ISSN 2039-1676


03 giugno 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Marzo 2014

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Roberta Casiraghi e Stefano Zirulia. L'introduzione è a firma di Stefano Zirulia per quanto riguarda gli art. 2, 3, 7, 10 e 1 Prot. Add. Cedu, mentre si deve a Roberta Casiraghi la parte relativa agli art. 5, 6, 8 e 4 Prot. 7 Cedu.

 

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 7 Cedu

f) Art. 8 Cedu

g) Art. 10 Cedu

h) Art. 1 Prot. Add.

i) Art. 4 Prot. 7

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Soltanto una pronuncia, tra quelle emesse dalla Corte europea nel mese in esame, ha riguardato il diritto alla vita. Si tratta della sent. 25 marzo 2014, Larie e altri c. Romania, nella quale la Corte europea ha dichiarato la violazione degli obblighi procedurali gravanti sullo Stato, ed in particolare del dovere di condurre indagini rapide e capaci di fare luce sull'accaduto, anche qualora - come nel caso di specie - si tratti di episodi che vedono coinvolti soltanto soggetti privati. La sentenza, in particolare, ha riscontrato numerosi profili di negligenza, nonché ritardi ingiustificati, nello svolgimento delle indagini relative ad uno scontro tra due imbarcazioni private, durante il quale gli occupanti di una di esse erano deceduti in circostanze e con modalità rimaste oscure, ma che nel loro complesso lasciavano pochi dubbi in merito al fatto che si fosse trattato di omicidi volontari.

 

b) Art. 3 Cedu

Le pronunce di maggiore rilievo in punto di divieto di trattamenti inumani e degradanti sono senz'altro rappresentate, nel mese in esame, dalle sent. 11 marzo 2014, Abdu c. Bulgaria e 18 marzo 2014, Öcalan c. Turchia (n. 2), entrambe di importance level 1.

Nel primo caso la Corte europea ha rilevato, tra l'altro, la violazione dell'art. 3 Cedu in relazione all'art. 14 Cedu con riferimento al difetto di indagini sul movente razzista di un'aggressione perpetrata da due skinheads nei confronti di altrettanti cittadini sudanesi. Proprio in conseguenza di tali inadempienze procedurali - ha sottolineato la Corte europea - le autorità avevano ritenuto che non fosse applicabile al caso di specie il reato di aggressione aggravata dall'odio razziale, punito più severamente rispetto alla fattispecie base di lesioni, e perseguibile d'ufficio. Ebbene, ad avviso dei giudici di Strasburgo «traiter la violence et les brutalités à motivation raciste sur un pied d'égalité avec les affaires sans connotation raciste équivaudrait à fermer les yeux sur la nature spécifique d'actes particulièrement destructeurs des droits fondamentaux. L'absence de distinction dans la façon dont des situations qui sont essentiellement différentes sont gérées peut constituer un traitement injustifié inconciliable avec l'article 14 de la Convention» (§ 44). La Corte europea sembrerebbe dunque aver puntato il dito non solo contro il difetto di una risposta adeguata avverso un'aggressione di stampo razzista, ma anche - e soprattutto - avverso la discriminazione perpetrata dallo Stato medesimo, consistita nel non aver trattato il caso di specie attraverso le norme penali specificamente ritagliate per quella tipologia di situazioni. 

Passando alla pronuncia sul caso Öcalan (in merito alla quale v. anche infra, sub Art. 7 Cedu; inoltre, per una sintesi, v. infra), i profili di violazione dell'art. 3 Cedu portati all'attenzione della Corte europea dal ricorrente - noto fondatore e leader del PKK, attualmente detenuto in Turchia per reati di matrice terroristica - riguardavano, da un lato, le condizioni materiali della sua detenzione, ed in particolare il suo trattenimento in isolamento; e dall'altro lato la sua condanna all'ergastolo ostativo (ossia senza alcuna prospettiva di poter riacquistare la libertà, o parte di essa, attraverso misure premiali e benefici penitenziari). Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare come i giudici di Strasburgo abbiano ritenuto, a maggioranza, che la violazione sia sussistita solo per il periodo antecedente al 2009 (in ragione delle modalità e della durata dell'isolamento, con riferimento ai quali la Corte ha negato invece che vi sia stata violazione dell'art. 8 Cedu), mentre sia venuta meno successivamente, grazie al progressivo adeguamento alle prescrizioni nel frattempo impartite dal European Committee for the prevention of Torture (CPT).

