ISSN 2039-1676


02 luglio 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Aprile 2014

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Fabio Cassibba e Alessandra Galluccio. L'introduzione è a firma di Alessandra Galluccio per quanto riguarda gli art. 2, 3, e 10 Cedu, mentre si deve a Fabio Cassibba la parte relativa agli art. 5, 6 e 8 Cedu.

 

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu

f) Art. 10 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Per quanto concerne gli obblighi negativi discendenti dall'art. 2 della Convenzione, la Corte europea ha avuto modo di pronunciarsi, questo mese - nella sent. 17 aprile 2014, Guerdner and Others c. Francia - sul tema dell'uso della forza letale da parte degli agenti statali, sottolineando come il ricorso a quest'ultima sia legittimo solo qualora sussista una reale minaccia per l'agente e non sia possibile neutralizzare tale minaccia attraverso modalità di azione meno estreme. Nel caso di specie, un gendarme aveva esploso dei colpi di arma da fuoco in direzione di un soggetto che, tradotto in caserma in stato di arresto, approfittava di una finestra aperta per fuggire. L'arrestato, attinto dai colpi, moriva poco dopo e la tempestiva inchiesta condotta dalle autorità nazionali conduceva all'assoluzione del gendarme, che aveva agito in un caso previsto dalla legge. La Corte europea osserva tuttavia come, nel concreto caso oggetto di giudizio, da una lato la fuga del soggetto in stato d'arresto non costituisse una chiara minaccia nei confronti dell'agente e dall'altro ben si sarebbe potuto porre fine a tale fuga utilizzando mezzi meno radicali (inseguendo il fuggitivo, ad esempio); i giudici di Strasburgo pertanto, non avendo riscontrato il requisito dell'assoluta necessità, pervengono all'accertamento della violazione.

Nella sent. 15 aprile 2014, CÈ•laz and Others c. Turchia, la Corte europea torna ad occuparsi del problema delle sparizioni misteriose di soggetti in stato di arresto, ribadendo come in questi casi l'onere della prova ricada sullo Stato e l'incapacità di quest'ultimo di fornire un'attendibile spiegazione sia, dunque, sufficiente per ritenere sussistente la violazione degli obblighi negativi discendenti dall'art. 2 Cedu. In relazione alla medesima vicenda, inoltre, la Corte di Strasburgo ravvisa - come sovente accade - anche una violazione degli obblighi positivi di natura procedurale incombenti sullo Stato turco, che non ha condotto le indagini approfondite che sarebbero state necessarie per accertare la dinamica dei fatti.

È sempre una carenza dei necessari requisiti di celerità ed imparzialità nelle indagini condotte dalle autorità statali a fondare, poi, la violazione dell'art. 2 della Convenzione nelle sent. 1 aprile 2014, Mehmet Kȍse c. Turchia, 24 aprile 2014, Perevedentsevy c. Russia (per una sintesi, v. infra) e 30 aprile 2014, Tikhonova c. Russia: in tutti questi casi, in particolar modo, a fronte del misterioso suicidio di giovani soldati durante il servizio militare, l'attività investigativa svolta dalle autorità competenti si era rivelata tardiva o incapace di fornire risposte soddisfacenti ai familiari delle vittime, che pertanto chiedono ed ottengono la condanna dei rispettivi Stati di appartenenza da parte della Corte europea.

 

b) Art. 3 Cedu

Numerosi, anche questo mese, i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione in ragione delle condizioni di detenzione inumane o degradanti (sent. 1 aprile 2014, Aurel Radulescu c. Romania; sent. 15 aprile 2014, Asalya c. Turchia, Florin Andrei c. Romania e Remus Tudor c. Romania; sent. 17 aprile 2014, Adamantis c. Grecia, Kavouris and Others c. Grecia e Lici c. Grecia; sent. 22 aprile 2014, Axinte c. Romania; sent. 24 aprile 2014, Herman e Serazadishvili c. Grecia). Le condizioni di salute di un detenuto italiano, più che quelle relative alla sua detenzione, hanno giustificato l'accertamento di una violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 3 Cedu nella sent. 22 aprile 2014, G. C. c. Italia (per una sintesi, v. infra). Al sovraffollamento ed alla mancanza di luce, acqua calda, cibo adeguato e attività da svolgersi fuori dalle celle si affiancavano - nella sent. 1 aprile 2014, Enache c. Romania - le costanti pressioni da parte delle autorità penitenziarie affinché il ricorrente ritirasse il suo ricorso a Strasburgo, comportamento che spinge la Corte europea a ravvisare la violazione non solo dell'art. 3 ma anche dell'art. 34 della Convenzione.

