ISSN 2039-1676


19 ottobre 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Giugno 2014

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Alessandra Galluccio e Enrico Maria Mancuso. L'introduzione è a firma di Alessandra Galluccio per quanto riguarda gli art. 2, 3, 10, 11 e 1 Prot. Add. Cedu, mentre si deve a Enrico Maria Mancuso la parte relativa agli art. 5, 6 e 8 Cedu.

 

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu

f) Art. 10 Cedu

g) Art. 11 Cedu

h) Art. 1 Prot. Add.

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Due, nel mese di giugno, le pronunce delle Corte europea in materia di diritto alla vita ed all'integrità fisica. Nella sent. 12 giugno 2014, Jelic c. Croazia (per una sintesi, v. infra), la Corte di Strasburgo ha riaffermato - riproponendo sostanzialmente l'iter argomentativo della sent. Janoviec (in questa Rivista, con scheda di M. Montanari, Un 'diritto alla verità' sui crimini di guerra della seconda guerra mondiale? Una cruciale sentenza della Corte europea sui limiti ratione temporis della propria giurisdizione, 6 novembre 2013) - la propria competenza in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2 Cedu, anche quando tali obblighi derivino dalla commissione di crimini (specie se di guerra o contro l'umanità) commessi prima dell'adesione dello Stato membro alla Convenzione. Il suicidio di un giovane soldato durante il servizio militare obbligatorio vale poi a fondare - nella sent. 3 giugno 2014, Aktepe e Kahriman c. Turchia - la violazione degli obblighi di protezione discendenti dall'art. 2 Cedu e gravanti sulle autorità statali.

 

b) Art. 3 Cedu

Fra le sempre numerose sentenze che ribadiscono consolidati principi in materia di refoulement - sent. 26 giugno 2014, Egamberdiyev c. Russia; sent. 26 giugno 2014, M.E. c. Svezia (per una sintesi, v. infra) - o relativi alle condizioni inumane o degradanti di detenzione - sent. 5 giugno 2014, Tereshchenko c. Russia; sent. 10 giugno 2014, Bujorean c. Romania, Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, Mihai Laurentiu Marin c. Romania e Voicu c. Romania; sent. 17 giugno 2014, Zamfirachi c. Romania; sent. 24 giugno 2014, Ionut-Laurentiu Tudor c. Romania; sent. 26 giugno 2014, De los Santos e de la Cruz c. Grecia - spicca, questo mese, la sent. 3 giugno 2014, Buldu e a. c. Turchia, nella quale la Corte europea, oltre alla violazione dell'art. 3 Cedu in relazione ai maltrattamenti subiti dai ricorrenti - testimoni di Geova rifiutatisi di prestare servizio militare obbligatorio - nel carcere in cui si trovavano in attesa di giudizio, riconosce anche una violazione della libertà di religione garantita dall'art. 9 Cedu: l'ingerenza dello Stato turco - che non prevede alcuna forma di esenzione dal servizio militare obbligatorio e prevede sanzioni particolarmente gravi per chi vi si sottrae - seppur prevista dalla legge, difetta infatti del fondamentale requisito della necessità in uno stato democratico.

Per quanto concerne, invece, i maltrattamenti inflitti dalla forze dell'ordine a soggetti privati della libertà personale, la Corte di Strasburgo - nelle sent. 3 giugno 2014, Yigitdogan c. Turchia e 24 giugno 2014, Alberti c. Italia (in questa Rivista, con scheda di S. Zirulia, Da Strasburgo due nuove condanne all'Italia per l'impunità delle forze dell'ordine,13 luglio 2014) - ha riaffermato il principio per i quale spetta alle autorità statali fornire spiegazioni compatibili con il rispetto dell'art. 3 Cedu, qualora un soggetto sottoposto alla loro autorità riporti delle lesioni. Quando, tuttavia, il soggetto - come avviene nella sent. 3 giugno 2014, Habimi e a. c. Serbia (per una sintesi, v. infra) -, pur formalmente sottoposto al controllo delle autorità, sia nel caso di specie riuscito a sottrarsi a tale controllo, graverà invece su di lui l'onere di provare la responsabilità dello Stato.