Meritano maggiore attenzione, invece, i principi affermati dalla Corte europea in merito alla compatibilità tra la Convenzione e la pena dell'ergastolo ostativo. A tale proposito, la Corte europea richiama testualmente i principi già affermati dalla Grande Camera nel caso Vinter e altri c. Regno Unito (2013) - secondo cui, in sintesi estrema, il carcere a vita non è di per sé incompatibile con la Convenzione, ma lo diventa allorché la legge non preveda meccanismi di revisione della pena nei casi in cui vengano meno le esigenze che la giustificavano - e proprio sulla base di questi principi dichiara, all'unanimità, la violazione dell'art. 3 Cedu rispetto all'ergastolo ostativo inflitto ad Öcalan. I giudici di Strasburgo, in particolare, ritengono insufficienti sia la prospettiva di una (possibile) grazia presidenziale in considerazione dell'età o infermità del detenuto (§ 203) sia quella (eventuale) di un'amnistia (§ 204). In conclusione, peraltro, la Corte europea chiarisce che, in considerazione del margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nella materia in esame,  «ce constat de violation ne saurait être compris comme donnant au requérant une perspective d'élargissement imminent. Il incombe aux autorités nationales de vérifier, dans le cadre d'une procédure à établir par l'adoption d'instruments législatifs et en conformité avec les principes exposés par la Cour dans les paragraphes 111-113 de son arrêt de Grande Chambre en l'affaire Vinter et autres (repris au paragraphe 194 du présent arrêt), si le maintien en détention du requérant se justifiera toujours après un délai minimum de détention, soit parce que les impératifs de répression et de dissuasion ne seront pas encore entièrement satisfaits, soit parce que le maintien en détention de l'intéressé sera justifié par des raisons de dangerosité» (§§ 193-207).

Numerose, anche questo mese, le pronunce relative alle condizioni inumane e degradanti di trattenimento nelle carceri, che ci limitiamo a segnalare. Nelle sent. 6 marzo 2014, Gorbulya c. Russia, 13 marzo 2014, Andrey Yakovenko c. Ukraina e Zinchenko c. Ukraina (per una sintesi, v. infra) la Corte ha rilevato tanto la violazione dell'art. 3 Cedu, quanto quella dell'art. 13 Cedu in relazione all'art. 3 Cedu. Quest'ultima violazione, in particolare, è stata fondata sull'assenza di vie di ricorso interne efficaci sia dal punto di vista preventivo, ossia volte ad interrompere la violazione in atto; che dal punto di vista risarcitorio, ossia sub specie di rimedi da esperire avverso le violazioni già consumate. Sulla scorta delle medesime considerazioni la Corte europea ha potuto altresì respingere le eccezioni governative in punto di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Altre violazioni dell'art. 3 Cedu, ma sotto il solo profilo sostanziale delle condizioni di trattenimento, sono state accertate nelle sent. 13 marzo 2014, Aleksandr Vladimirovich Smirnov c. Ucraina e 18 marzo 2014, Stark c. Romania, nonché in una serie di repetitive cases contro la Russia decisi dalla Corte il 13 marzo.

Parimenti numerosi gli interventi della Corte europea in materia di violazioni dell'art. 3 Cedu dovute a maltrattamenti deliberatamente inferti ai ricorrenti dalle forze dell'ordine, sia nel corso della detenzione che in altre occasioni: cfr., sul punto, le sent. 6 marzo 2014, Gordiyenko c. Russia, 13 marzo 2014, Danilov c. Russia e 25 marzo 2014, Karahan c. Turchia. In questi casi gli inadempimenti procedurali sono venuti in rilievo sotto l'angolo - non già dell'art. 13 Cedu, bensì - degli obblighi positivi di condurre efficaci indagini d'ufficio discendenti dallo stesso art. 3 Cedu. Infine, sempre con riferimento al tema della diligenza nello svolgimento delle indagini, ma rispetto ad un caso di violenze tra soggetti privati, è intervenuta la sent. 11 marzo 2014, Stoev e altri c. Bulgaria, che ha qualificato come violazione dell'art. 3 Cedu l'interruzione di un procedimento penale per intervenuta prescrizione, a sua volta riconducibile a numerosi ed ingiustificati ritardi imputabili alla pubblica accusa. La Corte ha inoltre ritenuto che la via di ricorso civilistica non rappresentasse una alternativa efficace per il ricorrente, non essendo idonea ad accertare i fatti e a punire i responsabili, e pertanto ha rigettato l'eccezione governativa relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Il divieto di refoulement "secondo Strasburgo" è venuto in rilievo, questo mese, nelle sent. 25 marzo 2014, M.G. c. Bulgaria e 27 marzo 2014, W.H. c. Svezia. Nella prima la Corte europea ha rilevato una violazione potenziale dell'art. 3 Cedu nel caso in cui il ricorrente - dissidente ceceno, al quale già la Polonia e la Germania avevano riconosciuto lo status di rifugiato politico - fosse stato estradato verso la Russia dalle autorità bulgare che lo avevano nel frattempo arrestato. La seconda pronuncia, invece, ha negato che l'eventuale espulsione del ricorrente verso l'Iraq, a seguito del rigetto della sua domanda di asilo politico in Svezia, lo avrebbe esposto al rischio di violenze o persecuzioni (un esito decisionale che dunque conferma, una volta ancora, come le valutazioni delle commissioni svedesi in materia di protezione internazionale siano in linea con il diritto di Strasburgo).