In tema di refoulement la Corte europea ha ribadito, a più riprese, i consolidati principi già più volte affermati in precedenza (sent. 3 aprile 2014, A. A. M. c. Svezia; sent. 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia e Ismailov c. Russia). Significativa, sul tema, la sent. 22 aprile 2014, A.C. e a. c. Spagna, relativa alla vicenda di alcuni cittadini marocchini di origine sahariana, rifugiatisi sulle coste spagnole dopo essere fuggiti dallo sgombero, da parte della polizia marocchina, dell'accampamento illegale di Gdeim Izik e richiedenti protezione internazionale. Essi chiedevano ed ottenevano dalla Corte europea l'applicazione della Rule 39 delle regole della Corte, in quanto, in assenza di tale misura interinale, sarebbero stati espulsi prima che il procedimento per ottenere la protezione internazionale si concludesse con una pronuncia definitiva delle autorità spagnole. Gli stessi soggetti, successivamente, ricorrevano a Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 2, 3 e 13 Cedu. La Corte europea - pur non entrando nel merito della questione relativa alla sussistenza o meno del diritto alla protezione internazionale in capo ai ricorrenti, questione la cui risoluzione compete alle autorità spagnole - riconosce la violazione delle norme sopracitate: il fatto che, nell'ordinamento spagnolo, la richiesta di protezione internazionale non abbia effetto sospensivo dell'ordine di espulsione avrebbe reso, senza l'intervento della Corte stessa, la richiesta di protezione avanzata dai ricorrenti del tutto ineffettiva, esponendoli di conseguenza al rischio di una violazione, in patria, degli artt. 2 e 3 della Convenzione.

Due, infine, nel mese di aprile, le pronunce relative a maltrattamenti subiti da parte delle forze dell'ordine: la sent. 10 aprile 2014, Layijov c. Azerbaigian e la sent. 15 aprile 2014, Djundiks c. Lettonia. La Corte europea, in entrambi i casi, riconosce tanto una violazione dell'obbligo negativo discendente dall'art. 3 Cedu, quanto - come spesso accade in questi casi - dell'obbligo procedurale relativo al dovere di svolgere indagini efficaci.

 

c) Art. 5 Cedu

Sul versante della legalità della detenzione, viene in gioco, anzitutto, la sent. 3 aprile 2014, Artemov c. Russia (per una sintesi, v. infra), che accerta la violazione, da un lato, dell'art. 5 comma 3 Cedu, poiché la custodia cautelare è stata più volte prorogata sulla base della sola gravità delle accuse, dall'altro, dell'art. 5 comma 4 Cedu, poiché la reiterata, mancata informazione al ricorrente e al difensore circa la fissazione delle udienze nel procedimento de libertate hanno vanificato il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità della detenzione. La violazione dei medesimi canoni convenzionali è riconosciuta pure dalla sent. 8 aprile 2014, Ergezen c. Turchia (per una sintesi, v. infra). Sotto il profilo della durata ragionevole della custodia cautelare, la pronuncia ribadisce il consolidato indirizzo secondo cui il pericolo di fuga non può essere desunto dalla sola gravità della pena irrogabile all'esito del giudizio; sotto il profilo del diritto al controllo giurisdizionale circa la legalità della detenzione, il significativo ritardo da parte del giudice de libertate nell'esame dell'impugnazione avverso la proroga della custodia cautelare ha vanificato la garanzia protetta dall'art. 5 comma 4 Cedu.

Sempre in ordine al mancato rispetto dell'art. 5 comma 4 Cedu, va segnalata anche la sent. 17 aprile 2014, Ismailov c. Russia: la violazione della previsione in parola sussiste in quanto la legge russa non assicura il diritto dell'imputato di far valere, dinanzi al giudice de libertate, circostanze sopravvenute all'iniziale esecuzione della misura custodiale, rilevanti ai fini della relativa revoca o sostituzione. Con la medesima pronuncia, poi, la Corte europea ravvisa pure la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. f Cedu: il ricorrente, prima della formale esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta in pendenza del procedimento di estradizione passiva, ha subito un periodo di detenzione "amministrativa" privo di base legale.

