ISSN 2039-1676


20 ottobre 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Maggio 2014

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Alessandra Galluccio e Sara Longo. L'introduzione è a firma di Alessandra Galluccio per quanto riguarda gli art. 2, 3, 10 e 1 Prot. Add. Cedu, mentre si deve a Sara Longo la parte relativa agli art. 5, 6, 2 Prot. Add. Cedu, 4 Prot. n. 7 Cedu.

 

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 10 Cedu

f) Art. 1 Prot. Add. Cedu

g) Art. 2 Prot. Add. Cedu

h) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Solo due, nel mese di maggio, le pronunce delle Corte europea in materia di diritto alla vita ed all'integrità fisica: una violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2 Cedu è stata, in particolar modo, riscontrata nella sent. 20 maggio 2014, BiniÅŸan c. Romania, in cui la Corte europea accerta l'ineffettività delle indagini svolte dallo Stato rumeno per stabilire le responsabilità relative all'infortunio occorso al ricorrente, vittima di un grave incidente sul posto di lavoro; nessuna violazione, invece, è stata determinata dal comportamento delle autorità statali tedesche nella gestione di un caso di morte a seguito di malpractice medica, nella sent. 22 maggio 2014, Gray c. Germania (per una sintesi, v. infra).

 

b) Art. 3 Cedu

Numerose, anche questo mese, le sentenze che ribadiscono consolidati principi relativi alle condizioni inumane o degradanti di detenzione (sent. 7 maggio 2014, Sergey Chebotarev c. Russia; sent. 27 maggio 2014, Radkov e Sabev c. Bulgaria; sent. 28 maggio 2014, Tsokas e a. c. Grecia) ed in materia di refoulement (sent. 7 maggio 2014, Safaii c. Austria; sent. 7 maggio 2014, Nizamov e a. c. Russia). Significativa, invece, la sent. 20 maggio 2014, László Magyar c. Ungheria (per una sintesi, v. infra) in materia di ergastolo inteso come pena realmente perpetua - e cioè senza possibilità di accesso alla liberazione anticipata o condizionale -, nella quale la Corte europea ripropone l'iter argomentativo recentemente adottato dalla Grande Camera nel caso Vinter c. Regno Unito (sulla quale cfr., in questa Rivista, Ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale nel Regno Unito e articolo 3 CEDU: la Grande Camera della Corte EDU ribalta la sentenza della Quarta Camera, 26 luglio 2013; sulla pronuncia della Camera in prima istanza, cfr. ancora, F. Viganò, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, ibidem, 4 luglio 2012).

Nessuna violazione, infine, viene riscontrata dalla Corte europea nella sent. 27 maggio 2014, Rumor c. Italia (per una sintesi, v. infra): il quadro normativo italiano in materia di violenza domestica viene infatti giudicato adeguato, così come appropriata viene ritenuta l'applicazione datane nel caso di specie delle autorità statali.

 

c) Art. 5 Cedu

Con riguardo ai profili attinenti alla legalità della detenzione, va anzitutto segnalata la sent. 22 maggio 2014, Ilgar Mammadov c. Azerbaigian (per una sintesi, v. infra), con cui la Corte europea accerta plurime violazioni dell'art. 5 Cedu.

In primo luogo, la detenzione provvisoria del ricorrente - un oppositore politico e blogger antigovernativo - contrasta con l'art. 5 comma 1 lett. c Cedu. La misura, infatti, è stata disposta nel corso di un'indagine relativa al preteso coinvolgimento del ricorrente in un episodio di disordine pubblico. Le autorità nazionali non hanno però raccolto alcuna prova a sostegno delle accuse mosse al ricorrente e, anzi, la misura è stata disposta in assenza di un legittimo sospetto.

In secondo luogo, è violato l'art. 5 comma 4 Cedu, poiché le plurime richieste del ricorrente di essere rilasciato o, alternativamente, sottoposto a detenzione domiciliare, sono state sempre rigettate dalle autorità nazionali, le quali hanno disposto e prorogato più volte la misura detentiva, facendo unicamente ricorso a formule stereotipate.

Al contrario, la Corte europea non ritiene vi sia stata alcuna violazione dell'art. 5 comma 2 Cedu, poiché tanto il ricorrente quanto il suo difensore sono stati tempestivamente informati delle accuse poste a carico del primo.

