ISSN 2039-1676


04 febbraio 2011 |

Monitoraggio dicembre 2010

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.
La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU, HUDOC, anche grazie all’indicazione del numero di ricorso, indicato per ciascun provvedimento prima del case title.
 
SOMMARIO
 
 
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1. Introduzione
 
a) Tra le sentenze in tema di articolo 2 Cedu del mese di dicembre si segnala accanto a cinque pronunce relative alla scomparsa di cittadini ceceni, presumibilmente ad opera di soldati dell’esercito russo (Dzhabirailova e Dzhabrailova c. Russia;  Abuyeva e altri c. Russia; Taymuskhanovy c. Russia; Tumayeva e altri c. Russia; Malika Dzhamayeva e altri c. Russia) – quella resa nel caso B.A. c. Francia, in cui la Corte non ha riscontrato la sussistenza di elementi in fatto tali da far ritenere che l’espulsione in Ciad del ricorrente, un disertore dell’esercito di quel Paese, integrasse una violazione potenziale degli artt. 2 e 3 Cedu.
 
Presenta peculiari profili di interesse, poi, la pronuncia Jasinskis c. Lituania, in cui i giudici di Strasburgo, applicando la propria consolidata giurisprudenza in tema di obblighi di protezione rafforzata discendenti dall'art. 2 Cedu, hanno ravvisato la violazione di detta norma nella sua dimensione positiva in relazione alla condotta negligente degli agenti di polizia, che non avevano assicurato immediata assistenza medica a un giovane affetto da handicap che era caduto dalle scale durante una festa in un istituto scolastico ed era poi stato ristretto in una "sobering-up cell".
 
Merita menzione anche la sentenza Mižigárová c. Slovacchia, relativa alla morte di un cittadino slovacco in seguito ad un colpo all’addome che gli era stato sferrato durante un interrogatorio di polizia: la Corte ha ravvisato, in quel caso, una duplice violazione dell’art. 2 della Convenzione, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello formale.
 
Pare opportuno segnalare, ancora, la sentenza Udayeva e Yusupova c. Russia, resa in merito all’uccisione di due bambini ceceni, colpiti da un missile sulla strada di ritorno da scuola. Pur escludendo che vi fossero indizi sufficienti per concludere che la stessa fosse imputabile ai militari russi, i giudici di Strasburgo hanno nondimeno concluso per la violazione procedurale dell’art. 2 Cedu in ragione dell’ineffettività dell’inchiesta interna. In quell’occasione la Corte ha inoltre ribadito che, perché essa integri trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 Cedu, è necessario che la sofferenza patita dai familiari sia ricollegabile a una situazione che perdura nel tempo, e non a un episodio di carattere istantaneo (com’era, invece, nel caso in esame).
 
Merita un cenno, infine, la decisione Bennett c. Regno Unito, con cui la Corte all’unanimità ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal padre di un ragazzo britannico ucciso da alcuni agenti di polizia che avevano successivamente invocato la scriminante della legittima difesa (putativa), rilevando come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le indagini condotte a livello interno non fossero state ineffettive.
 
 
b) Assai numerose, anche nel mese di dicembre, le sentenze emesse dalla Corte in tema di art. 3 Cedu.Si registrano infatti:
 
- due pronunce relative all’uso eccessivo della forza al momento dell’arresto (Sylenok e Tekhnoservis-Plus c. Ucraina; Öner c. Turchia);
 
- tre relative a casi di gravi maltrattamenti subiti dai detenuti durante la custodia in carcere (Kuzmenko c. Russia e le già menzionateSylenok e Tekhnoservis-Plus c. Ucraina e Öner c. Turchia);
 
- ben otto pronunce in cui la Corte ha riconosciuto la violazione di detta norma in riferimento all’inadeguatezza delle condizioni della detenzione, nella maggior parte dei casi tanto sotto il profilo igienico quanto sotto quello dello spazio a disposizione di ciascun detenuto all’interno delle celle (Öner c. Turchia; Porumb c. Romania; Kozhokar c. Russia; Eldar Imanov e Azhdar Imanov c. Russia; Trepashkin c. Russia; Gladkiy c. Russia; Colesnicov c. Romania; Oprea c. Moldavia);
 
- due sentenze nelle quali i giudici di Strasburgo hanno ritenuto inadeguate le cure mediche prestate dalle autorità carcerarie al ricorrente (Romokhov c. Russia; Gladkiy c. Russia);
 
- e infine tre sentenze in cui il ricorrente lamentava l’incompatibilità della detenzione con le sue condizioni di salute (Dobri c. Romania; Kozhokar c. Russia; Raffray Taddei c. Francia).
 
Accanto a queste presenta, poi, profili di interesse la pronuncia Milanovic c. Serbia in tema di obblighi di prevenzione discendenti dall’art. 3 Cedu, nella quale la Corte – seguendo il percorso già battuto dalla grande camera nella sentenza Z e altri c. Regno Unito del 10 maggio 2001 (ric. n.  29392/95) – ha ravvisato una violazione della norma in esame perché le autorità serbe non avevano assicurato protezione al ricorrente (membro di spicco della comunità Hare Krishna indù in Serbia) dalle aggressioni fisiche che questi aveva a più riprese subito ad opera di alcuni membri di un’organizzazione di estrema destra. Il fattore dell’intolleranza religiosa è stato ampiamente valorizzato dalla Corte, che ha accertato inoltre la violazione dell’art. 14 letto in combinato disposto con l’art. 3 Cedu. 
 