 

c) Art. 5 Cedu

Tra le pronunce della Corte europea del mese di marzo, con riferimento all'art. 5 Cedu, si segnala, in tema di legalità della detenzione provvisoria, la sent. 13 marzo 2014, Strarokadomskiy c. Russia (n. 2) (per una sintesi, v. infra), dove la Corte europea evidenzia come una privazione della libertà protrattasi oltre il termine indicato nell'ultima ordinanza cautelare di proroga debba ritenersi sprovvista della necessaria base legale.

 

d) Art. 6 Cedu

Per quanto concerne l'art. 6 Cedu, va evidenziata, anzitutto, la sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia (in questa Rivista, con scheda di A.F. Tripodi, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato), con cui la Grande camera ha condannato l'Italia per l'iniquità del procedimento innanzi alla Consob, il quale, seppur amministrativo per il diritto interno, deve reputarsi penale alla luce dei principi convenzionali. In particolare, viene contestata l'assenza di contraddittorio, di un'udienza pubblica e d'indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante, non recuperata nei successivi gradi di giudizio: prima, la Corte d'appello, pur essendo un giudice indipendente e imparziale, non ha deciso a seguito di un'udienza pubblica; poi, la Corte di cassazione, essendo solo giudice di legittimità, non ha potuto giudicare il merito.

In tema di durata ragionevole del processo, si menzionano le sent. 13 marzo 2014, Strarokadomskiy c. Russia (per una sintesi, v. infra), e 18 marzo 2014, Szabo e altri c. Romania, in cui è stata ravvisata una violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, in quanto il procedimento si è protratto rispettivamente per sette anni e dieci mesi (dalla data dell'arresto a quella in cui la Corte suprema conferma la condanna) e per otto anni, nove mesi e venticinque giorni (dalla data di apertura delle indagini alla data della definitiva condanna). Le due pronunce rilevano poi per altri profili dell'equità processuale. Più precisamente, nella prima la Corte europea accerta la trasgressione del principio di pubblicità, poiché lo svolgimento del dibattimento in un'aula di un penitenziario ha impedito al pubblico e ai media di parteciparvi, mancando un'adeguata informazione e un efficace accesso; nella seconda, viene negata la violazione del diritto dell'imputato a una tempestiva informazione dell'accusa, essendo stato consentito alla difesa di interloquire in contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto e quindi di esercitare, in modo effettivo e in tempo utile, i propri diritti.

Con riguardo al diritto all'assistenza difensiva, il giudice di Strasburgo, nelle sent. 13 marzo 2014, Aleksandr Vladimirovich Smirnov c. Ucraina, e 13 marzo 2014, Pakshayev c. Russia, ribadisce come tale diritto vada garantito all'accusato fin dai primi momenti dell'indagine, ravvisando una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu laddove la confessione resa nell'interrogatorio di polizia risulti determinante ai fini della condanna. Sempre con riguardo alle violazioni relative all'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, vanno evidenziate le sent. 13 marzo 2014, Andrey Yakovenko c. Ucraina, e 13 marzo 2014, Zinchenko c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), con cui si è esclusa la violazione della fairness processuale con riguardo al diritto d'accesso agli atti, al diritto di partecipare alle udienze in uno stato psico-fisico adeguato e all'effettività del diritto di difesa tecnica.

Meritevole di segnalazione è poi la sent. 25 marzo 2014, Otet c. Romania (per una sintesi, v. infra), con cui il giudice europeo ha ravvisato una violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, avendo i giudici interni dedotto solo implicitamente la volontà dell'imputato di non opporsi alla costituzione tardiva della parte civile, anziché richiedere una sua rinuncia inequivoca all'esercizio del proprio diritto.