La Corte europea ravvisa altresì una violazione dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 18 Cedu per esser stata la misura custodiale sorretta da ragioni politiche.

Merita di essere segnalata pure la sent. 28 maggio 2014, Akram Karimov c. Russia (per una sintesi, v. infra): qui la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. f Cedu scatta poiché la legislazione russa in tema di detenzione in pendenza di un procedimento di estradizione non risulta sufficientemente chiara e precisa. Non solo, il ricorrente è sottoposto a misura custodiale pure in pendenza del successivo procedimento di espulsione: qui la violazione consegue alla mancata apposizione di un termine alla privazione della libertà personale del ricorrente ed alla mancata valutazione di qualsiasi misura alternativa. Ancora una volta la Corte europea ritiene violato l'art. 5 comma 4 Cedu, con riferimento alla mancanza di uno strumento di ricorso interno con cui far esaminare la legalità della misura detentiva in costanza di un procedimento di espulsione.

Non si ravvisa, invece, alcuna violazione dell'art. 5 comma 2 Cedu, poiché al ricorrente viene tempestivamente comunicato il motivo della sua detenzione.

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell'equità processuale, si segnala che con la dec. 20 maggio 2014, BÄ“rziņš c. Lituania e la sent. 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ha dichiarato irricevibili la questioni relative alla violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, sotto il profilo dell'irragionevole durata del procedimento penale di primo grado. In entrambe i casi, difatti, le autorità nazionali nel corso dei giudizi di impugnazione - peraltro celebrati celermente - hanno riconosciuto l'irragionevole durata del procedimento, disponendo perciò una riduzione della pena.

Va poi segnalata la sent. 27 maggio 2014, Marguš c. Croazia (per una sintesi, v. infra), che accerta la non violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, quanto all'imparzialità del giudice. Infatti, sebbene uno dei membri del collegio giudicante che ha condannato il ricorrente avesse già pronunciato nei confronti di quest'ultimo un primo provvedimento di proscioglimento per intervenuta amnistia, in ordine a alcuni dei fatti oggetto del secondo giudizio, la natura esclusivamente processuale della prima decisione - con conseguente omessa valutazione di qualsivoglia prova - non pregiudica in alcun modo l'imparzialità del giudice. Del pari, i giudici di Strasburgo ritengono non esservi stata alcuna violazione dell'art. 6 comma 3 lett. c Cedu, poiché il ricorrente, più volte ammonito, è infine stato espulso dall'aula d'udienza; il suo difensore ha potuto egualmente prendere parte all'intera udienza, interloquendo con il collegio e rassegnando le conclusioni della difesa.

Con riguardo alla presunzione d'innocenza ex art. 6 comma 2 Cedu, con la sent. 22 maggio 2014, Ilgar Mammadov c. Azerbaigian (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ne accerta la violazione, posto che, nel corso delle indagini, tanto il procuratore generale quanto il ministro dell'interno hanno rilasciato un comunicato stampa nel quale indicavano il ricorrente come il responsabile dei disordini pubblici verificatisi in una piccola cittadina.

 

e) Art. 10 Cedu

Il bilanciamento fra il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 10 Cedu) - letto alla luce della libertà di riunione (art. 11 Cedu) - e la necessità degli Stati membri di garantire l'ordine pubblico costituisce il tema principale della sent. 15 maggio 2014, Taranenko v. Russia. La ricorrente, cittadina russa, partecipava ad una manifestazione anti-governativa in cui si criticava il presidente Putin e si chiedevano le sue dimissioni: i manifestanti - circa una quarantina - si introducevano in un palazzo governativo eludendo i controlli, si barricavano in una stanza e ne danneggiavano il mobilio; grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la ricorrente veniva arrestata e - dopo aver trascorso un anno in custodia cautelare - condannata a tre anni di reclusione con pena sospesa. La Corte europea pur riconoscendo che l'interferenza con il diritto alla manifestazione del pensiero della ricorrente è fra quelle prescritte dalla legge e perseguenti uno scopo legittimo (quello di prevenire disordini e proteggere i diritti degli altri consociati), non ritiene, tuttavia, che tale interferenza sia necessaria in una società democratica. La Corte di Strasburgo osserva, in particolar modo, come - da un lato - la protesta della ricorrente fosse volta ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su questioni di pubblico interesse e come - dall'altro - tale protesta fosse sostanzialmente pacifica (e la ricorrente avesse risarcito il danno patrimoniale al mobilio della stanza occupata). La pena inflitta nel caso di specie, poi, risulta essere manifestamente sproporzionata; sebbene la Corte europea abbia in qualche occasione affermato che pochi giorni di reclusione, in casi simili, possono essere giustificati da esigenze di ordine pubblico, la condanna a tre anni di reclusione e l'applicazione della custodia cautelare in carcere costituiscono - a giudizio della Corte di Strasburgo - una sanzione perseguente uno scopo illegittimo: quello di dissuadere i consociati dal partecipare a manifestazioni di protesta politica. Vi è stata pertanto, nel caso di specie, una violazione dell'art. 10 della Convenzione.

