ISSN 2039-1676


07 luglio 2011 |

Monitoraggio maggio 2011

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

 
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.
La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.
 
 
SOMMARIO
 
1. Introduzione
2. Articolo 2 Cedu
3. Articolo 3 Cedu
4. Articolo 5 Cedu
5. Articolo 6 Cedu
6. Articolo 8 Cedu
7. Articolo 10 Cedu
 
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1. Introduzione
 
a) Tra le pronunce in tema di art. 2 Cedu si segnalano, in primo luogo, le sentenze Khamzayev e altri c. Russia e Kerimova e altri c. Russia, rese in relazione ai bombardamenti effettuati nell’ottobre del 1999 dall’esercito russo nell’ambito di un’operazione antiterrorismo, durante i quali numerosi civili erano rimasti uccisi o feriti.
La Corte ha riscontrato la violazione sostanziale dell’art. 2 Cedu perché il Governo russo non ha sufficientemente giustificato il motivo per cui l’uso indistinto di armi indiscriminate dovesse ritenersi necessario, né ha fornito la prova di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare che la popolazione civile fosse esposta a un simile rischio per la vita (in violazione dell’obbligo positivo che su di esso grava ai sensi di detta norma). Quanto al profilo procedurale, la Corte ha ritenuto ineffettiva l’inchiesta svolta a livello interno sulla vicenda, riconoscendo perciò un’ulteriore violazione dell’art. 2 Cedu.
 
Meritano menzione anche le sentenze Shokkarov e altri c. Russia e Aydemir c. Turchia, entrambe relative a casi di morti avvenute in seguito a comuni incidenti stradali, che presentavano tuttavia elementi tali da farle apparire sospette: in nessuno dei due casi, nondimeno, la Corte ha riconosciuto una violazione procedurale dell’art. 2 Cedu.
 
Vale la pena di segnalare, da ultimo, la sentenza Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania – assai rilevante, come vedremo tra breve, anche per quel che concerne l’art. 8 Cedu – nella quale la Corte ha riconosciuto l’inadeguatezza delle indagini in merito alla repressione violenta delle manifestazioni antigovernative svoltesi in Romania nel 1989, all’esito della quale alcuni manifestanti avevano perso la vita.
 
b) Sul fronte dell’art. 3 Cedu si segnala anzitutto la sentenza Boyle c. Regno Unito, in cui la Corte – pur escludendo la violazione di detta norma, perché i fatti oggetto della causa si erano verificati oltre 30 anni prima – ha ritenuto in astratto rilevante ex art. 3 Cedu il pregiudizio subito dal ricorrente a seguito di una condanna a 26 anni di reclusione emessa sulla base di verbali falsi.
 
Nella sentenza Duval c. Francia, invece, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 3 Cedu perché il ricorrente, detenuto, era stato costretto ad effettuare alcuni esami clinici con le manette ai polsi e sotto gli occhi degli agenti deputati alla sua sorveglianza.
 
Merita menzione, altresì, la sentenza Derman c. Turchia, in cui la Corte ha riscontrato una violazione procedurale dell’art. 3 Cedu in relazione all’inadeguatezza della sanzione penale (10 mesi di reclusione, condizionalmente sospesi) inflitta agli agenti di polizia che si erano resi responsabili di gravi atti di tortura nei confronti del ricorrente mentre egli si trovava in stato di detenzione. La pronuncia si inserisce, dunque, nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte con la sentenza Nikolova e Velichkova c. Bulgaria in tema di art. 2 Cedu, che ha in seguito trovato terreno fertile anche sul versante dell’art. 3 Cedu con le sentenze Gäfgen c. Germania e Darraj c. Francia.
 
Sotto il profilo quantitativo, infine, è d’obbligo segnalare come siano numerosissime, anche questo mese, le pronunce in cui la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 3 Cedu in riferimento alle condizioni della detenzione: si tratta delle sentenze Todireasa c. Romania, Chernyshov c. Polonia, Bielski c. Polonia e Germania, Ilyadi c. Russia, Vadim Kovalev c. Russia, Popandopulo c. Russia, Celal Kaplan c. Turchia e Khodorkovskiy c. Russia.
 
c)Tra le pronunce del mese di maggio in tema di art. 5 § 1 Cedu presenta particolari profili di interesse la sentenza Tupa c. Repubblica Ceca, relativa al ricovero in un ospedale psichiatrico di un infermo di mente per motivi di sicurezza pubblica,  i cui principi però potrebbero essere estesi anche al caso in cui l’internamento sia disposto nei confronti dell’infermo di mente autore di un reato non imputabile. La Corte europea ha riscontrato, infatti, una violazione dell’art. 5 § 1 lett. e Cedu sotto il profilo del principio di proporzionalità della privazione della libertà personale, perché i giudici nazionali non solo non avevano sottoposto il ricorrente ad una visita psichiatrica, ma non avevano nemmeno considerato la possibilità di applicare nei suoi confronti una misura restrittiva (e non privativa) della libertà personale (§ 60).
 
E ancora, merita di essere menzionata la sentenza Abou Amer c. Romania: la Corte ha, in questa occasione, escluso la violazione dell’art. 5 § 1 lett. f Cedu in relazione al trattenimento del ricorrente nel corso della procedura di espulsione, pur riconoscendo, come vedremo tra breve, l’illegittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti del medesimo per violazione dell’art. 8 Cedu.
 