Per quanto riguarda il diritto alla prova, si richiama la sent. 27 marzo 2014, Matytsina c. Russia, in cui la Corte europea, da un lato, esclude la violazione del diritto al confronto (in quanto la testimonianza della vittima, giustificatamente assente in dibattimento al fine di salvaguardare la sua integrità, non è risultata la "prova unica o determinante"), mentre dall'altro, dichiara violata la parità delle armi (poiché è stato impedito alla difesa sia di esaminare gli esperti dell'accusa la cui relazione peritale è risultata decisiva per la condanna sia di produrre relazioni o sentire esperti a proprio favore).    

Con riferimento al principio d'immediatezza, la sent. 18 marzo 2014, Beraru c. Romania (per una sintesi, v. infra), rammenta come in caso di mutamento del giudice dovrebbe procedersi alla rinnovazione delle testimonianze già assunte, affinché l'organo giudicante possa valutare direttamente la credibilità dei testimoni: nel caso di specie, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale unita ai limiti imposti alla difesa all'accesso al fascicolo processuale e alla possibilità di contestare prove decisive di dubbia autenticità hanno condotto la Corte di Strasburgo ad accertare la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. b, c e d Cedu.

In tema di presunzione d'innocenza, la sent. 27 marzo 2014, Muller c. Germania, ha escluso che, nel rigetto della richiesta di sospensione della pena e messa alla prova con riguardo a una condanna per omicidio, la prognosi di pericolosità desunta da una presunta aggressione compiuta dal ricorrente durante un periodo di semilibertà, da cui tuttavia era stato irrevocabilmente prosciolto, abbia violato l'art. 6 comma 2 Cedu, non essendo emersa nella pronuncia di rigetto la convinzione del giudice dell'esecuzione che il ricorrente fosse colpevole del reato da cui era stato irrevocabilmente prosciolto: infatti, tale precedente episodio ha assunto rilievo solo per le sue similitudini con la condotta tenuta dal ricorrente prima dell'omicidio (per cui è stato condannato).

 

e) Art. 7 Cedu

Oltre ai profili già esaminati sub Art. 3 Cedu, la sent. 18 marzo 2014, Öcalan c. Turchia (per una sintesi, v. infra) si è soffermata sulla compatibilità della pena inflitta al capo del PKK sia col divieto di irretroattività in malam partem, sia col principio di legalità delle pene, come sanciti dall'art. 7 Cedu. In relazione ad entrambi i profili la Corte europea ha dichiarato, a maggioranza, che non vi era stata violazione della Convenzione. Occorre esaminare più da vicino i rilevanti passaggi della pronuncia.

Anzitutto, con riferimento alla commutazione della pena di morte (originariamente inflitta ad Öcalan nel 1999) nella pena dell'ergastolo ostativo (avvenuta a seguito dell'abolizione della pena capitale in Turchia nel 2002), il ricorrente lamentava due distinti profili di violazione del divieto di irretroattività sfavorevole. Da un lato sosteneva che la sua originaria condanna alla pena di morte in realtà corrispondesse ad una pena detentiva di trentasei anni, in ragione della moratoria sull'esecuzione delle sentenze capitali esistente in Turchia sin dal 1984; dall'altro lato affermava che, a seguito dell'abolizione della pena capitale nel 2002, la sua pena fosse stata commutata dapprima in ergastolo ordinario, e solo in seguito, con effetto retroattivo sfavorevole dovuto all'evoluzione della legislazione, in ergastolo ostativo. Entrambe le doglianze sono state respinte dalla Corte europea. Quanto alla prima, la sentenza ha evidenziato come, nonostante la moratoria sulle esecuzioni capitali esistente in Turchia, Öcalan avesse in realtà corso un rischio effettivo di essere giustiziato (e dunque di essere sottoposto ad una pena più severa dell'ergastolo), in ragione della gravità dei crimini commessi e del fatto che in quegli anni il dibattito sulla pena di morte fosse particolarmente acceso. Inoltre, ha aggiunto la Corte europea, anche in presenza di una sospensione dell'esecuzione della pena di morte, la possibilità di accedere al rilascio condizionale dopo 36 anni di detenzione sarebbe sussistita solo laddove il Parlamento avesse espressamente dissentito rispetto all'applicazione della pena capitale, cosa tuttavia non accaduta nel caso in esame. Quanto alla seconda doglianza formulata da Öcalan (vale e dire l'asserita commutazione dell'ergastolo ordinario in ergastolo ostativo), i giudici di Strasburgo si sono limitati ad evidenziare come la stessa legge abolitiva della pena di morte avesse già previsto in sostituzione della pena capitale l'ergastolo ostativo, sicché non era in alcun modo plausibile affermare che vi fosse stata una fase intermedia di applicazione dell'ergastolo ordinario.