 
c) Tra le pronunce in tema di art. 5 Cedu merita menzione la pronuncia Ichin e altri c. Ucraina, nella quale la Corte ha riscontrato la mancanza di qualsiasi giustificazione della privazione della libertà dei ricorrenti (alcuni ragazzini che avevano rubato cibo e stoviglie alla mensa della scuola e che per questo erano stati sottoposti per trenta giorni a custodia cautelare in un centro correzionale per minori in cui, nondimeno, non veniva svolta alcuna attività educativa suscettibile di rientrare nell’alveo dell’art. 5 co. 1 lett. d) Cedu).
 
 
d) In tema di art. 8 Cedu si segnala, invece, l’importantissima pronuncia della grande camera nel caso A, B e C c. Irlanda, in cui la Corte ha fissato alcuni punti fermi in merito al delicato bilanciamento tra diritti della donna e tutela del nascituro, stabilendo che le esigenze sottese a quest’ultima devono necessariamente soccombere quando la prosecuzione della gravidanza metta a rischio la vita (e non semplicemente la salute) della gestante.
 
Per una più ampia disamina dei passaggi motivazionali, si rinvia al commento pubblicato in questa Rivista in data 10 gennaio 2011; pare tuttavia opportuno segnalare qui come i profili più strettamente penalistici della questione siano stati affrontati dalla Corte solo marginalmente, poiché essa non li ha ritenuti rilevanti per la decisione del caso di specie.
 
 
e) Quanto all’art. 9 Cedu, occorre menzionare la sentenza Jakobski c. Polonia, in cui la Corte ha riscontrato una violazione di detta norma e del combinato disposto degli artt. 14 e 9 della Convenzione perché le autorità carcerarie non avevano accordato al ricorrente, detenuto di fede buddista, la possibilità di accedere ad una dieta vegetariana, come questi aveva ripetutamente chiesto in ossequio alle proprie convinzioni religiose (nonostante esse avessero, in precedenza, ammesso altri detenuti di fedi diverse a diete differenziate).
 
f) Le tre pronunce riportate in materia di art. 10 Cedu (Aleksey Ovchinnikov c. Russia; Sofranschi c. Moldavia; Novaya Gazeta V Voronezhe c. Russia) riguardano, infine, tre procedimenti intentati in sede civile per fatti di diffamazione, in esito ai quali i ricorrenti avevano riportato condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. Esse presentano tuttavia profili di interesse anche dal punto di vista penalistico, perché i principi in tema di diritto di critica e di cronaca in esse ribaditi dalla Corte sono del tutto analoghi a quelli che vigono in materia penale. (Introduzione a cura di Angela Colella)
 
 
2. Articolo 2 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, I sez., sent. 2 dicembre 2010, n. 15563/06, Dzhabirailova e Dzhabrailova c. Russia (importance level 3)
Le ricorrenti sono Amynt Dzhabirailova e Zaynab Dzhabrailova, la madre e la zia di Isa Aytamirov, residenti, all'epoca dei fatti, in Cecenia. Hanno sostenuto che Isa Aytamirov sarebbe stato rapito il 19 febbraio 2003 da parte di un gruppo di circa 30 militari russi. Il governo russo, viceversa, ha sostenuto che Isa Aytamirov era stato rapito e ferito da uomini armati non identificati e che non vi era alcuna prova che i militari russi fossero responsabili. Basandosi sugli articoli 2, 3, 5 e 13 della Convenzione, le ricorrenti hanno denunciato alla Corte il rapimento, la detenzione illegale e la scomparsa del loro parente, senza che a ciò sia seguita un’indagine ufficiale. La Corte ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e ha ribadito che la detenzione di una persona, nel contesto del conflitto nella Repubblica cecena, da parte di militari non identificati, e senza alcun riconoscimento successivo della detenzione, configura di per sé un grave pericolo per la vita del soggetto arrestato. La Corte ha, inoltre, rilevato un'ulteriore violazione dell'articolo 2 della CEDU, sotto il profilo procedurale, non essendo state le autorità in grado di garantire un effettivo accertamento delle circostanze della scomparsa di Isa Aytamirov. La Corte ha riscontrato anche una violazione dell’articolo 3 per il fatto che Isa Aytamirov era stato picchiato e ferito dai rapitori, nonché trattato in modi “disumani” e “degradanti”. Un’ulteriore violazione dell’articolo 3, questa volta a danno delle ricorrenti si è avuta per il fatto che le stesse, per più di sette anni, non hanno avuto alcuna notizia del loro parente scomparso. La Corte EDU ha, poi, rilevato una violazione particolarmente grave dell’articolo 5 della Convenzione per il fatto che Isa Aytamirov era stato tenuto in condizioni di detenzione segreta. Altra violazione ha riguardato l’articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 2, dal momento che l'inchiesta penale sulla scomparsa di Isa era stata inefficace.
 
C. eur. dir. uomo, V sez., sent. 2 dicembre 2010, n. 19406/05, Zashevi c. Bulgaria (importance level 3)
I ricorrenti, Genka Zasheva e Metodi Zashev, sono due cittadini bulgari, i quali hanno entrambi denunciato alla Corte EDU l'inefficacia delle indagini avviate dalle autorità sulla morte del loro figlio, Ivaylov Zashev, ucciso da rapinatori armati a casa di sua zia a Stavertsi. I ricorrenti hanno richiamato, in particolare, l'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione, la cui violazione è stata riscontrata dalla Corte EDU dal momento che le autorità bulgare non erano state in grado di condurre un’indagine efficace per l’individuazione dei colpevoli della morte del loro figlio.
 
