ISSN 2039-1676


25 luglio 2015 |

Monitoraggio Corte Edu maggio 2015

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Stefano Zirulia e Paola Concolino. L'introduzione è a firma di Stefano Zirulia per quanto riguarda gli art. 2, 3, 11, 13 e 1 Prot. n. 1 Cedu, mentre si deve a Paola Concolino la parte relativa agli art. 5 e 8 Cedu.

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 8 Cedu

e) Art. 11 Cedu

f) Art. 13 Cedu

g) Art. 1 Prot. n. 1 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

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1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

La sent. 5 maggio 2015, Melnichuk e altri c. Romania riguarda uno degli episodi di sangue accaduti in Romania tra il 21 e il 30 dicembre 1989, all'indomani della destituzione di Ceausescu, in una situazione di instabilità politica in cui si temevano attacchi terroristici volti a ristabilire il regime (dallo stesso contesto era in passato già scaturita la sent. 24 maggio 2011, Association "21 December 1989" e altri c. Romania, contenente principi in larga parte sovrapponibili a quelli qui in esame).

I ricorrenti sono quattro cittadini russi, vittime (e famigliari delle vittime decedute) di un attacco da parte delle forze di sicurezza rumene, che li avevano scambiati per un commando di terroristi. Al di là dei profili di violazione delle garanzie procedurali discendenti dall'art. 2 Cedu - rispetto ai quali la Corte europea da un lato ribadisce principi consolidati in tema di imparzialità delle autorità inquirenti militari (§ 96), diritti dei famigliari delle vittime (§ 98), eccessiva durata delle indagini (§ 99); dall'altro lato evidenzia come si tratti delle stesse violazioni  riscontrate nella già citata sent. 24 maggio 2011, Association "21 December 1989" e altri - la pronuncia riveste un certo interesse con riferimento alle questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso, sotto il duplice profilo della competenza ratione temporis della Corte europea e del dies a quo da cui decorre la cd. six-months rule (ossia il termine di decadenza semestrale per presentare il ricorso a Strasburgo).

Sotto il primo profilo, il Governo eccepisce che i fatti denunciati dai ricorrenti - l'assalto da parte delle forze antiterrorismo rumene - risalgono al 1989, cioè a quattro anni e mezzo prima che la Convenzione entrasse in vigore nei confronti della Romania. La Corte europea respinge l'eccezione richiamando il proprio precedente Janowiec e altri c. Russia (sent. 21 ottobre 2013), secondo cui la competenza ratione temporis su questioni di ordine procedurale sussiste alla duplice condizione che a) la violazione lamentata dai ricorrenti sia avvenuta, o si sia protratta, nel periodo in cui la Convenzione europea era già in vigore nei confronti dello Stato, ancorché i fatti storici da cui scaturisce la violazione stessa siano anteriori; e b) il lasso temporale intercorrente tra i fatti storici e l'entrata in vigore della Convenzione europea nei confronti dello Stato resistente non sia eccessivo (ossia, indicativamente, non sia superiore ai 10 anni) (cfr. §§ 72-75). Entrambe le condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, giacché le violazioni procedurali lamentate dai ricorrenti scaturiscono da fatti accaduti meno di cinque anni prima dell'entrata in vigore della Convenzione, e si sono protratte oltre il 1994.