 

f) Art. 1 Prot. Add.

È ancora una volta l'istituto della confisca ad essere ritenuto in contrasto con il diritto alla proprietà ed al pacifico godimento dei propri beni garantito dall'art. 1 Prot. Add. Cedu., nella sent. 13 maggio 2014, Paulet c. Regno Unito. Il ricorrente - cittadino ivoriano illegalmente residente nel Regno Unito - si serviva di un passaporto falso per ottenere un lavoro. Condannato per truffa, nei suoi confronti veniva disposta la confisca di tutto il denaro frutto degli impieghi da lui ottenuti mediante tale stratagemma: i risparmi di quasi quattro anni di lavoro. Paulet ricorreva a Stasburgo, lamentando il carattere oppressivo e sproporzionato della confisca da lui subita e sottolineando come il reato da lui commesso non giustificasse l'applicazione una misura adoperata per reati molto più gravi, come quelli di criminalità organizzata o il traffico di droga. La Corte europea, chiamata a decidere del ricorso, sottolinea come l'interferenza dello Stato con il diritto al pacifico godimento dei propri beni garantito dall'art. 1 Prot. Add. sia da considerarsi illegittima tutte le volte in cui il provvedimento delle autorità statali si traduca in un onere eccessivo per il destinatario. Non basta, dunque, che vi sia un pubblico interesse che giustifichi l'intervento delle autorità statali, è anche necessario che tale interesse sia adeguatamente bilanciato con il diritto di proprietà del soggetto passivo del provvedimento ablatorio e che sussista un corretto rapporto fra i mezzi utilizzati e il risultato perseguito. Nel caso di specie - osserva la Corte europea - le corti nazionali si sono limitate ad individuare la sussistenza di un interesse statale, senza tuttavia porsi il problema del corretto bilanciamento di tale interesse con il diritto di proprietà del ricorrente. La portata dell'analisi svolta dai giudici nazionali è stata pertanto - a giudizio della Corte di Strasburgo - troppo limitata e ha comportato una violazione dell'art. 1 Prot. Add.

 

g) Art. 2 Prot. Add. Cedu

In ordine al diritto all'istruzione, con la sent. 20 maggio 2014, Velyo Velev c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra), la Corte europea accerta la violazione per aver le autorità nazionali rifiutato al ricorrente, già condannato e sottoposto a custodia cautelare per altra causa, l'iscrizione a dei corsi scolastici in carcere. A fronte del diniego dell'amministrazione penitenziaria, il ricorrente impugna il provvedimento, ma la Corte suprema gli nega l'iscrizione alle attività scolastiche, riservate soltanto ai condannati. L'assenza di qualsivoglia ragione che supporti una simile limitazione genera una violazione dell'art. 2 Prot. Add. Cedu.

 

h) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

Quanto al divieto di bis in idem, la violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu è accertata dalle sent.  20 maggio 2014, Nykänen c. Finalndia e 20 maggio 2014, Glantz c. Finlandia (per una sintesi, v. infra), per esser stati i ricorrenti condannati in ordine allo stesso episodio, sia in sede solo formalmente amministrativa che penale, in palese contrasto con il precetto convenzionale.

Al contrario, come riconosciuto dalla sent. 20 maggio 2014, Häkkä c. Finlandia (per una sintesi, v. infra), nonostante la celebrazione di un doppio giudizio, sia in sede formalmente amministrava che penale, in ordine ai medesimi fatti, la mancata impugnazione del ricorrente nel corso del secondo procedimento, finalizzata a far rilevare la duplicazione dei giudizi, esclude la violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu.

Inoltre, i giudici di Strasburgo escludono la violazione del divieto di bis in idem, con la sent. 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia (per una sintesi, v. infra), poiché il giudizio tributario e quello penale, celebrati nei confronti del ricorrente, sono risultati attenere a condotte distinte.

