17 novembre 2011 |
Monitoraggio ottobre 2011
Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.
La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.
SOMMARIO
1. Introduzione
2. Articolo 2 Cedu
3. Articolo 3 Cedu
4. Articolo 5 Cedu
5. Articolo 7 Cedu
6. Articolo 8 Cedu
7. Articolo 10 Cedu
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1. Introduzione
a) Sul fronte dell'art. 2 Cedu, si segnala la sentenza Acet e altri c. Turchia, nella quale la Corte ha riscontrato la violazione degli obblighi di protezione rafforzata incombenti sulle autorità turche in relazione al suicidio di un militare, attribuendo particolare importanza al fatto che allo stesso fosse stata data in dotazione un'arma da fuoco nonostante le crisi depressive dello stesso, di cui i suoi superiori erano a conoscenza.
b) Sono trentuno le pronunce in tema di art. 3 Cedu rese nel mese di ottobre 2011, nelle quali la Corte ha essenzialmente ribadito principi consolidati nella propria giurisprudenza, per lo più accogliendo le doglianze dei ricorrenti.
Si registrano, più nel dettaglio:
- dodici casi di police brutality (Güler e Öngel c. Turchia; Mete e altri c. Turchia; Khatayev c. Russia; Hristovi c. Bulgaria; GümüÅŸsoy c. Turchia; Balenko c. Russia; Portmann c. Svizzera; Stanimirović c. Serbia; Cherkasov c. Russia; Shuvalov c. Russia; Alboreo c. Francia; Naboyshchikov c. Russia);
- dodici casi in cui i ricorrenti lamentavano l'inadeguatezza delle condizioni della detenzione (Bădilă c. Romania; Taggatidis e altri c. Grecia; Fane Ciobanu c. Romania; Mustafayev c. Ucraina; Buldashev c. Russia; Lautaru c. Romania ; Pavalache c. Romania; G.O. c. Russia; Mandić e Jović c. Slovenia; Štrucl e altri c. Slovenia; Ushakov c. Russia; Ibram c. Grecia);
- due casi in cui i ricorrenti medesimi si dolevano dell'insufficienza delle cure mediche apprestate all'interno degli istituti penitenziari (Goginashvili c. Georgia, e il già menzionato Fane Ciobanu c. Romania, relativo alla mancata fornitura di protesi dentarie);
- cinque casi di violazione potenziale dell'art. 3 in relazione ad ipotesi di espulsione o estradizione verso Paesi nei quali il ricorrente correva il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (Auad c. Bulgaria; Sharipov c. Russia; Husseini c. Svezia; Samina c. Svezia; Ahorugeze c. Svezia);
- un caso di asserita violazione degli obblighi di protezione rafforzata all'interno delle carceri, nel quale tuttavia la Corte non ha ravvisato la violazione della norma in esame in ragione della mancanza di prove adeguate (il già menzionato Stasi c. Francia).
Tra le suddette pronunce, presenta particolari profili di interesse la sentenza Ahorugeze c. Svezia, nella quale la Corte europea non ha ravvisato la violazione potenziale degli artt. 3 e 6 Cedu in relazione all'estradizione di un cittadino ruandese di etnia Hutu che ha aveva ottenuto lo status di rifugiato ma sul quale pendeva l'accusa di aver preso parte al genocidio consumatosi in Ruanda, ordinando tuttavia allo Stato convenuto - ed è questo il profilo di interesse - di non eseguire l'allontanamento fino a quando la pronuncia della Corte medesima non divenga definitiva. Con riferimento all'art. 3 Cedu, essa ha escluso, in particolare, che nel caso di specie vi fossero elementi per ritenere che il ricorrente corresse nel paese di destinazione il rischio di essere perseguitato e torturato in quanto appartenente all'etnia Hutu, dal momento che, a detta degli osservatori internazionali, le condizioni della detenzione all'interno delle carceri ruandesi potevano dirsi soddisfacenti.
c) Tra le pronunce in tema di art. 5 § 1 Cedu, si segnala la sentenza Goboret c. Moldovia, in materia di ricovero coattivo in un ospedale psichiatrico di un infermo di mente. La pronuncia presenta, infatti, profili d'interesse anche per il penalista sostanziale (per quel che concerne, in particolare, l'applicazione di misure di sicurezza detentive nei confronti dei soggetti non imputabili) nella parte in cui la Corte ha ritenuto illegittima la privazione della libertà personale del ricorrente in assenza della prova nel caso di specie del requisito della sussistenza di un disordine mentale effettivo.
d) Sul fronte dell'art. 7 Cedu, invece, si ricorda la sentenza Soros c. Francia, nella quale la Corte ha ritenuto che la condanna per insider trading del ricorrente fosse prevedibile al tempo dei fatti, dato che la giurisprudenza francese era ormai da tempo orientata a ritenere penalmente rilevanti condotte analoghe a quelle dal medesimo poste in essere nel caso di specie.
e) Per quel che concerne l'art. 8 Cedu, merita un cenno la sentenza Trabelsi c. Germania, in cui la Corte ha ritenuto che l'espulsione del ricorrente per motivi di ordine pubblico costituisse una misura proporzionata rispetto alla gravità dei reati commessi dal medesimo (reati in materia di stupefacenti e altri reati di natura violenta) e ha, pertanto, escluso la violazione della suddetta norma convenzionale, nonostante questi avesse trascorso quasi tutta la sua vita in Germania.
f) Quanto all'art. 10 Cedu, pare innanzitutto opportuno segnalare la sentenza Vellutini e Michel c. Francia, in la Corte ha concluso per una violazione della suddetta norma Convenzionale, in relazione alla condanna del Presidente e del Segretario Generale del sindacato agenti di polizia municipale per aver diffamato un sindaco con alcune dichiarazioni rese in pubblico in qualità di funzionari sindacali, in quanto i ricorrenti non erano stati ammessi a provare la veridicità di tali dichiarazioni.
E ancora, deve essere menzionata la sentenza AltuÄŸ Taner Akçam c. Turchia con cui la Corte - ritenuto fondato il timore lamentato dal ricorrente, il celebre storico e sociologo turco, di essere condannato per propaganda anti-governativa in ragione delle opinioni espresse sulla questione Armena - ha ravvisato una violazione dell'art. 10 Cedu, affermando che il delitto di manifestazione di opinioni sovversive previsto dal codice penale turco non risponde ai requisiti convenzionali di accessibilità e previsione, poiché i giudici nazionali ne danno un'interpretazione arbitraria (come affermato dalla Corte stessa nella sentenza Dink c. Turchia del 2010), punendo la manifestazione di qualsiasi opinione contraria al governo.
g) Da ultimo merita menzione la sentenza Tomasović c. Crozia, con cui la Corte ha riconosciuto una violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu (che riconosce il principio del ne bis in idem) in relazione alla duplice condanna del ricorrente, prima in sede amministrativa e poi in sede penale, per lo stesso fatto di possesso di sostanza stupefacente. La sentenza riveste, infatti, interesse per il penalista sostanziale riveste poiché i giudici di Strasburgo hanno considerato la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al ricorrente come una vera e propria "pena", rilevando che questi era stato condannato a pagare una somma considerevole (1.700 euro) e ravvisando nella sanzione uno scopo dissuasivo. (Introduzione a cura di Lodovica Beduschi e Angela Colella).