Si segnala, infine, la già citata sentenza Shokkarov e altri c. Russia, in cui la Corte ha ravvisato, oltre ad una violazione dell’art. 2 Cedu, anche una violazione dell’art. 5 § 1 Cedu in relazione al mancato riconoscimento da parte delle autorità statali dell’avvenuta detenzione del ricorrente.
 
d) Sul fronte dell’art. 6 Cedu, merita particolare menzione la sentenza Onorato c. Italia in cui la Corte, conformemente alla propria giurisprudenza consolidata, ha riscontrato una violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, in relazione all’insindacabilità ex art. 68 Cost. del parlamentare Marcello dell’Utri per le affermazioni diffamatorie rilasciate alla stampa nei confronti del Consigliere di Cassazione Onorato, in quanto tali affermazioni non risultavano connesse all’esercizio di funzioni parlamentari.
 
e) In tema di art. 8 Cedu, si segnala, anzitutto,  la già citata sentenza “Associazione 21 dicembre 1989” e altri c. Romania in cui la Corte, oltre ad una violazione dell’art. 2 Cedu, ha riconosciuto una violazione strutturale dell’art. 8 Cedu con riferimento alla legislazione rumena in materia di sorveglianza segreta, la quale non prevede presupposti determinati e garanzie per il proposto.
 
Merita menzione anche la decisione Koch c. Germania, in cui la Corte ha dichiarato ammissibile un ricorso che tocca le delicatissime questioni dell'eutanasia attiva e del suicidio assistito (quest'ultimo oggetto della sentenza Haas c. Svizzera del gennaio 2011).
 
Per quel che concerne gli obblighi positivi di tutela dell’onore e della reputazione discendenti dall’art. 8 Cedu, presenta particolari profili di interesse la sentenza Mosley c. Regno Unito, in cui la Corte europea ha escluso che dalla norma in parola potesse essere fatto discendere l’obbligo per le autorità statali di imporre ai media l’obbligo di comunicare preventivamente ai soggetti interessati il contenuto di notizie che li riguardano.
 
E ancora, sempre in tema di obblighi positivi discendenti dall’art. 8 Cedu, merita menzione la sentenza SipoÅŸ c. Romania, in cui i giudici europei hanno ravvisato una violazione della citata norma convenzionale in relazione al mancato apprestamento da parte delle autorità nazionali di una tutela adeguata al diritto alla reputazione della ricorrente a seguito della pubblicazione da parte di una agenzia di stampa di un comunicato diffamatorio riguardante la ricorrente e i suoi familiari, sottolineando in particolare come, nel caso di specie, anche una tutela civilistica sarebbe stata sufficiente.
 
Giova, infine, ricordare la già citata sentenza Abou Amer c. Romania in tema di espulsione amministrativa, in cui la Corte ha ravvisato una violazione della norma convenzionale in quanto le autorità nazionali non avevano fornito elementi a sostegno della pericolosità del ricorrente.
 
f)  Tra le pronunce in tema di art. 10 Cedu, si segnala per importanza la sentenza  Editorial Board di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina, relativa ad un procedimento intentato in sede civile nei confronti del comitato editoriale e del caporedattore di una rivista on line per la pubblicazione di una lettera anonima contenente affermazioni diffamatorie nei confronti di alcuni funzionari del dipartimento dei servizi segreti, in esito al quale i ricorrenti avevano riportato la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e alla pubblicazione di una rettifica. Essa presenta profili di interesse anche per la materia penale, in quanto la Corte ha riconosciuto una violazione della norma convenzionale in relazione alla base legale dell’interferenza, affermando che la legislazione interna in materia di pubblicazioni in internet non è sufficientemente chiara.
 
Merita, da ultimo, menzione la sentenza Šabanović c. Montenegro e Serbiarelativa alla condanna a pena detentiva del ricorrente per fatti di diffamazione, in cui la Corte ha ribadito, secondo la propria costante giurisprudenza, la necessità di abolite la pena detentiva per il reato di diffamazione, conformemente alle indicazioni del Consiglio d’Europa. (Introduzione a cura di Angela Colella e Lodovica Beduschi)
 