Infine, con riguardo al diritto al riconoscimento di un equo indennizzo per la violazione dell'art. 5 Cedu, va nuovamente richiamata la sent. 8 aprile 2014, Ergezen c. Turchia, che ravvisa la violazione dell'art. 5 comma 5 Cedu: l'esclusione del diritto del ricorrente di proporre l'istanza di indennizzo al giudice nazionale prima dalla sentenza sul merito del processo non rispetta i requisiti della previsione convenzionale; un analogo profilo di lesione all'art. 5 comma 5 Cedu  deriva, poi, dall'esclusione del diritto di proporre l'istanza in parola pure in capo agli eredi dell'imputato, morto durante il processo di merito, che aveva patito l'illegittima privazione della libertà personale.

 

d) Art. 6 Cedu

Quanto ai profili attinenti al rispetto dell'equità processuale, protetti in generale dall'art. 6 comma 1 Cedu, merita una particolare segnalazione la sent. 29 aprile 2014, Natsvilishvili e Togonidze c. Georgia (in questa Rivista, con scheda di F. Cassibba, Il "patteggiamento" supera il vaglio di compatibilità con i requisiti dell'equità processuale). La sentenza è destinata ad assumere un peculiare rilievo, perché - a quanto consta - rappresenta la prima pronuncia con cui la Corte di Strasburgo accerta la compatibilità con i requisiti dell'equità processuale di una forma di definizione alternativa del giudizio analoga all'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'ordinamento italiano. Per i giudici europei, simili forme alternative di definizione del giudizio, fondate sulla rinuncia dell'imputato alle garanzie proprie del rito ordinario, a fronte di una riduzione (anche sensibile) della pena, sono compatibili con l'art. 6 Cedu a condizione che la rinuncia sia volontaria e consapevole: essa, cioè, non dev'essere frutto di coartazioni e dev'essere resa dall'imputato nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dalla scelta del rito alternativo.

Sempre sul versante dell'equità processuale ex art. 6 comma 1 Cedu, in rapporto alla garanzia della pubblicità delle udienze dibattimentali, la sent. 3 aprile 2014, Artemov c. Russia (per una sintesi, v. infra) accerta la violazione della previsione in parola in un caso in cui il giudice del dibattimento, sulla base della sola richiesta del pubblico ministero, senza consentire alla difesa di conoscerne e discuterne i motivi, ha disposto di procedere "a porte chiuse", con esclusione della partecipazione personale dell'imputato, in forza della necessità di proteggere un testimone. Inoltre, l'esclusione della pubblicità è stata mantenuta anche per le udienze successive a quella in cui si era svolto l'esame del testimone "protetto". Su un profilo analogo, in relazione, però, alla mancata pubblicità delle udienze dinanzi alla magistratura di sorveglianza, la sent. 22 aprile 2014, Nusret Kaya e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra) esclude la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu: alla luce della natura esclusivamente tecnico-giuridica delle doglianze avanzate dai ricorrenti di fronte a tale giudice, risulta compatibile con l'equità processuale che la questione venga decisa all'esito di un procedimento connotato da forme di contraddittorio semplificate e cartolari e senza la pubblicità dell'udienza.

Sul più specifico versante rappresentato dalla tutela del diritto di difesa tecnica, la sent. 3 aprile 2014, Dzhulay c. Ucraina accerta la non violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu con riguardo alla mancata partecipazione del difensore dell'indagato alla ricognizione personale, effettuata dalla vittima durante le indagini: da un lato, a dibattimento, il difensore dell'imputato ha potuto esaminare la vittima con riguardo al merito della vicenda e alle modalità di espletamento della ricognizione; dall'altro, il verbale della ricognizione personale non costituisce la prova decisiva per la condanna.