C. eur. dir. uomo, I sez., sent. 2 dicembre 2010, n. 27065/05, Abuyeva e altric.Russia(importance level 2)
I ricorrenti sono 29 cittadini russi che vivevano, all’epoca dei fatti, nel villaggio di Katyr-Yurt (distretto Achkhoy-Martan) in Cecenia. I ricorrenti hanno denunciato che 24 loro parenti erano morti durante un bombardamento del villaggio da parte dei militari russi, avvenuto fra il 4 ed il 7 febbraio 2000, a seguito della sua  conquista da parte di un folto gruppo di combattenti ceceni fuggiti da Grozny. Alcuni dei ricorrenti hanno, inoltre, lamentato di avere subito gravi lesioni personali durante l'attacco. L’inchiesta ufficiale si è conclusa con il seguente verdetto: le azioni dei militari erano da considerarsi legittime, dal momento che il gruppo di combattenti clandestini, che aveva occupato il villaggio, aveva rifiutato di arrendersi, impedendo l’evacuazione dei civili ed anzi utilizzandoli come “scudi umani”. I ricorrenti, viceversa, hanno sostenuto che le autorità nazionali non erano riuscite a condurre un'indagine efficace sui fatti. Davanti alla Corte EDU, i ricorrenti hanno, quindi, invocato l’applicazione degli articoli 2 (diritto alla vita), sotto il profilo sostanziale e procedurale, e13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione. La Corte EDU ha concluso che, sebbene l'operazione in Katyr Yurt avesse perseguito uno scopo legittimo, essa non era stata pianificata ed eseguita con la cura necessaria per tutelare la vita della popolazione civile. Di conseguenza, vi era stata una violazione degli obblighi della Russia di proteggere il diritto alla vita dei ricorrenti e dei loro parenti, i quali sono morti o sono stati feriti durante l'operazione. La Corte ha, pertanto, sostenuto che vi fosse stata la violazione delle disposizioni sopra richiamate.
 
C. eur. dir. uomo, V sez., sent. 2 dicembre 2010, n. 14951/09, B.A. c. Francia (importance level 2)
Il ricorrente, B.A., è un cittadino del Ciad, residente a Tolosa. Come appartenente all'esercito del Ciad, il ricorrente è stato assegnato alla base militare di N'Djamena, dove ha affermato di essere stato discriminato in quanto proveniente dal Ciad sud-orientale, una regione nota per ospitare le fazioni ribelli anti-governative. Al termine di un corso di formazione militare nel 2004, il ricorrente è rimasto illegalmente sul territorio francese fino al 2008, quando è stato emesso nei suoi confronti un ordine per il rimpatrio in Ciad. Invocando, in particolare, l'articolo 2 (diritto alla vita), e l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), il ricorrente ha affermato che nel caso fosse stato rimpatriato in Ciad sarebbe stato considerato un disertore e sottoposto a tortura o financo condannato a morte. La Corte, tuttavia, non ha riscontrato la sussistenza delle condizioni per ritenere, nel caso di specie, sussistenti le asserite violazioni delle disposizioni della Convenzione sopra richiamate.
 

C. eur. dir. uomo, IV sez., dec. 7 dicembre 2010, n. 5527/08, Bennett c. Regno Unito (importance level 3)
Il ricorrente, il signor Ernest Bennett, è un cittadino britannico, il cui figlio, affetto da problemi di salute mentale, nel periodo in cui viveva con i genitori a Brixton, è stato ucciso da agenti di polizia, dopo avere preso in ostaggio un uomo e averlo, apparentemente, minacciato con un’arma da fuoco, in realtà rivelatasi un accendino con la forma di una pistola. Nel giudizio nazionale, l’uccisione del sig. Bennett è stata giustificata da motivi di legittima difesa, in particolare alla luce di una perizia medico legale che il ricorrente contestava, avendo influenzato la giuria senza, tuttavia, essere dotata dei requisiti di rigore, anche con riferimento alle espressioni utilizzate, ritenuti necessari. Per questo motivo, il ricorrente ha presentato un ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art. 2 della Convenzione. La Corte EDU, tuttavia, ha sostenuto che la differenza fra gli standard utilizzati dalla Convenzione e quelli di diritto interno non era tale da pregiudicare le indagini e quindi comportare una violazione della norma menzionata. Pertanto, la Corte, all'unanimità, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
 