 
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2. Articolo 2 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 1503/02, Khamzayev e altri c. Russia (importance level 2)
La terza dei ricorrenti lamenta la violazione dell’art. 2 Cedu, essendo stata messa in pericolo la sua vita a seguito dell’attacco aereo di militari russi sulla città di Urus-Martan del 19 ottobre 1999, effettuato nell’ambito di un’operazione anti-terrorismo, e a fronte della mancanza di un’inchiesta effettiva sull’accaduto. Inoltre, tutti i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 8 Cedu e dell’art. 1 del Protocollo n. 1, per il danneggiamento subito dal loro domicilio o dalla loro abitazione.  
La Corte accoglie il ricorso, evidenziando, con riferimento all’art. 2 Cedu, che il Governo non ha sufficientemente giustificato perché fosse necessario l’uso di armi indiscriminate, non ha fornito la prova di avere preso tutte le precauzioni per evitare o minimizzare i rischi alla vita delle persone e di avere avvertito i civili degli attacchi, e non ha condotto indagini effettive sull’accaduto. La Corte riconosce altresì la violazione dell’art. 8 Cedu e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 a fronte dei danni subiti dai beni delle vittime degli attacchi.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 17170/04, 20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05 e 5684/05, Kerimova e altri c. Russia (importance level 2)
Il caso è del tutto analogo al precedente: l’episodio oggetto di valutazione riguarda i bombardamenti sulla città di Urus-Martan del 2 e 19 ottobre 1999 ad opera di militari russi, nell’ambito di un’operazione anti-terrorismo. I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2, 8 Cedu e 1 del Protocollo n. 1. In particolare, l’art. 2 Cedu viene invocato dai ricorrenti a fronte della morte e del ferimento di alcuni parenti. La Corte ritiene sussistente la violazione delle norme anzidette per gli stessi motivi esposti in relazione al caso precedente.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 41009/04, Shokkarov e altri c. Russia (importance level 2)
I quattro ricorrenti sono i genitori e le mogli di due fratelli, Visadi e Visita Shokkarov. Visadi, preso in custodia il 6 gennaio 2003 perché sospettato di avere ucciso due funzionari dell’amministrazione locale, moriva il 2 febbraio per un incidente che coinvolgeva il camion del servizio di sicurezza pubblica che lo stava conducendo sul luogo del crimine per una ricostruzione dell’accaduto. Visita, invece, era scomparso dal giorno in cui, mentre aspettava nell’ufficio di polizia di Sounjenskiy per avere notizie sul fratello, se ne era allontanato seguendo, dietro loro invito, due poliziotti in borghese.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2 Cedu, poiché i propri parenti erano stati uccisi da militari dello Stato e non era stato condotto un adeguato accertamento sull’accaduto; dell’art. 3 Cedu, sia per la mancanza di un effettivo accertamento sui maltrattamenti subiti da Visadi che per le sofferenze da loro patite a causa della scomparsa di Visadi e Visita; dell’art. 5 Cedu, nel suo § 1 e nel suo complesso, rispettivamente, per non essere stata garantita a Visadi la difesa, e per la detenzione illegale cui era stato sottoposto Visita.
La Corte esclude la violazione dell’aspetto procedurale dell’art. 2 Ceducon riferimento all’inchiesta sulla scomparsa di Visadi. Quanto alla vicenda di Visita, la Corte ritiene che la Russia sia responsabile della sua morte, poiché la vittima era stata arrestata dai militari russi ed era da presumersi che fosse morta mentre era da loro detenuta, e riconosce la violazione dell’art. 2 Cedu nel suo aspetto procedurale.
La Corte riscontra inoltre la violazione dell’art. 3 Cedu per le sofferenze morali subite dai parenti e per l’insufficiente inchiesta circa i maltrattamenti subiti da Visadi.
Infine, con riferimento all’art. 5, la Corte accoglie il ricorso con esclusivo riferimento alla vicenda di Visita: i giudici di Strasburgo rilevano che nel caso di specie vi è stata carenza di tutte le garanzie enunciate nell’art. 5 Cedu, non essendovi stato nemmeno un riconoscimento ufficiale della detenzione di Visita da parte dello Stato.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 33810/07, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania (importance level 1)
La causa trova origine nei fatti di repressione delle manifestazioni antigovernative svoltesi in Romania nel 1989. L’associazione “21 dicembre 1989”, infatti, riunisce i feriti ed i parenti delle persone uccise in quell’occasione. In particolare, nel ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2 Cedu in relazione all’inadeguatezza delle inchieste inerenti l’uccisione di alcuni manifestanti, nonché degli artt. 3 e 8 Cedu a causa della sorveglianza illegale a cui è sottoposto il presidente dell’associazione. La Corte accoglie il ricorso sotto l’angolo dell’art. 2 Cedu, riconoscendo l’ineffettività dell’inchiesta svolta dalle autorità rumene, e dell’art. 8 Cedu, non prevedendo la legislazione rumena sulla sorveglianza segreta presupposti determinati e garanzie sufficienti per il preposto, mentre viene dichiarata irricevibile la doglianza concernente la violazione dell’art. 3 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 24 maggio2011, ric. n. 7964/07, Maayevy c. Russia (importance level 3)
Classico caso di sequestro e scomparsa di persona in Cecenia. I ricorrenti sono i genitori di un ragazzo prelevato nella notte da soggetti mascherati e armati che, nonostante la tempestiva segnalazione alla polizia dell’avvenuto, non sono riusciti ad ottenere un accertamento effettivo di quanto avvenuto dall’inchiesta penale che si è svolta. La Corte dichiara la violazione degli obblighi sostanziali e procedurali di tutela penale derivanti dall’art. 2 Cedu, ritenendo che il probabile decesso del figlio dei ricorrenti sia imputabile all’operato di agenti governativi e che l’inchiesta penale volta all’accertamento delle responsabilità per il fatto non sia stata effettiva. La conseguente sofferenza patita dai ricorrenti, inoltre, ha comportato una violazione dell’art. 3 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 37193/08, Malika Alikhadzhiyeva (importance level 3)
Caso analogo a quello di cui sopra. La ricorrente afferma di aver perso ogni notizia del marito a seguito del trattenimento di costui ad un posto di blocco dell’esercito russo in Cecenia. Alcuni testimoni rivelano di averlo visto portato via su di una autovettura ma l’inchiesta penale non ha alcun esito. La Corte dichiara la violazione degli obblighi sostanziali e procedurali di tutela penale derivati dall’art. 2 Cedu, ritenendo che il probabile decesso del marito della ricorrente sia imputabile ai soldati russi e che l’inchiesta penale non sia stata effettiva. La conseguente sofferenza patita dalla ricorrente, inoltre, costituisce violazione dell’art. 3 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 17811/04, Aydemir c. Turchia (importance level 3)
Il ricorso trae origine da una perquisizione domiciliare da parte della polizia turca volta ad impedire un’evasione dal vicino carcere. In quell’occasione, uno dei membri della famiglia perde la vita scontrandosi con la macchina sulla quale erano stati caricati i suoi fratelli per essere portati via, a seguito di una colluttazione con gli agenti. A fronte di testimonianze contrastanti sull’avvenuto, i tribunali nazionali hanno assolto i poliziotti dall’accusa di omicidio. La Corte non riconosce la violazione degli artt. 2 e 3 Cedu ritenendo che il procedimento sia stato sufficientemente rapido e idoneo ad accertare le eventuali responsabilità degli agenti. Vi è stata, invece, violazione dell’art. 8 Cedu in relazione alle modalità della perquisizione, in quanto ingiustificata, eseguita sulla base di un mandato eccessivamente vago e in assenza di un magistrato, condizione richiesta dalla legge turca.
 