L'art. 4 Prot. n. 7 Cedu, infine, non è violato nemmeno secondo la sent. 27 maggio 2014, Marguš c. Croazia (per una sintesi, v. infra): in questo caso, il ricorrente, accusato di aver commesso crimini di guerra contro la popolazione civile, dopo esser stato inizialmente prosciolto in virtù di una legge di amnistia, viene sottoposto a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti. Il secondo giudizio, tuttavia, è promosso nel rispetto del diritto internazionale, a mente del quale per i crimini di guerra non può aversi amnistia, e degli art. 2 e 3 Cedu.

 

***

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 maggio 2014, Glantz c. Finlandia

Il ricorrente, accusato di evasione fiscale, è sottoposto a un primo procedimento amministrativo, in esito al quale viene condannato con pronuncia definitiva dell'11 gennaio 2010. Frattanto, per la stessa condotta, il 15 dicembre 2008 viene instaurato a suo carico anche un procedimento penale. Quest'ultimo si conclude con un giudizio irrevocabile di condanna in data 18 maggio 2011. La Corte europea, accertato che anche il primo procedimento aveva natura penale, pur riconoscendo la piena autonomia dei due giudizi, che sono proceduti parallelamente, accerta tuttavia la violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu, perché una volta divenuta definitiva la prima condanna, il secondo giudizio non è stato sospeso, ma è proseguito sino alla condanna, sottoponendo così il ricorrente a un doppio giudizio. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 maggio 2014, Häkkä c. Finlandia

A seguito di un accertamento fiscale, nei confronti del ricorrente viene instaurato un contenzioso amministrativo per due distinte violazioni tributarie, in esito al quale il ricorrente è congiuntamente condannato in primo grado l'11 novembre 2007. Frattanto, per gli stessi fatti, il ricorrente è accusato di evasione fiscale anche in sede penale. Il procedimento penale si conclude con sentenza definitiva di condanna il 29 giugno 2010. Il ricorrente lamenta la pretesa violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu per esser stato processato due volte in ordine ad un medesimo fatto. La Corte europea, pur riconoscendo che ambedue i giudizi hanno, nell'ordinamento finlandese, natura penale, e che i due giudizi sono integralmente autonomi ed indipendenti, non ravvisa alcuna violazione del divieto di bis in idem. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi avanti alla giurisdizione amministrativa per far rilevare la duplicazione dei giudizi, giacché i termini ultimi per impugnare la condanna delle due violazioni tributarie scadevano, rispettivamente, il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2011. Stante l'inerzia del ricorrente non è ritenuto violato l'art. 4 Prot. n. 7 Cedu. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 maggio 2014, Laslo Magyar c. Ungheria