Quanto alla decorrenza del termine di decadenza, la Corte europea ricostruisce il quadro della propria ricca giurisprudenza in materia (da ultimo, cfr. la sent. 17 settembre 2014, Mocanu e altri c. Romania; cfr. inoltre le pronunce citate ai §§ 78-80 della sentenza qui in esame) secondo cui, nel caso di violazioni permanenti - quali la protratta ineffettività delle indagini - il dies a quo della six-months rule va individuato in stretta connessione con la diligenza dei ricorrenti, nel senso che questi ultimi devono anzitutto monitorare gli atti compiuti dalle autorità nazionali ed eventualmente sollecitarle con gli strumenti legali a propria disposizione; ed in secondo luogo devono rivolgersi tempestivamente alla Corte europea non appena emerga oggettivamente il carattere inefficace delle indagini interne. In altre parole, il dies a quo decorre dal momento in cui i ricorrenti hanno raggiunto, o avrebbero dovuto raggiungere, la consapevolezza in ordine all'assenza di prospettive realistiche di ottenere un'indagine effettiva sull'accaduto. Nel caso di specie la Corte europea ritiene vi siano elementi per affermare che i ricorrenti abbiano ragionevolmente confidato nel corretto svolgimento delle indagini fino al 2010, e solo allora si siano resi conto della violazione procedurale in atto, presentano tempestivo ricorso a Strasburgo.

 

b) Art. 3 Cedu

La tutela della libertà di orientamento sessuale occupa senza dubbio un posto centrale nell'attuale giurisprudenza della Corte europea, come dimostra la recentissima sent. 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, che ha condannato il nostro paese per violazione dell'art. 8 Cedu in ragione della mancata previsione di un sistema legale di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ciò premesso, e tornando alle sentenze di rilievo penale pronunciate nel mese di maggio, va segnalata la sent. 12 maggio 2015, Identoba e altri c. Georgia (per una sintesi, v. infra), che ha condannato la Georgia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 Cedu congiuntamente al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 Cedu, avendo riscontrato l'inadempimento degli obblighi positivi di tutelare gli appartenenti ad una minoranza (nel caso di specie, appunto, persone omosessuali e transgender) da atti di aggressione fisica e verbale di carattere omofobo compiuti da soggetti terzi privati. Sul tema, la giurisprudenza di Strasburgo è caratterizzata da numerosi precedenti conformi (richiamati al § 65 della sentenza in esame), nei quali la Corte europea ha sancito, in via generale, che le condotte discriminatorie sono suscettibili di integrare trattamenti "degradanti" ai sensi dell'art. 3 Cedu, allorché determinino sentimenti di paura, ansia o inferiorità idonei ad umiliare; ed ha altresì applicato, in particolare, la qualifica di "degradanti" proprio ad atteggiamenti discriminatori posti in essere dalla maggioranza eterosessuale nei confronti di minoranze omosessuali. La pronuncia in esame merita altresì di essere segnalata relativamente al tema della legittimazione attiva degli enti ad agire dinanzi alla Corte europea in qualità di "vittime": legittimazione che la Corte europea, in linea di principio, nega con riferimento agli artt. 3 e 8 Cedu, mentre riconosce con riferimento agli artt. 10, 11 e 14 Cedu (per maggiori dettagli, v. infra la sintesi della sentenza).

Le restanti pronunce emesse nel mese di maggio in tema di art. 3 Cedu riguardano casi seriali nella giurisprudenza della Corte europea. La sent. 7 maggio 2015, Emin Huseynov c. Azerbaijan (sulla quale v. anche infra, sub art. 5), relativa ad un classico caso di police brutality, ha riscontrato una duplice violazione dell'art. 3 Cedu, sostanziale e procedurale, in un caso in cui le autorità non avevano fornito convincenti spiegazioni in merito ai traumi fisici diagnosticati ad una persona che, al momento dell'arresto, si trovava in buona salute, ed avevano altresì omesso di condurre indagini effettive sull'accaduto (per l'inversione dell'onere della prova in questi casi, cfr. sent. 27 agosto 1992, Tomasi c. Francia e sent. 28 luglio 1999 Selmouni c. Francia). La sent. 7 maggio 2015, Iliveska c. Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, ha riscontrato una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in un caso di uso eccessivo della forza ai fini di contenzione di un paziente con profili di instabilità mentale. La sent. 21 maggio 2015, Mukhitdinov c. Russia (sulla quale v. anche infra, sub art. 5), ha condannato la Russia in relazione alla scomparsa di un detenuto sul quale pendeva una richiesta di estradizione in Uzbekistan, dove lo stesso rischiava di subire trattamenti inumani e degradanti.