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2. Articolo 2 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 22427/06, Acet e altri c. Turchia (importance level 2)
I ricorrenti sono familiari di Ismail Acet, soldato di leva tra il 7 ottobre 2003 e il 26 maggio 2004, giorno in cui si è tolto la vita sparandosi alla testa con l'arma di servizio. I ricorrenti lamentano l'omissione da parte dello Stato delle necessarie misure volte a impedire al Sig. Acet, sofferente di una forma lieve di depressione, di suicidarsi.
La Corte rileva che il Sig. Acet, benché si sia provocato autonomamente la morte, si trovava, durante la leva, sotto la responsabilità delle autorità statali, e che pertanto la propria indagine deve essere volta a chiarire se le autorità stesse conoscessero o dovessero conoscere le condizioni psichiche del Sig. Acet e quali condotte dovessero tenere per impedirne il suicidio.
Premesso che il Sig. Acet era stato sottoposto a numerose visite psichiatriche, che era tenuto sotto osservazione dai propri superiori, che non era stato fatto oggetto di trattamenti avvilenti da parte dei commilitoni, la Corte dà particolare rilievo alla circostanza che al Sig. Acet, benché psicologicamente fragile, era stata data in dotazione un'arma da fuoco. Per questo motivo, la Corte ritiene che, o a livello di diagnosi medica o a livello di controllo effettivo da parte delle autorità militari, vi sia stata una "falla" nel sistema di protezione, e pertanto accoglie il ricorso, dichiarando che vi è stata violazione dell'art. 2 Cedu.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 25 ottobre 2011, ric. n. 33251/04, Tashukhadzhiyev c. Russia (importance level 3)
Caso di "sparizione" di un cittadino ceceno, prelevato di forza dalla propria abitazione da militari russi senza farvi mai più ritorno. La Corte europea rigetta l'eccezione del governo russo di mancato esaurimento delle vie di ricorso interno (visto che l'inchiesta penale in merito all'accaduto era ancora pendente) e riconosce una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu in relazione all'inefficacia dell'inchiesta suddetta, sottolineando in particolare come il processo che si era protratto inutilmente per 14 anni e dell'art. 13 in relazione all'art. 2 Cedu, sottolineando ancora una volta l'inefficacia dell'inchiesta nazionale. Essa conclude altresì per la violazione dell'art. 5 § 1 Cedu, in relazione alla privazione della libertà personale del ricorrente, il quale era stato detenuti in assenza di alcun tipo di garanzia processuale
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3. Articolo 3 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 4 ottobre 2011, ric. n. 31725/04, Bădilă c. Romania (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino rumeno, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu per le condizioni degradanti nelle quali ha scontato la propria pena in due diversi istituti penitenziari tra il 21 maggio 2002 e il 20 maggio 2009, ponendo il rilievo sul sovraffollamento carcerario, le pessime condizioni di igiene, la cattiva qualità del cibo, la frequente carenza di acqua e l'assenza di adeguate cure mediche.
La Corte accoglie il ricorso considerando il limitato spazio vitale concesso al detenuto (da 1 m2 a circa 4 m2). In particolare la Corte considera violato in re ipsa l'art. 3 Cedu qualora lo spazio vitale sia inferiore ai 3 m2; per i periodi in cui lo spazio vitale è stato superiore, la Corte ha dato rilievo alle affermazioni del ricorrente sull'accesso ad aria e luce, sull'adeguatezza del riscaldamento, sulle dotazioni sanitarie di base e sul rispetto della privacy nella vita quotidiana, ciò nonostante mancasse la prova di un preciso intento di umiliazione del detenuto.
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 4 ottobre 2011, ric. n. 29612/05 e 30668/05, Güler e Öngel c. Turchia, (importance level 3)
I ricorrenti, cittadini turchi, lamentano di aver subito violenze da parte della polizia, schierata in forze e intervenuta a disperdere un gruppo di manifestanti che l'avevano attaccata a conclusione di una manifestazione pacifica cui essi avevano partecipato. In particolare i ricorrenti allegano di non aver partecipato all'attacco violento, come dimostrato da una videoregistrazione acquisita agli atti del procedimento penale intentato a loro carico e risoltosi con la loro assoluzione.
La Corte accoglie il ricorso, rilevando che l'imponente schieramento della polizia, equipaggiata con maschere e lacrimogeni, a fronte dell'esiguo numero di manifestanti violenti, non può giustificare l'uso della forza contro i ricorrenti, i quali peraltro non avevano partecipato all'attacco.
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 4 ottobre 2011, ric. n. 294/08, Mete e altri c. Turchia, (importance level 3)
I ricorrenti, cittadini turchi, sono il proprietario e i lavoratori di un negozio della città di Diyarbakır: lamentano di aver subito violenze in data 23 febbraio 1999 da parte della polizia, intervenuta per imporre ai commercianti della città di aprire i negozi, chiusi per protesta contro l'arresto di Abdullah Öcalan; essi lamentano inoltre le ulteriori violenze subite durante il loro arresto seguito a tali fatti. Alla regione di Diyarbakır era applicabile al tempo il d.l. 285/87, che dichiarava lo stato d'emergenza conferendo particolari poteri alle forze dell'ordine.
Da un punto di vista sostanziale, la Corte rileva preliminarmente che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti non è suscettibile di deroghe nemmeno in presenza di pericolo pubblico che minacci la vita stessa della nazione e riafferma che non importa a questi fini quale sia l'accusa rivolta al ricorrente. Per quanto riguarda le violenze subite dai ricorrenti presso il negozio, la Corte, stante la carenza di prova in ordine al reale svolgimento dei fatti, ritiene di non poter affermare con ragionevole certezza la violazione dell'art. 3 Cedu. Per quanto riguarda, invece, le violenze subite dai ricorrenti durante l'arresto, la Corte afferma che la situazione di particolare vulnerabilità che ne consegue rende rilevanti anche lesioni non particolarmente gravi, e che lo stato di costante soggezione all'autorità configura una presunzione di riconducibilità delle lesioni all'autorità stessa, salvo prova contraria: mancando tale prova, la Corte accoglie il ricorso sul punto.
Da un punto di vista procedurale, premesso che l'art. 3 Cedu implica altresì il diritto a un'indagine effettiva in ordine alle lamentate violenze (indagine che non può essere frustrata da amnistia, grazia o prescrizione), la Corte accoglie il ricorso, rilevando che la prosecuzione penale degli autori delle violenze non era stata pronta, efficace e diligente.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 4 ottobre 2011, ric. n. 47729/08, Goginashvili c. Georgia, (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino georgiano, lamenta le carenze nelle cure mediche cui deve essere sottoposto durante la detenzione carceraria che sconta tuttora dal 21 maggio 2006.