Il ricorrente è un cittadino ungherese, condannato alla pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale all'esito di un processo, durato otto anni, che lo vedeva imputato per una serie di omicidi, rapine, sequestri e furti, da lui commessi, in giro per il paese, ai danni di persone in genere anziane e sole. Egli lamentava la violazione dell'art. 3 Cedu - tanto sotto il profilo dell'incompatibilità rispetto a tale parametro convenzionale di una pena detentiva perpetua, quanto sotto quello delle condizioni di detenzione - e dell'art. 6 Cedu, in relazione, invece, alla durata eccessiva del processo a suo carico. Sotto il primo profilo, il ricorrente osservava come la pena a lui inflitta fosse realmente una pena perpetua, senza alcuna possibilità - de iure o de facto - di beneficiare della liberazione anticipata o condizionale. Pur essendo prevista infatti, nell'ordinamento ungherese, la possibilità di usufruire di un provvedimento di clemenza da parte del Presidente della Repubblica, la concessione di tale beneficio si presentava come un atto di pura discrezionalità politica e privo di un onere di motivazione; nella pratica, poi - sottolineava il ricorrente - tale provvedimento di grazia non risultava essere mai stato concesso: le speranze di ottenere la liberazione in casi come il suo potevano, dunque, considerarsi de facto inesistenti. La Corte europea - chiamata a pronunciarsi sul ricorso - ribadisce innanzi tutto come esuli, in linea di principio, dalla sua competenza sindacare le scelte di politica criminale degli Stati membri della Convenzione, che sono dotati di un margine di apprezzamento nel determinare la durata appropriata della pena da comminare per le varie figure di reato. Pertanto - sottolinea la Corte europea - la previsione di una pena perpetua per gravi delitti (come, ad esempio, l'omicidio) - specie se non automatica e, dunque, inflitta nel caso concreto sulla base della valutazione delle specifiche circostanze di fatto operata dal giudice - non è di per se in contrasto con l'art. 3 Cedu: sugli Stati membri grava, infatti, un obbligo di protezione nei confronti della collettività, obbligo che certamente verrebbe disatteso con la scarcerazione di soggetti che ancora rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità. Una pena perpetua, tuttavia - osservano i giudici di Strasburgo - costituisce una violazione dell'art. 3 della Convenzione qualora non possa dirsi che il detenuto abbia qualche prospettiva di liberazione anticipata: gli Stati parte della Convenzione devono, infatti, prevedere una qualche forma di revisione della sentenza - la cui natura (esecutiva o giudiziale) e le cui tempistiche questi ultimi possono determinare liberamente, rientrando tale materia nel loro margine di apprezzamento -, in modo da consentire al detenuto di conoscere precisamente tempistiche e modalità della stessa, nonché i requisiti necessari per essere ammesso alla liberazioneLa mancanza di un tale meccanismo - effettivamente assente nel caso di specie - espone il detenuto ad una sofferenza che supera la normale afflittività connaturata a una pena (pur severa) come l'ergastolo e costituisce una violazione del divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti. La Corte europea pertanto afferma che vi è stata una violazione, da parte dello Stato ungherese, dell'art. 3 della Convenzione. I giudici ritengono, inoltre, che la complessità del caso in oggetto non giustifichi gli otto anni di durata del processo e valga a fondare una violazione dell'art. 6.1 della Convenzione. Non sufficientemente provata, invece, viene ritenuta la doglianza relativa alle condizioni di detenzione. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia

Il ricorrente, amministratore di una società, viene sottoposto ad accertamento fiscale, al termine del quale si apre un procedimento amministrativo, tanto a suo carico quanto a carico della società, per evasione fiscale. Il ricorrente viene, poi, accusato di evasione fiscale anche in sede penale. I giudici di Strasburgo non ravvisano però alcuna violazione del ne bis in idem, essendosi il procedimento amministrativo a carico del ricorrente e quello penale riferiti a periodi di imposta differenti; mentre con riguardo al giudizio amministrativo celebrato nei confronti della società, la diversità dei soggetti esclude vi possa esser stata alcuna duplicazione dei giudizi in capo al ricorrente.

Il ricorrente lamenta poi la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, con particolare riferimento all'irragionevole durata del procedimento penale che lo ha riguardato, e durato sette anni e quattro mesi dall'arresto alla condanna in primo grado. La Corte europea, esclude però la violazione, poiché il giudice nazionale ha riconosciuto l'iniquità processuale e ridotto di conseguenza la pena imposta al ricorrente, facendone perciò venir meno lo status di vittima ai fini della Convenzione. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 22 maggio 2014, Gray c. Germania

I ricorrenti sono i figli di David Gray, cittadino britannico settantunenne, deceduto a seguito di una errata terapia somministrata dal dottor U., medico curante tedesco, da poco assunto dal servizio sanitario nazionale britannico come sostituto. Immediatamente, nel Regno Unito vengono svolte indagini a carico del dottor U., tornato nel frattempo in Germania. Anche in quest'ultimo Paese viene avviato un procedimento penale a carico del medico, fondato su diverse fonti di prova, acquisite anche grazie alla collaborazione delle autorità britanniche. Dal quadro probatorio, emerge una chiara responsabilità del sanitario, che pertanto viene condannato in via definitiva a nove mesi di reclusione (con pena sospesa) e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Nonostante la richiesta dello Stato britannico, il dottor U. non viene estradato. I figli del defunto, nel frattempo, instaurano un giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni. I ricorrenti lamentano la violazione del profilo procedurale dell'art. 2 Cedu, ritenendo che nessuno degli Stati coinvolti abbia svolto indagini effettive sull'accaduto. Più in particolare, i figli del defunto lamentano di non aver potuto partecipare adeguatamente al procedimento instauratosi in Germania; giudicano inoltre illegittimo il rifiuto tedesco alla domanda di estradizione avanzata dalle autorità britanniche. La Corte Edu ritiene il ricorso non fondato. Nonostante l'art. 2 Cedu imponga agli Stati membri di predisporre un sistema giudiziario effettivo ed indipendente per accertare le responsabilità in casi di malpratice medica, la peculiarità della materia spinge la Corte ad evidenziare come possa essere fornito un adeguato ristoro alle vittime ed ai loro parenti anche attraverso rimedi esclusivamente di natura civile. Nel caso di  specie, peraltro, l'attività di indagine ed istruttoria delle autorità tedesche, svolta in collaborazione con quelle britanniche, viene giudicata tempestiva ed effettiva, come del resto confermato dalla condanna del dottor U. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 22 maggio 2014, Ilgar Mammadov c. Azerbaigian