Infine, sotto il diverso profilo della legalità della pena, il ricorrente lamentava che l'isolamento speciale al quale era stato sottoposto, consistente nel trattenimento quale unico detenuto all'interno di un carcere situato su un'isola, non era previsto da alcuna disposizione di legge. La Corte europea, tuttavia, ha accolto l'argomento del Governo secondo cui la descritta situazione non aveva lo scopo di incrementare la portata afflittiva della pena, ma soltanto quello di proteggere il detenuto e di ostacolarne eventuali tentativi di evasione: «il s'agit - ha concluso sul punto la Corte europea - d'une mesure tellement extraordinaire que l'on ne saurait raisonnablement attendre d'un État que dans sa législation il prévoie en détail le régime à appliquer à une telle mesure» (§ 187).

 

f) Art. 8 Cedu

Con riferimento all'art. 8 Cedu, si segnala la dec. 11 marzo 2014, Riina c. Italia, in tema di regime carcerario ex art. 41-bis: in particolare, il ricorrente ha lamentato la violazione della propria vita privata, a causa della videosorveglianza continua della propria cella. Nel dichiarare irricevibile la questione, il giudice di Strasburgo ha però evidenziato il mancato esperimento delle vie di ricorso interno, in quanto il ricorrente, prima di adire la Corte europea, non si è avvalso del ricorso in cassazione avverso la decisione del giudice dell'esecuzione di rigetto delle sue doglianze.

Merita poi una menzione la dec. 25 marzo 2014, F.J e E.B. c. Austria, in cui la Corte di Strasburgo ha escluso che violi il diritto alla privatezza la conservazione, in dossier cartacei, di dati sensibili relativi a procedimenti penali conclusisi con il proscioglimento, purché l'ingerenza sia necessaria a perseguire uno scopo legittimo (nel caso in esame, l'archiviazione serviva a verificare la legittimità dell'azione delle autorità e la fondatezza di eventuali richieste di risarcimento, nonché a permettere un efficace controllo amministrativo) e costituisca un equo contemperamento tra l'interesse pubblico e quello privato (salvaguardato, nella vicenda, da restrizioni all'accesso dei dati e da un limite temporale di conservazione).

 

g) Art. 10 Cedu

Con le otto sentenze del 25 marzo 2014, Bayar c. Turchia (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) la Corte europea ha dichiarato la violazione del diritto alla libertà di espressione in relazione alle condanne penali riportate dal redattore di un quotidiano che aveva pubblicato alcuni articoli nei quali venivano descritte le posizioni politiche del PKK, venivano narrati gli eventi collegati all'arresto ed alla detenzione di Öcalan, e venivano altresì pubblicati alcuni appelli al Governo affinché scendesse a trattative con il leader del partito separatista curdo. Le condanne non erano state appellate in quanto tale rimedio è escluso in Turchia per le sanzioni pecuniarie di importo basso, quali quelle applicate al ricorrente. La Corte europea ha dichiarato che tali condanne, pur perseguendo le finalità legittime di cui all'art. 10 comma 2 Cedu (ossia la tutela della pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati), non potevano considerarsi "necessarie, in una società democratica", specie in ragione del fatto che nessuno degli articoli pubblicati «contenait aucun appel à l'usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu'il ne constituait pas un discours de haine».

 

h) Art. 1 Prot. Add.

Con la sent. 4 marzo 2014, Microintelect OOD c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra), la Corte europea è intervenuta sulle garanzie procedurali in materia confisca, ricordando che, «although the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1 contains no explicit procedural requirements, it has been construed to require that persons affected by a measure interfering with their possessions be afforded a reasonable opportunity of putting their case to the responsible authorities for the purpose of effectively challenging those measures» (§ 44). Più nel dettaglio, il tema sul quale si è soffermata la sentenza è quello della tutela dei terzi proprietari di beni mobili confiscati. Anche ai terzi, ha chiarito infatti la Corte europea, devono ritenersi applicabili le garanzie discendenti dall'art. 1 Prot. Add., e deve in particolare essere offerta la possibilità di intervenire nel procedimento di applicazione della misura ablatoria e/o in quello successivo di eventuale impugnazione della stessa.