Per quanto infine riguarda la condanna della Francia in relazione all'assenza di una via di ricorso effettiva avverso situazioni di detenzione in condizioni inumane e degradanti, v. infra, sub art. 13.

 

c) Art. 5 Cedu

Con riferimento all'art. 5 Cedu, si segnala la sent. 7 maggio 2015, Aleksandr Dmitriyev c. Russia, con la quale la Corte europea evidenzia la sistematica fragilità delle argomentazioni impiegate dai tribunali russi nell'autorizzare la prosecuzione della custodia cautelare in carcere: nel caso di specie, in particolare, la custodia cautelare applicata al ricorrente è stata protratta per oltre un anno e quattro mesi mediante provvedimenti autorizzativi con motivazione carente. Tali provvedimenti, infatti, si limitavano a indicare elementi che non erano specifici né supportati da riscontri fattuali e che, per quanto rilevanti (gravità delle accuse, un precedente penale per un reato non violento, pericolo di fuga, pericolo di ostacolo alla giustizia), non erano sicuramente motivati in modo sufficiente da giustificare la durata della detenzione cautelare.

Ancora degna di rilievo è la sent. 7 maggio 2015, Emin Huseynov c. Azerbaijan: i giudici di Strasburgo hanno affermato l'illegittimità e l'arbitrarietà della detenzione di tre ore e trenta minuti subita dal ricorrente ad opera delle forze dell'ordine non sussistendo alcuna delle condizioni indicate dall'art. 5 comma 1, con particolare riferimento alla lettera b, perché i testimoni oculari avevano smentito la tesi della polizia secondo la quale l'arresto sarebbe stato giustificato dal rifiuto del ricorrente di esibire la carta d'identità e, per di più, questa ipotetica circostanza non risultava da alcun verbale o altro documento redatto dalla polizia in occasione dell'arresto del ricorrente.

Sempre con riguardo alla tutela della libertà e della sicurezza, merita un richiamo la sent. 21 maggio 2015, Mukhitdinov c. Russia (per una sintesi, v. infra). La Corte europea ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 5 commi 1 e 4 in quanto il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare per un tempo superiore al massimo consentito di sei mesi secondo la legge nazionale per un'incriminazione di media gravità come quella ascritta al ricorrente; inoltre, pur avendo il ricorrente sollevato ripetutamente la questione, i giudici russi hanno sempre concluso per l'irrilevanza delle sue argomentazioni tanto che il ricorrente è stato rimesso in libertà settanta giorni dopo che la sua detenzione aveva cessato di essere legittima, con violazione del principio di speditezza che deve connotare tali giudizi.

Per converso, nella sent. 12 maggio 2015, Magee e altri c. Regno Unito, la Corte europea non accoglie le censure del ricorrente in quanto l'impossibilità di accedere alla liberazione condizionale durante una detenzione cautelare di dodici giorni si colloca all'interno di un'articolata cornice di garanzie - l'ordinamento dell'Irlanda del Nord (in cui si sono svolti i fatti) garantisce un controllo rapido davanti ad un magistrato sulla legittimità dell'arresto entro quarantotto ore e sulla necessità di protrarre la detenzione ogni sette giorni - che impedisce la configurabilità di una violazione dell'art. 5 comma 3.

 

d) Art. 8 Cedu

Per quanto attiene al rispetto della vita privata e familiare, si rammenta la sent. 28 maggio 2015, Y. c. Slovenia (per una sintesi, v. infra) con la quale la Corte europea ha accertato la sussistenza di una violazione dell'art. 8 Cedu nella totale assenza o inadeguatezza delle misure adottate dai giudici nazionali per tutelare i diritti della vittima nel processo penale: la ricorrente, vittima minorenne di abusi sessuali, era stata esaminata direttamente dall'imputato con modalità suggestive e aggressive e sottoposta a perizie mediche da parte di consulenti privi della professionalità necessaria per trattare con le vittime di molestie sessuali.