 

c) Art. 5 Cedu

Tra le pronunce della Corte europea del mese di giugno, con riferimento all'art. 5 Cedu, si segnala la sentenza 5 giugno 2014, Akopyan c. Ucraina (v. infra), nella quale la Corte ha accertato la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu in relazione al ricovero non volontario in ospedale psichiatrico di un cittadino a causa di una schizofrenia paranoide, cui seguiva la fuga dal nosocomio e il successivo ricovero volontario del ricorrente in altra struttura psichiatrica, nel corso del quale era accertata l'assenza di situazioni patologiche legittimanti una restrizione della libertà personale.

Di particolare interesse, inoltre, la sentenza 12 giugno 2014, L.M. c. Slovenia, anch'essa riguardante un caso di privazione della libertà personale consistito nel ricovero non volontario del ricorrente in due nosocomi psichiatrici, in ragione di un disordine psicotico, per un complessivo periodo di sei mesi: un primo ricovero in reparto sottoposto a sorveglianza continua, un secondo in struttura aperta. La Corte ha accertato la violazione dei parametri di cui all'art. 5 commi 1, 2, 4 e 5 Cedu, in virtù dell'assenza di una patologia che rendesse necessaria tale restrizione coattiva della libertà personale, della carenza di un effettivo rimedio per consentire un sindacato di legittimità, nonché della mancata compensazione per la restrizione subita.

Con la decisione 24 giugno 2014, E.B. c. Austria, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione posta in riferimento all'art. 5 comma 1 Cedu da un ricorrente condannato per diversi episodi di atti sessuali con minorenni, il quale - nel corso dell'espiazione della pena detentiva - aveva chiesto di poter accedere alla liberazione condizionale anticipata prevista dall'ordinamento. La richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione era stata respinta dai giudici di sorveglianza di primo e di secondo grado, non essendo integrate tutte le condizioni prescritte dalla legge; in particolare, i giudici reputavano che la recidiva reiterata del condannato in relazione a identiche fattispecie di reato impedisse una concreta prognosi di non reiterazione del fatto. La Corte europea non accoglie la doglianza del ricorrente, secondo il quale la mancata concessione del beneficio della liberazione si sarebbe risolto nell'illegittimità della detenzione, osservando come il rispetto dei criteri legali prescritti per la liberazione determini la piena legalità dell'espiazione della pena.

Da segnalare, infine, la sentenza 26 giugno 2014, Krupko e altri c. Russia (v. infra), con la quale la Corte, accogliendo le doglianze sottoposte da ricorrenti fedeli testimoni di Geova, ha affermato la violazione dell'art. 5 Cedu in un caso di privazione della libertà personale che ha impedito agli stessi di poter celebrare la festività religiosa, in ragione dell'ingiustificato e prolungato fermo presso la stazione di polizia ove i medesimi erano stati invitati a recarsi sotto scorta nel pomeriggio, per essere rilasciati a notte fonda.

 

d) Art. 6 Cedu

Per quanto concerne l'art. 6 Cedu, si segnala - anzitutto - la decisione 3 giugno 2014, Pahor e altri c. Italia, con la quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità di più ricorsi volti a denunciare la violazione dei canoni di equità processuale in riferimento alla mancanza di effettività della giurisdizione penale. Molti atti di denuncia-querela relativi a presunte violazioni penali tributarie e a falsità in atti erano stati depositati da cittadini presso un unico ufficio di procura; in seguito, le notizie di reato erano state inviate ad altri uffici per questioni di competenza territoriale. Pressoché tutte le notizie di reato erano state, poi, oggetto di una richiesta di archiviazione per infondatezza delle ipotesi delittuose. I ricorrenti denunciano, a vario titolo, la mancanza di effettività della giurisdizione penale, poiché la mancata tempestiva attivazione della giurisdizione penale, anche a seguito della trasmissione degli atti ad altri uffici per ragione di competenza, avrebbe impedito alle persone offese scelte difensive quali, ad esempio, l'attivazione della giurisdizione civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti. La Corte, nell'affermare l'inammissibilità delle questioni, rileva come tale possibile effetto avrebbe costituito soltanto ipotetica e remota conseguenza, non certo vincolata alle possibili evoluzioni del procedimento penale. Rileva, inoltre, come ogni questione di natura prettamente tributaria cada al di fuori dello stretto ambito di tutela dei diritti civili tutelabili in sede convenzionale.

Con la sentenza 12 giugno 2014, Dončev e Burgov c. Macedonia (v. infra), la Corte ha accertato la non violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d, in riferimento a un complesso caso giudiziario conclusosi con la condanna dei ricorrenti, ex agenti di polizia, sulla base della testimonianza protetta di un agente sotto copertura, che aveva partecipato alle attività investigative di provocazione, in presenza di una formale dichiarazione di consenso degli imputati alle modalità dell'esame e al successivo rifiuto della difesa di esaminare il teste medesimo.