C. eur. dir. uomo, IV sez., sent. 14 dicembre 2010, n. 74832/01, Mižigárová c. Slovacchia (importance level 1)
La ricorrente, Miluša Mižigárová, è una cittadina slovacca, il cui marito era stato colpito all'addome durante un interrogatorio della polizia nel 1999 ed era morto quattro giorni dopo in ospedale. La ricorrente denunciava, dunque, la morte del marito sotto la custodia della polizia ed il mancato avvio da parte delle autorità slovacche di un'indagine efficace sulle circostanze della sua morte. Per questo si rivolgeva alla Corte EDU, invocando una violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) ed anche una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'articolo 2, dato che suo marito era di etnia rom e ciò avrebbe comportato l’ulteriore obbligo per lo Stato di avviare un’indagine su un possibile movente razzista dietro la sua morte. La Corte EDU ha riscontrato due violazioni dell'articolo 2 (la morte e la mancanza di un’ indagine efficace), mentre non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 2, della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 dicembre 2010, n. 11528/07, Taymuskhanovy c. Russia (importance level 2)
Caso classico di condanna della Russia per il rapimento di un cittadino ceceno. L’uomo viene rapito da alcuni soldati russi, e sull’episodio le autorità non riescono a fare piena luce. La Corte dichiara che vi è stata violazione dell’art. 2, sia sotto il profilo sostanziale (in quanto si può presumere che l’uomo sia stato ucciso dai soldati russi), che sotto quello processuale (dal momento che le autorità non hanno svolto indagini effettive per ricostruire l’accaduto); dell’art. 3, per le sofferenze morali causate ai famigliari dai medesimi fatti che hanno determinato la violazione dell’art. 2 (ossia l’uccisione dell’uomo ed i vani tentativi di individuarne i responsabili); dell’art. 5, a causa della detenzione subita dalla vittima in assenza di tutti i requisiti ai quali il citato articolo subordina la legittimità delle privazioni della libertà personale.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 dicembre 2010, n. 9960/05, Tumayeva e altri c. Russia (importance level 3)
Caso classico di condanna della Russia per il rapimento di un cittadino ceceno. L’uomo viene rapito da alcuni soldati russi, e sull’episodio le autorità non riescono a fare piena luce. La Corte dichiara che vi è stata violazione dell’art. 2, sia sotto il profilo sostanziale (in quanto si può presumere che l’uomo sia stato ucciso dai soldati russi), che sotto quello processuale (dal momento che le autorità non hanno svolto indagini effettive per ricostruire l’accaduto); dell’art. 3, per le sofferenze morali causate ai famigliari dai medesimi fatti che hanno determinato la violazione dell’art. 2 (ossia l’uccisione dell’uomo ed i vani tentativi di individuarne i responsabili); dell’art. 5, a causa della detenzione subita dalla vittima in assenza di tutti i requisiti ai quali il citato articolo subordina la legittimità delle privazioni della libertà personale.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 21 dicembre 2010, n. 45744/08, Jasinskis c. Lituania (importance level 1)
Durante una festa all’interno di una scuola uno studente lituano sordomuto cade da una scalinata, verosimilmente spinto da alcuni compagni, e perde conoscenza. I guardiani della scuola decidono di chiamare, oltre all’ambulanza, anche la polizia. Arrivano per primi gli agenti, i quali, senza attendere i soccorsi, trasportano il giovane in commissariato, e lo chiudono in una “sobering-up cell”. Il giorno dopo il giovane muore. La Corte rileva che la polizia lituana ha violato l’art. 2, sia sotto il profilo sostanziale (per non avere atteso l’ambulanza la sera dell’incidente, né avere altrimenti consultato un medico; per aver lasciato trascorrere ben sette ore, il giorno seguente, tra il momento in cui il giovane veniva ritrovato ancora addormentato e quello in cui veniva chiamata un’ambulanza); sia sul versante procedurale, dal momento le indagini non avevano condotto all’individuazione dei responsabili, ed erano risultate prive dei requisiti di efficacia (infatti le prime erano state svolte da parte del medesimo corpo di polizia nell’ambito del quale si era verificato l’incidente; mentre quelle successive, ad opera di un ufficio indipendente, erano iniziate ben diciotto mesi dopo l’accaduto).
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 dicembre 2010, n. 26980/06, Malika Dzhamayeva e altri c. Russia (importance level 3)
Caso classico di condanna della Russia per il rapimento di un cittadino ceceno. L’uomo viene rapito da alcuni soldati russi, e sull’episodio le autorità non riescono mai a fare piena luce. La Corte dichiara che vi è stata violazione dell’art. 2, sia sotto il profilo sostanziale (in quanto si può presumere che l’uomo sia stato ucciso dai soldati russi), che, anche in relazione all’art. 13, sotto quello processuale (dal momento che le autorità non hanno svolto indagini effettive per ricostruire l’accaduto); dell’art. 3, per le sofferenze morali causate ai famigliari dai medesimi fatti che hanno determinato la violazione dell’art. 2 (ossia l’uccisione dell’uomo ed i vani tentativi di individuarne i responsabili); dell’art. 5, a causa della detenzione subita dalla vittima in assenza di tutti i requisiti ai quali il citato articolo subordina la legittimità delle privazioni della libertà personale.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 dicembre 2010, n. 36542/05, Udayeva e Yusupova c. Russia (importance level 3)
Mentre tornano a casa da scuola, due bambini ceceni vengono uccisi da un missile. La Corte ritiene che non vi siano elementi a sufficienza per imputare l’episodio ai militari russi, e pertanto rigetta la doglianza relativa alla violazione del diritto alla vita sotto il profilo sostanziale. I giudici di Strasburgo rilevano tuttavia gravi negligenze in merito alla conduzione delle indagini (in particolare, subito dopo la tragedia non sono stati raccolti i reperti dell’esplosione, né interrogati i soldati russi che si trovavano in una posizione compatibile con la traiettoria del missile), e pertanto affermano che vi è stata violazione dell’art. 2 Cedu sotto il profilo processuale. Infine, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza, la Corte nega che vi sia stata violazione dell’art. 3. Ad avviso dei giudici, infatti, nei casi in cui la morte deriva da un episodio di natura istantanea, la sofferenza patita dai famigliari della vittima non ammonta a trattamento inumano e degradante; a differenza di quanto accade nei noti casi dei rapimenti perpetrati dalle autorità russe, in cui la scomparsa del famigliare, che consente di presumerne la morte, ha natura permanente.
 