 

e) Art. 11 Cedu

Nella già citata sent. 12 maggio 2015, Identoba e altri c. Georgia (v. supra, sub art. 3; per una sintesi, v. infra) la Corte europea ha riconosciuto la violazione dell'art. 11 Cedu, congiuntamente all'art. 14 Cedu, in un caso in cui le autorità di pubblica sicurezza avevano omesso di prestare adeguata protezione ad un gruppo di persone omosessuali e transgender che manifestavano pacificamente durante la giornata mondiale contro l'omofobia, e che erano stati bersaglio di violenze fisiche e verbali da parte di gruppi di fanatici omofobi. I giudici di Strasburgo hanno ribadito che la libertà sancita dall'art. 11 Cedu non può essere intesa soltanto in senso negativo (ossia come riflesso dell'obbligo dello Stato di astenersi dall'interferire con la libertà di riunione), ma al contrario comporta altresì obblighi positivi per lo Stato di attivarsi al fine di garantirne l'effettivo godimento, anche intervenendo nei rapporti tra soggetti privati, specialmente allorché vi sia il rischio che gruppi deboli vengono inibiti, per ragioni discriminatorie, nell'esercizio della propria libertà (cfr. sent. 2 luglio 2002, Wilson and the National Union of Journalists e altri c. Regno Unito; 20 ottobre 2005, Ouranio Toxo v. Greece; 3 maggio 2007, Baczkowski e altri c. Polonia): significativamente la Corte europea osserva come «in a democracy, the right to counter-demonstrate cannot extend to inhibiting the exercise of the right to demostrate» (§ 95) .

 

f) Art. 13 Cedu (in relazione all'art. 3 Cedu)

Con la sent. 21 maggio 2015, Yengo c. Francia (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ha condannato la Francia in ragione dell'assenza - quanto meno all'epoca dei fatti denunciati dal ricorrente - di una via di ricorso interna effettiva da esperire nei casi di trattenimento in condizioni inumane e degradanti. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia (e segnatamente le sent. 10 gennaio 2012, Ananyev e altri c. Russia e 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia) i giudici di Strasburgo hanno ribadito che, per risultare effettivo, uno strumento di ricorso deve consentire non soltanto il ristoro ex post del danno patito, ma anche l'interruzione della violazione in atto, ossia un miglioramento concreto delle condizioni di detenzione, vuoi attraverso misure di carattere individuale, vuoi nel quadro di misure generali, queste ultime necessarie in caso di situazioni di sovraffollamento carcerario strutturale (§§ 59-63).

 

g) Art. 1 Prot. n. 1 Cedu

La sent. 12 maggio 2015, Gogitidze e altri c. Georgia affronta una questione di confisca sotto l'angolo del diritto alla proprietà privata. Il caso riguarda una misura che nel nostro ordinamento sarebbe qualificata come confisca di prevenzione, applicata sulla base di due presupposti: la mera pendenza di un processo penale a carico di un ex ministro, accusato di reati contro la PA ed estorsione; la sospetta provenienza illecita dei beni confiscati, in ragione della sproporzione tra il reddito dichiarato dai loro titolari -  l'ex ministro ed alcuni suoi famigliari - e il valore dei beni stessi. La Corte europea considera legittima tale interferenza statale nel godimento della proprietà privata alla luce dei requisiti previsti dall'art. 1 Prot. 1 Cedu. Secondo i giudici di Strasburgo, anzitutto, la misura ablatoria in parola deve essere qualificata come "actio in rem" di natura civile, ossia come strumento di recupero di ricchezza illecitamente accumulata, finalizzato alla sua restituzione ai legittimi titolari (privati o enti pubblici) (§ 91). La confisca in esame ha una valida base legale, e può essere applicata anche per fatti commessi prima del 2004 (anno dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta), in quanto - osserva la Corte europea in un passaggio che forse meritava di essere chiarito meglio -  rappresenta una sorta di disciplina attuativa, avente ad oggetto gli aspetti pecuniari di standard generali vigenti in materia di anti-corruzione, standard a loro volta sanciti sin dal 1997 nell'Act on Conflicts of Interests and Corruption in the Public Service (§ 99). Nessun dubbio, prosegue quindi la Corte europea, circa la rispondenza della confisca in esame con i restanti requisiti dell'art. 1 Prot. 1 Cedu: ossia la "causa di pubblica utilità", da individuarsi nel contrasto ai reati contro la PA ed alla restituzione dei beni di provenienza illecita (§§ 101-103); e la "proporzionalità", che non viene scalfita dalla particolare severità della disciplina in esame (applicazione della confisca prima della condanna, inversione dell'onere della prova, estensione dell'esproprio ai famigliari dell'accusato) in ragione del preminente interesse al contrasto dei reati contro la PA, riconosciuto da tutti i rilevanti strumenti internazionali (§§ 104-108).