Nel mese di giugno, inoltre, la Corte europea è stata chiamata ad affrontare, in più casi ripetitivi originati dal medesimo ricorrente, il tema dell'accesso alla giurisdizione, rilevante ai sensi dell'art. 6 Cedu: con le sentenze rese in data 17 giugno 2014, nei casi Belek e Özkurt c. Turchia (n. 2-7) (v. infra una sintesi del n. 2), è stata riconosciuta la violazione del parametro menzionato in relazione a diversi casi di violazione della libertà di espressione del pensiero, originati dalla pubblicazione di vari articoli giornalistici che riportavano notizie e affermazioni di rappresentati del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), cui seguiva l'instaurazione di altrettanti procedimenti penali a carico del proprietario e del direttore responsabile del quotidiano a stampa, conclusisi con la condanna al pagamento di pene pecuniarie, ingiustificatamente non suscettibili di ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

e) Art. 8 Cedu

Per quanto concerne l'art. 8 Cedu si segnala, nuovamente, la sentenza 5 giugno 2014, Akopyan c. Ucraina (v. infra), relativa a un caso di ricovero coattivo in ospedale psichiatrico dovuto alla diagnosi di schizofrenia paranoide. La Corte ha accertato la violazione del diritto al rispetto della vita privata a causa dell'ingiustificata restrizione della libertà, per essere stato clinicamente ritenuto - dopo la fuga dal nosocomio e il successivo ricovero volontario presso altra struttura -normale lo stato di salute del ricorrente.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è oggetto di scrutinio anche nella già menzionata sentenza 12 giugno 2014, L.M. c. Slovenia, in relazione al trattamento farmacologico imposto dal personale medico al ricorrente, sottoposto a ingiustificato ricovero forzato presso un nosocomio psichiatrico, senza consenso alcuno e - per di più - con l'indebito coinvolgimento del genitore nell'adozione della terapia.

Di particolare interesse, poi, la sentenza 5 giugno 2014, Tereshchenko c. Russia, che accerta il mancato rispetto del parametro convenzionale in riferimento all'ingiustificata restrizione del diritto del ricorrente, detenuto in espiazione pena, al colloquio con i familiari e al mancato recapito della corrispondenza, ove si denunciavano tali restrizioni, al giudice di sorveglianza cui erano indirizzate.

Con la sentenza 10 giugno 2014, Voicu c. Romania, il diritto al rispetto della vita privata è considerato leso in relazione alla fuga di notizie concernenti gli atti delle investigazioni a carico del ricorrente, sottoposto a provvisoria restrizione della libertà personale, e alla successiva divulgazione dei brogliacci delle captazioni telefoniche sugli organi di stampa.

Merita una menzione, infine, la sentenza 12 giugno 2014, Marić c. Croazia (v. infra), relativa a un caso di eliminazione del feto nato morto presso un ospedale. La Cedu ha affermato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 Cedu, accogliendo il ricorso del padre del bimbo il quale lamentava di non aver potuto ottenere informazione alcuna circa il luogo di sepoltura del corpo, pur in presenza di un originario consenso dei genitori all'autopsia e alla successiva sepoltura della salma ad opera del nosocomio. La Corte riconduce, così, al parametro convenzionale il diritto a conoscere il luogo di sepoltura.

 

f) Art. 10 Cedu

Nelle due sent. 17 giugno 2014, Aslan e Sezen c. Turchia e nelle sei sent. 17 giugno 2014, Belek e Özkurt c. Turchia - tutte relative all'inflizione di condanne penali sulla base della legislazione turca  antiterrorismo a proprietari di testate giornalistiche, direttori e giornalisti in relazione ad articoli aventi ad oggetto il PKK (movimento separatista turco) - la Corte europea sottolinea nuovamente come una limitazione della libertà di espressione del giornalista possa giustificarsi solo se, oltre che prevista per legge, sia necessaria in uno stato democratico; tale ultimo requisito - ribadisce la Corte di Strasburgo - difetta tutte le volte in cui il giornalista, nell'esercizio del suo diritto-dovere di informazione, si limiti a descrivere gli accadimenti o ad esprimere la propria opinione, senza pronunciare discorsi di odio o di incitamento alla violenza o alla resistenza armata.