Proceduralmente, la Corte rigetta parzialmente il ricorso per le doglianze successive al 1 ottobre 2010, data di entrata in vigore del nuovo Prison Code georgiano, rilevando che il ricorrente non ha percorso tutte le vie di ricorso interne messe a disposizione dalla nuova normativa.
Nel merito, con riferimento alle doglianze anteriori al 1 ottobre 2010, la Corte rigetta il ricorso, affermando che per darsi violazione dell'art. 3 Cedu non è sufficiente che le condizioni di salute del detenuto si siano aggravate, ma deve essere sempre indagata l'adeguatezza dell'assistenza medica fornita. Nel caso di specie la carenza di medico specialista nell'organico dell'ospedale carcerario era stata compensata dalla periodica convocazione di specialisti esterni.
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 46390/10, Auad c. Bulgaria (importance level 2)
Il ricorrente, apolide nato in un campo profughi palestinese sito in territorio libanese e illegalmente emigrato in Bulgaria a seguito di minacce e violenze subite da parte del gruppo islamista Jund al-Sham, lamenta che il Governo bulgaro, dopo che il Tribunale amministrativo aveva accolto la sua domanda di protezione internazionale, ne ha disposto l'espulsione dal territorio dello Stato con divieto di reingresso fissato in dieci anni; il provvedimento è motivato da ragioni di sicurezza nazionale (il ricorrente è ritenuto membro attivo di un gruppo terroristico attivo in Bulgaria) e prevede la detenzione temporanea presso apposito centro.
La Corte, ai parr. 96 ss., riassume i principi in materia di espulsione dello straniero e di rischio di maltrattamenti nello Stato di destinazione, richiamando in particolare i precedenti Chahal e Saadi. Precisato poi che la tutela offerta dall'art. 3 Cedu è assoluta e come tale prescinde dalla condotta anche criminosa attribuita allo straniero, e accertato che nel caso di specie né lo Stato libanese né il movimento palestinese Fatah appaiono in grado di garantire la protezione del ricorrente dalle minacce del gruppo Jund al-Sham, la Corte appunta l'attenzione sulla prova del rischio di maltrattamenti che il ricorrente asserisce di poter subire nello Stato di destinazione: in principio è il ricorrente a dover fornire elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio sulla possibilità di violazione, restando allo Stato resistente l'onere di dissipare tale dubbio. In assenza di allegazioni sul punto, la Corte accoglie il ricorso dichiarando la sussistenza di una violazione dell'art. 3 Cedu.
Valutato poi che il ricorso al Tribunale amministrativo avverso il provvedimento di espulsione non prevede un completo riesame del merito e non ha effetto sospensivo, la Corte accoglie il ricorso dichiarando la sussistenza di una violazione dell'art. 13 Cedu.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 18414/10, Sharipov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino kazako, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu nel provvedimento di estradizione verso il Kazakistan pronunciato dalle Autorità russe con riferimento ad accuse di frode avanzate in patria contro di lui. La Corte rigetta il ricorso, affermando che né il mero riferimento a generici problemi inerenti i diritti umani in un determinato Paese né la mera allegazione di problematiche condizioni di salute possono configurare una violazione dell'art. 3 Cedu se non sono suffragati da particolari collegamenti con la situazione personale del ricorrente.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 56994/09, Khatayev c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo, condannato a pena detentiva per diversi reati, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu sotto due profili sostanziali e uno procedurale. La Corte accoglie il ricorso solo in relazione al profilo procedurale, relativo alla doglianza del ricorrente di aver subito due aggressioni da parte delle guardie carcerarie e che le inchieste che ne sono seguite si siano concluse negativamente per il fatto che le corti adite si siano basate soltanto sulle allegazioni dell'amministrazione carceraria.
In particolare, la Corte riafferma che qualora un individuo lamenti la lesione di un diritto tutelato dalla Convenzione lo Stato deve avviare un'indagine che sia diligente ed effettiva, e conclude dichiarando che non è diligente né effettiva un'inchiesta che sia condotta dalla medesima Autorità che si assume abbia leso il diritto e che non abbia previsto un immediato esame medico dell'individuo da parte di un soggetto imparziale.
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 42697/05, Hristovi c. Bulgaria (importance level 3)
I ricorrenti, tre cittadini bulgari (padre, madre e figlia), lamentano la violazione dell'art. 3 Cedu per l'aggressione fisica subita dal primo in occasione del suo arresto il 17 febbraio 2004, nonché per le minacce rivolte a tutti e tre i ricorrenti nella medesima circostanza dagli agenti di polizia appartenenti al Servizio di Lotta al Crimine Organizzato.
La Corte rigetta il ricorso quanto alla prima doglianza, rammentando che con riferimento all'art. 3 Cedu è necessaria la prova oltre ogni ragionevole dubbio dei fatti configuranti la lamentata violazione, prova assente nel caso di specie
La Corte accoglie il ricorso quanto alle minacce di morte riferite dai ricorrenti, richiamando il principio per cui la mancata indagine in ordine a supposte violazioni sostanziali della Convenzione realizza essa stessa una lesione procedurale. Nel caso di specie la Corte stigmatizza l'impossibilità di identificare gli agenti di polizia dovuta a un'estensione indebita della legge bulgara sul divieto di identificazione del personale dei reparti anti-terrorismo: tale legge prevedeva il divieto di rivelare l'identità personale degli agenti delle squadre anti-terrorismo, ma nulla prevedeva quanto ad altre forze di polizia, compresi i reparti di lotta al crimine organizzato. La corte afferma poi che non è proporzionato l'uso di agenti armati e mascherati per effettuare un arresto all'interno di una famiglia con una bambina di cinque anni.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 2889/09, Taggatidis e altri c. Grecia (importance level 3)
I ricorrenti, quarantasette detenuti della prigione di Ioannina, lamentano le gravi condizioni di sovraffollamento in cui devono trascorrere la loro detenzione, allegando in particolare che a ciascun detenuto è concesso uno spazio medio di 2mt2, che le celle sono mal ventilate e insalubri, e che non vi è possibilità di movimento né di attività ricreative o sportive. La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in punto di sovraffollamento, accoglie il ricorso affermando che la concessione di uno spazio vitale inferiore a 3mt2 per detenuto configura violazione in re ipsa dell'art. 3 Cedu.
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 51143/07, GümüÅŸsoy c. Turchia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino turco, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu per aver subito violenze da parte della polizia durante il suo arresto e perché l'azione giudiziaria contro l'agente responsabile si sia estinta per prescrizione trascorsi oltre sette anni dai fatti.
La Corte, considerando le risultanze processuali interne, accoglie il ricorso sul piano sostanziale, ritenendo sufficientemente provata e non proporzionata la violenza subita dal ricorrente.