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, 12 maggio 2015, Identoba e altri c. Georgia

I ricorrenti sono un'organizzazione non governativa per la promozione dei diritti delle persone omosessuali e transgender, nonché quattordici suoi membri. Essi lamentano che le autorità nazionali hanno omesso di proteggerli nel corso della manifestazione in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, esponendoli così alle violenze verbali e talvolta persino fisiche perpetrate da gruppi di ideologia omofoba, con conseguente violazione dei diritti tutelati dagli artt. 3, 8, 10, 11 e 14 della Convenzione. La Corte europea si sofferma, anzitutto, sulla legittimazione attiva dell'ONG: per un verso, i giudici di Strasburgo la escludono con riferimento agli artt. 3 e 8 Cedu, della cui violazione un ente non può risultare né vittima diretta (per ragioni evidenti), né vittima indiretta allorché - come nel caso di specie - le vittime dirette (cioè le persone fisiche) siano adulti capaci di agire iure proprio (§§ 43-46); per altro verso, gli stessi giudici ritengono sussistente la legittimazione attiva con riferimento agli artt. 10, 11 e 14, sotto l'ombrello dei quali sono tutelate anche le corrispondenti libertà fondamentali degli enti (che possono dunque figurare quali vittime dirette della loro violazione) (§§ 47-49). Nel merito, la Corte europea suddivide le doglianze dei ricorrenti in due gruppi. Il primo gruppo abbraccia l'omessa protezione dei manifestanti dagli atti di violenza omofoba commessi durante la manifestazione, nonché la successiva inerzia nelle indagini sull'accaduto: secondo la Corte, tale situazione ha determinato la violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 3 Cedu, congiuntamente all'art. 14 Cedu in ragione del carattere discriminatorio dell'aggressione subita dai ricorrenti (§§ 63-81). Le considerazioni in ordine al difetto di misure preventive consentono alla Corte europea di ritenere sussistente anche la violazione dell'art. 11 Cedu (considerato in questo caso lex specialis rispetto all'art. 10 Cedu), sempre congiuntamente all'art. 14 Cedu (§§ 91-100): secondo i giudici europei, infatti, gli accadimenti denunciati dai ricorrenti erano ampiamente prevedibili in ragione del diffuso clima omofobo in Georgia, sicché le autorità avrebbero dovuto predisporre adeguate misure a tutela dell'integrità fisica e psichica dei manifestanti. (Stefano Zirulia)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 maggio 2015, Mukhitdnov c. Russia

Il ricorrente, cittadino russo, è accusato in Uzbekistan di aver preso parte ad un'organizzazione terroristica di matrice islamica (Islamic Movement of Uzbekistan). Tratto in arresto in Russia, è posto in custodia cautelare in carcere per otto mesi e dieci giorni. I tribunali russi respingono le reiterate istanze di liberazione avanzate dal ricorrente oltre che le sue opposizioni all'estradizione in Uzbekistan, prospettandosi concretamente il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Quattro mesi dopo la sua liberazione e dopo avere già avviato un ricorso alla Corte europea, il ricorrente è condotto coattivamente presso il dipartimento federale per l'immigrazione. Da questo momento, egli scompare.