 

g) Art. 11 Cedu

Nella sentenza 12 giugno 2014, Primov e a. c. Russia, i ricorrenti - partecipanti ad una manifestazione di protesta contro la corruzione e l'operato politico di un'amministrazione locale - venivano arrestati dalla polizia che, dopo aver disperso i manifestanti attraverso l'esplosione di alcuni colpi di fucile in aria e l'utilizzo di fumogeni e lacrimogeni, li conduceva in prigione, dove rimanevano per due mesi in custodia cautelare prima che il procedimento a loro carico fosse archiviato. I manifestanti ricorrevano alla Corte europea ritenendo che, dapprima, il rifiuto di autorizzare la manifestazione e, successivamente, le modalità di azione delle autorità russe avessero determinato una violazione della libertà di riunione di associazione garantita dall'art. 11 Cedu. La Corte europea - ribadendo come una limitazione delle libertà tutelate dall'art. 11 Cedu da parte delle autorità statali  possa giustificarsi solo se è prevista dalla legge, se persegue una delle finalità di cui al secondo paragrafo del medesimo articolo (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale e protezione dei diritti e delle libertà altrui) e se è necessaria in una società democratica per il raggiungimento di tali finalità - osserva che il messaggio di cui i manifestanti si sono fatti portatori concerne, senza dubbio, importanti questioni di pubblico interesse, peraltro oggetto di numerose inchieste giudiziarie. Come già più volte affermato in relazione al diverso ma contiguo parametro della libertà di espressione (art. 10 Cedu), deve ritenersi che per limitare forme di dibattito relative a questioni di rilevante interesse pubblico debbano sussistere, in capo alle autorità statali, esigenze particolarmente importanti; di esigenza di tal fatta, nel caso di specie - conclude la Corte europea - non vi è traccia: vi è stata, pertanto, una violazione dell'art. 11 Cedu.

 

h) Art. 1 Prot. Add.

Con la sent. 19 giugno 2014, ­­Uniya OOO e Belcourt Trading Company c. Russia, la Corte europea - rifacendosi ad una giurisprudenza ormai consolidata sul punto - ribadisce come ogni interferenza statale con il diritto di proprietà debba, innanzi tutto, essere prevista per legge. Afferma pertanto la Corte di Strasburgo, che la distruzione di due ingenti partite di alcol (comprendenti più di un milione di bottiglie di vodka) da parte della polizia russa durante un'indagine a carico delle società ricorrenti, essendo sprovvista di base legale, ha comportato una violazione dell'art. 1 Prot. Add. Cedu.

 

***

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 3 giugno 2014, Habimi e a. c. Serbia

Nel novembre del 2006, in numerose carceri serbe, avevano luogo manifestazioni di protesta volte a richiedere l'introduzione, da parte del parlamento nazionale, di una disciplina sull'amnestia. Nel penitenziario di Nis tali proteste - caratterizzate da scontri più o meno animati fra due gruppi di detenuti - si trasformavano in una vera e propria rivolta il 23 novembre 2006, quando gli agenti della polizia penitenziaria incaricati della sorveglianza dell'istituto venivano minacciati e costretti ad abbandonare l'edificio, lasciando oltre 600 detenuti privi di sorveglianza. Le autorità di polizia riuscivano a sedare la rivolta il giorno successivo, mediante una massiccia operazione che vedeva l'impego di oltre 300 agenti speciali oltre che di membri della polizia penitenziaria e di un contingente medico. Trentasette detenuti - dopo aver inutilmente adito le corti nazionali - ricorrevano alla Corte europea, lamentando una violazione dell'art. 3 Cedu: essi allegavano di essere stati percossi con mazze da baseball e manganelli, di essere stati costretti a correre fra due ali di poliziotti schierati che li malmenavano, di essere stati obbligati a giacere per ore, ammanettati, su un gelido pavimento di cemento e di avere riportato - a seguito di questo trattamento - vari tipi di lesioni gravi (ferite su tutto il corpo, ossa rotte, emorragie interne, commozioni celebrali). La Corte di Strasburgo rileva, innanzi tutto, una violazione dell'art. 3 della Convenzione sul suo versante procedurale: difettano, infatti, i necessari requisiti di effettività delle indagini e di imparzialità degli organi chiamati a svolgerle. Nessuna violazione dell'art. 3 Cedu viene, invece, rilevata dalla Corte europea sotto il profilo sostanziale; i detenuti, infatti, rimasti privi di sorveglianza per quasi un giorno, non possono considerarsi sottoposti alla esclusiva potestà delle autorità statali: ne consegue - afferma la Corte di Strasburgo - che sarebbe spettato a loro provare oltre ogni ragionevole dubbio che le lesioni da loro subite fossero state provocate dall'intervento degli agenti statali - e non fossero, come invece sosteneva il governo serbo, frutto di scontri fra detenuti privi di sorveglianza - non applicandosi, per le peculiarità del caso di specie, alcuna inversione dell'onere della prova. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 5 giugno 2014, Akopyan c. Ucraina