Ancora con riguardo alla tutela del diritto di difesa tecnica, viene in gioco la sent. 8 aprile 2014, Blaj c. Romania, che esclude la violazione dell'art. 6 comma 3 lett. c Cedu in un caso in cui all'arresto del ricorrente non aveva partecipato il difensore: sino al momento dell'arresto, il ricorrente non era indagato e l'arresto è avvenuto in conformità della legge nazionale; il ricorrente è poi sempre stato assistito da un difensore e le sue dichiarazioni autoaccusatorie dal rese nel contesto dell'arresto non sono state considerate prova della colpevolezza. La Corte europea accerta, altresì, la non violazione dell'art. 6 comma 3 lett. c Cedu, escludendo che la condotta dell'agente provocatore sia stata decisiva per la commissione del reato da parte del ricorrente; inoltre, le dichiarazioni di accusa dell'agente provocatore sono state impiegate solo come "spunto investigativo", avendo l'autorità inquirente raccolto altre, autonome prove della colpevolezza.

Quanto all'esercizio del diritto al confronto fra l'imputato e chi rende dichiarazioni a suo carico, la sent. 17 aprile 2014, Schatschaschwili c. Germania ribadisce come non violi l'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu la condanna del ricorrente che non si basi in modo decisivo sulle dichiarazioni unilateralmente formate, tanto più in una vicenda in cui le autorità procedenti avevano assicurato in favore della difesa effettive misure, idonee a controbilanciare il mancato esame delle fonti testimoniali da parte di quest'ultima. Ancora sul versante dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, con riguardo al mancato riconoscimento del diritto alla prova in favore della difesa, merita di essere segnalata pure la sent. 24 aprile 2014, Duško Ivanovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per una sintesi, v. infra), che riconosce la violazione delle previsioni in parola per effetto della mancata ammissione dell'esame dibattimentale, pur richiesto dalla difesa, degli agenti di polizia circa le modalità del rilievo delle impronte digitali sul luogo del fatto, nonché della mancata ammissione di una perizia, anch'essa richiesta dalla difesa, circa i rilievi dattiloscopici e scientifici compiuti dalla polizia nel medesimo luogo.

 

e) Art. 8 Cedu

Quanto al diritto alla privatezza, la violazione dell'art. 8 Cedu viene esclusa dalla sent. 8 aprile 2014, Blaj c. Romania: l'intercettazione audio-video dei colloqui fra il ricorrente e l'agente provocatore, nonché le successive intercettazioni telefoniche delle conversazioni del ricorrente, sono state effettuate in conformità al diritto nazionale e hanno rispettato i requisiti dell'art. 8 Cedu; inoltre, tutte le intercettazioni sono state depositate in favore della difesa, che ne ha, così, potuto contestare la legittimità e l'attendibilità. Ne deriva pure la non violazione del diritto di godere di un ricorso effettivo al giudice, ai sensi dell'art. 13 Cedu, in rapporto alla pretesa violazione dell'art. 8 Cedu: su richiesta della difesa, il giudice ha svolto un effettivo controllo sulla legalità delle intercettazioni.

La violazione dell'art. 8 Cedu è, invece, accertata dalla sent. 22 aprile 2014, Nusret Kaya e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra), in relazione a un caso in cui l'amministrazione penitenziaria ha fatto divieto ai ricorrenti, detenuti di etnia curda, di conversare telefonicamente con i familiari impiegando la lingua curda, con ciò integrando un'indebita interferenza nella vita privata.

 

f) Art. 10 Cedu

Due le sentenze rilevanti in tema di libertà di espressione nel mese di aprile 2014. Nella prima - sent. 3 aprile 2014, Amorim Giestas e Jesus Costa Bordalo c. Portogallo - a ricorrere sono un giornalista portoghese ed il direttore del settimanale sul quale tale giornalista aveva pubblicato un articolo riguardante la donazione, da parte del tribunale di una cittadina portoghese, di vari beni di sua proprietà ad un ente benefico privato. Nell'articolo si sollevavano dubbi di favoritismo e si segnalava il comportamento poco trasparente che avrebbe in quell'occasione tenuto il segretario del tribunale. Il giornalista ed il direttore, cui le autorità nazionali avevano inflitto una pena pecuniaria (multa di 1800 euro per il primo, di 2000 euro per il secondo), ricorrevano a Strasburgo lamentando una violazione dell'art. 10 della Convenzione. La Corte europea, nel caso di specie, dopo aver ribadito il ruolo centrale che la stampa gioca nel contesto delle società democratiche, osserva come l'articolo in questione non avesse ad oggetto fatti riguardanti la vita privata di un soggetto, bensì un resoconto del comportamento tenuto da un pubblico funzionario nel contesto di una procedura ad evidenza pubblica. In situazioni simili - affermano i giudici - il margine di apprezzamento concesso allo Stato nella restrizione del diritto alla libertà del giornalista si riduce: preminente appare, infatti, la necessità di una libera e trasparente informazione, capace (come affettivamente avvenuto nel caso di specie) di suscitare un dibattito di interesse generale. La limitazione della libertà di espressione dei ricorrenti non è, dunque, per la Corte di Strasburgo, tra quelle che possono ritenersi giustificate in una società democratica. La sanzione loro inflitta, inoltre, è ritenuta dalla Corte europea manifestamente sproporzionata.