La Corte accoglie il ricorso anche sotto il profilo procedurale, affermando che il lungo decorso temporale tra i fatti e le decisioni di merito e di cassazione hanno reso inefficace e non dissuasiva la risposta sanzionatoria dello Stato rispetto all'accertata violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 27240/03, Fane Ciobanu c. Romania (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino romeno, lamenta le condizioni degradanti della propria detenzione carceraria, sia quanto a sovraffollamento sia quanto a condizioni igienico-sanitarie; lamenta inoltre il persistente diniego delle Autorità nazionali alla sua richiesta di fornitura di protesi dentaria, in quanto completamente privo di denti e impossibilitato a lavorare per pagarsi le protesi.
La Corte accoglie entrambe le doglianze: dichiara la violazione dell'art. 3 Cedu per le condizioni di grave sovraffollamento (1,00-3,62mt2 per detenuto) delle carceri romene, fondando la propria decisione anche sulle risultanze di rapporti di organizzazioni non governative; dichiara inoltre la violazione del'art. 3 Cedu rilevando la carenza di effettività della necessaria copertura assicurativa sociale dei detenuti.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 35350/05, Balenko c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 6 Cedu per aver subito violenze da parte della polizia durante il suo arresto e perché nel processo seguìto il giudice non avrebbe sentito il testimoni indicati dalla difesa. La Corte preliminarmente afferma la legittimazione attiva della moglie e della figlia del ricorrente, intervenute nel giudizio dopo la morte del ricorrente che lo aveva avviato, in quanto portatrici di legittimo interesse alla decisione.
La Corte rigetta poi il ricorso, negando la violazione dell'art. 3 Cedu sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale: quanto al primo, affermando che la violenza usata dalla polizia è stata proporzionata alla violenza inizialmente impiegata dal ricorrente; quanto al secondo, rilevando che le indagini che ne sono seguite sono state tempestive e approfondite.
Premesso poi che il diritto a sentire testimoni a difesa non è assoluto ma funzionale alla parità dei mezzi di prova tra le parti, la Corte rigetta il ricorso anche con riferimento all'art. 6 Cedu, rilevando che la mancata audizione dei testimoni a difesa si è fondata sull'incontestata impossibilità di rintracciarli benché ritualmente convocati.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 2889/09, Taggaditis e altri c. Grecia (importance level 3)
I ricorrenti, quarantasette detenuti del carcere greco di Ioannina, lamentano le condizioni di sovraffollamento (2mt2 per detenuto) e di grave disagio che caratterizzano la loro detenzione, comprovate anche da rapporti medici interni al carcere e da relazioni di organi indipendenti. La Corte accoglie il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza in materia e particolarmente il fatto che la condizioni di grave sovraffollamento (con spazio vitale per ciascun detenuto inferiore a 3mt2) costituiscono sufficiente motivo per dichiarare la violazione dell'art. 3 Cedu, a nulla valendo l'assenza della prova di una precisa intenzione di umiliazione e degrado.
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 38455/06, Portmann c. Svizzera (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino svizzero condannato per diversi gravi reati (tra cui: sequestro di persona, rapina a mano armata), lamenta che in occasione del suo ultimo arresto la polizia lo abbia tenuto ammanettato mani e piedi e incappucciato per circa due ore, fino alla detenzione in apposita cella.
Riaffermato il fatto che l'incappucciamento non configura di per sé una violazione dell'art. 3 Cedu se non è accompagnato da altri trattamenti inumani o se non risulta particolarmente afflittivo per la sua durata o per il sesso, l'età o la salute del soggetto, la Corte rigetta il ricorso, valorizzando altresì la manifesta pericolosità del ricorrente, che aveva anche minacciato di morte gli agenti nel corso dell'arresto. Sul punto si segnala l'opinione dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque, che ritiene che l'incappucciamento leda in re ipsa l'art. 3 Cedu.
La Corte rigetta il ricorso anche sul piano procedurale, tenuto conto del rilevante ritardo (7 anni) con cui il ricorrente ha adito l'Autorità interna e affermando che gli Stati sono tenuti ad aprire un'inchiesta sulle asserite violazione del'art. 3 Cedu solo quando queste siano plausibili.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 13 ottobre 2011, ric. n. 36433/05, Mustafayev c. Ucraina (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino ucraino, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu per le condizioni di sovraffollamento in cui ha trascorso cinque mesi della propria custodia cautelare (1,25mt2 per detenuto), nonché l'illegittimità di parte di detto periodo ai sensi dell'art. 5, § 1, Cedu.
La Corte accoglie il r1corso. Quanto all'art. 3 la Corte r1chiama la propria giurisprudenza per la quale il sovraffollamento carcerario al di sotto dei 3mt2 per detenuto costituisce in re ipsa violazione della Convenzione. Quanto all'art. 5, § 1, la Corte da un lato osserva l'assoluta carenza di alcun provvedimento giurisdizionale legittimante la custodia, e dall'altro stigmatizza l'illegittimità del successivo provvedimento di custodia perché indeterminato nel tempo e non motivato.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 13 ottobre 2011, ric. n. 10611/09, Husseini c. Svezia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino afgano emigrato in Svezia e ivi condannato per gravi episodi violenza domestica, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento al proprio rimpatrio in Afganistan, adducendo motivazioni etniche, familiari e religiose; lamenta inoltre la violazione dell'art. 8 Cedu, avendo egli due figli residenti in Svezia e affidati all'ex-moglie.
La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia, affermando tra l'altro che: il rischio di maltrattamenti in patria deve essere reale e che può provenire anche da soggetti diversi dalla pubblica autorità; che il beneficio del dubbio concesso al ricorrente in ordine alla prova di tale rischio cade quando emergano elementi atti a screditare la sua versione dei fatti; che il ricorrente non può invocare la necessità di cure mediche nello Stato ospitante se non in circostanze eccezionali. Rilevato poi che nel caso di specie non vi è prova di concreto rischio di trattamenti inumani nell'intero territorio afgano e che appaiono contraddittorie le diverse allegazioni del ricorrente, la Corte rigetta il ricorso.
La Corte rigetta il ricorso anche con riguardo all'art. 8 Cedu, richiamando la propria giurisprudenza in materia e rilevando che le Autorità nazionali hanno ragionevolmente bilanciato le esigenze di espulsione con i labili legami del ricorrente con lo Stato ospitante.
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 26088/06, Stanimirović c. Serbia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino serbo, lamenta la violazione degli artt. 3 e 6, § 1, Cedu, per aver subito torture dalla polizia nel 2001 ed essere stato condannato per omicidio sulla sola base della confessione rilasciata in seguito alle torture subite.
La Corte rigetta la preliminare eccezione del Governo serbo, che rilevava l'incompetenza ratione temporis della Corte per fatti del 2001 avendo al Serbia aderito alla Convenzione nel 2004: la Corte rileva in particolare che permangono, anche dopo il 2004, in capo allo Stato serbo obblighi di diligente indagine in ordine alle denunce del ricorrente, essendo emerse, dopo il 2004, circostanze nuove sui fatti di violenza.
