuare un controllo giurisdizionale della natura e della portata richiesta dalla Convenzione, in violazione dell'articolo 5 § 4. Poiché il sig. Aliyev non si era lamentato dinanzi ai giudici nazionali circa la perquisizione e sequestro degli effetti suoi personali e della sua famiglia, la Corte ha respinto tale reclamo in quanto inammissibile. Quanto al sequestro di alcuni beni, tale misura era stata presa quando il sig. Aliyev non era ancora stato formalmente accusato. Di conseguenza, il sequestro delle azioni del ricorrente non è risultato conforme alla legge. La Corte ha concluso, dunque, che vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha respinto le altre censure del sig. Aliyev in quanto inammissibili.

C. eur. dir. uomo, V Sez., sent. 8 dicembre 2011, n. 29912/05, Shulgin c. l'Ucraina (importance level 3)

Il richiedente, Ruslan Shulgin, è un cittadino ucraino, residente a Vinnytsya (Ucraina). Nel 1999 è stato riconosciuto colpevole di furto, rapina, truffa ed estorsione. Per questo motivo ha scontato sette anni di carcere ed è stato rilasciato nel dicembre del 2003. In seguito ha sostenuto che lo Stato non lo aveva risarcito per il fatto che due degli anni che aveva trascorso in carcere erano da considerarsi illegali in quanto l'accusa di estorsione era stata successivamente ritenuta infondata. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 5 § 5 (diritto alla libertà e sicurezza) della Convenzione.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 19325/09, Kovacs c. Ungheria (importance level 3)

La ricorrente, residente in Budapest, era stata sottoposta ad indagine per una supposta aggressione ad un ufficiale e messa in stato di custodia cautelare in  sua assenza sulla base della sua mancata partecipazione alle udienze del processo. Lamenta la violazione dell'art. 5 comma 1 con riguardo al fatto che tale provvedimento sia stato preso in sua assenza e senza essere sentita. L Corte ritiene integrata la violazione sulla base che tale automatica previsione viola le previsioni della previsione in parola.

 

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5. Art. 8 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, V Sez., sent. 1 dicembre 2011, n. 26971/07, V. c.  Slovenia (importance level 3)

I ricorrenti sono DV e suo marito JV, entrambi cittadini sloveni. Il caso riguarda la loro denuncia circa l'affido ad un'altra famiglia della figlia di DV, X, (avuta da un altro partner) e del loro figlio, Y, avvenuto nel giugno 2003 dopo la morte sospetta della loro figlia (sorella gemella di Y), così come per le restrizioni sui loro diritti di incontrarli. Entrambi i genitori sono stati in seguito condannati nel settembre 2009 per omicidio colposo della loro figlia, mentre DV è stato anche condannato per avere provocato più volte gravi lesioni al bambino. I due genitori, condannati rispettivamente a otto anni e mezzo e tre di carcere, hanno invocato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione sui diritti dell'uomo in ragione dell'allontanamento dei figli e delle restrizioni nei rapporti con gli stessi. La Corte EDU, tuttavia, non ha riscontrato alcuna violazione di detta norma.

C. eur. dir. uomo, III Sez., sent. 13 dicembre 2011, n. 31827/02, Laduna c. Slovacchia (importance level 2)

Il ricorrente, Peter Laduna è un cittadino slovacco che sta attualmente scontando una condanna all'ergastolo nel carcere di Leopoldov (Slovacchia). Il ricorrente ha proposto un ricorso alla Corte EDU con cui ha sostenuto che, in quanto detenuto in attesa di giudizio dal settembre 2001 al febbraio 2006, aveva meno diritti di quelli che erano stati condannati e scontavano pene detentive. In particolare ha lamentato che la sua famiglia aveva solo il permesso di fargli visita per 30 minuti una volta al mese, mentre ad un prigioniero condannato è stato permesso di ricevere visite per due ore e, nelle carceri con il più basso livello di sicurezza, più frequentemente, e che non gli era permesso a guardare la televisione mentre i detenuti condannati potevano farlo. Egli invoca l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 14 (divieto di discriminazione). Invocando l'art. 1 del Protocollo N ° 1 (protezione della proprietà), ha anche lamentato il fatto che, se non avesse usato parte del denaro datogli dalla sua famiglia per ripagare un debito verso lo Stato, non gli sarebbe stato permesso di comprare cibo extra e altri articoli di cui aveva bisogno. Infine, ha lamentato ai sensi dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione di non avere avuto un rimedio efficace relativamente a tali denunce. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, mentre non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 13 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 6222/10, A.H. Khan c. Regno Unito (importance level 2)