Nessuna violazione è stata invece riscontrata dalla Corte di Strasburgo - nella sent. 29 aprile 2014, Salumȁki c. Finlandia - in relazione al caso di una giornalista finlandese che in un articolo riguardante un caso di omicidio, si domandava se la vittima avesse o meno avuto rapporti con un noto uomo d'affari; il nome del celebre affarista era indicato nel titolo dell'articolo e una sua foto - corredata da un trafiletto nel quale si faceva riferimento ad una sua precedente condanna per reati economici - campeggiava al centro della pagina. Le autorità nazionali condannavano la giornalista per il reato di diffamazione, ritenendo che nel caso di specie l'onorabilità dell'uomo d'affari fosse stata ingiustificatamente lesa, e le infliggevano una multa di 720 euro. La Corte di Strasburgo rigetta il ricorso della giornalista, osservando, da un lato, come nel caso di specie le autorità statali avessero realizzato - sulla base del margine di apprezzamento loro riservato - un ragionevole bilanciamento fra la libertà di espressione garantita al giornalista ed i beni della riservatezza e dell'onore del soggetto passivo; dall'altro, come anche la natura e la gravità della sanzione imposta fossero ragionevoli (tenuto anche conto del fatto che della condanna non si dava conto nel casellario giudiziale).

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 aprile 2014, Artemov c. Russia

Posto in custodia cautelare per numerosi, gravi reati contro la persona e il patrimonio, il ricorrente resta detenuto, dalla fase delle indagini alla condanna, per più di due anni. Nell'ambito della complessa vicenda cautelare, il ricorrente e il suo difensore impugnano dinanzi al giudice competente i provvedimenti di proroga della detenzione ma per tre volte le relative impugnazioni sono decise, in senso sfavorevole al ricorrente, in assenza di quest'ultimo e del difensore, non informati della fissazione dell'udienza. Giunti a dibattimento, il giudice, su richiesta del solo pubblico ministero, decide di procedere "a porte chiuse", senza la partecipazione personale dell'imputato, in forza dell'esigenza di proteggere un testimone. La Corte europea, anzitutto, ravvisa la violazione della legalità della detenzione sotto due profili: da un lato, è violato l'art. 5 comma 3 Cedu, poiché la custodia cautelare è più volte prorogata sulla base della sola gravità delle accuse; dall'altro, è violato anche l'art. 5 comma 4 Cedu, poiché la reiterata, mancata informazione al ricorrente e al suo difensore circa la fissazione delle udienze nel procedimento de libertate hanno vanificato il diritto del ricorrente a un controllo giurisdizionale effettivo circa la legalità della detenzione. La Corte europea, inoltre, ravvisa la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, sul presupposto che, seppur la decisione del giudice del dibattimento di procedere "a porte chiuse" e senza la partecipazione personale dell'imputato può essere giustificata dall'esigenza di proteggere un testimone, il diritto di difesa è stato compresso, nel caso di specie, in misura irreparabile, nemmeno consentendo alla difesa di conoscere e discutere i motivi delle richieste presentate al riguardo dal pubblico ministero. In ogni caso, le esigenze protettive della fonte di prova non possono essere invocate per continuare a procedere "a porte chiuse" anche nelle udienze dibattimentali successive a quella in cui è avvenuta l'escussione del teste sotto protezione. (Fabio Cassibba)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 aprile 2014, Ergezen c. Turchia