La Corte accoglie il ricorso, rilevando - quanto all'art. 3 Cedu - la completa assenza di alcuna inchiesta a seguito della denuncia del ricorrente, e rilevando - quanto all'art. 6, § 1, Cedu - la stretta prossimità temporale tra le torture e le confessioni nonché il diniego del diritto di conferire in privato con il proprio difensore.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 7039/04, Cherkasov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione sostanziale e procedurale dell'art. 3 Cedu, con riferimento alle violenze subite dalla polizia tra il 23 e il 24 agosto 2004, in conseguenza di una rissa originatasi con alcuni agenti mentre si trovava detenuto in una "cella di disintossicazione" presso il locale dipartimento di polizia.
La Corte, risultando incontestato che il ricorrente sia stato fermato in buono stato di salute e che le lesioni siano state accertate nell'immediatezza della sua scarcerazione, accoglie il ricorso affermando la violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu sul presupposto che in tali circostanze spetti allo Stato convenuto la prova di essersi comporto conformemente alla Convenzione. La Corte accoglie il ricorso affermando anche una violazione procedurale dell'art. 3 Cedu, particolarmente evidenziando che nessun esame medico era stato condotto nell'immediatezza sugli agenti accusati delle violenze e che non erano stati sentiti testimoni importanti quali il giudice che aveva visto il ricorrente il giorno seguente quello della rissa.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 46793/06, Buldashev c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta le degradanti condizioni patite durante la propria detenzione nonché specifici episodi di violenza e umiliazione; per entrambe le doglianze lamenta la violazione sostanziale e procedurale dell'art. 3 Cedu nonché la violazione dell'art. 13 Cedu per la sostanziale carenza di un rimedio giurisdizionale idoneo.
Quanto alle condizioni di detenzione, la Corte, ribadito che la sola possibilità di ricorso interno all'amministrazione penitenziaria non costituisce idoneo rimedio giurisdizionale, dichiara la conseguente violazione dell'art. 13 Cedu. La Corte accoglie il ricorso anche sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cedu, ribadendo che si dà violazione in re ipsa dell'art. 3 Cedu ogniqualvolta al detenuto sia concesso uno spazio vitale inferiore ai 3mt2 (nel caso di specie, tra 2 e 3mt2).
Quanto agli episodi di violenza, la Corte, premesso che l'immotivata attuale pendenza delle inchieste interne (l'ultima avviata nel 2009) costituisce in re ipsa una violazione della portata procedurale dell'art. 3 Cedu, accoglie il ricorso affermando anche la violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu sulla base della propria consolidata giurisprudenza per la quale, una volta provate come plausibili le condotte di violenza su persone detenute, l'onere della prova contraria grava sullo Stato convenuto che nel caso di specie nulla ha potuto eccepire.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 13099/04, Lautaru c. Romania (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino romeno, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu in rifermento al sovraffollamento e alla carenza di cure mediche patite durante la pena detentiva scontata nel carcere di ColibaÅŸi.
La Corte accoglie il ricorso rilevando una violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu prodotta in re ipsa dal sovraffollamento carcerario, riscontrato in gran parte del periodo di detenzione in misura inferiore a 3mt2 per detenuto, con punte al di sotto di 1,69mt2 per detenuto.
La Corte rigetta il ricorso per quanto riguarda la carenza di cure mediche, rilevando che, benché inizialmente l'ordinamento romeno non disponesse di idoneo strumento giurisdizionale per opporsi a dinieghi e carenze dell'amministrazione carceraria, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 56/2003 tali rimedi sono stati introdotti ma il ricorrente non se ne è avvalso.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 38746/03, Pavalache c. Romania (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino romeno, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu, per aver dovuto scontare parte della propria reclusione in una cella sovraffollata e insieme a detenuti fumatori, con conseguente aggravamento della propria salute; lamenta inoltre la violazione dell'art. 6, § II, Cedu, in relazione a pubbliche dichiarazioni di colpevolezza effettuate dal PM prima della condanna.
La Corte accoglie il ricorso, rilevando che nel caso di specie il ricorrente aveva goduto di una spazioe vitale inferiore ai 3 mt2, che lo stato di salute del ricorrente era peggiorato durante la detenzione e che pertanto incombeva sullo Stato l'onere della prova di aver correttamente organizzato il proprio sistema penitenziario, prova carente nel caso di specie; la Corte rileva inoltre che la coabitazione con soggetti fumatori, se associata ad altre condizioni di degrado, può integrare violazione dell'art. 3 Cedu.
Quanto alla violazione dell'art. 6, § 2 Cedu, la Corte accoglie il ricorso, osservando che le dichiarazioni effettuate dal PM in avvio di procedimento ("la sua condanna sarà inevitabile dal momento che niente e nessuno lo potrà salvare dalla responsabilità penale") hanno leso il suo diritto ad essere presunto innocente.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 39249/03, G.O. c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu per le condizioni degradanti nella quali ha trascorso la propria custodia cautelare, allegando sovraffollamento e insalubrità. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 5 §§ 1 e 2, Cedu per la carenza di provvedimento legittimante alcuni periodi della custodia e per l'eccessiva durata della stessa. Lamenta inoltre le violazione dell'art. 5 § 4, Cedu, per non essere stato sentito personalmente in due udienze di appello riferite alla sua custodia e per non essere stato esaminato un ulteriore atto di appello da lui presentato. Lamenta infine la violazione dell'art. 6 § I, Cedu, per l'ingiustificata eccessiva durata del processo penale.
La Corte accoglie il ricorso quanto alla violazione dell'art. 3 Cedu, osservando che, benché le versioni delle parti discordassero in punto di fatto, nella stessa versione del Governo al ricorrente era concesso uno spazio inferiore a 1,5 mt2, configurando pertanto in re ipsa una violazione dell'art. 3 Cedu.
La Corte accoglie il ricorso quanto alla violazione dell'art. 5, §§ 1 e 3, Cedu, in quanto espressamente riconosciuta dallo Stato stesso.
La Corte accoglie il ricorso quanto alla violazione dell'art. 5 § 4, Cedu, affermando tra l'altro che - limitatamente ai casi previsti dalla lettera c) - è sempre necessaria l'audizione della parte, personalmente o a mezzo procuratore, e che quando si discute della personalità o della situazione personale del detenuto è necessaria la sua presenza fisica, negata nel caso di specie.
La Corte accoglie il ricorso quanto alla violazione dell'art. 6 § 1, Cedu, rilevando come il ritardo sia dipeso prevalentemente da condotte del Tribunale (cambio di giudici, ineffettività dell'intimazione dei testimoni) e solo in misura minore da condotte riferibili al ricorrente (la Corte ritiene in particolare che non sia riferibile al ricorrente il ritardo conseguente alle ripetute assenze ingiustificate del difensore, poi espulso dall'Ordine).