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3. Articolo 3 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 35372/04, Todireasa c. Romania (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino rumeno, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu per le condizioni degradanti nelle quali ha scontato la propria pena tra il 9 gennaio 2003 e l’11 settembre 2007. In particolare, pone in rilievo il sovraffollamento carcerario, le pessime condizioni di igiene, la presenza nella propria cella di ratti, di pidocchi, di pulci e di altri insetti.
La Corte accoglie il ricorso considerando la durata della detenzione, il limitato spazio personale vitale concesso al detenuto (da 1,27 m2 a 1,83 m²) e le affermazioni del ricorrente circa le condizioni squallide in cui ha dovuto vivere. Pone, inoltre, in rilievo che, nonostante manchi la prova che l’obiettivo fosse quello di umiliare o degradare il detenuto, le condizioni di detenzione che il ricorrente ha dovuto sopportare per diversi anni hanno contribuito a minare la sua dignità e ad ispirare sentimenti di umiliazione, e che dunque vi è stata violazione dell’art. 3 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 35630/02, Chernyshov c. Polonia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino polacco, sospettato di avere commesso un omicidio, lamenta la violazione dell’art. 5 § 3 e dell’art. 3 Cedu, per la eccessiva durata della custodia cautelare (2 anni e 21 giorni) e per le condizioni degradanti in cui ha dovuto vivere in tale periodo: in particolare, pone in rilievo il sovraffollamento della cella dove è stato detenuto e la mancanza di adeguate condizioni di vita.
La Corte rigetta il ricorso, ritenendo che le giustificazioni addotte per la custodia cautelare del ricorrente sono state "rilevanti" e "sufficienti" per giustificare la detenzione per tutto il periodo in questione.
Quanto alla violazione dell’art. 3, la Corte sottolinea che il ricorrente è ancora nei termini per chiedere il risarcimento tramite un ricorso interno al proprio Stato.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 18120/03, Bielski c. Polonia e Germania (importance level 3)        
Il ricorrente, cittadino polacco, sospettato di aver commesso un omicidio, lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 § 3 Cedu, per le condizioni (sovraffollamento e condizioni malsane) e la durata eccessiva della custodia cautelare (3 anni e 23 giorni).
La Corte nega la violazione dell’art. 3, per non esaurimento delle vie di ricorso interne, mentre riconosce la violazione dell’art. 5 § 3, in quanto rileva che la gravità delle accuse non può da sola giustificare lunghi periodi di custodia cautelare, così come la complessità del procedimento non può comportare poteri di proroga illimitati.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 3 maggio 2011, ric. n. 26269/07,  Boyle c. Regno Unito (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino irlandese, condannato in primo grado per possesso di armi da fuoco e munizioni con finalità di attentato verso la vita altrui e partecipazione ad associazione vietata, veniva assolto in appello in quanto l’unica prova contro di lui era costituita dalla sua confessione contenuta in un verbale di interrogatorio che era stato contraffatto dalla polizia, non avendo egli in realtà mai dichiarato di essere colpevole. Ricorre alla Corte e lamenta la violazione degli artt. 3 e 13 Cedu, per essere stato sottoposto a due interrogatori, per il periodo di detenzione da lui ingiustamente sofferto e per le sofferenze da lui subite, essendo stato condannato sulla base di verbali falsi ed avendo dovuto sopportare lo stigma di una condanna a 26 anni di reclusione prima del proscioglimento in appello. La Corte dichiara irricevibile il ricorso in quanto parte dei fatti allegati dal ricorrente erano avvenuti più di 30 anni prima e, dunque, erano scaduti i termini; i rimanenti fatti non raggiungono la soglia di gravità richiesta dall’art. 3 Cedu; inoltre, non è stato violato né l’art. 3 Cedu sotto l’aspetto procedurale, né l’art. 13 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 5 maggio 2011, ric. n. 6642/05, Ilyadi c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu, in riferimento alle condizioni della detenzione scontata dall’agosto 2003 al dicembre 2004, e dell’art. 6 § 1 Cedu. La Corte accoglie il ricorso mettendo in rilievo, in particolare, il limitatissimo spazio vitale concesso al detenuto nella propria cella e il sovraffollamento di detenuti ivi presenti.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 maggio 2011, ric. n. 28847/08, Gladović c. Croazia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino croato, sospettato di aver commesso il reato di possesso di stupefacenti e sottoposto pertanto a custodia cautelare dal gennaio 2007, lamenta di essere stato colpito con manganelli di gomma dai guardiani del carcere il 29 marzo 2007 ed aver quindi riportato ferite; lamenta inoltre l’assenza di un’inchiesta effettiva sull’accaduto.
La Corte accoglie il ricorso precisando, quanto alla violazione sostanziale dell’art. 3 Cedu, di non essere in grado di comprendere su quale base le autorità nazionali abbiano potuto ritenere necessario l’uso della forza contro l’interessato. 
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 maggio 2011, ric. n. 20326/04, Vadim Kovalev c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino russo, sottoposto a custodia cautelare dal marzo 2004 al settembre 2005 perché sospettato di avere commesso il reato di corruzione e poi condannato per tale reato, nonché per abuso di autorità e falso nel 2005, lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 § 3 Cedu, per le condizioni e per la durata eccessiva della custodia cautelare. La Corte accoglie il ricorso, ponendo in rilievo, per quanto riguarda la violazione sostanziale dell’art. 3, la situazione di grave sovraffollamento del carcere.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 maggio 2011, ric. n. 4512/09, Popandopulo c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo, arrestato nell’aprile 2005 perché sospettato di omicidio, furto e omicidio qualificato, e condannato per tali reati nel novembre 2007, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu in riferimento alle condizioni della detenzione, che asserisce essere state terribili: in particolare, pone in rilievo che il 28 ottobre 2007 veniva picchiato con manganelli di gomma da agenti dell’amministrazione penitenziaria, appartenenti a un’unità d’ispezione speciale, durante una perquisizione effettuata nella sua cella; evidenzia il sovraffollamento del carcere e che nel periodo trascorso in isolamento, dal novembre 2007 all’aprile 2008, doveva dormire su una branda di calcestruzzo in una cella dove era scarsa l’aria e la luce. Infine, lamenta l’insufficiente inchiesta sull’accaduto e la violazione degli artt. 6 e 13 Cedu.