Il ricorrente è posto in custodia cautelare e lo stato detentivo si protrae, sommando tre distinti periodi, per tre anni e tre mesi. Nell'ambito della vicenda cautelare, il giudice de libertate si pronuncia solo quattro mesi dopo il deposito dell'impugnazione proposta dal ricorrente avverso un provvedimento di proroga della detenzione. Scarcerato, il ricorrente muore, per cause naturali, prima che venga pronunciata la sentenza definitiva. La Corte europea riscontra la violazione della legalità della detenzione sotto diversi profili, nonché la violazione della durata ragionevole del processo. Quanto al mancato rispetto dell'art. 5 Cedu, si ravvisa, anzitutto, la violazione della durata ragionevole della custodia cautelare ex art 5 comma 3 Cedu, poiché il pericolo di fuga non può essere desunto dalla sola entità della pena, considerando il complessivo lasso di tempo della detenzione (pari a tre anni e tre mesi, sommando diversi periodi). In particolare, il terzo periodo di detenzione è stato applicato al ricorrente dopo che egli aveva già espiato la condanna a più di due anni di reclusione, pronunciata all'esito di un diverso procedimento: così, in ragione della detenzione già subita a vario titolo dal ricorrente, la Corte europea reputa ancor meno giustificata la sussistenza del pericolo di fuga. Viene, poi, in gioco la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu: il significativo ritardo con cui il giudice ha esaminato l'impugnazione cautelare proposta dal ricorrente circa un provvedimento di proroga della custodia cautelare vanifica l'effettività del diritto al controllo giurisdizionale sulla legalità della detenzione. Per la Corte europea, è violato pure il diritto a un equo indennizzo per l'illegittimità della detenzione: l'esclusione del diritto del ricorrente di proporre la relativa istanza al giudice nazionale prima dalla sentenza sul merito del processo e la mancata previsione per i suoi eredi di poter agire a suo nome contrastano con l'art. 5 comma 5 Cedu. Infine, la Corte europea ravvisa la violazione della durata ragionevole del processo ex art. 6 comma 1 Cedu, poiché non vi sono ragioni che giustifichino la protrazione del procedimento per un lasso temporale di cinque anni e dieci mesi, decorrenti dall'arresto, per un ricorrente, e di sette anni e otto mesi, sempre decorrenti dall'arresto, per un altro ricorrente, per svolgere due gradi di giudizio. (Fabio Cassibba)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 8 aprile 2014, Esterina Marro e altri c. Italia

A ricorrere sono i familiari (la madre ed i fratelli) di Sergio Marro, detenuto tossicodipendente morto per overdose nel carcere di Voghera. Essi lamentano la violazione dell'art. 2 Cedu da parte dello Stato italiano, perché le autorità penitenziarie avrebbero dovuto procedere a controlli idonei ad evitare l'introduzione di droga in carcere e dunque ad impedire la morte del loro congiunto.

La Corte europea osserva come - sebbene in talune circostanze ben definite, l'articolo 2 della Convenzione possa porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di mettere preventivamente in atto delle misure di ordine pratico per proteggere un individuo la cui vita sia minacciata e tale obbligo sia tanto più penetrante in relazione a soggetti privati della libertà personale, sulla cui salute e sul cui benessere lo Stato ha l'obbligo di vigilare­ - il dovere di protezione gravante sullo Stato debba essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere eccessivo o insostenibile.

Nel caso di specie - osserva la Corte di Strasburgo - numerosi controlli venivano svolti dalle autorità della prigione proprio al fine di evitare l'introduzione di sostanze stupefacenti nella struttura carceraria: era infatti proibita non soltanto l'introduzione delle sostanze stupefacenti, ma anche di diversi altri prodotti (prodotti in polvere o in grani, sapone, siringhe); ogni persona era sottoposta a perquisizione; ogni pacco veniva ispezionato; visitatori, agenti penitenziari e detenuti dovevano passare sotto un sensore elettromagnetico. Non sussistevano, per di più, ragioni per ritenere che proprio Sergio Marro, più degli altri detenuti, necessitasse di una sorveglianza particolare in quanto maggiormente esposto al rischio di assunzione di sostanze (quest'ultimo aveva infatti dichiarato al personale medico dell'ospedale di non assumere sostanze stupefacenti da due anni).