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3. Articolo 3 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, I sez., sent. 2 dicembre 2010, n. 7782/04, Kovaleva c. Russia e n. 8609/04, Kazmina Svetlana c. Russia (importance level 3)
Le ricorrenti, Irina Kovaleva e Svetlana Kazmina, entrambe cittadine russe, sono state giudicate colpevoli di frode, di sequestro di persona, estorsione, furto e rapina e condannate a cinque anni di carcere. Con il loro ricorso alla Corte EDU, entrambe le ricorrenti hanno denunciato le terribili condizioni della loro detenzione preventiva presso l’istituto penitenziario, Rostov-sul-Don (in particolare a causa del sovraffollamento), così come il trattamento patito nel periodo di tempo in cui sono state tenute in stato di detenzione presso il palazzo di giustizia durante il processo (freddo, umidità, mancanza di servizi igienici, ecc.). Le ricorrenti hanno, quindi, invocato l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), nonché l'articolo 5 § 3 e 4 della Convenzione (diritto alla libertà e sicurezza), lamentando, altresì, l'eccessiva lunghezza della loro detenzione preventiva, nonché la carenza di controllo giurisdizionale, in violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo in tempi ragionevoli). La Corte EDU ha riscontrato la violazione di tutte le disposizioni della Convenzione sopra menzionate. 
 
C. eur. dir. uomo, III sez., sent. 7 dicembre 2010, n. 19832/04, Porumb c. Romania (importance level 3)
Il ricorrente, Ioan Porumb, è un cittadino rumeno, il quale ha scontato una pena detentiva per omicidio in vari istituti penitenziari fino al suo rilascio nel 2005. Invocando l’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), il ricorrente ha sostenuto davanti alla Corte EDU di essere stato detenuto in celle sovraffollate, in condizioni degradanti, di non avere ricevuto adeguata assistenza medica (avendo contratto in carcere, tra le altre malattie, la tubercolosi e l'epatite cronica) e di essere stato continuamente sottoposto a perquisizioni corporali. La Corte EDU ha riscontrato, nella fattispecie, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti).
 
C. eur. dir. uomo, V sez., sent. 9 dicembre 2010, n. 20988/02, Sylenok e Tekhnoservis-Plus c. Ucraina (importance level 3)
Il ricorrente è Oleksandr Sylenok, un cittadino ucraino, il quale, invocando davanti alla Corte EDU l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione, ha accusato di essere stato picchiato dalla polizia durante il suo arresto e la successiva detenzione in una stazione di polizia nel gennaio del 2001 e ha denunciato che, nonostante le prove mediche delle lesioni riportate (fra cui alcune costole rotte), le autorità non avevano svolto un'indagine indipendente ed efficace. La Corte EDU ha riscontrato la violazione di detta disposizione.
 
C. eur. dir. uomo, II sez., sent. 14 dicembre 2010, n. 43504/04, Öner c. Turchia (importance level 3)
La ricorrente, Sultan Öner, è una cittadina turca, la quale è stata arrestata e detenuta in custodia cautelare dalla polizia nel 1997, perché sospettata di aver aiutato il PKK. La ricorrente, invocando la violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione, ha dichiarato di essere stata picchiata durante il suo arresto e, successivamente, insultata, torturata e violentata da agenti di polizia, mentre si trovava sotto la loro custodia, tanto da indurla a tentare il suicidio per sfuggire ad ulteriori vessazioni. Gli ufficiali di polizia coinvolti sono stati ritenuti non colpevoli per insufficienza di prove. A tale riguardo, la ricorrente ha affermato che alle sue denunce non aveva fatto seguito un’indagine seria, condotta da autorità indipendenti e imparziali. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, III sez., sent. 14 dicembre 2010, n. 25153/04, Dobri c. Romania (importance level 2)
Il ricorrente, Pavel Dobri, è un cittadino rumeno al quale è stata comminata una pena detentiva nel 2003. In seguito, il ricorrente aveva chiesto di essere liberato per motivi di salute, ma senza che la sua istanza trovasse accoglimento. Il ricorrente ha invocato l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione per avere contratto la tubercolosi a causa delle cattive condizioni a cui era stato sottoposto durante il suo stato di detenzione. La Corte EDU ha riscontrato la violazione di detta disposizione.
 