La Corte ritiene sussistente la violazione dell’art. 3, per trattamento inumano e degradante, in quanto la perquisizione del 28 ottobre 2007 non era stata sufficientemente motivata e l’inchiesta su tali fatti non era stata effettiva; inoltre, il ricorrente era stato vittima del sovraffollamento carcerario dal maggio 2005 al novembre 2007 e nel periodo trascorso in isolamento aveva dovuto vivere in una cella in cui non disponeva di un posto per dormire adeguato e non vi era un accesso sufficiente alla luce naturale. I giudici di Strasburgo escludono invece la violazione dell’art. 3 con riferimento al periodo successivo all’aprile 2008, in ragione dei lavori di ristrutturazione compiuti nel carcere. Infine la Corte non ritiene integrata la violazione dell’art. 6, mentre riconosce la violazione dell’art. 13. 
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 16227/06, Celal Kaplan c. Turchia (importance level 3)
Il ricorrente viene arrestato con l’accusa di essere il vertice di un’associazione a delinquere. Egli lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione ai maltrattamenti subiti durante la custodia in carcere, rispetto all’accertamento dei quali l’inchiesta penale non è stata adeguata. La Corte accoglie il ricorso in virtù del fatto che le lesioni sono state riconosciute nei certificati medici e che non è stata posta in essere un’inchiesta effettiva per determinare se le stesse siano state originate da maltrattamenti dell’autorità ovvero auto-inferte dal ricorrente.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 6644/08, Fırat Can c. Turchia (importance level 2)
Il ricorrente è attualmente detenuto in Turchia, in attesa degli esiti del procedimento penale intentato a suo carico con l’accusa di associazione a delinquere. Egli lamenta di aver subito maltrattamenti nella prigione di Kirklareli, nonché la violazione degli artt. 5, §§ 3 e 4, e 6, § 1, della Convenzione in relazione alla durata e alla regolarità della custodia cautelare e all’assenza di ogni effettivo controllo giurisdizionale. La Corte riconosce la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione ai maltrattamenti subiti dal ricorrente e all’obbligo procedurale di tutela che la disposizione impone agli Stati membri. La lunghezza del periodo di custodia e l’insufficienza del controllo sulla sua legalità da parte di un organo giurisdizionale costituiscono violazione dell’art. 5 Cedu e, infine, la lunghezza della procedura penale è ritenuta contraria agli standard di cui all’art. 6, § 1, Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 27 maggio 2011, ric. n. 19868/08, Duval c. Francia (importance level 2)
Il ricorrente, condannato a 15 anni di reclusione per violenza sessuale su minore, nel periodo tra il 2000 e il 2006 viene trasferito diverse volte in ospedale in ragione delle sue condizioni di salute. Egli lamenta di essere stato vittima di maltrattamenti e umiliazioni in occasione degli esami clinici poiché questi hanno avuto luogo mentre egli era ammanettato e sotto gli occhi degli agenti di scorta. In quanto non strettamente necessarie, le modalità di sicurezza con le quali il ricorrente è stato sottoposto agli esami medici vengono ritenute dalla Corte in contrasto con l’art. 3 della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 31 maggio 2011, ric. n. 49005/07, Šuput c. Croazia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino croato accusato di crimini di guerra durante il conflitto del 1991, lamenta la mancanza di assistenza sanitaria durante il periodo che ha trascorso in custodia cautelare nonché l’irregolarità della stessa limitazione della libertà personale. La Corte ritiene che gli elementi in suo possesso escludano ogni violazione dell’art. 3 Cedu. Anche in considerazione della gravità dei crimini per cui è accusato, la Corte ritiene inoltre che la durata del periodo di custodia cautelare, diverse volte prolungata, non sia stata disposta in violazione dell’art. 5, § 3, Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 31 maggio 2011, ric. n. 65025/01, Birznieks c. Lettonia (importance level 2)
Il ricorrente sostiene di avere subito dei maltrattamenti durante l’espiazione della pena per omicidio preterintenzionale e di non aver ricevuto assistenza medica adeguata, lamentando altresì l’irregolarità del precedente periodo di custodia cautelare e l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo. La Corte, in base agli elementi allegati, dichiara irricevibile la doglianza ex art. 3 Cedu. Vi è violazione dell’art. 5, §§ 1, 3 e 4, Cedu in relazione a tre segmenti temporali della detenzione, invece, poiché diverse ordinanze cautelari indicavano il periodo di custodia in modo vago (senza indicare il dies a quo). Il controllo sulla corrispondenza del detenuto con la Corte, inoltre, costituisce una violazione dell’art. 8 Cedu in quanto limitazione, ancorché prevista dalla legge e giustificata da un interesse pubblico, non necessaria in una società democratica.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 31 maggio 2011, ric. n. 5829/04, Khodorkovskiy c. Russia (importance level 1)
Il ricorrente è un noto imprenditore russo che viene accusato di diversi reati economici e, per questo motivo, sottoposto a custodia cautelare. In particolare, in un primo momento egli era convocato come testimone e, a seguito della comunicazione con cui avvertiva di non poter intervenire in quella sede, prelevato di forza dagli agenti di polizia; dopo la testimonianza, veniva trattenuto e sottoposto a indagine. Egli lamenta la contrarietà delle condizioni di detenzione all’art. 3 Cedu nonché l’irregolarità della custodia cautelare. La Corte accoglie la prima doglianza in ragione delle misure di sicurezza adottate per un soggetto pur privo di precedenti penali o di violenza. Viene riconosciuta, altresì, la violazione dell’art. 5, § 2, Cedu poiché dalle circostanze della convocazione come testimone e del successivo arresto si evince che l’autorità intendeva muovere le accuse ancor prima di ascoltare la testimonianza, così come dei §§ 3 e 4 della stessa disposizione in relazione alla regolarità della custodia e all’effettività del controllo giurisdizionale.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 31 maggio 2011, ric. n. 41178/08, E.G. c. Regno Unito (importance level 3)
Il ricorrente è un cittadino cingalese a cui è stato rifiutato il diritto d’asilo e che attende di essere espulso. Egli ritiene di rischiare maltrattamenti in caso di rimpatrio a causa del suo coinvolgimento col gruppo delle Tigri liberatrici. La Corte ritiene che dall’insieme degli elementi in sui possesso non si possa evincere un reale rischio di sottoposizione a detenzione e trattamenti inumani in caso di rimpatrio in Sri-Lanka e, pertanto, ritiene che non vi sarebbe violazione dell’art. 3 Cedu in caso di espulsione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 31 maggio 2011, ric. n. 21789/02, Derman c. Turchia (importance level 3)
Il ricorrente viene arrestato in quanto sospettato di furto e sottoposto a maltrattamenti durante il periodo in cui è custodito, i quali sono riscontrati in diversi certificati medici immediatamente successivi alla liberazione. Dalla vicenda scaturisce una condanna degli agenti di polizia coinvolti a dieci mesi di carcere, pena che viene sospesa condizionalmente. La Corte ritiene sussistente una violazione degli obblighi sostanziali di tutela derivanti dall’art. 3 Cedu, in quanto la riposta punitiva statale non è stata sufficientemente dissuasiva rispetto alle condotte di tortura quali quelle subite dal ricorrente.
 