La ricorrente, una cittadina ucraina, denuncia la violazione dei parametri di cui agli artt. 3, 5 comma 1 e 8 Cedu, lamentandosi del ricovero coattivo e del trattamento sanitario imposto in un ospedale psichiatrico, motivato dalle autorità in ragione di una schizofrenia paranoide. Veniva ricoverata nel dicembre 1994 presso un nosocomio pubblico a seguito del deteriorarsi della relazione con quello che oggi è il suo ex marito, che l'abbandonava portando via con sé le due figlie. A partire dal gennaio 1995, la donna chiese ripetutamente di poter essere dimessa, contestando la diagnosi di schizofrenia e rifiutando il trattamento medico impostole. Nel mese di novembre 1997, la ricorrente fuggiva dall'ospedale psichiatrico, trovando rifugio presso l'abitazione di amici. Si presentava, in seguito, presso altra struttura psichiatrica per sottoporsi a un ricovero volontario, chiedendo una complessiva valutazione del suo stato di salute. Veniva presto dimessa, in virtù di una diagnosi di normale salute mentale.

La ricorrente decideva, quindi, di adire i giudici civile e penale per denunciare l'erronea diagnosi formulata e il trattamento sanitario ingiustamente impostole. Otteneva, in seguito di tali azioni, pronunce di condanna nei confronti dei sanitari e una compensazione pecuniaria per il danno non patrimoniale subito.

La Corte europea accoglie il ricorso formulato sia sotto il profilo dell'ingiusta restrizione della libertà personale patita, ai sensi dell'art. 5 Cedu, sia in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, rilevante ex art. 8 Cedu, sottolineando l'indebita restrizione subita per un periodo di circa tre anni in ospedale psichiatrico, circostanza che ha impedito alla ricorrente di poter condurre una normale vita di relazione e di coltivare il rapporto con le proprie figlie, ingiustamente sottratte alla sua custodia a seguito del ricovero coatto. Non è riconosciuta, di contro, la lesione del parametro di cui all'art. 3 Cedu, relativa alla denuncia di aver subito un trattamento disumano o degradante nel corso del ricovero involontario, in ragione dell'assoluta carenza di prova circa le condizioni della restrizione. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 giugno 2014, Dončev e Burgov c. Macedonia

La pronuncia ha origine dal ricorso presentato da due cittadini macedoni, ex agenti di polizia, condannati in appello nel novembre del 2008 per aver accettato una tangente da un conducente di un'autovettura che era stato fermato per eccesso di velocità e sottoposto a controllo nel mese di aprile 2005. Il guidatore fermato, un agente sotto copertura, era stato sentito nel corso del processo in forma protetta, affermando di aver ricevuto dagli agenti la sollecitazione al pagamento di una somma di denaro per evitare la contestazione di un'infrazione e una tempestiva accusa a suo carico.

I ricorrenti lamentano innanzi alla Corte l'iniquità del processo di merito e, in particolare, la violazione del diritto al confronto con l'accusatore, rilevante ai sensi dell'art 6 Cedu, per non aver potuto esaminare direttamente il teste d'accusa, le cui generalità venivano peraltro mantenute segrete nel corso del processo.