C. eur. dir. uomo, II sez., sent. 14 dicembre 2010, n. 44614/07, Milanovic c. Serbia (importance level 2)
Il ricorrente, Života Milanovic, di nazionalità serba, è un membro di spicco della comunità Hare Krishna indù in Serbia. Nel 2000 ha iniziato a ricevere minacce telefoniche, e nel 2001 ha informato la polizia dei suoi sospetti nei confronti di un'organizzazione di estrema destra denominata Obraz. In seguito, il ricorrente ha subito varie aggressioni fisiche. Due mesi dopo l'ennesima aggressione, la polizia ha presentato una denuncia penale contro ignoti. Nel 2006, il ricorrente, sostenuto da un’organizzazione per i diritti umani, ha sporto querela, sostenendo di essere stato vittima di crimini motivati da odio religioso. Davanti alla Corte EDU, il ricorrente ha invocato gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura e dei trattamenti inumani), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14, in combinato disposto con l'articolo 3, della Convenzione, sostenendo che il mancato svolgimento di indagini efficaci da parte delle autorità serbe era dipeso dalla sua appartenenza religiosa. La Corte ha riscontrato, nel caso di specie, la violazione dell’articolo 3, in quanto le autorità non avevano adottato le misure necessarie per prevenire il ripetersi delle aggressioni nei confronti del sig. Milanović e dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 3, dal momento che le stesse autorità, pur essendo a conoscenza che gli aggressori probabilmente appartenevano ad una o più organizzazioni di estrema destra, non avevano tenuto conto delle possibili motivazioni delle ripetute aggressioni e non avevano assunto provvedimenti adeguati per individuare e perseguire gli autori.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 dicembre 2010, n. 33099/08, Kozhokar c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo condannato per traffico di stupefacenti a sette anni di reclusione, lamenta di essere stato detenuto, durante la custodia cautelare, in condizioni inumane, di non aver avuto accesso ad efficaci vie di ricorso che gli permettessero di denunciarle, e di non aver ricevuto adeguate cure mediche. La Corte riconosce che vi è stata violazione degli artt. 3 e 13 Cedu sotto tutti i profili evidenziati dal ricorrente. Anzitutto i giudici di Strasburgo osservano che integra trattamento inumano la custodia cautelare per un anno e due mesi circa all’interno di una cella nella quale ciascun detenuto ha a propria disposizione da 2 a 3 metri e mezzo quadrati di spazio; e che il governo russo non ha fornito alcuna prova circa l’esistenza di rimedi che consentissero al ricorrente di denunciare siffatte condizioni di prigionia. Sotto il profilo dell’assenza di cure mediche, la Corte rileva che l’art. 3 non vieta di trattenere in carcere un soggetto ammalato, bensì impone di prestargli cure adeguate alle sue condizioni di salute, laddove lo standard di adeguatezza non è quello delle “migliori cliniche civili”, bensì quello della “compatibilità con la dignità umana”, da valutarsi caso per caso. Nel caso di specie vi è stata violazione dell’art. 3 in quanto il detenuto era affetto da HIV ed epatite C e le cure fornite in prigione non soddisfacevano i protocolli indicati dal Ministero della Salute e raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità, né includevano visite specialistiche.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 dicembre 2010, n. 4532/04, Romokhov c. Russia (importance level  3)
Il ricorrente, cittadino russo condannato per traffico di stupefacenti a nove anni di reclusione, lamenta di non aver ricevuto, durante la custodia cautelare, cure mediche adeguate per fare fronte ad una malattia gli occhi, omissione che gli ha causato la perita della vista. Il comportamento illecito delle autorità russe viene riconosciuto da un tribunale nazionale, che liquida al ricorrente un risarcimento dei danni non patrimoniali di poco inferiore a 9.000 euro. La Corte, dopo aver riconosciuto che vi è stata violazione dell’art. 3 a causa della mancanza di cure, si chiede se il ricorrente abbia o meno perduto lo status di “vittima” dopo aver ricevuto un risarcimento del danno a livello nazionale. La Corte di Strasburgo ritiene che tale status permanga allorché la somma ricevuta dal ricorrente sia sostanzialmente inferiore a quella generalmente accordata dalla Corte medesima per casi analoghi. Il calcolo avviene alla luce delle condotte tenute dalle autorità nazionali, delle loro conseguenze sulla vittima, delle ragioni poste dai giudici nazionali alla base del calcolo della somma. Ebbene, considerando che le perizie hanno dimostrato che adeguate cure mediche avrebbero evitato al ricorrente quel danno fisico e morale irreparabile che invece si è verificato, la Corte ritiene che il risarcimento accordatogli non sia sufficiente a privarlo dello status di vittima.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 dicembre 2010, n. 6887/02, Eldar Imanov e Azhdar Imanov c. Russia (importance level  3)
Due cittadini russi vengono arrestati dalla polizia con un’accusa di tentato omicidio che si rivelerà poi priva di fondamento. Per alcuni giorni vengono sottoposti a violenze fisiche e psicologiche finalizzate ad ottenere una confessione. La Corte condanna la Russia per violazione dell’art. 3 Cedu, tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello procedurale. Le violenze inflitte ai ricorrenti vengono ritenute di gravità tale da integrare trattamenti inumani e degradanti sulla base delle parti del corpo lese, della lunga prognosi di guarigione, dello scopo per le quali erano state inflitte (la confessione), nonché alla luce delle condizioni di detenzione provvisoria all’interno celle sovraffollate. Le indagini vengono ritenute inefficaci in quanto non è stata formulata nessuna ipotesi accusatoria, né il governo ha prodotto alcun documento in grado di dimostrare che l’inchiesta sia stata effettivamente svolta.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 dicembre 2010, n. 14248/02, Trepashkin c. Russia (importance level  3)
La Corte condanna la Russia per diversi abusi commessi nei confronti di un cittadino sottoposto a custodia cautelare. Anzitutto i giudici di Strasburgo rilevano la violazione dell’art. 3 della Convenzione: nonostante le versioni dei fatti fornite dal ricorrente e dal governo siano profondamente discordanti, i giudici di Strasburgo ritengono sia stata raggiunta la prova dei trattamenti inumani e degradanti, in base allo standard della “preponderanza dell’evidenza”, consistiti nella detenzione in celle sovraffollate, insieme a soggetti fumatori nonostante il ricorrente fosse gravemente asmatico; nell’assenza di possibilità significative di accedere all’aria aperta e in generale poter svolgere attività fisica; nella sottoposizione a lunghi viaggi di trasferimento in condizioni di spazio particolarmente anguste. La Corte afferma che vi è stata altresì violazione dell’art. 5, comma 4 in quanto il giudizio d’appello contro l’ordine di carcerazione si è protratto per trentacinque giorni senza che venisse svolta alcun tipo di istruttoria aggiuntiva, a riprova del fatto che il caso non presentava una complessità tale da giustificare un termine così lungo.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 dicembre 2010, n. 18541/04, Kuzmenko c. Russia (importance level 2)
La ricorrente lamenta di essere stata picchiata e ammanettata per diverse ore ad un calorifero, e ciò in quanto si trovava presso la stazione di polizia a chiedere informazioni in merito all’arresto del padre. La Corte, ritenuta attendibile la ricostruzione secondo cui la donna aveva assalito fisicamente alcuni agenti e provocato danni materiali presso la stazione di polizia, riconosce che vi è stata violazione dell’art. 3 con riferimento alle percosse inflitte alla donna, e non invece con riferimento all’utilizzo delle manette: mentre queste ultime, infatti, rappresentavano una misura necessaria per ristabilire l’ordine all’interno della stazione, certamente non altrettanto necessario era infliggere alla donna quelle gravi lesioni che sono state poi certificate dai referti medici. La Corte riscontra altresì la violazione dell’art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale dello svolgimento di indagini efficaci, dal momento che non sono stati raccolti elementi a sufficienza per ottenere la condanna dell’agente responsabile delle lesioni.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 dicembre 2010, n. 3242/03, Gladkiy c. Russia (importance level  2)
La Russia viene condannata per violazione dell’art. 3 Cedu in relazione alla condizioni di detenzione inflitte ad un cittadino affetto da tubercolosi: la Corte ha ritenuto che il sovraffollamento delle celle, insieme con la mancata prestazione di cure mediche adeguate, queste ultime valutate secondo lo standard della “compatibilità con la dignità umana” e non delle “migliori cliniche civili”, costituissero un trattamento inumano e degradante.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 21 dicembre 2010, n. 36479/03, Colesnicov c. Romania (importance level  2)
La Corte condanna la Romania per violazione dell’art. 3 Cedu ritenendo che la detenzione in carceri sovraffollate, in particolare in uno luogo che, tenuto conto di tutti i presenti, conceda meno di 3 metri quadrati a persona, sia di per sé sufficiente ad integrare un trattamento inumano e degradante.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 21 dicembre 2010, n. 38055/06, Oprea c. Moldavia (importance level 3)
La ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3 e 5, comma 3 in relazione alle condizioni di detenzione, non avendo ricevuto cure mediche adeguate al suo stato di epilessia; nonché all’assenza di sufficienti motivazioni a supporto del provvedimento che ha disposto la sua custodia cautelare. La Corte riconosce entrambe le violazioni.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 21 dicembre 2010, n. 36435/07, Raffray Taddei c. Francia (importance level 3)
La ricorrente, cittadina francese che sta scontando una lunga pena detentiva, richiede, invano, la sospensione della pena o la liberazione condizionale allegando gravi patologie (tra cui asma, anoressia, sindrome di Munchausen, malattia psichica che induce a simulare stati patologici). La Corte nega che la mancata scarcerazione integri una violazione dell’art. 3, sia perché la ricorrente non ha dimostrato che il suo stato di salute fosse “stabilmente incompatibile con la detenzione”; sia perché non sussistevano le condizioni a tal fine previste dalla legge francese (ossia due perizie mediche concordanti, oppure una soltanto in caso di rischi per la vita). Tuttavia i giudici di Strasburgo ritengono che l’autorità carceraria non abbia fornito alla donna cure mediche adeguate al suo stato di anoressia, specie alla luce della discordanza tra le cure prescritte e quelle effettivamente attuate, e che tale condotta integri di per sé una violazione dell’art. 3.
 
