ISSN 2039-1676


29 settembre 2017 |

Le sorti del procedimento di prevenzione nel caso
 di incapacità processuale del soggetto 'proposto'

Nota a Corte cost., sent. 6 giugno 2017 (dep. 17 luglio 2017), n. 208, Pres. Grossi, Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 9/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha fornito le indicazioni necessarie per ricostruire la disciplina applicabile al procedimento di prevenzione nel caso di incapacità del soggtto ‘proposto’ di parteciparvi coscientemente.

Due sono i pilastri che reggono il ragionamento seguito dal giudice delle leggi: da una parte la diversa rilevanza costituzionale della libertà personale e del patrimonio (rispettivamente incisi dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dalla confisca); dall’altra la particolare natura del procedimento di prevenzione per l’applicazione di una misura patrimoniale.

Dopo aver ripercorso gli snodi motivazionali dell’arresto, il presente contributo si propone di mettere in luce alcuni spunti di riflessione che si possono trarre dall’incidente di costituzionalità.

 

SOMMARIO: 1. In breve: la decisione. – 2. La vicenda processuale e la questione di legittimità costituzionale. – 3. Gli snodi motivazionali della sentenza. – 4. Alcuni spunti di riflessione. – 4.1. La rilevanza della particolare natura del procedimento di prevenzione patrimoniale. – 4.2. Se il soggetto incapace non può considerarsi pericoloso per la sicurezza pubblica… – 4.3. Se il soggetto incapace può considerarsi pericoloso per la sicurezza pubblica… – 5. Conclusione.