Il ricorrente aveva lamentato inizialmente la violazione dell'art. 3 Cedu, sotto il profilo sostanziale deducendo che l'espulsione e il rientro in Uzbekistan lo avrebbero certamente esposto a trattamenti inumani e degradanti. La Corte europea accoglie la doglianza del ricorrente: assolutamente insufficienti dovevano, infatti, essere ritenute da parte delle autorità russe le assicurazioni del Governo uzbeko a fronte degli allarmanti report diffusi a livello globale che denunciano il sistematico ricorso alla tortura e a trattamenti degradanti nei confronti dei sospetti terroristi religiosi e degli oppositori politici.

L'art. 3 Cedu è anche violato sotto il profilo processuale. Il governo russo non ha svolto sufficienti indagini per accertare le cause della scomparsa del ricorrente. Inoltre, la Corte europea ha rilevato come il caso sottoposto al suo esame è assimilabile a molti altri analoghi, aventi sempre ad oggetto la scomparsa di individui mentre si trovavano sotto la protezione delle autorità statali russe. In tale contesto, il governo russo aveva l'onere di provare che gli agenti federali non erano coinvolti nella scomparsa del ricorrente, onere che evidentemente non poteva essere soddisfatto sulla base della mera affermazione di avere rilasciato il ricorrente dopo un paio d'ore, mancante ogni riscontro al riguardo.

I giudici di Strasburgo hanno, inoltre, accertato la violazione dell'art. 5 commi 1 e 4: la detenzione del ricorrente ha avuto una durata superiore a sei mesi, massimo consentito secondo la legge nazionale per un'incriminazione di media gravità come quella del ricorrente; in secondo luogo, la convenzione risulta violata perché il ricorrente ha diverse volte attivato rimedi giudiziali per fare accertare l'illegittimità della sua detenzione, ma i tribunali nazionali hanno sempre concluso per l'irrilevanza delle sue argomentazioni e, in spregio alla celerità che dovrebbe caratterizzare tali giudizi, il ricorrente è stato rimesso in libertà settanta giorni dopo che la sua detenzione aveva cessato di essere legittima.

Peraltro, la scomparsa improvvisa del ricorrente lo ha privato del meccanismo di protezione che la Convenzione europea accorda ai cittadini degli Stati firmatari, gli ha impedito di partecipare al processo davanti alla Corte europea e pone in dubbio l'esecutività della decisione finale: ne deriva, ad avviso dei giudici di Strasburgo, una violazione dell'art. 34 Cedu. (Paola Concolino)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, 21 maggio 2015, Yengo c. Francia