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4. Articolo 5 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, I sez., sent. 2 dicembre 2010, n. 4691/06, Jusic c. Svizzera (importance level 2)
Il ricorrente, Sead Jusic, è un cittadino della Bosnia-Erzegovina, residente a Losanna, Svizzera, dove la sua domanda di asilo era stata respinta. Invocando l’applicazione dell’articolo 5 §§ 1 e 5 (diritto alla libertà e sicurezza), il ricorrente ha denunciato che il suo stato di detenzione protrattosi per 22 giorni in previsione del rimpatrio era stato illegale. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell’articolo 5 § 1, ma non dell’articolo 5 § 5 della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, I sez., sent.  9 dicembre 2010, n. 16966/06, Muradverdiyev c. Azerbaijan (importance level 3)
Il ricorrente, Akif Shamsaddin oglu Muradverdiyev, è un cittadino dell’Azerbaijan, il quale, dopo essere stato interrogato, come persona informata dei fatti, in merito al fallito colpo di Stato progettato da ufficiali di alto rango e previsto dopo le elezioni parlamentari del 6 novembre 2005, veniva arrestato e posto in custodia cautelare per tre mesi con l’accusa di avere cospirato con altri funzionari per rovesciare con la forza il governo. Dopo che il suo stato di detenzione era stato più volte prorogato, il 13 settembre 2006 il sig. Muradverdiyev è stato accusato di nuovi reati penali, quali appropriazione indebita di fondi pubblici, abuso di potere, corruzione e falsificazione di documenti ufficiali ed in seguito è stato condannato a cinque anni di carcere. Invocando l'articolo 5, il ricorrente ha denunciato la durata eccessiva del suo stato di detenzione preventiva. Basandosi sull'articolo 6 § 2, egli ha lamentato la violazione del principio di presunzione di innocenza, a seguito di una dichiarazione congiunta da parte di funzionari pubblici che ne avevano dichiarato la colpevolezza prima ancora del processo. La Corte EDU ha riscontrato la violazione dell’articolo 5 § 3 per il fatto che lo stato di custodia cautelare del ricorrente era stato protratto senza che nelle decisioni dei giudici fossero citati elementi specifici tali da giustificare il prolungamento della misura coercitiva della libertà personale. Quanto all’articolo 6 § 2, la Corte ha ricordato che la Convenzione proibisce, non solo dichiarazioni pregiudiziali da parte dei giudici incaricati di esaminare i casi penali, ma anche dichiarazioni rilasciate da un funzionario pubblico che potrebbero incoraggiare l’opinione pubblica a ritenere l'indagato colpevole e pregiudicare una serena valutazione dei fatti da parte della magistratura. La Corte ha, quindi, concluso per la violazione anche di detta disposizione della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 21 dicembre 2010,  nn. 28189/04, 28192/04,  Ichin e altri c. Ucraina (importance level  1)
Due ragazzi ucraini, di dodici e tredici anni, si introducono nottetempo nella mensa scolastica, dove rubano cibo e stoviglie. Interrogati dalla polizia confessano e restituiscono parte della refurtiva. Subito dopo vengono rinchiusi per trenta giorni in un centro correzionale per minori, in quanto ritenuti socialmente pericolosi, anche alla luce dei loro notori contatti col mondo della piccola criminalità. Venti giorni dopo il loro rilascio si apre un procedimento penale a loro carico, che viene però archiviato in ragione della minore età degli accusati. La Corte ritiene che la detenzione inflitta ai due minorenni non fosse assistita da alcuna delle cause giustificatrici di cui all’art. 5 della Convenzione: in particolare, non poteva essere considerata funzionale alla loro traduzione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi della lettera (c), dal momento che il procedimento si è aperto ben venti giorni dopo il rilascio; né poteva essere finalizzata a sorvegliare la loro educazione, si sensi della lettera (d), dal momento che non è risultato che presso quella struttura venisse svolta alcuna attività educativa, dovendo piuttosto considerarsi un luogo di mero contenimento.
 