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 38047/04, Shuvalov c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu allegando di essere stato picchiato con un manganello da un agente di polizia durante la propria detenzione nel carcere di Volgograd.
La Corte accoglie il ricorso sotto il profilo sostanziale dell'art. 3 Cedu, osservando che, stante lo stato detentivo del ricorrente, incombe sullo Stato l'onere di provare che le lesioni da quello lamentate non derivino da condotte a sé riferibili, e che le giustificazioni offerte dallo Stato (autoproduzione delle lesioni) non appaiono logicamente attendibili e sono pertanto inidonee a vincere tale presunzione.
La Corte accoglie il ricorso anche sotto il profilo procedurale dell'art. 3 Cedu, osservando l'ineffettività dell'inchiesta seguita alla denuncia del ricorrente, per essersi essa svolta in parte con la fattiva collaborazione dello stesso agente accusato e per non aver svolto le corti nazionali alcuna indagine medico-legale volta a individuare le cause delle lesioni lamentate dal ricorrente.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 ottobre 2011, ric. n. 55463/09, Samina c. Svezia (importance level 3)
La ricorrente, cittadina pachistana richiedente asilo in Svezia, lamenta la violazione degli artt. 2 e 3 Cedu per il rischio di violenze e di morte cui sarebbe sottoposta qualora rimpatriata in Pakistan in seguito al rigetto della sua domanda di asilo, nonché per il proprio instabile stato di salute psichica.
La Corte, premesso che la domanda della ricorrente deve inquadrarsi alla luce dell'art. 3 Cedu, rigetta il ricorso, rilevando che il cittadino straniero non ha di per sé il diritto di permanere nel territorio dello Stato contraente, e che il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel Paese di origine deve essere particolarmente serio e comprovato, mentre nel caso di specie le prove fattuali fornite dalla ricorrente si erano rivelate false e le autorità nazionali avevano condotto un'inchiesta circostanziata e approfondita, mediante tra l'altro l'audizione personale della ricorrente. Quanto allo stato di salute della ricorrente, la Corte osserva che esso non è tale da assurgere al particolare livello di criticità richiesto dalla propria giurisprudenza in considerazione del fatto che tale stato di salute non dipende dalla condotta dello Stato svedese.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 ottobre 2011, ric. n. 25001/07, Stasi c. Francia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino francese, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento a diversi episodi di violenza subiti in due periodi di detenzione nelle carceri francesi di Saint-Paul à Lyon e di Villefranche-sur-Saone. In particolare riferisce di un episodio di violenza sessuale, e di diverse lesioni e trattamenti umilianti subiti a causa della sua omosessualità da diversi detenuti tra cui il compagno di cella P., e allega di non aver mai proposto alcuna azione giudiziaria per timore di rappresaglia.
La Corte, premesso che per accertare la violazione dell'art. 3 Cedu è necessaria la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" in ordine alle violenze subite e che nel caso di specie si rileva una seria carenza probatoria, esclude dall'indagine tutti gli episodi per i quali non sia presente alcuna certificazione medica. Per i residui episodi la Corte rileva che il ricorrente non ha quasi mai denunciato alcuna violenza, se non in sede di ricorso alla Corte stessa, e che l'amministrazione carceraria - tutte le volte in cui ha ricevuto notizia di violenze o di disagi e malesseri del ricorrente - ha sempre provveduto a intervenire in modo tempestivo e appropriato, non potendosi pertanto esigere dall'amministrazione stessa un comportamento più diligente. Per tali motivi rigetta il ricorso. Sul punto si segnala l'opinione dissenziente dei Giudici Spielmann e Nussberger, i quali ritengono che l'adozione di "misure standard" non sia sufficiente a escludere le responsabilità statali quando si tratti dell'ambiente carcerario, nel quale vige la "regola del silenzio".
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 ottobre 2011, ric. n. 5774/10 e n. 5985/10, Mandić e Jović c. Slovenia (importance level 2)
I ricorrenti, un cittadino sloveno e un cittadino serbo, lamentano la violazione dell'art. 3 Cedu per le condizioni della loro detenzione nel carcere di Lubiana (intercorsa per Mandić dal 10.07.09 al 02.02.10, per Jović dal 05.06.09 al 13.01.10); lamentano inoltre la violazione dell'art. 13 Cedu per la carenza di rimedi effettivi contro le degradanti condizioni di detenzione.
Con riguardo all'art. 3 Cedu, la Corte accoglie il ricorso rilevando che lo spazio vitale concesso a ciascun detenuto era mediamente pari a 2,7 mt2, e che ciò era aggravato dalla carenza di attività sportiva o ricreativa concessa ai detenuti; la Corte rigetta invece come generiche le doglianze dei ricorrenti in ordine alla carenza di trattamento sanitario e di rischio di violenze, stante l'assoluta carenza di allegazione di episodi specifici.
Con riguardo all'art. 13 Cedu, la Corte accoglie il ricorso a seguito della disamina di ciascuno dei rimedi indicati dal Governo, ritenendoli ineffettivi o perché riservati all'amministrazione penitenziaria o perché inidonei a produrre immediatamente il "diretto e pronto ristoro" dei diritti fondamentali violati o perché volti a conseguire il risarcimento del danno piuttosto che il ripristino dei diritti medesimi.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 ottobre 2011, ric. n. 5903/10, n. 6003/10 e n. 6544/10, Štrucl e altri c. Slovenia (importance level 2)
I ricorrenti, tre cittadini sloveni, lamentano la violazione dell'art. 3 Cedu per le condizioni della loro detenzione nel carcere di Lubiana (intercorsa tra il giugno 2009 e il luglio 2010); lamentano inoltre la violazione dell'art. 13 Cedu per la carenza di rimedi effettivi contro le degradanti condizioni di detenzione.
Con riguardo all'art. 3 Cedu, la Corte accoglie il ricorso rilevando che lo spazio vitale concesso a ciascun detenuto era mediamente pari a 2,7 mt2, e che ciò era aggravato dalla carenza di attività sportiva o ricreativa concessa ai detenuti; la Corte rigetta invece come generiche le doglianze dei ricorrenti in ordine alla carenza di trattamento sanitario e di rischio di violenze, stante l'assoluta carenza di allegazione di episodi specifici.
Con riguardo all'art. 13 Cedu, la Corte accoglie il ricorso a seguito della disamina di ciascuno dei rimedi indicati dal Governo, ritenendoli ineffettivi o perché riservati all'amministrazione penitenziaria o perché inidonei a produrre immediatamente il "diretto e pronto ristoro" dei diritti fondamentali violati o perché volti a conseguire il risarcimento del danno piuttosto che il ripristino dei diritti medesimi.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 20 ottobre 2011, ric. n. 51019/08, Alboreo c. Francia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino francese, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu in relazione a diversi episodi di violenza subiti nel corso della propria detenzione (occorsa tra il 09.05.03 e il 17.03.10), alle misure di sicurezza ivi adottate dall'amministrazione penitenziaria nonché al programma di frequenti trasferimenti di penitenziario approvato in relazione al suo status di "detenuto pericoloso".