La Corte europea, traendo spunto dall'esegesi consolidata dei parametri di equità processuale desumibili dai commi 1 e 3 lett. d dell'art. 6, afferma l'inesistenza di una violazione della norma convenzionale, rilevando come in casi del genere - in cui sia compressa una prerogativa difensiva - sia essenziale valutare se esistano salvaguardie procedurali volte a controbilanciare il difetto di garanzia lamentato. Nel caso di specie, osservano i giudici, v'è prova del consenso dei ricorrenti all'esame in forma protetta dell'agente di polizia sotto copertura, con specifica accettazione a verbale della possibilità di porre domande al teste - per iscritto e tramite il giudice - da parte della difesa, una volta ottenuta la conoscenza del contenuto della deposizione. Inoltre, è agli atti del processo una formale dichiarazione della difesa di rinuncia all'esame orale dell'agente provocatore, sintomo di un'esplicita rinuncia di esercizio del diritto alla prova e del rifiuto di porre rimedio alla ineguale modalità di esame del teste. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 giugno 2014, Jelic c. Croazia

A ricorrere è una cittadina croata, residente nella cittadina di Sisak, il cui marito - di origini serbe - nel novembre del 1991 veniva prelevato dall'abitazione in cui entrambi vivevano da cinque uomini in uniforme e ritrovato, tre mesi dopo, privo di vita presso le sponde di un fiume. Le ferite mortali dell'uomo erano evidentemente state provocate da un'arma da fuoco: veniva dunque aperta un'indagine per omicidio che non produceva, però, alcun risultato fino al settembre del 1999, quando il primo di una serie di testimoni affermava di essere a conoscenza dell'uccisione di 83 civili di origine serba nell'area di Sisak, e della sparizione di quasi 500 altri civili serbi nella medesima regione; il testimone indicava, fra i responsabili delle uccisioni, il capo del dipartimento di polizia della città ed il suo vice. Altri testimoni - sentiti dalle autorità nel marzo e nel maggio del 2003 - confermavano la versione ed identificavano, fra i morti, il marito della ricorrente. Nel giugno del 2011 veniva aperto un procedimento a carico del capo della polizia di Sisak e del suo vice - entrambi in servizio fino al 1999 - oltre che di un membro dell'esercito croato. Il capo della polizia moriva prima che il processo avesse fine, il militare veniva assolto e solo a carico  del vice capo veniva infine pronunciata una sentenza di condanna.

La ricorrente, adendo la Corte europea, lamentava la violazione da parte delle autorità croate tanto degli obblighi sostanziali quanto di quelli procedurali discendenti dall'art. 2 Cedu e, in particolar modo, si doleva sia del coinvolgimento della polizia croata nella morte del marito, sia dell'eccessiva durata, oltre che dell'ineffettività, delle indagini svolte in relazione all'omicidio. Il governo croato sollevava un'eccezione di incompetenza della Corte europea ratione temporis; la Croazia, infatti, aderiva alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo solo nel 1997: i fatti oggetto del ricorso, invece, si riferivano al 1991, quando ancora non gravava, sullo Stato croato, nessuno degli obblighi discendenti dalla Convenzione.

La Corte europea, chiamata dunque a pronunciarsi innanzi tutto sulla propria competenza - pur ribadendo come la Convenzione non abbia forza vincolante per gli stati in relazione ad ogni situazione di diritto o di fatto la cui esistenza sia cessata prima dell'entrata in vigore della stessa nello stato in questione - sottolinea come, nel caso di specie, sia necessario operare una distinzione fra competenza in relazione all'obbligo negativo (o diretto) dello Stato - consistente nel divieto di causare la morte di un soggetto fuori dai casi espressamente previsti in via di eccezione dall'art. 2 Cedu - e quello positivo (o procedurale) parimenti gravante sulle autorità statali, che concerne invece la necessità che esse pongano in essere indagini effettive. Se infatti sotto il primo profilo la Corte europea deve dichiararsi incompetente - essendosi i fatti a cui il ricorso si riferisce interamente svolti nel 1991 e dunque prima dell'entrata in vigore della Convenzione -, essa si dichiara tuttavia competente in relazione agli obblighi procedurali gravanti sullo Stato croato; il dovere di condurre indagini effettive al fine di individuare e punire i responsabili di un crimine (e, in special modo, di un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità) sussiste, infatti, anche molti anni dopo l'effettiva commissione del crimine stesso. Nel caso di specie, poi, le indagini relative all'omicidio del marito della ricorrente si sono protratte per un lasso di tempo considerevole anche in un periodo successivo all'adesione della Croazia alla Convenzione: deve pertanto ritenersi - conclude la Corte europea - che sulle autorità croate gravassero gli obblighi positivi discendenti dall'art. 2 Cedu.