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5. Articolo 8 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, V sez., sent. 9 dicembre 2010, n. 1399/04, Petkov c. Bulgaria (importance level 3)
Questo caso riguarda la denuncia del ricorrente in merito al controllo della sua corrispondenza con la Corte, mentre era in prigione. La Corte ha censurato il comportamento dei dipendenti dell’istituto penitenziario, qualificandolo come violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 16 dicembre 2010, n. 25579/05, A, B e C c. Irlanda (importance level 1)
A causa delle leggi particolarmente restrittive vigenti in materia di aborto, tre donne residenti in Irlanda sono costrette a recarsi in Inghilterra al fine di interrompere la gravidanza, ragione per cui decidono di ricorrere alla Corte di Strasburgo. Quest’ultima, dopo aver respinto le doglianze fondate sugli artt. 2 e 3 Cedu, analizza la vicenda sotto il profilo dell’art. 8 della Convenzione. Quanto alle prime due ricorrenti, la grande camera ritiene che, non avendo la gravidanza posto in pericolo la loro vita, le restrizioni irlandesi siano compatibili con la Convenzione: la scelta di non ammettere l’aborto in caso di mero pregiudizio per l’integrità fisio-psichica della gestante, ma solo in caso di rischio per la vita della stessa, rientra nell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto in materia agli Stati membri. La grande camera, invece, ravvisa una violazione dell’art. 8 Cedu nella sua dimensione positiva – come fonte di obblighi di intervento per le autorità statali – in riferimento alla terza ricorrente, che, in via di guarigione da un cancro e ignara di essere incinta, si era vista prospettare dai sanitari il rischio di recidiva del tumore proprio a causa della gravidanza.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 21 dicembre 2010, n. 46859/06, Nurzynski c. Polonia (importance level 3)
Durante la custodia cautelare, protrattasi per diversi mesi, al ricorrente viene negato di ricevere visite da parte delle moglie e della madre. La Corte riconosce che vi è stata violazione dell’art. 8 Cedu. Tale norma prevede, al comma 2, che le ingerenze della pubblica autorità nell’esercizio del diritto alla vita privata sono legittime a condizione, tra l’altro, che siano “previste dalla legge”: al fine di soddisfare tale requisito, osserva la Corte, non basta la formale esistenza di una norma primaria, dovendo quest’ultima indicare altresì i limiti alla discrezionalità della pubblica autorità. Ebbene, la norma del codice di esecuzione penale polacco attribuisce alle autorità una discrezionalità assoluta nella scelta tra la concessione o la negazione delle visite in carcere, e pertanto non offre sufficienti garanzie al diritto di cui all’art. 8 Cedu.
 
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6. Articolo 9 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, IV sez., sent. 7 dicembre 2010, n. 18429/06, Jakobski c. Polonia (importance level 1)
Il ricorrente, Janusz Jakobski, è un cittadino polacco che sta scontando una pena detentiva di otto anni nel carcere di Nowogrod (Polonia) per il reato di stupro. Essendo il ricorrente di fede buddista, egli aveva ripetutamente chiesto che gli venissero serviti pasti senza carne. Le sue richieste erano state respinte, eccetto per l’esclusione della sola carne di maiale, e, a seguito delle sue lamentele, egli era stato sottoposto a provvedimenti disciplinari. Il ricorrente ha, quindi, presentato ripetutamente istanze per l’avvio di un procedimento penale nei confronti del personale carcerario, sostenendo che le sue convinzioni religiose non erano state rispettate, ma esse erano state in seguito tutte respinte. Il ricorrente ha così denunciato la violazione dell'articolo 9 e dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), dal momento che altri detenuti di diversa fede religiosa erano stati autorizzati ad una dieta speciale. La Corte ha affermato che il rifiuto delle autorità carcerarie di fornire al ricorrente una dieta vegetariana rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della Convenzione, in quanto il rispetto di regole alimentari può essere considerata come una diretta espressione delle convinzioni religiose. Inoltre, in questo caso, secondo la Corte, la previsione di una diverso regime alimentare non avrebbe avuto conseguenze finanziarie per l&