Quanto agli episodi di violenza, la Corte, richiamati i principi in materia e particolarmente il peculiare onere probatorio incombente sullo Stato qualora sia provata la ricorrenza di lesioni su soggetti in stato di detenzione, rileva la mancanza di giustificazione da parte dello Stato con riguardo alla rottura di una costola riportata da un certificato medico, e accoglie conseguentemente il ricorso.
Quanto al periodo di detenzione in isolamento (complessivamente all'incirca un anno e mezzo) e al programma di rotazione dei penitenziari, la Corte rileva che tali misure di sicurezza non sono di per sé contrarie all'art. 3 Cedu e che nel caso di specie esse erano ragionevolmente motivate dalla precedente rocambolesca evasione del ricorrente e dalla conseguente esigenza di prevenire l'organizzazione di ulteriori fughe, e che pertanto non vi è - in punto - alcuna lesione dell'art. 3 Cedu.
Quanto al programma di rotazione, la Corte rileva poi la violazione dell'art. 13 Cedu, in quanto fino alla sentenza del Conseil d'État del 14.12.2007 l'atto di trasferimento non era considerato atto amministrativo e di conseguenza non era contrastabile con alcun mezzo di ricorso effettivo.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 25 ottobre 2011, ric. n. 10641/09, Ushakov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, accusato di reati in materia di stupefacenti, invoca l'art. 3 Cedu in relazione alle condizioni della propria detenzione. La Corte accoglie il ricorso, riconoscendo una violazione diretta dell'art. 3 Cedu, sub specie di trattamenti disumani e degradanti, in ragione del sovraffollamento nonché delle carenti condizioni igieniche e sanitarie in cui lo stesso veniva detenuto nel carcere di Samara nel 2010 e in una casa di lavoro, situata nella medesima località, nel 2011.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 25 ottobre 2011, ric. n. 39606/09, Ibram c. Grecia (importance level 3)
Caso concernente l'adeguatezza delle condizioni della detenzione del ricorrente, accusato di alcuni reati in materia di stupefacenti, all'interno di una stazione di polizia per un periodo di quattro mesi. La Corte europea conclude per la violazione diretta dell'art. 3 Cedu, sub specie di trattamenti inumani e degradanti in ragione delle scarse condizioni igieniche e dell'assenza di spazio per svolgere attività ricreativa di alcun tipo, nonché del periodo di tempo durante il quale il medesimo veniva trattenuto in tali condizioni.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 27 ottobre 2011, ric. n. 37075/09, Ahorugeze c. Svezia (importance level 1)
La Corte europea ha escluso la violazione potenziale degli art. 3 e 6 Cedu in caso di estradizione del ricorrente, un cittadino ruandese di etnia Hutu, che ha aveva ottenuto lo status di rifugiato, ma che è accusato di genocidio in Ruanda, ordinando tuttavia allo Stato convenuto di non eseguire l'allontanamento fino a quando la pronuncia in esame divenga definitiva.
Con riferimento all'art. 3 Cedu, essa ha escluso che nel caso di specie vi fossero elementi per ritenere che il ricorrente corresse nel paese di destinazione il rischio di essere perseguitato e torturato in quanto appartenente all'etnia Hutu, sottolineando come, secondo il tribunale internazionale per il Ruanda, il governo olandese e la Corte distrettuale di Oslo, le condizioni della detenzione nei carceri ruandesi siano soddisfacenti. Anche il Tribunale speciale per la Sierra Leone, inoltre, ha disposto il trasferimento di alcuni detenuti in Ruanda per scontare la pena in questo Paese. Per quel che concerne, invece, l'art. 6 Cedu, la Corte - dopo aver verificato le modifiche introdotte nel sistema giudiziario ruandese e il rispetto degli standard internazionali nel settore della giustizia - ha concluso che il ricorrente avrebbe ottenuto un equo processo nel paese di destinazione e ha rilevato inoltre che lo stesso Tribunale internazionale per i crimini commessi in Ruanda, con decisione resa il 28 giugno 2011 nel caso Uwinkindi, ha deciso il trasferimento del processo in Ruanda.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 27 ottobre 2011, ric. n. 21240/05, Naboyshchikov c. Russia (importance level 3)
Caso di uso eccessivo della forza da parte di alcuni agenti della polizia ferroviaria russa. La Corte europea ha ravvisato una violazione diretta dell'art. 3 Cedu, sub specie di trattamenti disumani e degradanti, in relazione ai colpi di pistola esplosi nei confronti del ricorrente, sorpreso mentre cercava di accedere ad una zona riservata di una stazione ferroviaria, in conseguenza dei quali questi aveva dovuto subire l'asportazione di una gamba. Ad avviso dei giudici europei, infatti, il ricorso all'uso della forza non poteva ritenersi necessario per difendersi dal ricorrente, il quale, secondo quanto asserito dal governo convenuto, era armato di un coltello, dal momento che l'agente che aveva esploso i colpi di pistola nei suoi confronti si era consapevolmente esposto ad una situazione di pericolo. La Corte ha altresì concluso per la violazione procedurale della suddetta norma convenzionale in ragione delle evidenti lacune dell'inchiesta nazionale sull'accaduto, che avevano del tutto obliterato di accertare le ragioni del mancato rinvenimento da parte delle forze dell'ordine del coltello utilizzato dal ricorrente.
4. Articolo 5 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 4 ottobre 2011, ric. n. 17779/08, S. c. Estonia (importance level 3)
La ricorrente, cittadina estone, lamenta la violazione del diritto a una pronta audizione con riferimento al proprio ricovero coattivo in una clinica psichiatrica, disposto a seguito di due episodi di violenza da lei cagionata ai danni del marito; in particolare, lamenta il ritardo di quindici giorni intercorso tra la decisione di ammissione al ricovero coattivo, disposto inaudita altera parte, e la propria audizione.
La Corte, rigettate le censure della ricorrente nel merito (ritenendo integrati i requisiti sostanziali che legittimano l'ammissione alla procedura di ricovero coattivo), accoglie il ricorso quanto alla violazione dell'art. 5, § I, Cedu, ritenendo ingiustificato e arbitrario il decorso di ben quindici giorni tra la decisione e l'audizione.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 11 ottobre 2011, ric. n. 30951/10, Gorobet c. Moldavia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino moldavo, lamenta la violazione degli art. 3 e 5 Cedu per essere stato arrestato e detenuto presso un ospedale psichiatrico per quarantuno giorni contro la sua volontà, in violazione delle procedure di legge e senza possibilità di ricorrere contro tale provvedimento.
La Corte accoglie il ricorso, rilevando che anche la mera violazione delle procedure che la legge interna impone per il ricovero coattivo è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 5 Cedu.