 

i) Art. 4 Prot. 7

In tema di ne bis in idem, va rammentata la sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia (in questa Rivista, con scheda di A.F. Tripodi, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato), in cui la Grande camera ha accertato la violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu per la coesistenza, in ordine al medesimo fatto, di una condanna (amministrativa per il diritto interno ma per la Corte europea) penale e di un procedimento penale, invitando lo Stato italiano a chiudere quest'ultimo.

 

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 2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 4 marzo 2014, Microintelect OOD c. Bulgaria

La ricorrente, Microintelect OOD, è una società che fornisce bevande alcoliche a due diversi club gestiti da imprenditori individuali. Questi ultimi, non essendo in possesso di licenza per la vendita di alcolici, vengono sottoposti ad un procedimento "amministrativo-penale" da parte delle competenti autorità ispettive, nell'ambito del quale subiscono il sequestro di tutte le bottiglie. All'esito del procedimento "amministrativo-penale" le autorità dispongono, nei confronti dei due imprenditori, sia una sanzione pecuniaria, sia la definitiva confisca delle bevande. Queste sanzioni vengono impugnate dai loro destinatari dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale respinge tuttavia i ricorsi dichiarandoli infondati. Durante questa fase di impugnazione, la società Microintelect formula un'istanza per intervenire nel processo, al fine di rivendicare la proprietà delle merci confiscate, facendo altresì valere il fatto di essere in possesso di regolare licenza per la vendita di alcolici. Tale istanza viene rigettata, in ragione del fatto che la società non aveva preso parte al precedente procedimento "amministrativo-penale" nel quale era avvenuto il sequestro. La Microintelect ricorre allora a Strasburgo, lamentando la violazione del proprio diritto di proprietà, tutelato dall'art. 1 Prot. Add. della Convenzione. La Corte accoglie il ricorso, sottolineando, in particolare, come ai sensi della legislazione vigente in Bulgaria la ricorrente non avesse titolo di prendere parte al procedimento "amministrativo-penale" in questione, e come pertanto il fatto di averle successivamente negato anche l'accesso alla tutela giurisdizionale «put the applicant company in a situation of having no safeguards capable to protect it against unjustified interference» (§ 47), in contrasto col diritto fondamentale tutelato dall'art. 1 Prot. Add. (Stefano Zirulia).

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 marzo 2014, Starokadomskiy c. Russia (n. 2)

Il 31 gennaio 1998, il ricorrente è arrestato con l'accusa di omicidio. Il processo, svoltosi presso un'aula del penitenziario in cui il ricorrente è detenuto, viene più volte rinviato. Dopo il 1° ottobre 2004, nonostante lo spirare del termine indicato nell'ultima ordinanza di proroga, il ricorrente viene mantenuto in custodia cautelare. Il 10 novembre, il Tribunale di Mosca emette pronuncia di condanna, poi confermata dalla Corte suprema.

Anzitutto, la Corte europea afferma la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu, in quanto, per il periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 10 novembre 2004, la detenzione cautelare del ricorrente risulta sprovvista di una base legale. Il ricorrente lamenta poi lo svolgimento del processo in camera di consiglio. La Corte europea osserva in primo luogo come lo svolgimento del dibattimento in un centro di detenzione, fra l'altro senza che fossero addotte valide giustificazioni, abbia impedito la concreta partecipazione del pubblico, poiché non sono state adottate misure in grado di informare adeguatamente l'opinione pubblica del luogo d'udienza e di facilitarne l'accesso: di qui la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu. Infine, viene accertata l'irragionevole durata del procedimento, conclusosi con la conferma della condanna da parte della Corte suprema dopo sette anni e dieci mesi dalla data in cui il ricorrente è stato arrestato. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 13 marzo 2014, Zinchenko c. Ucraina

Nel dicembre 2002, dopo l'arresto, il ricorrente viene prima interrogato e, qualche giorno dopo, sottoposto a confronto con un coimputato suo accusatore: in entrambe le circostanze, il ricorrente, previo avvertimento dei suoi diritti difensivi, rinuncia all'assistenza tecnica (invece richiesta e concessa qualche giorno dopo) e nega le accuse a suo carico. Nel marzo 2003, ad alcuni atti d'indagine, a cui non partecipa il difensore tecnico, è presente il padre del ricorrente, in qualità di "difensore laico". Nel maggio 2003, si chiudono le indagini e, nei due mesi successivi, il ricorrente e il suo difensore di fiducia studiano il fascicolo processuale. Una volta iniziato il dibattimento, il ricorrente partecipa alle udienze ma - a suo dire - in uno stato psico-fisico inadeguato, a causa delle condizioni di detenzione e di trasferimento. Nel novembre 2003, il tribunale, dopo reiterati avvertimenti, estromette dal procedimento il padre del ricorrente, reo di aver ripetutamente violato le norme processuali. Il processo si conclude con la condanna.