La Corte europea ricorda, inoltre, come nello stabilire quali misure adoperare nell'adempiere ai propri obblighi di protezione, lo Stato sia dotato di un certo margine di apprezzamento: non può dunque farsi discendere dall'art. 2 Cedu l'obbligo per le autorità di dotarsi di unità cinofile all'interno del carcere, come in qualunque altro luogo in cui è lecito sospettare che possano essere introdotte sostanze stupefacenti.

Sulle autorità statali - conclude la Corte di Strasburgo - grava un obbligo di mezzi e non di risultato: il fatto che un singolo detenuto sia dunque riuscito a procurarsi della droga non dimostra che le autorità abbiano fallito nei loro obblighi di controllo né vale a fondare la parvenza di una violazione dell'art. 2 della Convenzione.

La Corte europea dichiara, di conseguenza, il ricorso manifestamente infondato e lo rigetta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, 22 aprile 2014, G.C. c. Italia

G.C., cittadino italiano detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino (AV), lamenta la violazione dell'art. 3 della Convenzione, con riguardo alle condizioni di detenzione cui è stato sottoposto nel carcere ove sconta la sua pena. Il ricorrente, infatti, a seguito di un'operazione chirurgica, soffre di incontinenza, situazione - egli sostiene - che impone che egli possa usufruire di una cella singola con un bagno privato. Pur avendo fatto presente tale problematica al suo ingresso in carcere, il ricorrente viene alloggiato in celle in cui sono presenti altri detenuti: l'imbarazzo e la vergogna sono tali da fargli tentare una prima e, dopo diversi mesi, una seconda volta il suicidio. Egli, inoltre, lamenta di essersi dovuto procurare da solo i presidi sanitari necessari nella sua condizione (che le autorità penitenziarie non gli fornivano) e di avere atteso per anni che gli fosse consentito di accedere ad un percorso terapeutico che, una volta messo in atto, aveva effettivamente sortito un benefico effetto sulle sue condizioni di salute. La Corte europea - dopo aver ricordato che una violazione dell'art. 3 della Convenzione può sussistere anche in quei casi in cui non vi è la specifica intenzione di umiliare o di mortificare un soggetto - osserva come, nel caso di specie, la prolungata assenza di cure adatte alla patologia di cui soffriva il ricorrente lo ha posto in uno stato perenne di angoscia, di inferiorità e di umiliazione sufficientemente grave da integrare un vero e proprio trattamento degradante ai sensi della Convenzione. All'obiezione, sollevata dal governo italiano, secondo la quale i ritardi nelle cure sarebbero stati imputabili non all'amministrazione penitenziaria bensì alla struttura ospedaliera che avrebbe dovuto farsi carico delle cure, la Corte di Strasburgo replica che spettava allo Stato, nel suo complesso, organizzare i suoi differenti servizi in modo da proteggere, in maniera adeguata, l'integrità fisica e psichica del ricorrente. Respinta, invece, la doglianza del ricorrente nella parte relativa alle condizioni di sovraffollamento del carcere di Bellizzi Irpino: le condizioni complessive della detenzione (spazio a disposizione, luce, areazione) non sono tali - afferma la Corte europea - da giustificare la violazione dell'art. 3 della Convenzione. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 22 aprile 2014, Nusret Kaya e altri c. Turchia