Il ricorrente è un convinto oppositore politico e autore di un blog di spiccata tendenza antigovernativa. Venuto a conoscenza di alcuni episodi di disordine pubblico occorsi nella notte, il giorno seguente il ricorrente si reca sul luogo degli scontri e pubblica a riguardo un articolo sul suo blog. A questo punto le autorità lo convocano una prima volta come persona informata sui fatti, ma a distanza di qualche giorno decidono di convocarlo per un secondo interrogatorio e di sottoporlo a un confronto con due testimoni in grado di riferire sul preteso coinvolgimento del ricorrente nella vicenda. Il ricorrente è quindi accusato di aver incitato la folla al tumulto ed al disordine, e sottoposto pertanto a custodia cautelare. Il provvedimento con cui viene disposta la misura, tuttavia, non fa riferimento ad alcun elemento a carico del ricorrente e nemmeno ai due confronti cui lo stesso era stato sottoposto.

Il ricorrente propone quindi impugnazione, ma anche nel giudizio davanti al tribunale le autorità fanno riferimento a formule vaghe e stereotipate per giustificare la misura. Lo stesso accade in occasione dell'adozione dei provvedimenti di proroga della misura. La mancanza di elementi a carico del ricorrente e l'assenza di un legittimo sospetto danno luogo a una violazione dell'art. 5 comma 1 lett. c Cedu.

Del pari, la Corte europea ritiene che l'atteggiamento delle autorità, le quali hanno sistematicamente ignorato le richieste del ricorrente di conoscere gli elementi a suo carico, e il ricorso a formule stereotipate, abbiano determinato una violazione pure dell'art. 5 comma 4 Cedu.

La Corte europea non accoglie, invece, la doglianza ex art. 5 comma 2 Cedu perché, sin da quando è stato sentito per la prima volta dalla polizia, il ricorrente è stato debitamente e tempestivamente informato delle accuse a suo carico.

L'atteggiamento mostrato dalle autorità, nello specifico dal procuratore generale e dal ministro dell'interno, autori di un comunicato stampa che, in fase di indagini, indicava il ricorrente come il responsabile dei disordini occorsi, determina poi, per i giudici di Strasburgo, una violazione dell'art. 6 comma 2 Cedu.

Infine, la Corte europea, ravvisa una violazione dell'art. 18 Cedu in combinato disposto con l'art. 5 Cedu, poiché alla luce dei fatti, la sola ragione posta a fondamento della detenzione del ricorrente è stata di natura politica. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 27 maggio 2014, Marguš c. Croazia

Accusato di aver commesso crimini di guerra contro la popolazione civile, il ricorrente viene sottoposto a un primo procedimento penale, in esito al quale viene prosciolto in forza di una legge di amnistia, con cui si è esclusa la punibilità di tutti i crimini commessi tra il 17 agosto 1990 e il 23 agosto 1996, in costanza della guerra in Croazia.

La decisione viene annullata dalla Suprema Corte, per erronea applicazione di legge e, a distanza di anni, il ricorrente viene investito da nuove accuse, in parte riferite agli stessi crimini di guerra commessi in danno della popolazione civile. Questo secondo procedimento è incardinato davanti a un collegio di cui fa parte anche il giudice che aveva presieduto il collegio che aveva prosciolto il ricorrente per intervenuta amnistia. 

La Corte europea, tuttavia, non ravvisa alcuna violazione dell'imparzialità del giudice così come garantita ex art. 6 comma 1 Cedu, poiché in occasione del primo giudizio, il giudice si è limitato a una pronuncia di natura meramente processuale, senza esaminare alcun profilo di merito.