Pronunciandosi poi sul merito del ricorso, la Corte di Strasburgo - pur riconoscendo le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che proprio coloro che avrebbero dovuto indagare sull'omicidio in questione vi erano direttamente implicati - ritiene ingiustificabile l'inattività delle autorità competenti dopo il 1999 (quando i soggetti direttamente implicate erano ormai in pensione) a fronte delle numerose testimonianze che, adeguatamente verificate, avrebbero consentito di far luce sul caso in questione. Vi è stata, pertanto - conclude la Corte Europea - una violazione dell'art. 2 Cedu relativamente al suo versante procedurale. (Alessandra Galluccio)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 giugno 2014, Marić c. Croazia

Il caso trae origine dalla vicenda occorsa a un cittadino croato, padre di un bambino nato morto nell'agosto del 2003 nel corso del nono mese di gravidanza della moglie. A seguito del parto, il ricorrente e la moglie decidevano di non portare con sé la salma del piccolo, affidando alle autorità sanitarie il compito di provvedere all'autopsia e alla susseguente sepoltura. Effettuato l'esame autoptico, l'ospedale provvedeva all'eliminazione della salma del neonato unitamente ad altri rifiuti speciali sanitari. Il corpo era, così, trasportato presso un crematorio del cimitero di Zagabria. Dopo qualche mese, i genitori del piccolo nato morto si rivolgevano all'ospedale per conoscere il luogo di sepoltura del figlio. Non riuscivano, tuttavia, ad ottenere alcuna informazione al riguardo.

In seguito a questo rifiuto, il ricorrente iniziava parallelamente due azioni giudiziarie, in sede civile e penale, per verificare se la dismissione del cadavere del bimbo nato morto fosse avvenuta nel rispetto della legge.

La corte territoriale, in particolare, non accoglieva la denuncia presentata, ritenendo che le autorità sanitarie avessero operato nel rigoroso rispetto della legge interna.

Il padre del piccolo decideva di adire la Corte di Strasburgo per la violazione dell'art. 8 Cedu, reputando violato il diritto al rispetto della vita familiare: a seguito della cremazione disposta dal nosocomio, infatti, non era più possibile reperire traccia dei resti della salma né, tantomeno, individuare un luogo di sepoltura. Il ricorrente osserva, in particolare, come la richiesta di procedere alla sepoltura, rivolta all'ospedale, non poteva precludere l'esercizio del diritto a conoscere il luogo in cui i resti della salma fossero custoditi.

La Corte accoglie le doglianze proposte, affermando la violazione del parametro evocato.

Sottolinea, in particolare, come il ricorrente godesse di un vero e proprio diritto a conoscere il luogo di sepoltura, non attenuato dal fatto che vi fosse stata una richiesta alla struttura sanitaria di provvedere. È stigmatizzata, infine, l'ambiguità con cui l'ospedale ha gestito lo smaltimento di quello che era stato assimilato a un rifiuto, in assenza di documenti comprovanti le attività svolte o di moduli di consenso informato sottoscritti dai genitori. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 17 giugno 2014, Belek e Özkurt c. Turchia (n. 2)

La pronuncia, prima di una serie di casi caratterizzati da identità soggettiva e di doglianza, ha ad oggetto il ricorso presentato da due cittadini turchi, il proprietario e il direttore responsabile di un quotidiano a stampa, con sede principale a Istanbul.

Tra il marzo del 2004 (data rilevante per il caso in oggetto contrassegnato dal n. 2) e il febbraio 2005, il quotidiano pubblicava vari articoli contenenti affermazioni di esponenti del Partito Curdo dei Lavoratori (meglio noto come PKK). In conseguenza della pubblicazione di tali articoli, i ricorrenti erano accusati di aver dato voce e pubblicato i proclami di un'associazione criminale armata, fattispecie penalmente rilevante secondo la legge antiterrorismo interna. Il giudice penale condannava i ricorrenti al pagamento di una pena pecuniaria per ogni violazione: pronuncia di condanna a pena che, secondo la procedura penale, non era suscettibile di appello né di controllo innanzi alla Corte di cassazione.

I ricorrenti, facendo perno sul canone dell'equo processo, lamentano la compressione del diritto di accesso alla giurisdizione, non avendo potuto ottenere un controllo di legalità sulle pronunce di condanna inflitte da un primo giudice di merito.

In tutti e sei i casi sottoposti allo scrutinio (v. pronunce in pari data contrassegnate dal n. 2 al n. 7), è affermata la lesione del diritto a un equo processo, costituendo, in particolare, la restrizione del diritto al ricorso di legittimità una compressione del diritto difensivo non in linea con le garanzie minime prescritte dall'art. 6 Cedu, che, nel fair trial contemplato dal comma 1 ricomprende le garanzie successivamente elencate in via analitica e non tassativa nei commi 2 e 3, nonché nei protocolli addizionali come, specificamente, l'art. 2 prot. add. n. 7.