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4. Articolo 5 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 30024/02, Sutyagin c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo, arrestato il 29 ottobre 1999 e condannato a 15 anni di reclusione il 7 aprile 2004 per il reato di spionaggio, lamenta la violazione degli artt. 5 § 3 , 6 § 1  e 3 d), 7 e 10 Cedu per essere stato mantenuto troppo a lungo in custodia cautelare, per la durata eccessiva del processo, per non aver beneficiato di un processo equo e per le decisioni arbitrarie prese dal Tribunale circa l’ammissibilità delle prove e l’audizione di testimoni; infine per essere stato condannato pur non avendo egli compreso di avere avuto a che fare con informazioni coperte dal segreto di Stato, pur non essendo stato accertato che egli avesse lo scopo di danneggiare la sicurezza nazionale dello Stato e a fronte di un’errata applicazione del diritto interno.
La Corte accoglie il ricorso con riferimento alla violazione dell’art. 5 § 3, ponendo in rilievo che i Tribunali russi avevano imposto la custodia cautelare all’imputato per ben 4 anni e 5 mesi unicamente in ragione della gravità dell’accusa; rileva poi, rifacendosi a suoi precedenti, che anche la durata del processo (4 anni e 9 mesi) era stata eccessiva. Inoltre, la Corte riconosce che i dubbi formulati dal ricorrente circa l’indipendenza e l’imparzialità del Tribunale sono fondati, tenuto conto dell’avvenuta sostituzione di un giudice senza che ne siano state comunicate le ragioni al detenuto. Viceversa, la Corte esclude la violazione dell’art. 6 § 3 d) Cedu, afferma che non è necessario analizzare se vi sia stata violazione dell’art. 7 Cedu, riconducendo le lamentele del ricorrente alla violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, e ritiene di non potere, alla luce delle carenti allegazioni delle parti, e di non dovere pronunciarsi sulla violazione dell’art. 10 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 10 maggio 2011, ric. n. 33475/08, WÅ‚och c. Polonia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino polacco, aveva precedentemente adito la Corte per violazione dell’art. 5 § 4 Cedu, dal momento che dal settembre 1994 al gennaio 1995 aveva scontato un periodo di custodia cautelare, sospettato di aver commesso i reati di traffico di minori e istigazione alla falsa testimonianza, in assenza delle garanzie richieste. La Corte aveva accolto il ricorso. A seguito di tale pronuncia il ricorrente aveva tentato di ottenere dinnanzi ai tribunali interni un risarcimento, il quale, tuttavia, gli era stato negato in quanto nel frattempo il danno era stato compensato scomputando il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta dal periodo di detenzione da scontare per una condanna da lui riportata successivamente. Il ricorrente invoca pertanto la violazione dell’art. 5 § 5 Cedu, ritenendo che tale scomputo non dovrebbe essere automatico e che i giudici avrebbero dovuto valutare i danni effettivi subiti dal ricorrente. La Corte riconosce la violazione dell’art. 5 § 5 dal momento che i giudici nazionali non avevano mai valutato se il ricorrente avesse effettivamente subito un danno patrimoniale o morale a seguito del periodo trascorso in custodia cautelare.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 27 maggio 2011, ric. n. 39822/07, Tupa c. Repubblica Ceca (importance level 2)
 