La Corte europea ritiene, ex art. 3 Cedu, inadeguate le condizioni detentive del ricorrente, a causa dell'esiguo spazio di cui disponeva all'interno della cella (nella quale trascorreva gran parte della giornata). Ne consegue altresì la violazione dell'art. 13 Cedu, per l'assenza di un correlato ricorso effettivo. Il ricorrente lamenta poi l'iniquità del procedimento a suo carico. Anzitutto, con riguardo all'art. 6 commi 1 e 3 lett. b Cedu, l'interessato contesta l'insufficiente tempo disponibile per studiare il fascicolo processuale e l'inadeguatezza delle condizioni fisiche e mentali con cui ha potuto partecipare alle udienze. La Corte europea ritiene però la doglianza irricevibile: da un lato, il ricorrente, assistito da un difensore di sua fiducia, ha avuto l'opportunità di richiedere un ulteriore tempo per studiare il caso; dall'altro, mancano elementi oggettivi da cui desumere l'inadeguato stato fisico del ricorrente durante il dibattimento. Il ricorrente si duole poi per l'ineffettività dell'assistenza difensiva. A tal riguardo, il giudice europeo osserva anzitutto come l'imputato, all'inizio dei due interrogatori contestati, dopo aver firmato un documento che esplicitava chiaramente i suoi diritti procedurali, avesse liberamente motivato di proprio pugno le ragioni per cui sceglieva di rinunciare al suo diritto a un difensore; in secondo luogo, non possono essere addebitate all'autorità giudiziaria le asserite manchevolezze della difesa tecnica; poi, con riferimento agli atti investigativi in cui il ricorrente era assistito solo dal padre, manca la prova che il ricorrente fosse stato costretto a parteciparvi in assenza del suo difensore tecnico; infine, l'esclusione del padre del ricorrente dal procedimento risulta giustificata dal fatto che egli avesse reiteratamente abusato delle sue facoltà. Viene pertanto esclusa la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. L'ultima questione relativa all'art. 8 Cedu viene dichiarata irricevibile: manca la prova che l'amministrazione penitenziaria avesse impedito le visite familiari. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 18 marzo 2014, Beraru c. Romania

Al fine di ottenere la revoca del mandato d'arresto nei suoi confronti, il ricorrente, tramite un intermediario e con l'ausilio di alcuni agenti di polizia, promette una tangente al procuratore che sta indagando, il quale informa i suoi superiori: vengono pertanto disposte le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i soggetti coinvolti nella corruzione. Arrestati due degli agenti corrotti, viene instaurato un procedimento penale: il ricorrente è così rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Gli avvocati del ricorrente prima non hanno accesso al fascicolo, poi viene negata loro la possibilità di fotocopiare gli atti del fascicolo, potendo solo redigere note manoscritte, e infine viene permesso loro di effettuare non più di trenta pagine di fotocopie. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, innanzi al giudice monocratico, vengono sentiti i coimputati e sei testimoni. Successivamente, in virtù di una modifica normativa, muta la composizione del tribunale, aggiungendosi un ulteriore giudice: tuttavia, non si procede alla rinnovazione delle prove già acquisite. Nel frattempo, alla difesa è negato l'accesso ai nastri delle intercettazioni al fine di verificare la fedeltà delle trascrizioni né le viene concessa l'opportunità di contestare la relazione peritale relativa all'autenticità delle intercettazioni. Il processo si conclude con la condanna del ricorrente, confermata dalla Corte di cassazione.

Il ricorrente adduce numerose violazioni dell'equità processuale, lamentando anzitutto la mancata partecipazione all'acquisizione delle prove di uno dei due giudici che hanno deliberato la sentenza. A tal riguardo, la Corte europea rammenta come il principio d'immediatezza costituisca un'importante garanzia nei processi penali, cosicché un cambiamento nella composizione del giudice di merito, dopo l'audizione di un testimone importante, dovrebbe normalmente portare alla ripetizione di tale testimonianza. Nel caso in esame, essendo la condanna del ricorrente basata esclusivamente su prove non direttamente sentite dal secondo giudice, la Corte di Strasburgo ritiene che la loro verbalizzazione non possa compensare l'assenza d'immediatezza. Né tale difetto è stato riparato in cassazione. Quanto al diritto d'accesso al fascicolo processuale, la Corte europea sottolinea come le limitazioni imposte agli avvocati del ricorrente abbiano causato delle irrimediabili difficoltà nella preparazione della difesa. Infine, in merito al materiale probatorio, il giudice europeo osserva come la sentenza si sia basata in modo determinante su intercettazioni di dubbia autenticità, senza offrire ascolto alle osservazioni della difesa. Alla luce di queste considerazioni, viene accertata la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. b, c e d Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 marzo 2014, Öcalan c. Turchia (n. 2)