Il ricorrente lamenta le condizioni inumane e degradanti di detenzione provvisoria cui è stato sottoposto nella città francese di Noumea, in Nuova Caledonia, nonché l'assenza di rimedi effettivi per porvi fine. Il suo legale aveva contestato la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in sede d'appello e quindi dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo la liberazione del proprio assistito alla luce dell'incompatibilità tra l'esecuzione della custodia e il rispetto della dignità umana, senza tuttavia ottenere alcun risultato. Alcuni mesi dopo la sentenza della Cassazione, il ricorrente era stato rilasciato per ragioni non attinenti alle condizioni di detenzione. Infine, trascorsi ancora alcuni mesi, il competente tribunale amministrativo aveva condannato lo Stato francese a risarcire il danno morale subito dal ricorrente in ragione - qui sì - dei trattamenti inumani e degradanti patiti in vinculis. Dinanzi alla Corte europea, il legale del ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu, nonché dell'art. 13 Cedu (sempre in relazione all'art. 3 Cedu). Sotto il primo profilo, la Corte europea respinge il ricorso, negando che in capo al ricorrente permanga la qualità di "vittima" dopo il risarcimento ottenuto. Viceversa, la Corte europea riconosce la violazione dell'art. 13 in ragione dell'assenza nell'ordinamento francese, quantomeno all'epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, di uno strumento di ricorso a carattere non solo risarcitorio ma anche preventivo, ossia capace di far cessare un trattamento inumano e degradante nel momento in cui lo stesso risulta in atto. Sul punto, il Governo francese aveva eccepito il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, evidenziando l'inadeguatezza del rimedio esperito (la richiesta di liberazione) per ottenere il risultato avuto di mira dal ricorrente (il miglioramento delle condizioni di detenzione). La Corte europea reputa tale profilo, attinente alla ricevibilità del ricorso, strettamente legato alla fondatezza nel merito della pretesa basata sulla violazione dell'art. 13 Cedu (§§ 57): secondo i giudici di Strasburgo, infatti, i due rimedi indicati dal Governo francese come idonei ad ottenere la cessazione della violazione non risultavano, quantomeno all'epoca dei fatti denunciati, "efficaci" alla stregua dei parametri convenzionali (§§ 64-69). La Corte europea precisa peraltro che, grazie ad un successivo orientamento sviluppatosi in seno alla giurisprudenza francese, la cd. "procédure de référé-liberté" risulta oggi idonea a raggiungere tale scopo. (Stefano Zirulia)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 28 maggio 2015, Y. c. Slovenia

La ricorrente, all'età di 14 anni, subisce abusi sessuali ad opera di un amico di famiglia. A seguito di una denuncia della madre, prende avvio un procedimento penale che si conclude con l'assoluzione dell'accusato. La ricorrente denuncia, in primo luogo, una violazione dell'art. 3 Cedu sotto il profilo processuale, deducendo la mancanza di un'indagine effettiva. La Corte europea accoglie la censura della ricorrente, rilevando l'assenza di completezza oltre che di speditezza nelle investigazioni: queste si sono distinte per molti periodi, anche lunghi, di completa inattività. La polizia ha trasmesso l'esito delle indagini al procuratore un anno dopo che queste si erano concluse e la sentenza di primo grado è sopraggiunta ben sette anni dopo la denuncia della ricorrente. I giudici di Strasburgo hanno, inoltre, ritenuto fondate le doglianze della ricorrente con riguardo all'art. 8 Cedu, sotto il profilo del rispetto della vita privata. La Corte europea ha infatti rilevato come il procedimento sia stato connotato da una grave inadeguatezza delle misure adottate dai giudici nazionali per tutelare i diritti della vittima nel processo penale. Anzitutto, l'esame della ricorrente, in qualità di persona offesa e testimone, si è protratto per quattro udienze; inoltre, in due di queste, l'esame è stato svolto, con modalità idonee ad intimidire e umiliare la vittima, direttamente dall'imputato, senza che il giudice, data la particolare delicatezza delle circostanze, intervenisse al fine di moderare la forma e il contenuto delle domande poste da colui che era accusato di avere abusato sessualmente della persona che stava esaminando. Secondariamente, i giudici sloveni non hanno adeguatamente valutato l'istanza della ricorrente di estromissione del difensore dell'imputato dal procedimento. La ricorrente si era rivolta al medesimo difensore per una consulenza legale sugli stessi fatti, prima di denunciare l'imputato; al riguardo, la Corte europea ritiene fondata la censura della ricorrente ad avviso della quale, nel procedimento in corso, l'avvocato in questione avrebbe utilizzato le informazioni rese in via confidenziale dalla ricorrente a beneficio del suo assistito. Nell'ambito della medesima doglianza, infine, rientra anche l'aggressività e la carenza di professionalità con le quali sono state svolte le perizie mediche sulla ricorrente. Tali circostanze, considerata anche la particolare cautela che è doverosa nei processi per abusi sessuali, hanno costituito, secondo la Corte di Strasburgo, una violazione del diritto alla privatezza della ricorrente in quanto, data la loro gravità, non trovano giustificazione alcuna nella tutela del diritto di difesa dell'imputato. (Paola Concolino)