Il ricorrente viene internato in un ospedale psichiatrico per due mesi a seguito di una decisione giurisdizionale fondata sul parere di un medico dello stesso ospedale e delle raccomandazioni del medico di base. La Corte riconosce la violazione dell’art. 5, § 1, Cedu poiché i tribunali nazionali avrebbero dovuto valutare in modo più approfondito le ragioni dell’internamento, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva precedenti di violenza o di disturbi psichiatrici, e comunque considerare l’opportunità di applicare una misura meno invasiva della libertà personale.
 
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5. Articolo 6 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 5689/08, Giosakis c. Grecia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino greco, lamenta la violazione dell’art. 6 § 1 Cedu per la durata eccessiva del processo, dell’art.  6 § 1 e 3 lett. a) e b) Cedu per non essere stato informato tempestivamente delle accuse mosse contro di lui, e dell’art. 6 § 2 Cedu per il diniego di risarcimento a fronte del periodo trascorso in custodia cautelare. La Corte riconosce la violazione esclusivamente di tale ultima norma, ma per un motivo diverso da quello invocato dal ricorrente: la Corte di Cassazione greca, da una parte, aveva affermato che il giudice d’appello, il quale aveva assolto l’imputato per il reato di appropriazione indebita, avrebbe dovuto prendere in considerazione se sussistessero gli estremi del reato di furto; dall’altra, tuttavia, non aveva rinviato la decisione al giudice d’appello ed aveva dichiarato il reato di furto estinto per prescrizione, lasciando perciò intendere che a suo avviso sussistessero gli estremi del reato.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 17 maggio 2011, ric. N. 24920/07, Capitani e Campanella c. Italia (importance level 3)
I ricorrenti sono quattro cittadini italiani assoggettati a misure di prevenzione patrimoniali all’esito di una procedura svoltasi in camera di consiglio anche nei gradi di merito.
La Corte conferma l’orientamento espresso nelle precedenti pronunce Bocellari e Rizza c. Italia e Leone c. Italia e dichiara violato l’art. 6, § 1, Cedu poiché, malgrado la tecnicità che può avere il procedimento di imposizione delle misure di prevenzione patrimoniale, la norma impone la pubblicità delle udienze di fronte al Tribunale e alla Corte d’appello. Il riconoscimento della violazione costituisce in quanto tale equo indennizzo.
Viene ribadito il carattere non punitivo delle misure e, conseguentemente, dichiarato inapplicabile l’art. 4 del Protocollo n. 7 (ne bis in idem). Infine, il sacrificio del diritto di proprietà garantito dall’art.. 1 del Protocollo n. 1 (diritto alla proprietà) viene ritenuto compatibile con il principio di proporzionalità dell’ingerenza, essendo stata data ai ricorrenti la possibilità di dimostrare l’origine lecita dei beni.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 26218/06, Onorato c. Italia (importance level 2)
Il ricorrente è un magistrato che ritiene di essere stato diffamato a mezzo stampa dal senatore Marcello dell’Utri. Egli lamenta la violazione del diritto all’accesso ad una giurisdizione poiché nel procedimento penale originato dalla sua querela è stata riconosciuta l’operatività dell’immunità parlamentare, anche in base alla delibera del Senato del 15 ottobre 2003. La Corte riconosce la violazione dell’art. 6, § 1, della Convenzione poiché le affermazioni del senatore rilasciate alla stampa non appaiono connesse all’esercizio di funzioni parlamentari e, pertanto, la limitazione al diritto di accesso ad una giurisdizione del ricorrente non appare proporzionato.
 