Nel 1999 il noto fondatore del PKK viene condannato a morte per reati contro lo Stato e attentati terroristici. La sanzione non viene tuttavia eseguita in ragione della moratoria sull'esecuzione delle pene capitali esistente in Turchia sin dal 1984. Successivamente, nel 2002, la pena capitale viene ufficialmente abolita, e la sanzione inflitta ad Öcalan si converte, ai sensi della stessa legge abolitiva, in ergastolo. Si tratta, in particolare, di un ergastolo di tipo ostativo, giacché esclude espressamente l'accesso a qualsivoglia tipologia di beneficio penitenziario che consenta al detenuto di uscire dal carcere. Fino al 2009 Öcalan viene trattenuto in isolamento all'interno di un carcere a lui interamente riservato, in una cella di 13 metri quadrati dalla quale non gli è mai concesso di uscire. Durante questo periodo i suoi contatti con il mondo esterno vengono ridotti al minimo: le richieste di visite di familiari e avvocati sono spesso respinte,  ed alle stesse guardie penitenziarie è fatto divieto di parlare con lui oltre lo stretto indispensabile; inoltre, l'accesso ai principali media ed alle comunicazioni telefoniche è soggetto a rigorose restrizioni. A partire dal 2009, anche grazie alle iniziative nel frattempo intraprese dal Committe for Prevention of Torture in seno al Consiglio d'Europa, le descritte condizioni di detenzione iniziano gradualmente a migliorare. Dinanzi alla Corte europea, Öcalan lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu (reputando inumane e degradanti le condizioni di isolamento e la pena dell'ergastolo ostativo), dell'art. 8 Cedu (in ragione delle restrizioni relative alle visite ed ai contatti telefonici coi familiari), nonché dell'art. 7 Cedu (sotto il duplice profilo dell'assenza di base legale della pena dell'isolamento in un carcere a lui interamente riservato, e della violazione del divieto di irretroattività in malam partem. La Corte ritiene fondata soltanto la prima delle indicate doglianze (quella fondata sull'art. 3 Cedu), tanto con riferimento alle condizioni di detenzione patite dal ricorrente fino al 2009, quanto rispetto alla natura ostativa dell'ergastolo. Si rinvia, per un esame più dettagliato delle doglianze formulate dal ricorrente e delle corrispondenti posizioni assunte dalla Corte europea, alla trattazione svolta supra nell'introduzione, sub artt. 3 e 7 Cedu. (Stefano Zirulia)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 25 marzo 2014, OÅ£et c. Romania

Il ricorrente viene prosciolto dal giudice di prime cure dall'accusa di frode fiscale e falso ideologico. A seguito dell'appello del procuratore, il Ministero delle finanze presenta, per la prima volta, una domanda di costituzione di parte civile davanti al Tribunale dipartimentale, che condanna l'imputato a due anni di reclusione e a risarcire la parte civile. La Corte d'appello conferma la sentenza.

Il ricorrente lamenta l'iniquità del procedimento per essere stato condannato a un risarcimento pecuniario, sebbene l'azione civile fosse stata introdotta oltre il termine legale. La Corte europea, dopo aver rilevato che nella prassi rumena è ammessa una costituzione tardiva di parte civile a condizione che l'imputato non si opponga, osserva che, nel caso di specie, il ricorrente non era stato informato della domanda di costituzione di parte civile del Ministero né aveva espressamente consentito al suo tardivo ingresso nel processo. Di qui la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, poiché la rinuncia all'esercizio di un diritto deve essere espressa in modo non equivoco e non può desumersi implicitamente. Per di più, la Corte d'appello, con un provvedimento irrevocabile, non ha esaminato gli argomenti addotti dal ricorrente in relazione all'impossibilità di manifestare, nel giudizio di secondo grado, la sua opposizione alla domanda tardiva di parte civile, nonostante tali argomenti fossero decisivi per l'esito del procedimento. (Roberta Casiraghi)