La Corte, inoltre, ha in tutti i casi riconosciuto la violazione del parametro convenzionale di cui all'art. 10 Cedu, posto a presidio della libertà di espressione del pensiero. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 26 giugno 2014, Krupko e altri c. Russia

Il 12 aprile 2006 circa quattrocento fedeli testimoni di Geova erano riuniti presso i locali di un edificio universitario, per celebrare la più solenne festività religiosa del culto. All'improvviso, una squadra antisommossa della polizia faceva irruzione e prelevava quattordici partecipanti alla celebrazione conducendoli presso la vicina stazione di polizia.

I fedeli sottoposti a restrizione della libertà rimanevano confinati presso la stazione di polizia per circa tre ore, sino alla mezzanotte.

Tra essi, vi erano i quattro ricorrenti, cittadini russi, i quali decidevano di denunciare l'accaduto alle autorità locali. La corte territoriale, a conclusione del procedimento penale iniziato da costoro, non riconosceva alcuna responsabilità nella condotta degli agenti di polizia, rilevando come vi fossero ragioni di ordine pubblico nell'interruzione del culto, per l'inadeguatezza del luogo di riunione. Inoltre, osservava il giudice, un fermo di circa tre ore presso la stazione di polizia non può essere considerato in alcun modo alla stregua di detenzione.

I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 5 Cedu nella vicenda occorsa, lamentando l'ingiustizia dell'arresto e della successiva detenzione subita: gli arrestati non avevano avuto alcuna scelta se recarsi o no presso la stazione di polizia, ma vi erano stati semplicemente condotti su mezzi delle forze dell'ordine.

La Corte europea accoglie la doglianza dei ricorrenti, rilevando come l'impossibilità di una libera scelta di recarsi presso la stazione di polizia assuma un valore dirimente nel sindacato de quo: i ricorrenti, opponendosi alla restrizione della propria libertà, avrebbero altrimenti corso il rischio di subire una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, la Corte riconosce la violazione del diritto alla libertà di culto, protetta dall'art. 9 Cedu, in virtù dell'ingiustificata interruzione della celebrazione religiosa, in alcun modo lesiva di altri diritti o libertà dei cittadini. (Enrico Maria Mancuso)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, 26 giugno 2014, M.E. c. Svezia

Il ricorrente è un cittadino libico, giunto in Svezia nel luglio del 2010, e richiedente asilo. Nel dicembre del 2010 il ricorrente, dichiaratosi fino a quel momento eterosessuale, conosce un uomo regolarmente residente in Svezia, se ne innamora e, pochi mesi dopo, lo sposa. Nel dicembre del 2012 le autorità svedesi respingono la richiesta di asilo del cittadino libico: egli dovrà dunque rientrare in Libia e da lì fare richiesta per ottenere il ricongiungimento familiare con il compagno. Il ricorrente adisce, quindi, la Corte europea lamentando una potenziale violazione dell'art. 3 Cedu: se rimpatriato in Libia, infatti, egli correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, in ragione del suo passato di trafficante di armi e del suo orientamento sessuale.

La Corte di Strasburgo - chiamata a pronunciarsi sul ricorso - osserva come, nel caso di specie, il ricorrente non sia riuscito a fornire basi sufficienti per ritenere che il rimpatrio possa esporlo al rischio di subire trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. Le sue affermazioni circa la partecipazione al traffico d'armi appaiono, infatti, contraddittorie e poco credibili. Quanto alla possibilità di essere perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale, la mancanza di informazioni circa l'effettivo trattamento riservato agli omossessuali in Libia non consente - afferma la Corte europea - di ritenere che egli, se rimpatriato, sarebbe sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Quanto all'eventuale riprovazione sociale alla quale egli potrebbe essere esposto in quanto omosessuale, la Corte di Strasburgo osserva come il lasso di tempo che il ricorrente dovrà trascorrere in patria prima di ottenere il ricongiungimento familiare - approssimativamente 4 mesi - sia da considerarsi troppo breve perché egli possa patire una sofferenza psicologica tale da raggiungere quella soglia minima di gravità che giustifica la violazione dell'art. 3 Cedu. Non è riscontrabile, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione. (Alessandra Galluccio)