Allo stesso modo, i giudici di Strasburgo escludono la violazione dell'art. 6 comma 3 lett. c Cedu. Il ricorrente lamenta infatti che la sua espulsione dall'aula d'udienza avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa. I giudici di Strasburgo, però, rilevano come sia stata la stessa condotta del ricorrente ad aver reso necessario il suo allontanamento dall'aula. Non solo, il difensore ha potuto comunque rappresentarlo per tutto il corso dell'udienza, rassegnando altresì le conclusioni difensive.

Da ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu, per esser stato sottoposto a un doppio giudizio in ordine ai medesimi fatti. La Corte europea, però, non può non rilevare come i crimini di guerra non possono essere soggetti a indulto o amnistia, se non in casi eccezionali, quali un processo di riconciliazione o una forma di risarcimento per le vittime. Nel caso di specie, invece, il ricorrente aveva beneficiato dell'amnistia senza mai dar prova di alcuna condotta riparativa. Promuovendo il giudizio nei confronti del ricorrente e condannando i crimini di guerra contro la popolazione civile, le autorità croate hanno dunque agito in conformità agli obblighi di cui agli art. 2 e 3 Cedu, ed al diritto internazionale, senza dar luogo ad alcuna violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, 27 maggio 2014, Rumor c. Italia

La ricorrente è una cittadina italiana, residente nella provincia di Verona, madre di due figli avuti da una relazione con un cittadino keniota. Una sera, il compagno della ricorrente - durante un alterco - la colpisce ripetutamente, la minaccia con un coltello e la chiude in casa per impedirle di fuggire. Uno dei figli della coppia, svegliato dalle grida, assiste a parte dell'aggressione ed i vicini - anch'essi allarmati dai rumori - chiamano la polizia che interviene poco dopo: la ricorrente viene ricoverata in ospedale, dove le viene diagnosticata una commozione celebrale, oltre ad una serie di ferite al capo e lividi su tutto il corpo; l'uomo viene arrestato. Il processo a suo carico - in cui la ricorrente non si costituisce parte civile - si conclude con la condanna in appello a tre anni e quattro mesi di reclusione per i delitti di tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni aggravate e minaccia; il compagno della ricorrente viene, inoltre, privato della potestà genitoriale e la ricorrente ottiene la custodia esclusiva dei figli comuni. Dopo una prima, infruttuosa richiesta viene concesso all'uomo di scontare la pena in modalità di detenzione domiciliare in un centro gestito da un'associazione non-profit a 15 km di distanza dall'abitazione nella quale la ex compagna ed i figli risiedono. La donna ricorre a Strasburgo, lamentando una violazione degli art. 3 e 14 Cedu. Ella sostiene, in particolar modo, di avere vissuto in una situazione di grave disagio psicologico dopo l'episodio di cui è stata vittima, tormentata dal costante terrore che l'ex compagno potesse reiterare le sue condotte violente; in tale delicata situazione - afferma la ricorrente - ella non sarebbe stata in alcun modo supportata e protetta dalle autorità statali: la ricorrente avrebbe infatti ricevuto una serie di lettere dall'ex compagno da lei percepite come minacciose e non sarebbe stata in alcun modo avvisata del fatto che a quest'ultimo era stata concessa la detenzione domiciliare in un luogo, peraltro, così vicino alla casa nella quale lei ed i figli risiedevano. Per tali ragioni, ella ritiene che le autorità siano venute meno ai loro doveri di protezione nei suoi confronti; l'inadeguatezza del quadro normativo italiano in materia di violenza domestica, inoltre, sarebbe stato idoneo a fondare, nei suoi confronti, anche una discriminazione di genere (con conseguente violazione dell'art. 14 Cedu). La Corte di Strasburgo - chiamata a pronunciarsi sul ricorso -  osserva come l'art. 3 Cedu sia effettivamente applicabile nel caso di specie: la ricorrente, infatti, in ragione di quanto da lei subito, può correttamente essere considerata un individuo vulnerabile, in relazione al quale si configurano, a carico dello Stato, particolari obblighi di protezione. La Corte europea, tuttavia, non ritiene che tali obblighi siano stati disattesi dalle autorità italiane. I giudici osservano, in particolar modo, come sussista un quadro normativo che consente alle autorità di porre in essere, nei confronti dei soggetti accusati di violenza domestica, misure effettive ed in grado di prevenire il reiterarsi delle violenze. Inoltre - relativamente alla doglianza della ricorrente di non essere stata avvisata della concessione della detenzione domiciliare all'ex compagno -  la Corte di Strasburgo afferma che la Convenzione non può essere interpretata nel senso di far gravare sulle autorità statali un obbligo di informazione delle vittime sull'andamento del procedimento a carico dell'autore del reato; ciò a maggior ragione quando l'ordinamento prevede un meccanismo - come, nel caso di specie, la costituzione di parte civile - del quale ci si può avvalere per ottenere informazioni e a tale possibilità si rinunci liberamente. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 maggio 2014, Velyo Velev c. Bulgaria