Richiamate poi le condizioni per imporre il ricovero coattivo di un soggetto ai sensi dell'art. 5, § 1, e), Cedu, la Corte rileva l'insussistenza del requisito di "affidabile prova" dello stato di disordine mentale nonché della necessità di provvedere urgentemente al ricovero. A partire da questa medesima conclusione, la Corte afferma la natura arbitraria e infondata delle gravi restrizioni alla libertà personale del ricorrente, che era stato forzatamente recluso in un ospedale psichiatrico per oltre un mese, sottoposto a pesanti trattamenti farmacologici, immobilizzato con camicia di forza e più volte indotto in stato paralitico-comatoso, accogliendo così il ricorso anche dal punto di vista dell'art. 3 Cedu.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 25339/03, Avram c. Romania (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino romeno, lamenta la violazione dell'art. 6, § I, Cedu in relazione all'illegittimità della propria detenzione cautelare, per essere la stessa stata prorogata in assenza di provvedimento motivato dell'autorità giurisdizionale. La Corte, riqualificata la domanda sub art. 5, § I, lett. c) Cedu e richiamati i principi in materia, accoglie il ricorso, affermando che l'assenza di provvedimento motivato importa di per sé l'illegittimità della custodia cautelare.
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5. Articolo 7 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 6 ottobre 2011, ric. n. 50425/06, Soros c. Francia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino americano condannato per insider trading per aver effettuato operazioni di borsa sui titoli della banca S. tra il 22.09.88 e il 17.10.88 dopo aver ricevuto notizia dell'imminente tentativo di acquisto della banca stessa da parte di un gruppo di investitori dal quale il ricorrente era successivamente fuoriuscito, lamenta che la normativa in vigore al momento dei fatti - a differenza di quella entrata in vigore immediatamente dopo - non consentiva di identificarlo come insider secondario né permetteva di considerare le informazioni in suo possesso come privilegiate.
La Corte, premesso che la legge è fisiologicamente caratterizzata da zone d'ombra, che è dovere dell'interessato (specialmente se soggetto qualificato) svolgere preliminari indagini sulle conseguenze delle proprie azioni e che a tal fine si deve fare riferimento anche alla giurisprudenza in materia, rigetta il ricorso rilevando che la giurisprudenza francese era già orientata - al tempo dei fatti - a condannare in situazioni analoghe e che il ricorrente avrebbe perlomeno dovuto versare in dubbio sulla legalità della propria condotta.
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6. Articolo 8 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 13 ottobre 2011, ric. n. 41548/06, Trabelsi c. Germania (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino tunisino nato e cresciuto in Germania, lamenta la violazione dell'art. 8 Cedu in relazione all'ordine di espulsione con divieto d'ingresso illimitato emanato contro di lui dalle autorità tedesche a seguito della condanna a una pena detentiva superiore a tre anni nei precedenti cinque anni.
La Corte precisa preliminarmente che per quanto riguarda gli immigrati il concetto di "vita privata e familiare" attiene anche i legami con i propri connazionali nel Paese ospitante, e che l'espulsione anche in assenza di una "vita familiare" dello straniero attiene comunque alla sua "vita privata". La Corte appunta poi l'attenzione sul canone della proporzionalità tra lesione del diritto alla vita privata e familiare e condotta del ricorrente, fa applicazione dei criteri elaborati nella giurisprudenza Maslov: nel caso di specie, il ricorrente era titolare solo di un permesso breve di soggiorno, aveva riportato numerose gravi condanne penali (tra l'altro per reati in materia di droga, violenza privata, rapina e estorsione), pur essendo nato e vissuto in Germania non aveva stabilito particolari legami con soggetti esterni al proprio nucleo familiare, e doveva ragionevolmente avere alcune conoscenze di arabo. La Corte pertanto rigetta il ricorso.
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7. Articolo 10 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 6 ottobre 2011, ric. n. 32820/09, Vellutini e Michel c. Francia (importance level 2)
I ricorrenti, cittadini francesi, sono due esponenti di un sindacato di polizia, condannati per diffamazione per aver diffuso un comunicato contro il sindaco della città di Vendays-Montalivet con riferimento ad alcuni procedimenti disciplinari da questo intentati contro un'iscritta al medesimo sindacato e risoltisi poi con l'annullamento giudiziale dei provvedimenti sanzionatori. I ricorrenti lamentano in particolare di non essere stati ammessi a prova liberatoria.
La Corte accoglie il ricorso, rilevando preliminarmente che nel caso di specie viene in rilievo l'interesse pubblico al buon funzionamento della pubblica amministrazione, e che la rilevanza pubblica del dibattito (peraltro innescato dal sindaco) impone più ampi limiti al diritto di critica. Quanto alla prova della veridicità dei fatti, la Corte precisa poi che i sindacalisti, in sede di risposta ad accuse pubbliche, non sono tenuti alla stessa precisione cui sono tenuti i giornalisti, e che la ripetuta offerta di prova liberatoria avanzata dai ricorrenti è idonea ad attribuire alle loro affermazioni un sufficiente grado di veridicità.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 25 ottobre 2011, ric. n. 27520/07, AltuÄŸ Taner Akçam c. Turchia (importance level 2)
Il ricorrente, lo storico e sociologo turco AltuÄŸ Taner Akçam, lamenta la violazione dell'art. 10 Cedu sostenendo che il timore di essere perseguito penalmente per il delitto di cui all'art. 301 c.p. turco, in ragione delle sue opinioni in merito alla questione armena, gli avrebbe impedito di continuare a scrivere su quel tema. La Corte europea, ritenuto fondato il timore manifestato dal ricorrente in ragione dell'inchiesta penale aperta nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 301 c.p., ha accolto il ricorso affermando che la legge panale non risponde ai requisiti convenzionali di accessibilità e previsione, dal momento che i giudici nazionali ne danno un'interpretazione arbitraria (come affermato dalla Corte stessa nella sentenza Dink c. Turchia del 2010), punendo la manifestazione di qualsiasi opinione contraria al governo.
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8. Articolo 4 Prot. 7 Cedu
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 ottobre 2011, ric. n. 53785/09, Tomasović c. Crozia (importance level 3)
La ricorrente, cittadina croata, lamenta la violazione dell'art. 4 del protocollo 7, Cedu, per essere stata condannata due volte per lo stesso fatto di possesso di sostanza stupefacente, una prima volta a titolo di "minor offence" e una seconda a titolo di sanzione penale.
La Corte accoglie il ricorso. La Corte afferma la lesione del principio del ne bis in idem mediante l'attribuzione di natura penale alla "minor offence" - sulla base della giurisprudenza Engel -, rilevandone la finalità punitiva e deterrente e osservandone la particolare afflittività; la Corte verifica poi agevolmente l'identità dei fatti oggetto di sanzione nonché la natura di "procedimento penale" di entrambi i giudizi.