L'amministrazione penitenziaria, per ragioni di sicurezza, fa divieto ai ricorrenti, detenuti di etnia curda, di conversare telefonicamente con i propri familiari impiegando la lingua di origine, né trovano accoglimento le relative doglianze, sollevate dai ricorrenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza: il giudice competente, all'esito di un procedimento de plano, esclude che il divieto in parola si ponga in contrasto con la legge nazionale. Di fronte alla Corte europea, i ricorrenti lamentano, pertanto, la violazione del diritto alla privatezza, protetto dall'art. 8 Cedu, nonché la violazione dell'equità processuale, non avendo potuto partecipare personalmente all'udienza dinanzi alla magistratura di sorveglianza onde far valere le proprie ragioni. Per i giudici di Strasburgo, sussiste l'invocata violazione dell'art. 8 Cedu, poiché il divieto per i detenuti di conversare telefonicamente con i familiari impiegando la lingua curda costituisce un'indebita interferenza nella vita privata. Resta, invece, esclusa la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu: la natura esclusivamente tecnico-giuridica della questione, sollevata dai ricorrenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza (ossia, l'illegittimità del divieto d'impiegare la lingua curda nelle conversazioni telefoniche), è compatibile con forme semplificate di contraddittorio, che ben può essere solo cartolare, e non implica la pubblicità dell'udienza. (Fabio Cassibba)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 24 aprile 2014, Duško Ivanovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nel corso delle indagini, la polizia giudiziaria, agendo in via d'urgenza e in assenza di contraddittorio con la difesa, rileva una serie di impronte digitali riconducibili al ricorrente. A dibattimento, la difesa chiede, anzitutto, l'esame dei poliziotti che avevano compiuto i rilievi scientifici, anche con riguardo alle operazioni messe in atto per rilevare le impronte digitali, nonché lo svolgimento di una perizia in relazione alla genuinità dei rilievi scientifici compiuti dalla polizia. Il giudice, però, disattende le richieste probatorie avanzate dalla difesa, senza motivare il provvedimento reiettivo, e condanna il ricorrente impiegando come prova della colpevolezza anche i verbali dei rilievi scientifici compiuti dalla polizia giudiziaria. Secondo la Corte europea, nel caso di specie, il diniego ingiustificato del giudice di ammettere le prove richieste dalla difesa in rapporto ad accertamenti di natura tecnico-scientifica si è risolto in una violazione del diritto alla prova, riconosciuto in favore dell'accusato dall'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. (Fabio Cassibba)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, 24 aprile 2014, Perevedentsevy c. Russia

I ricorrenti sono la madre ed il padre di Mikhail Perevedentsev, diciannovenne recluta dell'esercito russo, trovato impiccato nei canili dell'unità nella quale svolgeva i suoi due anni di servizio militare obbligatorio. I genitori del giovane soldato lamentano la violazione, da parte dello Stato russo, dell'art. 2 Cedu sia sul suo versante diretto che su quello procedurale: essi sostengono, in particolar modo, che le autorità statali sarebbero innanzi tutto venute meno ai loro doveri di protezione nei confronti della vittima e, inoltre, che le indagini successivamente condotte al fine di accertare eventuali responsabilità sarebbero state lente ed inefficaci.

La Corte europea - dopo aver ribadito come sullo Stato parte della Convenzione gravi un generale obbligo di prendere le opportune misure per proteggere soggetti la cui incolumità sia a rischio, sia nei confronti di pericoli provenienti da altri sia, in casi eccezionali, nei confronti di se stessi - sottolinea come obblighi di protezione particolarmente penetranti gravino sulle autorità militari in relazione a soggetti, come i coscritti, che siano nel loro esclusivo controllo (non diversamente, sostiene la Corte europea, da quanto accade ai detenuti). Nel caso di specie - osserva la Corte di Strasburgo - era inoltre prevedibile da parte delle autorità statali che sussistesse un reale rischio per l'incolumità della giovane recluta. È infatti noto, e testimoniato dai reports di autorevoli organizzazioni internazionali, come nell'esercito russo sia diffuso un sistema chiamato dedovshchina: una specie particolarmente grave di nonnismo, che consente ai coscritti più anziani di torturare psicologicamente le giovani leve (estorcendo loro denaro, rendendole oggetto di percosse, privandole del sonno). Le autorità statali erano a conoscenza del fenomeno ed i responsabili militari dell'unità alla quale era assegnata la vittima non potevano ignorare che episodi simili si svolgessero anche nei suoi confronti; test psicologici effettuati sul ragazzo avevano, inoltre, accertato la condizione di disagio psichico nella quale quest'ultimo versava.

Sulla base di queste considerazioni la Corte di Strasburgo afferma che vi è stata, nel caso di specie, da parte dello Stato, violazione dell'art. 2 della Convenzione: le autorità statali hanno i dovere di prevenire prevedibili lesioni della vita e dell'integrità fisica e psichica degli appartenenti alle forze armate, un obbligo particolarmente incisivo nel contesto dell'esercito russo, caratterizzato da un diffusione endemica della dedovshchina. La Corte europea riscontra, poi, anche una violazione dell'obbligo procedurale relativo alla conduzione delle indagini sulla morte da parte delle autorità, condotte con lentezza, discontinuità e trascuratezza. (Alessandra Galluccio)