Il ricorrente, già condannato, viene sottoposto a custodia cautelare per altra causa. In pendenza della detenzione provvisoria richiede di poter prendere parte ai corsi scolastici della prigione. La sua richiesta viene rigettata dall'amministrazione penitenziaria perché, dopo eventuale nuova condanna, sarebbe trasferito in un istituto per recidivi. Il ricorrente adisce, dunque, l'autorità giudiziaria che riconosce il suo diritto all'istruzione, ma la Suprema Corte limita il diritto di accesso ai corsi scolatici in carcere solo ai condannati a pene superiori a un anno, ritenendo pertanto legittima l'esclusione del ricorrente.

La Corte europea, dopo aver chiarito che anche il diritto all'istruzione può esser soggetto a limitazioni, precisa come queste debbano rispondere ai requisiti della prevedibilità, della legittimità dello scopo e della proporzionalità. Nel caso di specie la stessa varietà delle argomentazioni fornite a più riprese al ricorrente per giustificare l'esclusione dai programmi scolastici del carcere è per la Corte europea indice dell'assenza di prevedibilità della legislazione nazionale: da qui la violazione dell'art. 2 Prot. Add. Cedu.

I giudici di Strasburgo, essendosi già pronunciati sul diritto di accesso all'istruzione, ritengono assorbita la questione della violazione dell'art. 6 comma 2 Cedu, all'uopo proposta dal ricorrente. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 28 maggio 2014, Akram Karimov c. Russia

Il ricorrente è un cittadino uzbeco, irregolarmente residente in Russia. Le autorità uzbeche instaurano un processo in contumacia a suo carico ed emettono un mandato d'arresto internazionale. Il ricorrente viene arrestato in Russia e sottoposto a custodia cautelare in pendenza del procedimento di estradizione. A seguito del diniego delle autorità russe di estradare il ricorrente, tuttavia, lo stesso è destinatario di un provvedimento di espulsione a causa della sua condizione di straniero irregolare. Il ricorrente, quindi, è nuovamente sottoposto a misura custodiale in attesa di eseguire l'espulsione.

Il ricorrente lamenta anzitutto che l'espulsione verso l'Uzbekistan lo esporrebbe al serio pericolo di subire trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. La Corte europea, rilevato che le autorità russe non hanno adeguatamente verificato la situazione in cui si troverebbe il ricorrente una volta espulso, e che si sono limitate ad accettare dalle autorità uzbeche garanzie generiche e stereotipate, peraltro riferite all'estradizione e non all'espulsione, accerta la violazione.

In secondo luogo, è violato l'art. 5 comma 1 lett. f Cedu: la detenzione del ricorrente in pendenza dell'estradizione è stata disposta in assenza di una legislazione chiara e precisa che ne stabilisca requisiti e limiti di durata. Allo stesso modo, anche la restrizione della libertà personale del ricorrente in attesa dell'espulsione risulta in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. f Cedu: anzitutto è stata disposta senza l'apposizione di alcun termine, in secondo luogo non è nemmeno stata presa in considerazione una qualsiasi misura alternativa alla custodia.

Non sussiste, invece, alcuna violazione dell'art. 5 comma 2 Cedu, essendo stato il ricorrente informato sin da subito delle accuse a suo carico e delle ragioni poste a fondamento della privazione della libertà personale.

Infine, il ricorrente si duole della mancanza di un ricorso effettivo in ordine alla legalità della sua detenzione. Qui, la Corte europea fa un distinguo: tutte le impugnazioni promosse in pendenza del procedimento di estradizione sono state tempestivamente esaminate, non determinando alcuna violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu. Al contrario, l'assenza di qualsiasi strumento di ricorso interno con cui impugnare la legittimità della misura custodiale, in pendenza del procedimento di espulsione, ha determinato la violazione del precetto convenzionale. (Sara Longo)