Il ricorrente è un cittadino nato nel 1971 ed attualmente residente in Pakistan. Lamenta la violazione dell'art. 8 Cedu con riferimento alla propria deportazione dal Regno Unito, paese in cui si era stabilito dall'età di sette anni, al suo paese d'origine avvenuta a causa di alcuni reati dallo stesso compiuti quali episodi di violenza e plurime rapine. Tale allontanamento avrebbe comportato la separazione dalla madre malata, dalle sorelle e da sei bambini, tutti cittadini britannici, così ledendo il rispetto della sua vita privata e familiare. La Corte non ritiene sussistente la violazione in quanto, alla luce della condotta di vita del ricorrente, non può affermarsi che lo stesso avesse raggiunto un livello di integrazione tale per cui l'allontanamento abbia pregiudicato un suo diritto.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 dicembre 2011, ric. n. 17232/04, Balasiou (n. 2) c. Romania (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino romeno, nel 1993 ha presentato una denunzia contro due agenti di polizia in seguito ad un incidente avvenuto presso la loro stazione, in Stefanesti. Durante il processo, gli agenti di polizia coinvolti produssero nel fascicolo una testimonianza fatta dal sindaco e da otto membri di un comitato sociale della città in cui il ricorrente veniva descritto come una persona litigiosa ed attaccabrighe, la quale sarebbe dovuta essere rinchiusa in un istituto psichiatrico. Il ricorrente aveva presentato quindi denuncia contro i membri del comitato per falsa accusa, contraffazione e falso giuramento che era stata respinta. Lamenta la violazione dell'art. 8 con riferimento al danneggiamento della propria reputazione in ragione dell'illegittima ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla propria vita privata. La Corte, ritiene fondata la violazione sulla base del fatto che le opinioni dei membri del comitato non potevano che ritenersi personali ed inutili ai fini dello svolgimento del processo.

 

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6. Art. 10 Cedu

 

C. eur. dir. uomo, V Sez., sent. 15 dicembre 2011, n. 28198/09, Mor c. Francia (importance level 2)

Il richiedente, la signora Gisèle Mor, è una cittadina francese residente a Saint-Ouen-l'Aumone (Francia). Nella sua qualità di avvocato aveva presentato una denuncia per omicidio colposo, con annessa richiesta di risarcimento, per conto dei genitori di un dodicenne morto a causa di una malattia contratta dopo essere stato vaccinato contro l'epatite B. Nel corso delle indagini  un medico specializzato in farmacoepidemiologia ha presentato una perizia di 450 pagine al giudice istruttore. Su richiesta dei suoi clienti, la ricorrente è entrata in contatto con alcuni giornalisti. Il 14 novembre del 2002 il quotidiano Le Parisien ha pubblicato un articolo di denuncia intitolato "Vaccino contro l'epatite B: il rapporto che punta il dito". Il 4 dicembre del 2002, il laboratorio farmaceutico che distribuiva il vaccino ha presentato una denuncia per violazione del segreto professionale, e ha chiesto di partecipare al procedimento come parte civile. Con ordinanza il giudice istruttore ha rinviato a giudizio la ricorrente per aver rivelato l'esistenza e il contenuto di documenti oggetto di un'indagine, e in particolare una perizia presentata al giudice istruttore incaricato del caso. La ricorrente è in seguito stata condannata e la condanna è stata confermata in appello e poi in Cassazione. La ricorrente ha invocato l'articolo 10 (libertà di espressione), sostenendo che le corti nazionali avevano violato il suo diritto alla libertà di espressione. La Corte EDU ha osservato che la violazione del codice penale contestata alla ricorrente era prescritta dalla legge. Tuttavia, la stampa era già in possesso di tutto o parte del rapporto, quando i giornalisti avevano intervistato il ricorrente. La Corte ha ritenuto che la sig.ra Mor aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa di interesse generale e che i fatti erano stati di rilevanza diretta per la salute pubblica e, quindi, di interesse per il pubblico in generale. La Corte ha osservato che la sig.ra Mor si era limitato a commentare le informazioni già diffuse tramite l'articolo di Le Parisien. In conclusione la Corte ha ritenuto che la protezione di informazioni riservate non costituisse nel caso di specie una ragione sufficiente per accusare la signora Mor di una violazione del segreto professionale. Ne consegue che per la Corte vi era stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.