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6. Articolo 8 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 3 maggio 2011, ric. n. 26125/04,  SipoÅŸ c. Romania (importance level 2)
La ricorrente, cittadina rumena, dimessa nel 2002 senza spiegazioni dalla conduzione di una trasmissione televisiva per conto della SRTV, rendeva delle dichiarazioni alla stampa, alludendo al ripristino della censura nell’ambito della televisione pubblica. L’ufficio stampa della SRTV pubblicava quindi un comunicato stampa in cui, da una parte, motivava la misura presa nei confronti della ricorrente, riferendosi a “questions d’audience”; dall’altra, esprimeva alcuni commenti sulla situazione, presentando la ricorrente come una vittima delle manipolazioni politiche e facendo altresì riferimento ai suoi problemi familiari e alle sue relazioni asseritamente conflittuali con i colleghi.
Invocando l’art. 8 Cedu, la ricorrente lamenta che le autorità rumene sono venute meno al loro dovere di proteggere il suo diritto al rispetto della reputazione e della vita privata a fronte delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa della SRTV.
La Corte riconosce la violazione dell’art. 8 in quanto il comunicato conteneva anche affermazioni riguardanti le manipolazioni politiche di cui la ricorrente era stata vittima, prive di fondamento fattuale; inoltre, non appariva necessaria la divulgazione di informazioni riguardanti la vita privata della ricorrente.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 10 maggio 2011, ric. n. 48009/08, Mosley c. Regno Unito (importance level 1)
Il ricorrente, cittadino britannico, all’epoca dei fatti era il presidente della Federazione internazionale dell’automobile, associazione senza scopo di lucro che rappresenta le organizzazioni automobilistiche e gli automobilisti di tutto il mondo e che costituisce uno degli organi direttivi del campionato mondiale di Formula 1.
La rivista “News of the World” nel marzo 2008 pubblicava in prima pagina un articolo, riferito al ricorrente, intitolato “Il padrone della F1 fa un’orgia nazista con 5 prostitute”; diverse pagine del giornale erano dedicate a tale fatto, con foto estratte da un video registrato in segreto da uno dei partecipanti; alcune foto venivano pubblicate anche sul sito web del giornale e riprodotte altrove su Internet. Nell’aprile 2008 News of the World pubblicava poi altri articoli sulle attività sessuali del ricorrente.
Egli ricorre alla Corte e lamenta la violazione degli artt. 8 e 13 Cedu da parte del Regno Unito, in quanto lo Stato aveva omesso di imporre a News of the World l’obbligo legale di comunicargli preventivamente l’intenzione di pubblicare informazioni che concernevano la sua vita privata ed in tale modo non gli aveva consentito di poterne impedire la pubblicazione, tramite la sollecitazione di un provvedimento inibitorio.
La Corte non accoglie il ricorso: pone in rilievo che nel Regno Unito il diritto al rispetto della vita privata è protetto da un certo numero di misure, che il ricorrente non cita alcun testo giuridico internazionale in cui sia previsto l’obbligo di previa notificazione e che il sistema britannico è pienamente conforme alle risoluzioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sul diritto alla vita privata e sui media. Conclude quindi che l’assenza dell’obbligo di preavviso non costituisce violazione dell’art. 8.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, dec. 10 maggio 2011, ric. n. 49876/07, Rodivilov c. Ucraina (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino ucraino, membro di Verkhovna Rada (organo rappresentativo della Repubblica Autonoma di Crimea) e membro dell’associazione “La Comunità Russa della Crimea”, il 9 novembre 2004 in un’assemblea plenaria della Verkhovna Rada dichiarava che se entro il 17 novembre non vi fosse stata una decisione circa la conferma dello status di Tikhaya Bukhta, area di riserva naturale, i cittadini avrebbero fermato l’illegale acquisizione del terreno, che stava avvenendo il giorno stesso da parte del gruppo radicale di Majlis-Kurultai. Il 12 novembre 2004 la giornalista A. pubblicava sul quotidiano Golos Kryma un articolo riguardante le dichiarazioni del ricorrente con il titolo: “Un parlamentare minaccia i Tartari di Crimea”. Sulla stessa rivista l’8 luglio 2005 veniva pubblicata una lettera del ricorrente, il quale definiva l’informazione del quotidiano del 12 novembre tendenziosa e affermava che vi era il rischio che in tal modo i rapporti tra i due maggiori gruppi etnici della Crimea peggiorassero; inoltre, la diffamazione aveva l’intento di umiliarlo agli occhi dei suoi elettori, di origini etniche diverse. Chiedeva dunque la correzione e le pubbliche scuse nell’editoriale successivo. Sul medesimo numero del giornale la giornalista A. dichiarava di avere solo riportato per iscritto le dichiarazioni orali del ricorrente.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cedu, in quanto i giudici nazionali non erano riusciti a proteggere il suo onore, la sua dignità e la sua reputazione, non avendo egli mai parlato contro i Tartari di Crimea, come asserito dalla giornalista A.; lamenta inoltre la violazione dell’art. 6 § 1 per l’assenza di una pubblica udienza sul suo caso.
La Corte afferma che la censura del ricorrente circa la violazione dell’art. 10 Cedu riguarda piuttosto la violazione dell’art. 8 Cedu e dichiara irricevibile il ricorso: l’articolo del 12 novembre 2004 conteneva l’esposizione di quanto detto dal ricorrente e una critica; il ricorrente aveva avuto diritto ad una replica a fronte della presunta diffamazione; quanto all’articolo dell’8 luglio 2005, la Corte ritiene che costituisse parte di un normale dibattito politico. La Corte dichiara irricevibile il ricorso anche con riferimento alla presunta violazione dell’ar. 6 § 1 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 24 maggio 2011, ric. n. 14521/03, Abou Amer c. Romania (importance level 3)
I ricorrenti sono un uomo di origine palestinese e la moglie rumena. Nei confronti del primo veniva emesso nel 2003 un ordine di espulsione con divieto di reingresso in Romania per un periodo di dieci anni in ragione della sua ritenuta pericolosità per la sicurezza dello Stato. Così, al rientro da un viaggio all’estero, egli veniva costretto a rimanere in un centro per stranieri e nella zona di transito dell’aeroporto di Bucarest. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione per l’irregolarità della detenzione e le condizioni degradanti in cui si è svolta e, insieme alla moglie, la violazione dell’art. 8 Cedu, poiché l’espulsione è stata contraria al rispetto della vita privata e familiare, avendo comportato la separazione del nucleo familiare. La Corte ritiene la restrizione alla libertà personale giustificata dalle esigenze di cui all’art. 5, § 1, lett. f), Cedu ed avvenuta, in assenza di adeguati riscontri forniti dal ricorrente, in modo compatibile con l’art. 3 Cedu. Tuttavia, l’espulsione del ricorrente ha violato l’art. 8 Cedu poiché l’autorità non ha allegato alcuna circostanza di fatto in grado di dimostrare la pericolosità del soggetto e, quindi, l’ingerenza nel diritto non soddisfa il requisito della legalità.